a) copia della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 11 ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;
b) documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato, salvo il caso in cui lo stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui e' stata accertata la sua responsabilita' oppure quando lo stesso abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione e' cessata, o di chi e' o e' stato legato da ((relazione affettiva anche senza stabile convivenza, e nei casi di condanna ai sensi dell'articolo 577-bis del codice penale nonche' nel caso in cui l'autore del reato e' condannato per il delitto tentato di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione e' cessata, o di chi e' o e' stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, o di femminicidio ai sensi dell'articolo 577-bis del codice penale e la vittima abbia conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti)) ;
c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e) , nonche' sulla qualita' di avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis;
d) certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato.
2. La domanda deve essere presentata nel termine di centoventi giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale. (5) (11) (12)
(2)
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 20 novembre 2017, n. 167 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "L'indennizzo previsto dalla sezione II del capo III della legge 7 luglio 2016, n. 122 , come modificata, da ultimo, dal presente articolo, spetta anche a chi e' vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima della entrata in vigore della medesima legge".
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 3) che "La domanda di concessione dell'indennizzo ai sensi del comma 2 del presente articolo e' presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle condizioni e secondo le modalita' di accesso all'indennizzo previste dagli articoli 11, 12, 13, comma 1, e 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122 , come modificati, da ultimo, dal presente articolo". -------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 594) che "I termini di presentazione della domanda previsti dall' articolo 6, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 167 , per la concessione dell'indennizzo da corrispondere ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 6 della stessa legge, nonche' i termini di presentazione della domanda previsti dall' articolo 13, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122 , per la concessione dell'indennizzo da corrispondere in conseguenza di lesione personale gravissima ai sensi dell' articolo 583, secondo comma, del codice penale , sono riaperti e prorogati, a pena di decadenza, fino al 30 settembre 2019. Tuttavia, per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 1° agosto 2019, non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, della legge n. 122 del 2016 , il termine per la presentazione della domanda di accesso all'indennizzo e' quello di cui al comma 2 del predetto articolo 13". -------------- AGGIORNAMENTO (11)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 , come modificata dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 , ha disposto (con l'art. 1, comma 594) che "I termini di presentazione della domanda previsti dall' articolo 6, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 167 , per la concessione dell'indennizzo da corrispondere ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 6 della stessa legge, nonche' i termini di presentazione della domanda previsti dall' articolo 13, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122 , per la concessione dell'indennizzo da corrispondere in conseguenza di lesione personale gravissima ai sensi dell' articolo 583, secondo comma, del codice penale e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso ai sensi dell' articolo 583-quinquies del codice penale , sono riaperti e prorogati, a pena di decadenza, fino al 31 dicembre 2021. Tuttavia, per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 31 ottobre 2021, non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, della legge n. 122 del 2016 , il termine per la presentazione della domanda di accesso all'indennizzo e' quello di cui al comma 2 del predetto articolo 13". -------------- AGGIORNAMENTO (12)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 , come modificata dal D.L. 29 settembre 2023, n. 132 , convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 170 , ha disposto (con l'art. 1, comma 594) che "I termini di presentazione della domanda previsti dall' articolo 6, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 167 , per la concessione dell'indennizzo da corrispondere ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 6 della stessa legge, nonche' i termini di presentazione della domanda previsti dall' articolo 13, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122 , per la concessione dell'indennizzo da corrispondere in conseguenza di lesione personale gravissima ai sensi dell' articolo 583, secondo comma, del codice penale e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso ai sensi dell' articolo 583-quinquies del codice penale , sono riaperti e prorogati, a pena di decadenza, fino al 31 dicembre 2025. Tuttavia, per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 31 ottobre 2025, non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, della legge n. 122 del 2016 , il termine per la presentazione della domanda di accesso all'indennizzo e' quello di cui al comma 2 del predetto articolo 13".