CASS
Sentenza 2 luglio 2024
Sentenza 2 luglio 2024
Massime • 1
Le vittime dei reati di tipo mafioso, in caso di pluralità di condanne risarcitorie per il medesimo fatto dannoso commesso in concorso da più persone, hanno diritto ad un'unica prestazione del Fondo di cui alla legge n. 512 del 1999, trattandosi di una fattispecie obbligatoria soggettivamente complessa ex latere debitoris, in cui all'obbligazione solidale dei responsabili (avente causa risarcitoria e fonte nell'illecito) si aggiunge l'obbligazione dello Stato, avente fonte nella legge e causa solidaristica, sicchè l'adempimento ad opera di uno soltanto degli obbligati ha effetto liberatorio per tutti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/07/2024, n. 18127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18127 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2024 |
Testo completo
prestazione con effetto liberatorio dell’adempimento – Configurabilità – Fondamento. OM LI Presidente LI RUBINO Consigliere ES EC Consigliere ENZO VINCENTI Consigliere Ud. 31/05/2024 PU Cron. R.G.N. 07439/2023 PA AN Rel. - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 07439/2023 R.G., proposto da AN EC, EO LI;
rappresentati e difesi dagli Avvocati RE SO (pec dichiarata: alfredogalasso@pecavvpa.it) e IA D’MI (pec dichiarata: feliciadamico@ordineavvocatiroma.org), in virtù di procure allegate al ricorso;
-ricorrenti- nei confronti di Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;
rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec dichiarata: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); Civile Sent. Sez. 3 Num. 18127 Anno 2024 Presidente: LI OM Relatore: AN PA Data pubblicazione: 02/07/2024 2 -controricorrente- nonché di Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, in persona del legale rappresentante pro tempore;
-intimato- per la AS della sentenza n. 305/2022 della CORTE d’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 21 settembre 2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31 maggio 2024 dal Consigliere Paolo Spaziani;
udìto il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alessandro Pepe, che ha chiesto il rigetto del ricorso, ribadendo le conclusioni già formulate in forma scritta. FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., depositato il 25 febbraio 2015, AN EC e EO LI convennero il Ministero dell’Interno e il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, deducendo che: - erano stati vittime di estorsione aggravata e continuata commessa in concorso da soggetti che si erano avvalsi delle condizioni di cui all’art. 416-bis cod. pen.; - per tale reato erano stati celebrati due distinti processi nei confronti di diversi concorrenti, in ognuno dei quali essi si erano costituiti parte civile;
- entrambi i processi, svoltisi davanti a giudici diversi, erano stati definiti in udienza preliminare con accertamento della responsabilità degli imputati e sentenza di condanna generica al risarcimento del danno in loro favore e con provvisionale dell’importo di Euro 40.000 per il primo e di Euro 140.000 per il secondo;
3 - passate in giudicato tali sentenze, essi avevano presentato alla Prefettura di Caltanissetta domanda di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, istituito presso il Ministero dell’Interno, ai sensi della legge n. 512 del 1999; - in parziale accoglimento di questa domanda, il Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, quale gestore del predetto Fondo, aveva disposto l’erogazione delle somme, circoscrivendo però gli importi ad Euro 40.000 per AN EC e ad Euro 140.000 per EO LI, omettendo di considerare che detti importi erano stati liquidati a loro favore, a titolo di provvisionale, in entrambi le sentenze di condanna, sicché essi avrebbero avuto diritto ad ottenere una duplice liquidazione, in base ad ognuna delle due sentenze. Sulla base di queste deduzioni, AN EC e EO LI domandarono dunque che il Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, quale gestore del relativo Fondo di rotazione, istituito presso il Ministero dell’Interno, fosse condannato all’ulteriore pagamento della somma di Euro 40.000 a favore del primo e della somma di Euro 140.000,00 in favore del secondo. Nella resistenza dei convenuti, costituitisi in giudizio, il Tribunale accolse le domande, dichiarando il diritto degli attori ad accedere al Fondo per l’intera somma loro riconosciuta dalle due sentenze e condannando l’amministrazione al corrispondente pagamento, oltre che alle spese del giudizio. 