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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 20/09/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2064/2019
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Grosseto
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2064/2019 promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ); Parte_2 C.F._1
(C.F. ), Parte_3 C.F._2
(C.F. ); Parte_4 C.F._3
(C.F. ); Parte_5 C.F._4
(C.F. ); Parte_2 C.F._5
con l'Avv. GIACOMO DE CESARIS
ATTORI contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
con l'Avv. GIUSEPPE VETTORI
CONVENUTO
1 C.F. ); Controparte_2 P.IVA_3
C.F. ); Controparte_3 P.IVA_4
entrambi a mezzo della mandataria (c.f./p.i. Controparte_4
, con gli avv.ti FABIO DEL TORCHIO, DANTE P.IVA_5
CAMPIVERDI E Controparte_5
[...]
C.F./P.I. ;
[...] P.IVA_6
a mezzo della mandataria C.F./P.I. , CP_6 P.IVA_7
con l'avv. LORENZO CROCINI
TERZI CHIAMATI
Le parti hanno precisato le conclusioni come a verbale di udienza del
28.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché
[...]
, , , e Parte_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4
premettendo che l ebbe a Parte_5 Parte_6
stipulare in data 8.6.2010 con un contratto di Controparte_1
mutuo fondiario per l'importo di 650.000,00 euro, con la garanzia fideiussoria di , , e (al Parte_2 Parte_2 Parte_3 Parte_7
quale erano poi succeduti mortis causa e , Parte_4 Parte_5
hanno convenuto in giudizio il predetto istituto di credito per i seguenti motivi:
a.-nullità del mutuo fondiario perché finalizzato ad estinguere passività pregresse;
2 b. nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità in relazione agli articoli 38 e seguenti del testo unico bancario;
c. violazione della normativa sulla trasparenza bancaria per mancata e/o errata Part indicazione dell' e per mancata allegazione del documento di sintesi;
d. illegittimità degli interessi ancorati al parametro Euribor.
Costituendosi in giudizio, parte convenuta ha eccepito, in via preliminare, la propria carenza di titolarità passiva in ordine al rapporto dedotto in giudizio per essere stati tanto il contratto di mutuo che il relativo credito nelle more ceduti a e a con contratto di cessione di Controparte_3 Controparte_2
rapporti giuridici in blocco ex art 58 TUB del 31.7.2019.
Nel merito ha chiesto il rigetto delle domande e, in ipotesi, la conversione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario ai sensi dell'articolo 1424 c.c. nonché (in caso di accertata nullità del mutuo), la condanna degli attori alla restituzione dell'indebito ai sensi dell'articolo 2033 c.c.
Con richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi.
Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, autorizzata la chiamata in causa dei terzi e a e concessi i Controparte_3 Controparte_2
termini di cui all'articolo 183 comma 6 cpc, i terzi chiamati si sono costituiti in giudizio con comparsa del 11.3.2022 contestando le domande attoree ed evidenziando al contempo l'ulteriore cessione del rapporto a Controparte_5
della quale hanno chiesto l'evocazione in giudizio.
Costituitasi in giudizio a mezzo della mandataria con comparsa CP_6
del 27.7.202,3 ha eccepito a sua volta il proprio difetto di Controparte_5
titolarità passiva del rapporto per essere succeduta unicamente nel lato attivo del rapporto in basi ai principi desumibili dal sistema delineato dalla legge n.
130/1999 in tema di cessione dei crediti in blocco.
3 La causa, interrotta all'udienza del 24.1.2024 a causa del decesso di Parte_3
, è stata riassunta da in persona del
[...] Parte_1
suo legale rappresentante pro tempore, nonché da , Parte_2 [...]
, e è stata istruita su base Pt_2 Parte_4 Parte_5
documentale previo rigetto delle istanze istruttorie ed è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le domande sono infondate.
Osserva a tal proposito il Tribunale quanto segue.
• Sulla configurabilità del mutuo di scopo.
