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Sentenza 2 aprile 2024
Sentenza 2 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 02/04/2024, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1053/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA
nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni – Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini – Consigliere relatore riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile d'appello promossa da:
con sede in Genova, nella persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ciconte Massimo e dall'Avv. Piccardi Serena ed elettivamente domiciliata in Genova Viale Sauli n. 39/4
- APPELLANTE
c o n t r o nella persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 sede in Rapallo, rappresentata e difesa dall'Avv. Avv.ti Manolo C. Alberti Avv. Olga
D'Acunzo Avv. Elena Valle , Avv. Alessandro Barbero ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento presso lo studio legale dell'Avv. Olga D'Acunzo sito in Rapallo
(GE), Via Assereto n. 28 int. 6,
– APPELLATA
-.-.-.-.-
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
“dichiara di rinunciare agli atti del giudizio. si dichiara sin d'ora disponibile, per la soccombenza virtuale, a corrispondere i Parte_1
minimi tariffari delle fasi del giudizio effettivamente svolte, chiedendo, in ogni caso, che il
Giudice voglia pronunciarsi in ordine alle spese di lite.
Per l'appellato:
““Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, dichiarare l'estinzione del processo e il conseguente passaggio in giudicato del provvedimento gravato di primo grado e condannare al pagamento delle spese Parte_1
di lite in favore di appellato, avuto riguardo ai valori medi per scaglioni di riferimento, comprese anche le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale (Cass. Civ. NN° 11034/22,
28325/2022, 29857/2023, 26483/23)” e tenuto conto del pari ad €uro Parte_2
21.043,51, quindi, ricompreso nella DA €uro 5.201,00 ad €uro Parte_3
26.000,00 ex D.M. 147/22)”..
FATTO E DIRITTO
Parte appellante rinunciava agli atti.
L'appellato costituito accettava la rinuncia chiedendo la refusione delle spese legali. .
Sentite le parti all'udienza del 14 marzo 2024, sostituita con la trattazione scritta la causa era mandata a decisione immediata.
Rilevato che i difensori delle parti nei loro mandati hanno il potere di rinunciare agli atti e di accettare rinunce e che la rinuncia è stata accettata.
Ritenuto, tenendo conto che rinuncia ed accettazione si sono perfezionate in udienza di precisazione delle conclusioni liquidare le spese del presente giudizio applicando i valori medi per le fasi di studio ed introduttiva della causa ed i valori vicini ai minimi per la fase trattazione e decisione;
infatti la Cassazione ha recentemente precisato che la liquidazione di tali fasi spetta anche se non vi sia stata attività istruttoria e si siano precisate solo le conclusioni senza il deposito di comparse conclusionali e repliche (cfr. Cass. 11 settembre
2023 n. 26843).
Tenuto conto che il valore della causa è nella fascia fra i 5200,01 ed i 26.000 Liquida: per la fase di studio: 1.100,00 € per la fase introduttiva: 900,00 € per la fase di trattazione: 900,00 €
2 per la fase di decisione: 1.000,00
Totale: 3.900,00 €
P.Q.M.
Visto l'art. 306 c.p.c.
DICHIARA
L'estinzione del procedimento per rinuncia agli atti.
Condanna parte appellante a rimborsare a le Parte_1 Controparte_1 spese legali del presente grado di giudizio liquidate in 3.900,00 € per compensi oltre spese generali, cpa ed IVA
Genova, lì 15 marzo 2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Franco Davini Dott.ssa Rossella Atzeni
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA
nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni – Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini – Consigliere relatore riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile d'appello promossa da:
con sede in Genova, nella persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ciconte Massimo e dall'Avv. Piccardi Serena ed elettivamente domiciliata in Genova Viale Sauli n. 39/4
- APPELLANTE
c o n t r o nella persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 sede in Rapallo, rappresentata e difesa dall'Avv. Avv.ti Manolo C. Alberti Avv. Olga
D'Acunzo Avv. Elena Valle , Avv. Alessandro Barbero ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento presso lo studio legale dell'Avv. Olga D'Acunzo sito in Rapallo
(GE), Via Assereto n. 28 int. 6,
– APPELLATA
-.-.-.-.-
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
“dichiara di rinunciare agli atti del giudizio. si dichiara sin d'ora disponibile, per la soccombenza virtuale, a corrispondere i Parte_1
minimi tariffari delle fasi del giudizio effettivamente svolte, chiedendo, in ogni caso, che il
Giudice voglia pronunciarsi in ordine alle spese di lite.
Per l'appellato:
““Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, dichiarare l'estinzione del processo e il conseguente passaggio in giudicato del provvedimento gravato di primo grado e condannare al pagamento delle spese Parte_1
di lite in favore di appellato, avuto riguardo ai valori medi per scaglioni di riferimento, comprese anche le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale (Cass. Civ. NN° 11034/22,
28325/2022, 29857/2023, 26483/23)” e tenuto conto del pari ad €uro Parte_2
21.043,51, quindi, ricompreso nella DA €uro 5.201,00 ad €uro Parte_3
26.000,00 ex D.M. 147/22)”..
FATTO E DIRITTO
Parte appellante rinunciava agli atti.
L'appellato costituito accettava la rinuncia chiedendo la refusione delle spese legali. .
Sentite le parti all'udienza del 14 marzo 2024, sostituita con la trattazione scritta la causa era mandata a decisione immediata.
Rilevato che i difensori delle parti nei loro mandati hanno il potere di rinunciare agli atti e di accettare rinunce e che la rinuncia è stata accettata.
Ritenuto, tenendo conto che rinuncia ed accettazione si sono perfezionate in udienza di precisazione delle conclusioni liquidare le spese del presente giudizio applicando i valori medi per le fasi di studio ed introduttiva della causa ed i valori vicini ai minimi per la fase trattazione e decisione;
infatti la Cassazione ha recentemente precisato che la liquidazione di tali fasi spetta anche se non vi sia stata attività istruttoria e si siano precisate solo le conclusioni senza il deposito di comparse conclusionali e repliche (cfr. Cass. 11 settembre
2023 n. 26843).
Tenuto conto che il valore della causa è nella fascia fra i 5200,01 ed i 26.000 Liquida: per la fase di studio: 1.100,00 € per la fase introduttiva: 900,00 € per la fase di trattazione: 900,00 €
2 per la fase di decisione: 1.000,00
Totale: 3.900,00 €
P.Q.M.
Visto l'art. 306 c.p.c.
DICHIARA
L'estinzione del procedimento per rinuncia agli atti.
Condanna parte appellante a rimborsare a le Parte_1 Controparte_1 spese legali del presente grado di giudizio liquidate in 3.900,00 € per compensi oltre spese generali, cpa ed IVA
Genova, lì 15 marzo 2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Franco Davini Dott.ssa Rossella Atzeni
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