2. il Ministero dell’Interno e il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso proposero appello e la Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza 21 settembre 2022, n. 305, in 4 accoglimento dell’impugnazione e in integrale riforma della decisione di primo grado, ha rigettato le domande, sulla base dei seguenti rilievi: I- attraverso le erogazioni previste dalla legge n. 512 del 1999 in favore delle vittime di reati di tipo mafioso, lo Stato, avuto riguardo all'eccezionale disvalore del fatto costitutivo del diritto al risarcimento, assume in proprio un’obbligazione, volta ad attenuare le conseguenze negative patite dai danneggiati, mediante la corresponsione di una somma di denaro che si aggiunge - in funzione solidaristica - a quella originaria dovuta dal condannato responsabile del fatto, a carico del quale continua, peraltro, a gravare integralmente l’obbligo risarcitorio;
II- ai fini della determinazione del quantum della somma che il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso è tenuto ad erogare a favore delle vittime, non rileva il dato formale del numero delle sentenze risarcitorie separatamente emesse a carico di ciascun imputato ed a favore delle vittime costituite parti civili, ma la medesimezza o meno dei fatti storici che hanno cagionato il danno, sebbene posti in essere in concorso da più persone, giudicate separatamente;
III- infatti, in presenza di «un unico danno» prodotto da «uno stesso fatto storico», «commesso da più persone e in concorso tra loro», benché «separatamente giudicate», «non possono ammettersi duplicazioni risarcitorie», «in quanto esse di tale fatto debbono rispondere solidalmente sul piano civile (art. 2055 cod. civ.)»; IV- nella specie, per quanto il fatto illecito fonte di danno per le parti civili costituite fosse articolato in una pluralità di condotte poste in essere nel corso di anni da più soggetti e per quanto le condotte dei diversi imputati avessero potuto favorire due distinte organizzazioni mafiose, tuttavia non vi era prova che le condotte illecite – riconducibili 5 ad imputati che avevano agito in concorso, sebbene giudicati separatamente – avessero cagionato dei danni distinti e quindi autonomamente risarcibili;
V- nel circoscrivere l’accoglimento della domanda di accesso al Fondo al danno sofferto dalle parti civili a seguito dell’unico fatto dannoso concorsualmente posto in essere dagli imputati, il Comitato non aveva violato il principio secondo cui alla pubblica amministrazione resta preclusa ogni valutazione discrezionale in ordine alla predetta domanda, essendole imposto di limitarsi ad una verifica meramente formale della sussistenza delle condizioni previste dalla legge n. 512 del 1999, giacché, dinanzi ad una pluralità di sentenze per il medesimo fatto, l’erogazione di un unico risarcimento (precisamente, «quello di maggiore consistenza , secondo le liquidazioni effettuate nelle sentenze da raffrontare») avrebbe corrisposto pur sempre ad una attività vincolata, a fronte del diritto soggettivo delle vittime di accedere alle elargizioni previste dal Fondo;
VI- d’altra parte, ove si ammettesse la duplicazione risarcitoria in relazione al dato formale della pluralità di sentenze, si determinerebbe un indebito arricchimento delle vittime, in contrasto con la funzione solidaristica della normativa in materia;
VII- infine, nel senso di circoscrivere l’erogazione all’importo pari all’unica prestazione risarcitoria solidalmente dovuta dai coobbligati, sia pure separatamente condannati, deporrebbe anche il dato normativo diretto a prevedere la surrogazione del Fondo, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti della parte civile o dell’attore verso il soggetto condannato al risarcimento. 3. Avverso la sentenza della Corte nissena propongono ricorso per AS AN EC e EO LI, sulla base di due motivi. 6 Risponde con controricorso il Ministero dell’Interno, mentre resta intimato il Comitato. La trattazione del ricorso è stata fissata in pubblica udienza. Il Procuratore Generale, anticipando le medesime richieste formulate in udienza, ha depositato memoria con conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria per l’udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo viene denunciata «ex art. 360 comma 1 lett. c) c.p.c. - violazione e/o falsa interpretazione ed applicazione dell’art. 6 l. n. 512/99 e dell’art. 2055 c.c.». I ricorrenti deducono che il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, nel deliberare la corresponsione delle somme a favore delle vittime che hanno richiesto l’accesso al Fondo, sarebbe privo di «ogni potere di valutazione autonoma», poiché, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 512 del 1999, dovrebbe limitarsi alla verifica – oltre che dell’inesistenza a loro carico di procedimenti penali per specifici reati, nonché di misure di prevenzione e di procedimenti in corso per la loro applicazione (art. 6, lett. b e c) – soltanto «dell'esistenza, in favore dell'istante, della sentenza di condanna e della legittimazione attiva dell'istante» (art.6, lett. a). Il Comitato, pertanto, sarebbe «tenuto ad erogare le somme delle quali il richiedente risulta creditore in base alla sentenza di condanna emessa in suo favore», mentre «ogni altra valutazione è inibita all’Amministrazione, perché il chiaro dato letterale della norma predetta limita il suo controllo all’esistenza del titolo e non alla valutazione dello stesso». 