In ordine alla censura relativa alla nullità del mutuo fondiario in quanto utilizzato per estinguere passività pregresse anziché per la destinazione, prevista in contratto, di “ristrutturazione immobili da adibire ad albergo”, giova evidenziare come secondo il condivisibile e prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità dalla quale non vi è ragione di discostarsi il contratto di mutuo fondiario ex articolo 38 TUB non costituisce un mutuo di scopo e, dunque, ben può essere destinato all'estinzione di una pregressa esposizione debitoria. L'operazione, quindi, è perfettamente valida, sia sotto il profilo della liceità della causa del negozio, sia sotto il profilo dell'osservanza delle norme di diritto e dei principi giurisprudenziali in materia (cfr. Cass. n.
28663/13; Cass. Civ. n. 19282/2014).
In riferimento alle pronunce di legittimità di segno contrario (cfr. Cass.
20896/2019 e Cass. 1517/2021), che sostanzialmente riconducono l'operazione di ripianamento di debito a mezzo di nuovo credito che la banca già creditrice realizzi mediante accredito della somma su un conto corrente gravato di debito a carico del cliente ad una mera operazione contabile di dilazione di pagamento (e, dunque, alla conclusione di un pactum de non
4 petendo ad tempus), questo Giudice ritiene, allo stato, di aderire al consolidato e precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità citato e alla giurisprudenza di merito che ritiene che tale fattispecie –ormai frequente nella prassi commerciale – di dilazione di un pagamento immediatamente esigibile, non determini automaticamente l'illiceità del negozio per assenza di causa.
Ed infatti, anche nel caso in cui la finalità economica esposta del contratto dovesse essere considerata estranea alla causa di finanziamento del mutuo, ciò nondimeno l'operazione economica soddisferebbe un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 1322 c.c., consistente proprio nell'ottenere il dilazionamento nel tempo e la ristrutturazione delle condizioni di un debito che, altrimenti, sarebbe stato immediatamente esigibile. Si tratterebbe, infatti, di un contratto avente una funzione utile per entrambe le parti, posto che il motivo per il quale viene stipulato un contratto di mutuo è anche quello di soddisfare specifiche esigenze del debitore e non solo quello di assicurare al creditore una garanzia ipotecaria sui beni del primo
(cfr. tra le altre, Tribunale Viterbo 9/11/2021, Trib Venezia 13.3.2019).
Oltre a ciò, deve evidenziarsi che nella specie, per come emerge dal chiaro tenore letterale del contratto inter-partes, il riferimento alla finalità di
“ristrutturazione immobili da adibire ad albergo” costituisce la mera rappresentazione della volontà della sola parte mutuata e, dunque, la mera esteriorizzazione dei motivi del negozio che, come tale, non entra a far parte della causa dello stesso.
• Sulla nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità in relazione agli articoli 38 e seguenti del testo unico bancario.
5 Sulla questione, occorre in questa sede aderire alla sentenza della Suprema
Corte a Sezioni Unite, che ha risolto un contrasto giurisprudenziale sullo specifico tema oggetto di odierna indagine (cfr. Cass S.S.U.U. Sentenza del
16.11.2022 n. 33719).
In particolare, la pronuncia in commento ha definitivamente chiarito come il superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 comma 2 del TUB non inficia affatto la validità del contratto di mutuo fondiario, non potendosi dunque predicare la nullità integrale del rapporto negoziale in presenza della suddetta violazione.
Questa giurisprudenza ha affermato infatti che in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n.
385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e
53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito (cfr. Cass S.S.U.U.
Sentenza del 16.11.2022 n. 33719).
6 Inoltre, qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario
(cfr. Cass S.S.U.U. Sentenza del 16.11.2022 n. 33719).
Logica conseguenza di questa impostazione è che la violazione del limite prescritto dell'art. 38, comma 2, TUB, rileva unicamente sul diverso piano del rapporto tra l'organismo di vigilanza e le banche vigilate, tenute a conformarvisi nel rapporto a valle con i terzi clienti mutuatari;
ciò che non consente automaticamente di trasferire sul piano del rapporto negoziale con questi ultimi (e del relativo sinallagma contrattuale) le conseguenze delle condotte difformi delle banche, al fine di provocare il travolgimento del contratto che si assume viziato per eccesso di finanziamento.
