Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n°27/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
N NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI,
VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente
Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere
Rel.
Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n°27/2023 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza monocratica in tema di prestazione d'opera intellettuale, vertente
T R A
(cod. fisc. ), già con Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 sede in Roma alla Via Della Valle dei Fontanili 29, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_3
Guido Granzotto del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla Via Lazzaro Spallanzani n°22, in forza di procura prodotta in allegato all'atto di citazione in appello depositato telematicamente;
APPELLANTE
C O N T R O
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Luca da Penne n°3, (cod. fisc. ), elettivamente domiciliato CodiceFiscale_1
1
in Napoli, alla Piazza della Repubblica n°2, presso lo studio dell'Avv. Guido Del
Vecchio che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato e prodotta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente;
APPELLATO
A V V E R S O
La sentenza n°7994/2022, emessa dal Tribunale di Napoli nel procedimento n°26034/16, pubblicata in data 12/09/2022, con cui l'adito giudice pronunciandosi sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Parte_2 nei confronti dell'Ing. , rigettava l'opposizione e
[...] Parte_4 la domanda riconvenzionale proposta e per l'effetto, confermando il Decreto
Ingiuntivo n.3881/2016 emesso dal Tribunale di Napoli in data 30.05.2016, condannava la al pagamento delle spese di lite in favore Parte_2 dell'Ing. , spese liquidate in €. 21.387,00 per competenze, Parte_4 oltre accessori, spese generali I.V.A. e c.p.a. come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, con ordinanza del 29.11.24, comunicata alle parti in data 02.12.24, rilevato che nessuna di esse aveva provveduto al deposito di note scritte entro il termine fissato ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., assegnava nuovamente alle stesse termine per depositare note scritte, pena, in caso di protratto, omesso deposito, la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 127 ter, co. 4°,
c.p.c.. Quindi, attesa la persistente assenza delle parti all'odierna udienza, sono appunto maturati i presupposti previsti dalla norma per disporre la cancellazione della causa dal ruolo dichiarandone la conseguente estinzione.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto la sola che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
2 Proc. n°27/2023 R.G.
La Corte, pertanto, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e ne dichiara la estinzione disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico della parte appellante che le ha anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c..
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza di cui in epigrafe, proposto da Parte_1
e nei confronti di con atto di citazione in appello notificato Parte_4
a mezzo p.e.c. in data 22.12.22, così provvede:
1°) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2°) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico dell'appellante che le ha anticipate.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 14.02.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
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