7 Ciò dedotto, i ricorrenti rilevano che, nella vicenda in esame, il Comitato avrebbe invece indebitamente sovrapposto la propria valutazione a quella degli organi giudicanti che avevano distintamente liquidato gli importi risarcitori in relazione alle diverse condotte poste in essere dagli imputati separatamente giudicati, e tale indebita sovrapposizione non sarebbe stata rilevata dalla Corte d’appello, la quale, a fondamento della propria erronea decisione, avrebbe impropriamente richiamato l’art. 2055 cod. civ., la cui «corretta applicazione» non escluderebbe invece «che – in ipotesi di illecito commesso da più agenti – ognuno di essi possa essere condannato per la propria condotta». Osservano che dalle sentenze penali di condanna risulterebbe che un imputato sarebbe stato condannato al risarcimento del danno in loro favore in ragione di attività estorsive compiute quale emissario dell’associazione mafiosa “Stidda”, mentre altri imputati avrebbero posto in essere la condotta criminosa quali rappresentanti del “Clan Madonia”; essi pertanto, «in maniera indipendente», avrebbero «contribuito alla configurazione del reato e perciò del danno, generando un diverso titolo risarcitorio». Concludono che l’accertamento, ad opera delle sentenze penali, di «due poste risarcitorie sulla base della diversità dei ruoli, delle condotte e degli stati soggettivi degli imputati, comunque esponenti di diversi gruppi criminali», avrebbe impedito alla pubblica amministrazione di apprezzare discrezionalmente la fattispecie nel senso che vi sarebbe stato «uno stesso fatto criminoso» e un «danno unico». 2. Con il secondo motivo viene denunciata «ex art. 360 comma 1 lett. c) c.p.c. - violazione e/o falsa interpretazione ed applicazione dell’art. 6 l. n. 512/99 e dell’art. 2697 c.c.». 8 La sentenza è censurata per avere reputato che le persone offese, originari attori, non avessero dato la prova che le condotte illecite riconducibili ai diversi imputati, separatamente condannati in sede penale, avessero «cagionato dei danni distinti e quindi autonomamente risarcibili». I ricorrenti sostengono che «i richiedenti l’accesso al Fondo di rotazione non sono tenuti a provare il proprio diritto al risarcimento in sede amministrativa a corredo della propria istanza, tenuto conto che a tale onere devono semmai ottemperare in sede giudiziaria, nel processo – civile o penale – sottostante alla emissione della sentenza di condanna ex lett. a) art. 6 L. n. 512/99, a carico dei soggetti danneggianti». 3. I due motivi di ricorso – da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione – sono infondati nella parte in cui deducono la violazione di legge e inammissibili nella parte in cui tendono indebitamente a suscitare da questa Corte un accertamento di merito alternativo a quello posto a fondamento della verifica delle condizioni stabilite dalla legge per il diritto di accesso al Fondo, doverosamente compiuta dalla pubblica amministrazione, nonché della decisione del giudice di appello di rigetto della domanda, previo giudizio di correttezza dell’operato della pubblica amministrazione medesima. 3.1. Questa Corte, anche in funzione di regolare la giurisdizione, ha reiteratamente affermato che le vittime dei reati di tipo mafioso sono titolari, in presenza delle condizioni previste dalla legge n. 512/1999, di un vero e proprio diritto soggettivo all’erogazione delle somme a carico del Fondo, in quanto l’attività della P.A. al riguardo, è limitata all’accertamento dei presupposti per la concessione e dell’entità dei danni derivati, e resta priva di ogni potestà discrezionale 9 (Cass., Sez. Un., 29/08/2008, n. 21927; Cass. 20/10/2015, n. 21306; Cass., Sez. Un., 31/07/2017, n. 18983). L’esclusione del potere discrezionale di disporre l’elargizione (che degraderebbe il diritto soggettivo della vittima a mero interesse legittimo) non esclude che, peraltro, il Comitato sia tenuto, nell’ambito della propria attività vincolata, all’accertamento