Si è ulteriormente osservato che il limite dell'ottanta per cento è, peraltro, aumentabile sino al cento per cento in presenza di garanzie integrative offerte dalla parte mutuataria, il che è un elemento chiaramente contrario alla valutazione della disposizione in termini di inderogabilità, in assenza di elementi testuali inequivocabilmente indicativi della volontà del legislatore primario di conformare direttamente il contenuto specifico dell'oggetto del
7 contratto con i mutuatari o, al contrario, di porre una regola di condotta per le banche erogatrici del credito, tenute a rispettarla in quanto sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia.
Da tanto deriva che il superamento del limite di finanziabilità non comporta la nullità del mutuo fondiario, né è consentito al Giudice di riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario.
Da tanto deriva l'ininfluenza, ai fini che ci occupano, della concreta determinazione dell'eventuale superamento del limite di finanziabilità e, dunque, l'irrilevanza di ogni approfondimento istruttorio sul punto.
• Sulla mancata e/o errata indicazione dell Pt_9
In primo luogo, deve evidenziarsi che, contrariamente all'assunto difensivo degli attori, il contratto di mutuo inter- partes, all'articolo 11, esplicita il
TAEG (vale dire il costo totale del finanziamento), determinandolo espressamente nella misura del 2,790%.
In ogni caso giova evidenziare che l'eventuale omessa o errata indicazione del TAEG non comporta alcuna nullità ex articolo 117 comma 6 cpc, apparendo invero sul punto condivisibile l'orientamento della giurisprudenza che esclude che la predetta disposizione, che sancisce la nullità delle clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati, possa essere applicata all'ISC o al TAEG non essendo infatti quest'ultimo sussumibile nelle predette categorie, non trattandosi né di un prezzo né di una
8 condizione contrattuale né, tantomeno, di un tasso d'interesse (cfr., tra le altre,
Trib. Napoli Nord, 9/7/2018; Trib. Catania, 28/2/2018 n. 957; Trib. Bologna n.
34/2018; Trib. Milano 26/10/2017 n. 10832). Lo stesso assume, invero, unicamente una funzione tipicamente informativa per il cliente, ovvero il valore che indica il costo totale del finanziamento, con la conseguenza che la sua eventuale errata indicazione comporterà, ove richiesto, un eventuale obbligo restitutorio o risarcitorio a carico della banca.
Di ciò si trova conferma nell'impianto normativo esistente, nel quale non è possibile rintracciare espressamente la sanzione dell'invalidità per la fattispecie in questione. A ben vedere, infatti, una simile sanzione è prevista dal legislatore solo per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125-bis, comma 6 TUB espressamente prevede che, nel caso in cui il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli Part effettivamente computati nell ) sono da considerarsi nulle. È quindi evidente che, qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la Part difformità tra e TAEG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo (e nella specie è pacifico che non ci si trovi al cospetto di un credito al consumo), allora lo avrebbe espressamente previsto con una norma dal tenore analogo a quella di cui all'art. 125-bis, comma 6 TUB. Una simile previsione, tuttavia, non si rinviene nell'ambito dell'art. 117 TUB e, pertanto, se ne deve dedurre che, a norma di detto ultimo articolo, l'erronea indicazione Part dell non determini nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito potendosi invece configurare, giova ribadire, un illecito fonte di responsabilità contrattuale della banca.
9 • Sull'illegittimità degli interessi ancorati al parametro Euribor.
Quanto, infine, alla rimostranza sull'utilizzo dell'indice Euribor in contrasto con la disciplina anticoncorrenziale di cui alla Legge n. 287/1990, pur dovendosi dare atto di un contrasto giurisprudenziale sul punto attualmente al vaglio delle Sezioni Unite ( la cui decisione è stata rinviata a seguito di ulteriore rimessione della questione alla CGCE), il Tribunale intende -allo stato, aderire all'orientamento in base al quale “laddove si accerti che il parametro richiamato sia stato alterato da un' attività illecita posta in essere da terzi, viene meno il risultato, almeno parzialmente prevedibile, del meccanismo costituente il presupposto del riferimento al parametro esterno voluto dalle parti: è inevitabile, allora, concludere che esso non potrebbe ritenersi più in grado di esprimere la effettiva volontà negoziale delle parti stesse, almeno con riguardo alla specifica clausola che prevede il richiamo al parametro in questione, per tutto il tempo in cui l'alterazione del meccanismo esterno di determinazione del corrispettivo dell'operazione ha prodotto i suoi effetti”. Inoltre, prosegue la Corte “quando una clausola negoziale contenga un riferimento ad un parametro quantitativo esterno, in ragione del meccanismo di determinazione di tale parametro, e quel parametro esterno venga illecitamente alterato da un'intesa restrittiva della concorrenza, si verifica una nullità parziale (originaria o sopravvenuta, a seconda dei casi), per impossibilità di determinazione dell'oggetto della clausola stessa, per il periodo in cui è stata in concreto sussistente l'alterazione illecita” (cfr. Cass.
