Articolo 12 della Legge 7 luglio 2016, n. 122
Articolo 11Articolo 13
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Art. 12. Condizioni per l'accesso all'indennizzo 1. L'indennizzo e' corrisposto alle seguenti condizioni:
a) LETTERA ABROGATA DALLA L. 20 NOVEMBRE 2017, N. 167 ;
b) che la vittima abbia gia' esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale; ((tale condizione non si applica quando l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui e' stata accertata la sua responsabilita' oppure quando l'autore del reato abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione e' cessata, o di chi e' o e' stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, e nei casi di condanna ai sensi dell'articolo 577-bis del codice penale nonche' nel caso in cui l'autore del reato e' condannato per il delitto tentato di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione e' cessata, o di chi e' o e' stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, o di femminicidio ai sensi dell'articolo 577-bis del codice penale e la vittima abbia conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti)) ;
c) che la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai sensi dell' art. 12 del codice di procedura penale ;
d) che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all' art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
e) che la vittima non abbia percepito, in tale qualita' e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11.
e-bis) se la vittima ha gia' percepito, in tale qualita' e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo inferiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11, l'indennizzo di cui alla presente legge e' corrisposto esclusivamente per la differenza.
1-bis. In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere, oltre che per la vittima, anche con riguardo agli aventi diritto indicati all'articolo 11, comma 2-bis.

(2)

--------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 20 novembre 2017, n. 167 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "L'indennizzo previsto dalla sezione II del capo III della legge 7 luglio 2016, n. 122 , come modificata, da ultimo, dal presente articolo, spetta anche a chi e' vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima della entrata in vigore della medesima legge".
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 3) che "La domanda di concessione dell'indennizzo ai sensi del comma 2 del presente articolo e' presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle condizioni e secondo le modalita' di accesso all'indennizzo previste dagli articoli 11, 12, 13, comma 1, e 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122 , come modificati, da ultimo, dal presente articolo".
Entrata in vigore il 17 dicembre 2025
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