delle condizioni al verificarsi delle quali sorge il diritto soggettivo del privato all’erogazione. La sussistenza di questo diritto, come gli stessi ricorrenti ricordano, postula, tra l’altro, l’emanazione, in favore della vittima, di una sentenza di condanna al risarcimento del danno a carico dell’autore (o degli autori) del reato. Al verificarsi di tale presupposto, da un lato viene giudizialmente accertata l’obbligazione dell’autore (o degli autori) del reato nei confronti della vittima dello stesso, dall’altro lato sorge a carico dello Stato un’obbligazione in favore del medesimo soggetto ed avente il medesimo oggetto, ma diversi titolo e funzione: mentre la prima, avente causa risarcitoria, trova la sua fonte nell’illecito, la seconda, avente funzione solidaristica, trova la sua fonte direttamente nella legge. Nell’ipotesi in cui il reato sia stato commesso in concorso da più persone, (ipotesi cui corrisponde, sul piano civilistico, la fattispecie del fatto dannoso imputabile a più persone: art.2055 cod. civ.), all’obbligazione solidale dei responsabili (avente causa risarcitoria e fonte nell’illecito) si aggiunge l’obbligazione dello Stato, avente fonte nella legge e causa solidaristica. Da un lato, si determina, dunque, una fattispecie obbligatoria soggettivamente complessa ex latere debitoris, la quale, secondo la 10 struttura tipica dell’obbligazione solidale, pur integrando una pluralità di rapporti obbligatori, ha tuttavia ad oggetto una prestazione che, non solo è identica in tutti rapporti (nel senso che è la stessa, la medesima, come espressamente recita l’art.1292 cod. civ.), ma è anche unica (nel senso che deve essere eseguita una sola volta), sicché è sufficiente l’adempimento ad opera di uno soltanto degli obbligati perché la pretesa creditoria sia estinta e tutti i debitori siano liberati. Dall’altro lato, proprio perché la pretesa creditoria del danneggiato (la parte civile che ha ottenuto la sentenza o le sentenze di condanna) ha ad oggetto un’unica prestazione a prescindere dal numero degli obbligati (e da quello delle sentenze di condanna), essa prestazione, in funzione dell’integrale soddisfacimento dell’interesse creditorio, deve essere eseguita una sola volta. Appare allora evidente l’equivoco dogmatico in cui cade la difesa di parte ricorrente nel momento in cui osserva che la «corretta applicazione» dell’art. 2055 cod. civ. non escluderebbe «che – in ipotesi di illecito commesso da più agenti – ognuno di essi possa essere condannato per la propria condotta». Non rileva infatti la pluralità delle condanne, che è ovviamente immanente alla natura plurisoggettiva dell’obbligazione e consequenziale al suo accertamento, ma l’unicità della prestazione, sia che venga eseguita (eventualmente in esecuzione di tali condanne) da uno dei coobbligati solidali adempiendo all’obbligazione risarcitoria avente fonte nell’illecito, sia che venga eseguita dallo Stato, adempiendo all’obbligazione ex lege avente funzione solidaristica. In entrambi casi si determina l’effetto satisfattivo per il creditore e liberatorio per i debitori anche se, nel primo caso, a tali effetti si accompagna una vicenda estintiva dell’obbligazione, salvo il regresso 11 del debitore adempiente nei confronti degli altri debitori, nella misura determinata ai sensi dell’art. 2055, secondo comma, cod. civ., mentre, nel secondo caso, si determina una modificazione del lato attivo dell’obbligazione medesima, in quanto il Fondo è surrogato nei diritti del creditore soddisfatto (parte civile o attore) verso i debitori (art. 6, comma 4, legge n. 512/1999). 3.2. Nel caso di specie, il Comitato, nell’esercizio dell’attività di doverosa verifica dei presupposti stabiliti dalla legge per il diritto all’accesso al Fondo, ha accertato che le condanne risarcitorie contenute nelle sentenze penali, sebbene emesse separatamente a carico di diversi imputati, riguardavano il medesimo fatto dannoso continuato, che era stato commesso in concorso tra loro;
si era pertanto dinanzi ad una obbligazione risarcitoria solidale, la quale era soggetta alle regole surrichiamate e dava diritto ad ottenere una prestazione unica, da eseguirsi una volta sola. Il rilievo che le condanne risarcitorie contenute nelle sentenze penali avessero ad oggetto il medesimo fatto dannoso, concorsualmente posto in essere dagli imputati danneggianti, ha trovato conferma nell’accertamento di merito compiuto dal giudice d’appello, il quale, sulla base di tale accertamento, ha ritenuto legittima la decisione dell’amministrazione di corrispondere una sola volta ai richiedenti gli importi loro liquidati a titolo di provvisionale con le dette condanne risarcitorie. Nella parte in cui contestano tale accertamento di merito, incensurabile in sede di legittimità, gli esaminati motivi di ricorso per AS - ad onta del formale richiamo alla regola di ripartizione dell’onere della prova e alla sua paventata violazione – sono inammissibili. 12 4. In definitiva, il ricorso proposto da AN EC e EO LI va rigettato. 5. L’esito alterno dei gradi di merito giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. 6. Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese del giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione
rappresentati e difesi dagli Avvocati RE SO (pec dichiarata: alfredogalasso@pecavvpa.it) e IA D’MI (pec dichiarata: feliciadamico@ordineavvocatiroma.org), in virtù di procure allegate al ricorso;
-ricorrenti- nei confronti di Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;
rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec dichiarata: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); Civile Sent. Sez. 3 Num. 18127 Anno 2024 Presidente: LI OM Relatore: AN PA Data pubblicazione: 02/07/2024 2 -controricorrente- nonché di Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, in persona del legale rappresentante pro tempore;
-intimato- per la AS della sentenza n. 305/2022 della CORTE d’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 21 settembre 2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31 maggio 2024 dal Consigliere Paolo Spaziani;
udìto il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alessandro Pepe, che ha chiesto il rigetto del ricorso, ribadendo le conclusioni già formulate in forma scritta. FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., depositato il 25 febbraio 2015, AN EC e EO LI convennero il Ministero dell’Interno e il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, deducendo che: - erano stati vittime di estorsione aggravata e continuata commessa in concorso da soggetti che si erano avvalsi delle condizioni di cui all’art. 416-bis cod. pen.; - per tale reato erano stati celebrati due distinti processi nei confronti di diversi concorrenti, in ognuno dei quali essi si erano costituiti parte civile;
- entrambi i processi, svoltisi davanti a giudici diversi, erano stati definiti in udienza preliminare con accertamento della responsabilità degli imputati e sentenza di condanna generica al risarcimento del danno in loro favore e con provvisionale dell’importo di Euro 40.000 per il primo e di Euro 140.000 per il secondo;
3 - passate in giudicato tali sentenze, essi avevano presentato alla Prefettura di Caltanissetta domanda di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, istituito presso il Ministero dell’Interno, ai sensi della legge n. 512 del 1999; - in parziale accoglimento di questa domanda, il Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, quale gestore del predetto Fondo, aveva disposto l’erogazione delle somme, circoscrivendo però gli importi ad Euro 40.000 per AN EC e ad Euro 140.000 per EO LI, omettendo di considerare che detti importi erano stati liquidati a loro favore, a titolo di provvisionale, in entrambi le sentenze di condanna, sicché essi avrebbero avuto diritto ad ottenere una duplice liquidazione, in base ad ognuna delle due sentenze. Sulla base di queste deduzioni, AN EC e EO LI domandarono dunque che il Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, quale gestore del relativo Fondo di rotazione, istituito presso il Ministero dell’Interno, fosse condannato all’ulteriore pagamento della somma di Euro 40.000 a favore del primo e della somma di Euro 140.000,00 in favore del secondo. Nella resistenza dei convenuti, costituitisi in giudizio, il Tribunale accolse le domande, dichiarando il diritto degli attori ad accedere al Fondo per l’intera somma loro riconosciuta dalle due sentenze e condannando l’amministrazione al corrispondente pagamento, oltre che alle spese del giudizio. 2. il Ministero dell’Interno e il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso proposero appello e la Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza 21 settembre 2022, n. 305, in 4 accoglimento dell’impugnazione e in integrale riforma della decisione di primo grado, ha rigettato le domande, sulla base dei seguenti rilievi: I- attraverso le erogazioni previste dalla legge n. 512 del 1999 in favore delle vittime di reati di tipo mafioso, lo Stato, avuto riguardo all'eccezionale disvalore del fatto costitutivo del diritto al risarcimento, assume in proprio un’obbligazione, volta ad attenuare le conseguenze negative patite dai danneggiati, mediante la corresponsione di una somma di denaro che si aggiunge - in funzione solidaristica - a quella originaria dovuta dal condannato responsabile del fatto, a carico del quale continua, peraltro, a gravare integralmente l’obbligo risarcitorio;