12007/2024 cit.).
Tuttavia, per procedere alla verifica in merito alla validità ed efficacia delle clausole contrattuali contenenti il richiamo al parametro dell'Euribor, occorre che sia fornita, da chi allega l'invalidità della clausola, la prova non solo
10 dell'esistenza di un' intesa o di una pratica volta ad alterare il parametro in questione, ma anche del fatto che “tale intesa o pratica abbia raggiunto il suo obbiettivo e, quindi, quel parametro sia stato effettivamente “alterato” in concreto, a causa della illecita manipolazione subita e, di conseguenza, non sia utilizzabile nei rapporti tra le parti, non corrispondendo all'oggetto del contratto, come determinato secondo la volontà delle parti” (cfr. Cass.
12007/2024 cit.).
Ma nel caso di specie parte attrice si è limitata a dedurre del tutto genericamente la nullità della clausola senza nemmeno allegare che la parte mutuante fosse a conoscenza dell'esistenza di una determinata intesa e che abbia inteso avvalersi del risultato oggettivo della stessa, tanto più che la banca convenuta ha dedotto di non rientrare tra gli istituti bancari sanzionati dalla Commissione europea nel 2013.
Nessuna indeterminatezza, pertanto, si ravvisa nelle suindicate clausole contrattuali e, dunque, non può rilevarsi alcuna ipotesi di nullità contrattuale, neanche della sola clausola relativa agli interessi corrispettivi
Conclusivamente, dunque, tutte le domande attoree devono essere respinte.
Assorbita ogni questione o rilievo anche in via istruttoria.
Le spese seguono la soccombenza tanto nei rapporti tra parte attrice e parte convenuta quanto nei rapporti tra parte attrice e i terzi chiamati, la cui evocazione in giudizio si è infatti resa necessaria sulla base della prospettazione attorea e non è stata, viceversa, frutto di un'iniziativa infondata ed arbitraria della convenuta;
le stesse sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M n. 55 /2014 (cause di valore indeterminabile) e succ. mod e integr., in relazione all'attività difensiva in concreto svolta dalle parti e, dunque:
11 - nei rapporti tra parte attrice e parte convenuta con diminuzione del 50% rispetto ai parametri base della fase istruttoria (stante la natura documentale della causa) e della fase decisoria (limitata al solo deposito delle comparse conclusionali);
- nei rapporti tra parte attrice e tutti i terzi chiamati, con limitazione alle sole fasi di studio, introduttiva e decisoria (quest'ultima con diminuzione del 50% rispetto ai parametri base in quanto limitata anche in questo caso al solo deposito delle comparse conclusionali) e con esclusione della fase istruttoria, essendosi tutte le parti terze chiamate costituite in giudizio dopo il compimento a termine della fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando nella causa n.
2064/2019 R.G., ogni altra contraria istanza ed eccezione così decide:
- respinge tutte le domande;
- condanna gli attori, in solido, alla refusione delle spese processuali in favore della parte convenuta, che liquida nella somma complessiva di euro 7.202,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese vive documentate, al 15% per rimborso spese forfetarie, iva e cpa come per legge;
- condanna gli attori, in solido, alla refusione delle spese processuali in favore dei terzi chiamati e (costituite con il CP_3 Controparte_2
ministero di un unico difensore), nella somma complessiva di euro
5.333,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese vive documentate, al 15% per rimborso spese forfetarie, iva e cpa come per legge;
- condanna gli attori, in solido, alla refusione delle spese processuali in favore di nella somma complessiva di euro 5.333,00 Controparte_5
12 per compensi, oltre al rimborso delle spese vive documentate al 15% per rimborso spese forfetarie, iva e cpa come per legge;
Grosseto 19.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Frosini
13
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Grosseto
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2064/2019 promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ); Parte_2 C.F._1
(C.F. ), Parte_3 C.F._2
(C.F. ); Parte_4 C.F._3
(C.F. ); Parte_5 C.F._4
(C.F. ); Parte_2 C.F._5
con l'Avv. GIACOMO DE CESARIS
ATTORI contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
con l'Avv. GIUSEPPE VETTORI
CONVENUTO
1 C.F. ); Controparte_2 P.IVA_3
C.F. ); Controparte_3 P.IVA_4
entrambi a mezzo della mandataria (c.f./p.i. Controparte_4
, con gli avv.ti FABIO DEL TORCHIO, DANTE P.IVA_5
CAMPIVERDI E Controparte_5
[...]
