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Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/06/2024, n. 3741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3741 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4876/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
dott. Isabella Messina Giudice
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4876/2024 promossa da:
, (C.F. )- in atti Parte_1 C.F._1 Parte_2 elettivamente domiciliato in VIA VARAITA 1/F 10126 TORINO presso lo studio dell'avv.
SANSONE DIONISIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso
“pronunciare , ai sensi dell 'art. 3 n. 2 lett. b ) legge n. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i sigg.ri ed , ordinando all 'Ufficiale dello stato civile Parte_1 CP_1 competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
- respingere ogni eventuale domanda contraria di parte avversa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c”
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori (in atti ) e Parte_1 Parte_2 CP_1 contraevano matrimonio con rito concordatario in SETTIMO TORINESE il 28/09/1991. L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SETTIMO
TORINESE (atto n. 171 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo conclusosi in data 2/9/9/2022 e confermato in data 4/10/22 avanti all'ufficiale dello stato civile ex art. 12 d.l. 132/2014 (atto 18 Parte
II Serie C).
Con ricorso depositato il 15/03/2024 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata, il rigetto di ogni altra avversa domanda e la vittoria alle spese.
All'udienza del 19/6/24 è comparsa personalmente parte ricorrente, il quale veniva sentito;
la sig.ra
non si costituiva e veniva dichiarata contumace. Il difensore pertanto insisteva CP_1 nelle domande di cui al ricorso introduttivo e il Giudice relatore, ritenendo non necessaria l'assunzione di provvedimenti urgenti, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un accordo di separazione conclusosi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile
(art. 12 DL132/2014).
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla conclusione dell'accordo conclusosi nella procedura di separazione innanzi all'ufficiale di Stato civile.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è pertanto accoglibile.
Nulla per le spese trattandosi di pronuncia adottata nell'esclusivo interesse del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori
(in atti ) e , i cui estremi Parte_1 Parte_2 CP_1 di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SETTIMO TORINESE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
27/06/2024.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
dott. Isabella Messina Giudice
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4876/2024 promossa da:
, (C.F. )- in atti Parte_1 C.F._1 Parte_2 elettivamente domiciliato in VIA VARAITA 1/F 10126 TORINO presso lo studio dell'avv.
SANSONE DIONISIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso
“pronunciare , ai sensi dell 'art. 3 n. 2 lett. b ) legge n. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i sigg.ri ed , ordinando all 'Ufficiale dello stato civile Parte_1 CP_1 competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
- respingere ogni eventuale domanda contraria di parte avversa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c”
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori (in atti ) e Parte_1 Parte_2 CP_1 contraevano matrimonio con rito concordatario in SETTIMO TORINESE il 28/09/1991. L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SETTIMO
TORINESE (atto n. 171 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo conclusosi in data 2/9/9/2022 e confermato in data 4/10/22 avanti all'ufficiale dello stato civile ex art. 12 d.l. 132/2014 (atto 18 Parte
II Serie C).
Con ricorso depositato il 15/03/2024 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata, il rigetto di ogni altra avversa domanda e la vittoria alle spese.
All'udienza del 19/6/24 è comparsa personalmente parte ricorrente, il quale veniva sentito;
la sig.ra
non si costituiva e veniva dichiarata contumace. Il difensore pertanto insisteva CP_1 nelle domande di cui al ricorso introduttivo e il Giudice relatore, ritenendo non necessaria l'assunzione di provvedimenti urgenti, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un accordo di separazione conclusosi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile
(art. 12 DL132/2014).
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla conclusione dell'accordo conclusosi nella procedura di separazione innanzi all'ufficiale di Stato civile.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è pertanto accoglibile.
Nulla per le spese trattandosi di pronuncia adottata nell'esclusivo interesse del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori
(in atti ) e , i cui estremi Parte_1 Parte_2 CP_1 di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SETTIMO TORINESE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
27/06/2024.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.