II- ai fini della determinazione del quantum della somma che il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso è tenuto ad erogare a favore delle vittime, non rileva il dato formale del numero delle sentenze risarcitorie separatamente emesse a carico di ciascun imputato ed a favore delle vittime costituite parti civili, ma la medesimezza o meno dei fatti storici che hanno cagionato il danno, sebbene posti in essere in concorso da più persone, giudicate separatamente;
III- infatti, in presenza di «un unico danno» prodotto da «uno stesso fatto storico», «commesso da più persone e in concorso tra loro», benché «separatamente giudicate», «non possono ammettersi duplicazioni risarcitorie», «in quanto esse di tale fatto debbono rispondere solidalmente sul piano civile (art. 2055 cod. civ.)»; IV- nella specie, per quanto il fatto illecito fonte di danno per le parti civili costituite fosse articolato in una pluralità di condotte poste in essere nel corso di anni da più soggetti e per quanto le condotte dei diversi imputati avessero potuto favorire due distinte organizzazioni mafiose, tuttavia non vi era prova che le condotte illecite – riconducibili 5 ad imputati che avevano agito in concorso, sebbene giudicati separatamente – avessero cagionato dei danni distinti e quindi autonomamente risarcibili;
V- nel circoscrivere l’accoglimento della domanda di accesso al Fondo al danno sofferto dalle parti civili a seguito dell’unico fatto dannoso concorsualmente posto in essere dagli imputati, il Comitato non aveva violato il principio secondo cui alla pubblica amministrazione resta preclusa ogni valutazione discrezionale in ordine alla predetta domanda, essendole imposto di limitarsi ad una verifica meramente formale della sussistenza delle condizioni previste dalla legge n. 512 del 1999, giacché, dinanzi ad una pluralità di sentenze per il medesimo fatto, l’erogazione di un unico risarcimento (precisamente, «quello di maggiore consistenza , secondo le liquidazioni effettuate nelle sentenze da raffrontare») avrebbe corrisposto pur sempre ad una attività vincolata, a fronte del diritto soggettivo delle vittime di accedere alle elargizioni previste dal Fondo;
VI- d’altra parte, ove si ammettesse la duplicazione risarcitoria in relazione al dato formale della pluralità di sentenze, si determinerebbe un indebito arricchimento delle vittime, in contrasto con la funzione solidaristica della normativa in materia;
VII- infine, nel senso di circoscrivere l’erogazione all’importo pari all’unica prestazione risarcitoria solidalmente dovuta dai coobbligati, sia pure separatamente condannati, deporrebbe anche il dato normativo diretto a prevedere la surrogazione del Fondo, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti della parte civile o dell’attore verso il soggetto condannato al risarcimento. 3. Avverso la sentenza della Corte nissena propongono ricorso per AS AN EC e EO LI, sulla base di due motivi. 6 Risponde con controricorso il Ministero dell’Interno, mentre resta intimato il Comitato. La trattazione del ricorso è stata fissata in pubblica udienza. Il Procuratore Generale, anticipando le medesime richieste formulate in udienza, ha depositato memoria con conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria per l’udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo viene denunciata «ex art. 360 comma 1 lett. c) c.p.c. - violazione e/o falsa interpretazione ed applicazione dell’art. 6 l. n. 512/99 e dell’art. 2055 c.c.». I ricorrenti deducono che il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, nel deliberare la corresponsione delle somme a favore delle vittime che hanno richiesto l’accesso al Fondo, sarebbe privo di «ogni potere di valutazione autonoma», poiché, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 512 del 1999, dovrebbe limitarsi alla verifica – oltre che dell’inesistenza a loro carico di procedimenti penali per specifici reati, nonché di misure di prevenzione e di procedimenti in corso per la loro applicazione (art. 6, lett. b e c) – soltanto «dell'esistenza, in favore dell'istante, della sentenza di condanna e della legittimazione attiva dell'istante» (art.6, lett. a). Il Comitato, pertanto, sarebbe «tenuto ad erogare le somme delle quali il richiedente risulta creditore in base alla sentenza di condanna emessa in suo favore», mentre «ogni altra valutazione è inibita all’Amministrazione, perché il chiaro dato letterale della norma predetta limita il suo controllo all’esistenza del titolo e non alla valutazione dello stesso». 