C.F./P.I. ;
[...] P.IVA_6
a mezzo della mandataria C.F./P.I. , CP_6 P.IVA_7
con l'avv. LORENZO CROCINI
TERZI CHIAMATI
Le parti hanno precisato le conclusioni come a verbale di udienza del
28.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché
[...]
, , , e Parte_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4
premettendo che l ebbe a Parte_5 Parte_6
stipulare in data 8.6.2010 con un contratto di Controparte_1
mutuo fondiario per l'importo di 650.000,00 euro, con la garanzia fideiussoria di , , e (al Parte_2 Parte_2 Parte_3 Parte_7
quale erano poi succeduti mortis causa e , Parte_4 Parte_5
hanno convenuto in giudizio il predetto istituto di credito per i seguenti motivi:
a.-nullità del mutuo fondiario perché finalizzato ad estinguere passività pregresse;
2 b. nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità in relazione agli articoli 38 e seguenti del testo unico bancario;
c. violazione della normativa sulla trasparenza bancaria per mancata e/o errata Part indicazione dell' e per mancata allegazione del documento di sintesi;
d. illegittimità degli interessi ancorati al parametro Euribor.
Costituendosi in giudizio, parte convenuta ha eccepito, in via preliminare, la propria carenza di titolarità passiva in ordine al rapporto dedotto in giudizio per essere stati tanto il contratto di mutuo che il relativo credito nelle more ceduti a e a con contratto di cessione di Controparte_3 Controparte_2
rapporti giuridici in blocco ex art 58 TUB del 31.7.2019.
Nel merito ha chiesto il rigetto delle domande e, in ipotesi, la conversione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario ai sensi dell'articolo 1424 c.c. nonché (in caso di accertata nullità del mutuo), la condanna degli attori alla restituzione dell'indebito ai sensi dell'articolo 2033 c.c.
Con richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi.
Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, autorizzata la chiamata in causa dei terzi e a e concessi i Controparte_3 Controparte_2
termini di cui all'articolo 183 comma 6 cpc, i terzi chiamati si sono costituiti in giudizio con comparsa del 11.3.2022 contestando le domande attoree ed evidenziando al contempo l'ulteriore cessione del rapporto a Controparte_5
della quale hanno chiesto l'evocazione in giudizio.
Costituitasi in giudizio a mezzo della mandataria con comparsa CP_6
del 27.7.202,3 ha eccepito a sua volta il proprio difetto di Controparte_5
titolarità passiva del rapporto per essere succeduta unicamente nel lato attivo del rapporto in basi ai principi desumibili dal sistema delineato dalla legge n.
130/1999 in tema di cessione dei crediti in blocco.
3 La causa, interrotta all'udienza del 24.1.2024 a causa del decesso di Parte_3
, è stata riassunta da in persona del
[...] Parte_1
suo legale rappresentante pro tempore, nonché da , Parte_2 [...]
, e è stata istruita su base Pt_2 Parte_4 Parte_5
documentale previo rigetto delle istanze istruttorie ed è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le domande sono infondate.
Osserva a tal proposito il Tribunale quanto segue.
• Sulla configurabilità del mutuo di scopo.
