Articolo 11 della Legge 7 luglio 2016, n. 122
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Art. 11. Diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della direttiva 2004/80/CE. Procedura di infrazione 2011/4147 1. Fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, se piu' favorevoli, e' riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all' articolo 603-bis del codice penale , ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall' articolo 583 del codice penale .
2. L'indennizzo per i delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, ai sensi dell' articolo 583, secondo comma, del codice penale ((nonche' per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale)) , e' erogato in favore della vittima o degli aventi diritto indicati al comma 2-bis nella misura determinata dal decreto di cui al comma 3. Per i delitti diversi da quelli di cui al primo periodo, l'indennizzo e' corrisposto per la rifusione delle spese mediche e assistenziali.
2-bis. In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l'indennizzo e' corrisposto in favore del coniuge superstite e dei figli; in mancanza del coniuge e dei figli, l'indennizzo spetta ai genitori e, in mancanza dei genitori, ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del delitto. Al coniuge e' equiparata la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. In mancanza del coniuge, allo stesso e' equiparato il convivente di fatto che ha avuto prole dalla vittima o che ha convissuto con questa nei tre anni precedenti alla data di commissione del delitto. Ai fini dell'accertamento della qualita' di convivente di fatto e della durata della convivenza si applicano le disposizioni di cui all' articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76 .
2-ter. Nel caso di concorso di aventi diritto, l'indennizzo e' ripartito secondo le quote previste dalle disposizioni del libro secondo, titolo II, del codice civile .
3. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli importi dell'indennizzo, comunque nei limiti delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 14, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio e, in particolare, ai figli della vittima in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
(2)

--------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 20 novembre 2017, n. 167 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "L'indennizzo previsto dalla sezione II del capo III della legge 7 luglio 2016, n. 122 , come modificata, da ultimo, dal presente articolo, spetta anche a chi e' vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima della entrata in vigore della medesima legge".
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 3) che "La domanda di concessione dell'indennizzo ai sensi del comma 2 del presente articolo e' presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle condizioni e secondo le modalita' di accesso all'indennizzo previste dagli articoli 11, 12, 13, comma 1, e 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122 , come modificati, da ultimo, dal presente articolo".
Entrata in vigore il 9 agosto 2019
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