7 Ciò dedotto, i ricorrenti rilevano che, nella vicenda in esame, il Comitato avrebbe invece indebitamente sovrapposto la propria valutazione a quella degli organi giudicanti che avevano distintamente liquidato gli importi risarcitori in relazione alle diverse condotte poste in essere dagli imputati separatamente giudicati, e tale indebita sovrapposizione non sarebbe stata rilevata dalla Corte d’appello, la quale, a fondamento della propria erronea decisione, avrebbe impropriamente richiamato l’art. 2055 cod. civ., la cui «corretta applicazione» non escluderebbe invece «che – in ipotesi di illecito commesso da più agenti – ognuno di essi possa essere condannato per la propria condotta». Osservano che dalle sentenze penali di condanna risulterebbe che un imputato sarebbe stato condannato al risarcimento del danno in loro favore in ragione di attività estorsive compiute quale emissario dell’associazione mafiosa “Stidda”, mentre altri imputati avrebbero posto in essere la condotta criminosa quali rappresentanti del “Clan Madonia”; essi pertanto, «in maniera indipendente», avrebbero «contribuito alla configurazione del reato e perciò del danno, generando un diverso titolo risarcitorio». Concludono che l’accertamento, ad opera delle sentenze penali, di «due poste risarcitorie sulla base della diversità dei ruoli, delle condotte e degli stati soggettivi degli imputati, comunque esponenti di diversi gruppi criminali», avrebbe impedito alla pubblica amministrazione di apprezzare discrezionalmente la fattispecie nel senso che vi sarebbe stato «uno stesso fatto criminoso» e un «danno unico». 2. Con il secondo motivo viene denunciata «ex art. 360 comma 1 lett. c) c.p.c. - violazione e/o falsa interpretazione ed applicazione dell’art. 6 l. n. 512/99 e dell’art. 2697 c.c.». 8 La sentenza è censurata per avere reputato che le persone offese, originari attori, non avessero dato la prova che le condotte illecite riconducibili ai diversi imputati, separatamente condannati in sede penale, avessero «cagionato dei danni distinti e quindi autonomamente risarcibili». I ricorrenti sostengono che «i richiedenti l’accesso al Fondo di rotazione non sono tenuti a provare il proprio diritto al risarcimento in sede amministrativa a corredo della propria istanza, tenuto conto che a tale onere devono semmai ottemperare in sede giudiziaria, nel processo – civile o penale – sottostante alla emissione della sentenza di condanna ex lett. a) art. 6 L. n. 512/99, a carico dei soggetti danneggianti». 3. I due motivi di ricorso – da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione – sono infondati nella parte in cui deducono la violazione di legge e inammissibili nella parte in cui tendono indebitamente a suscitare da questa Corte un accertamento di merito alternativo a quello posto a fondamento della verifica delle condizioni stabilite dalla legge per il diritto di accesso al Fondo, doverosamente compiuta dalla pubblica amministrazione, nonché della decisione del giudice di appello di rigetto della domanda, previo giudizio di correttezza dell’operato della pubblica amministrazione medesima. 3.1. Questa Corte, anche in funzione di regolare la giurisdizione, ha reiteratamente affermato che le vittime dei reati di tipo mafioso sono titolari, in presenza delle condizioni previste dalla legge n. 512/1999, di un vero e proprio diritto soggettivo all’erogazione delle somme a carico del Fondo, in quanto l’attività della P.A. al riguardo, è limitata all’accertamento dei presupposti per la concessione e dell’entità dei danni derivati, e resta priva di ogni potestà discrezionale 9 (Cass., Sez. Un., 29/08/2008, n. 21927; Cass. 20/10/2015, n. 21306; Cass., Sez. Un., 31/07/2017, n. 18983). L’esclusione del potere discrezionale di disporre l’elargizione (che degraderebbe il diritto soggettivo della vittima a mero interesse legittimo) non esclude che, peraltro, il Comitato sia tenuto, nell’ambito della propria attività vincolata, all’accertamento delle condizioni al verificarsi delle quali sorge il diritto soggettivo del privato all’erogazione. La sussistenza di questo diritto, come gli stessi ricorrenti ricordano, postula, tra l’altro, l’emanazione, in favore della vittima, di una sentenza di condanna al risarcimento del danno a carico dell’autore (o degli autori) del reato. Al verificarsi di tale presupposto, da un lato viene giudizialmente accertata l’obbligazione dell’autore (o degli autori) del reato nei confronti della vittima dello stesso, dall’altro lato sorge a carico dello Stato un’obbligazione in favore del medesimo