In ordine alla censura relativa alla nullità del mutuo fondiario in quanto utilizzato per estinguere passività pregresse anziché per la destinazione, prevista in contratto, di “ristrutturazione immobili da adibire ad albergo”, giova evidenziare come secondo il condivisibile e prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità dalla quale non vi è ragione di discostarsi il contratto di mutuo fondiario ex articolo 38 TUB non costituisce un mutuo di scopo e, dunque, ben può essere destinato all'estinzione di una pregressa esposizione debitoria. L'operazione, quindi, è perfettamente valida, sia sotto il profilo della liceità della causa del negozio, sia sotto il profilo dell'osservanza delle norme di diritto e dei principi giurisprudenziali in materia (cfr. Cass. n.
28663/13; Cass. Civ. n. 19282/2014).
In riferimento alle pronunce di legittimità di segno contrario (cfr. Cass.
20896/2019 e Cass. 1517/2021), che sostanzialmente riconducono l'operazione di ripianamento di debito a mezzo di nuovo credito che la banca già creditrice realizzi mediante accredito della somma su un conto corrente gravato di debito a carico del cliente ad una mera operazione contabile di dilazione di pagamento (e, dunque, alla conclusione di un pactum de non
4 petendo ad tempus), questo Giudice ritiene, allo stato, di aderire al consolidato e precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità citato e alla giurisprudenza di merito che ritiene che tale fattispecie –ormai frequente nella prassi commerciale – di dilazione di un pagamento immediatamente esigibile, non determini automaticamente l'illiceità del negozio per assenza di causa.
Ed infatti, anche nel caso in cui la finalità economica esposta del contratto dovesse essere considerata estranea alla causa di finanziamento del mutuo, ciò nondimeno l'operazione economica soddisferebbe un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 1322 c.c., consistente proprio nell'ottenere il dilazionamento nel tempo e la ristrutturazione delle condizioni di un debito che, altrimenti, sarebbe stato immediatamente esigibile. Si tratterebbe, infatti, di un contratto avente una funzione utile per entrambe le parti, posto che il motivo per il quale viene stipulato un contratto di mutuo è anche quello di soddisfare specifiche esigenze del debitore e non solo quello di assicurare al creditore una garanzia ipotecaria sui beni del primo
(cfr. tra le altre, Tribunale Viterbo 9/11/2021, Trib Venezia 13.3.2019).
Oltre a ciò, deve evidenziarsi che nella specie, per come emerge dal chiaro tenore letterale del contratto inter-partes, il riferimento alla finalità di
“ristrutturazione immobili da adibire ad albergo” costituisce la mera rappresentazione della volontà della sola parte mutuata e, dunque, la mera esteriorizzazione dei motivi del negozio che, come tale, non entra a far parte della causa dello stesso.
• Sulla nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità in relazione agli articoli 38 e seguenti del testo unico bancario.
5 Sulla questione, occorre in questa sede aderire alla sentenza della Suprema
Corte a Sezioni Unite, che ha risolto un contrasto giurisprudenziale sullo specifico tema oggetto di odierna indagine (cfr. Cass S.S.U.U. Sentenza del
16.11.2022 n. 33719).
In particolare, la pronuncia in commento ha definitivamente chiarito come il superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 comma 2 del TUB non inficia affatto la validità del contratto di mutuo fondiario, non potendosi dunque predicare la nullità integrale del rapporto negoziale in presenza della suddetta violazione.
Questa giurisprudenza ha affermato infatti che in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n.
385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e
53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito (cfr. Cass S.S.U.U.
Sentenza del 16.11.2022 n. 33719).
6 Inoltre, qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario
(cfr. Cass S.S.U.U. Sentenza del 16.11.2022 n. 33719).
Logica conseguenza di questa impostazione è che la violazione del limite prescritto dell'art. 38, comma 2, TUB, rileva unicamente sul diverso piano del rapporto tra l'organismo di vigilanza e le banche vigilate, tenute a conformarvisi nel rapporto a valle con i terzi clienti mutuatari;
ciò che non consente automaticamente di trasferire sul piano del rapporto negoziale con questi ultimi (e del relativo sinallagma contrattuale) le conseguenze delle condotte difformi delle banche, al fine di provocare il travolgimento del contratto che si assume viziato per eccesso di finanziamento.
Si è ulteriormente osservato che il limite dell'ottanta per cento è, peraltro, aumentabile sino al cento per cento in presenza di garanzie integrative offerte dalla parte mutuataria, il che è un elemento chiaramente contrario alla valutazione della disposizione in termini di inderogabilità, in assenza di elementi testuali inequivocabilmente indicativi della volontà del legislatore primario di conformare direttamente il contenuto specifico dell'oggetto del
7 contratto con i mutuatari o, al contrario, di porre una regola di condotta per le banche erogatrici del credito, tenute a rispettarla in quanto sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia.
Da tanto deriva che il superamento del limite di finanziabilità non comporta la nullità del mutuo fondiario, né è consentito al Giudice di riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario.
Da tanto deriva l'ininfluenza, ai fini che ci occupano, della concreta determinazione dell'eventuale superamento del limite di finanziabilità e, dunque, l'irrilevanza di ogni approfondimento istruttorio sul punto.
• Sulla mancata e/o errata indicazione dell Pt_9
In primo luogo, deve evidenziarsi che, contrariamente all'assunto difensivo degli attori, il contratto di mutuo inter- partes, all'articolo 11, esplicita il
TAEG (vale dire il costo totale del finanziamento), determinandolo espressamente nella misura del 2,790%.
In ogni caso giova evidenziare che l'eventuale omessa o errata indicazione del TAEG non comporta alcuna nullità ex articolo 117 comma 6 cpc, apparendo invero sul punto condivisibile l'orientamento della giurisprudenza che esclude che la predetta disposizione, che sancisce la nullità delle clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati, possa essere applicata all'ISC o al TAEG non essendo infatti quest'ultimo sussumibile nelle predette categorie, non trattandosi né di un prezzo né di una
8 condizione contrattuale né, tantomeno, di un tasso d'interesse (cfr., tra le altre,
Trib. Napoli Nord, 9/7/2018; Trib. Catania, 28/2/2018 n. 957; Trib. Bologna n.
34/2018; Trib. Milano 26/10/2017 n. 10832). Lo stesso assume, invero, unicamente una funzione tipicamente informativa per il cliente, ovvero il valore che indica il costo totale del finanziamento, con la conseguenza che la sua eventuale errata indicazione comporterà, ove richiesto, un eventuale obbligo restitutorio o risarcitorio a carico della banca.
Di ciò si trova conferma nell'impianto normativo esistente, nel quale non è possibile rintracciare espressamente la sanzione dell'invalidità per la fattispecie in questione. A ben vedere, infatti, una simile sanzione è prevista dal legislatore solo per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125-bis, comma 6 TUB espressamente prevede che, nel caso in cui il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli Part effettivamente computati nell ) sono da considerarsi nulle. È quindi evidente che, qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la Part difformità tra e TAEG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo (e nella specie è pacifico che non ci si trovi al cospetto di un credito al consumo), allora lo avrebbe espressamente previsto con una norma dal tenore analogo a quella di cui all'art. 125-bis, comma 6 TUB. Una simile previsione, tuttavia, non si rinviene nell'ambito dell'art. 117 TUB e, pertanto, se ne deve dedurre che, a norma di detto ultimo articolo, l'erronea indicazione Part dell non determini nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito potendosi invece configurare, giova ribadire, un illecito fonte di responsabilità contrattuale della banca.
9 • Sull'illegittimità degli interessi ancorati al parametro Euribor.
Quanto, infine, alla rimostranza sull'utilizzo dell'indice Euribor in contrasto con la disciplina anticoncorrenziale di cui alla Legge n. 287/1990, pur dovendosi dare atto di un contrasto giurisprudenziale sul punto attualmente al vaglio delle Sezioni Unite ( la cui decisione è stata rinviata a seguito di ulteriore rimessione della questione alla CGCE), il Tribunale intende -allo stato, aderire all'orientamento in base al quale “laddove si accerti che il parametro richiamato sia stato alterato da un' attività illecita posta in essere da terzi, viene meno il risultato, almeno parzialmente prevedibile, del meccanismo costituente il presupposto del riferimento al parametro esterno voluto dalle parti: è inevitabile, allora, concludere che esso non potrebbe ritenersi più in grado di esprimere la effettiva volontà negoziale delle parti stesse, almeno con riguardo alla specifica clausola che prevede il richiamo al parametro in questione, per tutto il tempo in cui l'alterazione del meccanismo esterno di determinazione del corrispettivo dell'operazione ha prodotto i suoi effetti”. Inoltre, prosegue la Corte “quando una clausola negoziale contenga un riferimento ad un parametro quantitativo esterno, in ragione del meccanismo di determinazione di tale parametro, e quel parametro esterno venga illecitamente alterato da un'intesa restrittiva della concorrenza, si verifica una nullità parziale (originaria o sopravvenuta, a seconda dei casi), per impossibilità di determinazione dell'oggetto della clausola stessa, per il periodo in cui è stata in concreto sussistente l'alterazione illecita” (cfr. Cass.
12007/2024 cit.).
Tuttavia, per procedere alla verifica in merito alla validità ed efficacia delle clausole contrattuali contenenti il richiamo al parametro dell'Euribor, occorre che sia fornita, da chi allega l'invalidità della clausola, la prova non solo
10 dell'esistenza di un' intesa o di una pratica volta ad alterare il parametro in questione, ma anche del fatto che “tale intesa o pratica abbia raggiunto il suo obbiettivo e, quindi, quel parametro sia stato effettivamente “alterato” in concreto, a causa della illecita manipolazione subita e, di conseguenza, non sia utilizzabile nei rapporti tra le parti, non corrispondendo all'oggetto del contratto, come determinato secondo la volontà delle parti” (cfr. Cass.
12007/2024 cit.).
Ma nel caso di specie parte attrice si è limitata a dedurre del tutto genericamente la nullità della clausola senza nemmeno allegare che la parte mutuante fosse a conoscenza dell'esistenza di una determinata intesa e che abbia inteso avvalersi del risultato oggettivo della stessa, tanto più che la banca convenuta ha dedotto di non rientrare tra gli istituti bancari sanzionati dalla Commissione europea nel 2013.
Nessuna indeterminatezza, pertanto, si ravvisa nelle suindicate clausole contrattuali e, dunque, non può rilevarsi alcuna ipotesi di nullità contrattuale, neanche della sola clausola relativa agli interessi corrispettivi
Conclusivamente, dunque, tutte le domande attoree devono essere respinte.
Assorbita ogni questione o rilievo anche in via istruttoria.
Le spese seguono la soccombenza tanto nei rapporti tra parte attrice e parte convenuta quanto nei rapporti tra parte attrice e i terzi chiamati, la cui evocazione in giudizio si è infatti resa necessaria sulla base della prospettazione attorea e non è stata, viceversa, frutto di un'iniziativa infondata ed arbitraria della convenuta;
le stesse sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M n. 55 /2014 (cause di valore indeterminabile) e succ. mod e integr., in relazione all'attività difensiva in concreto svolta dalle parti e, dunque:
11 - nei rapporti tra parte attrice e parte convenuta con diminuzione del 50% rispetto ai parametri base della fase istruttoria (stante la natura documentale della causa) e della fase decisoria (limitata al solo deposito delle comparse conclusionali);
- nei rapporti tra parte attrice e tutti i terzi chiamati, con limitazione alle sole fasi di studio, introduttiva e decisoria (quest'ultima con diminuzione del 50% rispetto ai parametri base in quanto limitata anche in questo caso al solo deposito delle comparse conclusionali) e con esclusione della fase istruttoria, essendosi tutte le parti terze chiamate costituite in giudizio dopo il compimento a termine della fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando nella causa n.
2064/2019 R.G., ogni altra contraria istanza ed eccezione così decide:
- respinge tutte le domande;
- condanna gli attori, in solido, alla refusione delle spese processuali in favore della parte convenuta, che liquida nella somma complessiva di euro 7.202,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese vive documentate, al 15% per rimborso spese forfetarie, iva e cpa come per legge;
- condanna gli attori, in solido, alla refusione delle spese processuali in favore dei terzi chiamati e (costituite con il CP_3 Controparte_2
ministero di un unico difensore), nella somma complessiva di euro
5.333,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese vive documentate, al 15% per rimborso spese forfetarie, iva e cpa come per legge;
- condanna gli attori, in solido, alla refusione delle spese processuali in favore di nella somma complessiva di euro 5.333,00 Controparte_5
12 per compensi, oltre al rimborso delle spese vive documentate al 15% per rimborso spese forfetarie, iva e cpa come per legge;
Grosseto 19.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Frosini
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