soggetto ed avente il medesimo oggetto, ma diversi titolo e funzione: mentre la prima, avente causa risarcitoria, trova la sua fonte nell’illecito, la seconda, avente funzione solidaristica, trova la sua fonte direttamente nella legge. Nell’ipotesi in cui il reato sia stato commesso in concorso da più persone, (ipotesi cui corrisponde, sul piano civilistico, la fattispecie del fatto dannoso imputabile a più persone: art.2055 cod. civ.), all’obbligazione solidale dei responsabili (avente causa risarcitoria e fonte nell’illecito) si aggiunge l’obbligazione dello Stato, avente fonte nella legge e causa solidaristica. Da un lato, si determina, dunque, una fattispecie obbligatoria soggettivamente complessa ex latere debitoris, la quale, secondo la 10 struttura tipica dell’obbligazione solidale, pur integrando una pluralità di rapporti obbligatori, ha tuttavia ad oggetto una prestazione che, non solo è identica in tutti rapporti (nel senso che è la stessa, la medesima, come espressamente recita l’art.1292 cod. civ.), ma è anche unica (nel senso che deve essere eseguita una sola volta), sicché è sufficiente l’adempimento ad opera di uno soltanto degli obbligati perché la pretesa creditoria sia estinta e tutti i debitori siano liberati. Dall’altro lato, proprio perché la pretesa creditoria del danneggiato (la parte civile che ha ottenuto la sentenza o le sentenze di condanna) ha ad oggetto un’unica prestazione a prescindere dal numero degli obbligati (e da quello delle sentenze di condanna), essa prestazione, in funzione dell’integrale soddisfacimento dell’interesse creditorio, deve essere eseguita una sola volta. Appare allora evidente l’equivoco dogmatico in cui cade la difesa di parte ricorrente nel momento in cui osserva che la «corretta applicazione» dell’art. 2055 cod. civ. non escluderebbe «che – in ipotesi di illecito commesso da più agenti – ognuno di essi possa essere condannato per la propria condotta». Non rileva infatti la pluralità delle condanne, che è ovviamente immanente alla natura plurisoggettiva dell’obbligazione e consequenziale al suo accertamento, ma l’unicità della prestazione, sia che venga eseguita (eventualmente in esecuzione di tali condanne) da uno dei coobbligati solidali adempiendo all’obbligazione risarcitoria avente fonte nell’illecito, sia che venga eseguita dallo Stato, adempiendo all’obbligazione ex lege avente funzione solidaristica. In entrambi casi si determina l’effetto satisfattivo per il creditore e liberatorio per i debitori anche se, nel primo caso, a tali effetti si accompagna una vicenda estintiva dell’obbligazione, salvo il regresso 11 del debitore adempiente nei confronti degli altri debitori, nella misura determinata ai sensi dell’art. 2055, secondo comma, cod. civ., mentre, nel secondo caso, si determina una modificazione del lato attivo dell’obbligazione medesima, in quanto il Fondo è surrogato nei diritti del creditore soddisfatto (parte civile o attore) verso i debitori (art. 6, comma 4, legge n. 512/1999). 3.2. Nel caso di specie, il Comitato, nell’esercizio dell’attività di doverosa verifica dei presupposti stabiliti dalla legge per il diritto all’accesso al Fondo, ha accertato che le condanne risarcitorie contenute nelle sentenze penali, sebbene emesse separatamente a carico di diversi imputati, riguardavano il medesimo fatto dannoso continuato, che era stato commesso in concorso tra loro;
si era pertanto dinanzi ad una obbligazione risarcitoria solidale, la quale era soggetta alle regole surrichiamate e dava diritto ad ottenere una prestazione unica, da eseguirsi una volta sola. Il rilievo che le condanne risarcitorie contenute nelle sentenze penali avessero ad oggetto il medesimo fatto dannoso, concorsualmente posto in essere dagli imputati danneggianti, ha trovato conferma nell’accertamento di merito compiuto dal giudice d’appello, il quale, sulla base di tale accertamento, ha ritenuto legittima la decisione dell’amministrazione di corrispondere una sola volta ai richiedenti gli importi loro liquidati a titolo di provvisionale con le dette condanne risarcitorie. Nella parte in cui contestano tale accertamento di merito, incensurabile in sede di legittimità, gli esaminati motivi di ricorso per AS - ad onta del formale richiamo alla regola di ripartizione dell’onere della prova e alla sua paventata violazione – sono inammissibili. 12 4. In definitiva, il ricorso proposto da AN EC e EO LI va rigettato. 5. L’esito alterno dei gradi di merito giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. 6. Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese del giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione