Sentenza 23 luglio 2008
Massime • 1
Al dipendente che sospenda volontariamente l'esecuzione della prestazione lavorativa, finché non provveda a mettere nuovamente a disposizione la stessa, anche se "per facta concludentia" e senza ricorrere a specifici requisiti formali, determinando una "mora accipiendi" del datore di lavoro, non è dovuta la retribuzione, atteso che, in applicazione della regola generale di effettività e corrispettività delle prestazioni, quest'ultima spetta soltanto se la prestazione di lavoro viene effettivamente eseguita, salvo che il datore di lavoro versi in una situazione di "mora accipiendi" nei confronti del dipendente. Peraltro, anche a tali fini, l'atto di costituzione in mora - ancorché effettuabile da un terzo, da un "nuncius" o da un rappresentante - configura un atto giuridico in senso stretto a carattere recettizio, sicché deve essere rivolto al datore di lavoro affinché possa risultare formalizzato il rifiuto a ricevere la prestazione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di appello e, decidendo nel merito, ha rigettato la richiesta retributiva dei dipendenti di una Casa di Cura i quali avevano occupato i locali aziendali non rendendo tempestivamente edotto il datore di lavoro della cessazione dell'agitazione).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/07/2008, n. 20316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20316 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2008 |
Testo completo
Y T I R I D E T N E Aula S E - I L L 203 16 .08 O B E T N E S REPUBBLICA ITALIANA 2 3 LUG. 2008. E E N O I Z IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A R T S I G E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R E Oggetto T N E S SEZIONE LAVORO E LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Salvatore SENESE R.G.N. 16587/05 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Cron. 30316 Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud.27/03/08 Rel. Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO ha pronunciato la sequente SEN TEN ZA sul ricorso proposto da: CASA DI CURA VILLA ORTENSIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in liquidatori pro tempore, persona dei suoi domiciliata in ROMA VIA CARLO MIRABELLO elettivamente 26, presso lo studio dell'avvocato IANNUCCILLI PSQUALE, rappresentata e difesa dagli avvocati PIGRINI ENEA, SORICE SALVATORE, giusta delega in atti;
- ricorrente contro elettivamente domiciliata in ROMA,CONTE GIUSEPPINA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati 2008 COCCHIARO RAFFAELE, COMUNE FRANCESCO, giusta delega in 1273 -1- atti;
controricorrente nonchè
contro
ER LA, DEL PRETE MARIA, domiciliate in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato COCCHIARO RAFFAELE, giusta delega in atti;
controricorrenti avversO la sentenza n. 3089/04 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 20/08/04 R.G.N. 1223/00 + altre;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/08 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito l'Avvocato PIGRINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- Ritenuto in fatto 1.MA DE RE, AR HI e PI NT convennero in giudizio la Casa di Cura Villa Ortensia s.r.l., in liquidazione, della quale erano dipendenti, chiedendone la condanna a corrispondere loro la retribuzione per il periodo dal settembre 1993 al marzo 1994. La convenuta, costituitasi a resistere, contestò la pretesa deducendo che nel periodo indicato la clinica era stata occupata dalle dipendenti, costituitesi in assemblea permanente.
2.La domanda, rigettata dal primo giudice, fu accolta dalla Corte d'appello di Napoli, in base a considerazioni così riassumibili.
3. Secondo accertamenti dei carabinieri di Capua, fra il settembre 1993 ed il marzo 1994 la Clinica Villa Ortensia, priva sia di pazienti che di medici, era stata costantemente occupata dai dipendenti per protesta contro il rischio di perdita del posto di lavoro, conseguente alla mancate sovvenzioni da parte della USL. La presenza dei dipendenti non trovava quindi ragion d'essere nella necessità di espletamento di attività lavorativa.
4.Tuttavia, per quanto riguarda specificamente le parti attrici, premesso che il rapporto dei carabinieri aveva rappresentato la situazione generale dell'azienda senza effettuare una ricognizione di attività eventualmente proseguite, le risultanze dell'istruttoria conducevano ad affermare che le attrici avevano messo, in sostanza, a disposizione della controparte la loro prestazione, sia pure in via informale e per fatti concludenti.
4.1. Le tre dipendenti, infatti, erano addette alle pulizie ed erano state viste nella clinica con la apposita divisa da lavoro. D'altra parte i locali della clinica, durante il periodo di agitazione, erano rimasti puliti, e le tre lavoratrici, approfittando della mancanza dei pazienti, avevano effettuato le c.d. grandi pulizie. Inoltre, una volta terminato lo stato di agitazione, le lavoratrici, diversamente dagli altri colleghi, che avevano abbandonato la clinica, avevano continuato a svolgere secondo appositi turni i loro compiti di pulizia.
4.2. In conclusione, poteva presumersi che esse avessero offerto la loro prestazione, non continuativamente ma comunque in termini adeguati alla situazione verificatasi.
5. La Casa di Cura Villa Ortensia s.r.l. in liquidazione chiede la cassazione della sentenza sulla base di due motivi di ricorso.
6. Le intimate resistono con controricorso. Considerato in diritto.
7. Con il primo motivo di ricorso è denunziata omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Si addebita alla sentenza impugnata di aver ipotizzato una prestazione lavorativa delle contro ricorrenti dopo aver accertato una situazione di fatto, quale lo sciopero e la successiva occupazione, nella quale per definizione cessano l'obbligazione lavorativa e il corrispondente obbligo retributivo. Mu Si addebita ancora alla sentenza di aver omesso di considerare che nel periodo di occupazione non vi era stata, né avrebbe potuto esservi, alcuna offerta formale della prestazione da parte delle lavoratrici, o rifiuto della stessa da parte del datore, essendo emerso dall'istruttoria che nessuno degli amministratori, o dei medici, era mai rientrato nella clinica, divenuta del resto inagibile a causa dell'agitazione e pertanto del tutto priva di pazienti e non più in grado di perseguire i suoi fini di diagnosi e cura. Si addebita, infine, alla sentenza di non aver considerato che nel rapporto di lavoro una eventuale offerta di prestazione utile per il sorgere del diritto alla prestazione presuppone che il datore di lavoro ne sia consapevole e la rifiuti ingiustificatamente.
8. Con il secondo motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione degli art. 1460, 2094 e 1206 e segg. c.p.c. Si addebita alla sentenza impugnata di aver violato i principi in tema di sinallagmaticità del contratto di lavoro, riconoscendo il diritto alla retribuzione in assenza di una offerta di prestazione lavorativa, o comunque di una offerta di prestazione comunicata alla controparte.
9. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente perché connessi, sono fondati. La sentenza impugnata, accertata una situazione nella quale la struttura sanitaria dove le lavoratrici avevano prestato servizio, era stata occupata dai dipendenti, postisi in stato di agitazione a tutela del posto di lavoro, e non poteva più espletare quindi i compiti suoi propri, ha ritenuto, in sostanza, che le lavoratrici avessero continuato a frequentare la Clinica non in quanto occupanti ma per rendere la loro prestazione lavorativa, sia pure nei termini, ridotti, derivanti dalla situazione, onde mantenere determinati standards di igiene in vista di una ripresa dell'attività. In tal modo, secondo la sentenza, le lavoratrici avrebbero offerto la propria prestazione per fatti concludenti, maturando quindi il diritto alla retribuzione. Come ribadito da questa Corte, sia pure con riferimento al caso di cessazione dell'esecuzione delle prestazioni lavorative alla scadenza del termine illegittimamente apposto al contratto, il lavoratore non ha diritto alla retribuzione, finché non provveda ad offrire la prestazione lavorativa determinando una "mora accipiendi" del datore di lavoro, al qual fine peraltro l'atto di costituzione in mora ancorché - effettuabile da un terzo, da un "nuncius" o da un rappresentante - configura un atto giuridico in senso stretto a carattere recettizio, sicché deve essere rivolto al datore di lavoro affinché possa risultare formalizzato il rifiuto a ricevere la prestazione. (Cass. 2006/24886). Può quindi affermarsi che sebbene la messa a disposizione da parte del lavoratore delle energie lavorative a favore del datore non richieda specifici requisiti formali e possa esser realizzata anche per fatti concludenti, occorre ad ogni modo che essa sia indirizzata al datore di lavoro il quale ne risulti (o possa risultarne) edotto, mentre quando, per la situazione concretamente verificatasi, la conoscenza o la possibilità di conoscenza sono escluse, il lavoro eventualmente effettuato non da diritto alla 2 retribuzione, non potendo affermarsi che il datore di lavoro abbia accettato una prestazione del cui svolgimento nulla sapeva o poteva sapere. La sentenza impugnata non si è conformata a tale principio e va quindi cassata. Inoltre, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può esser decisa nel merito con rigetto della domanda. La Corte ritiene opportuno compensare le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda proposta dalle contro ricorrenti contro la Casa di Cura Villa Ortensia srl in liquidazione;
compensa le spese dell'intero processo. Roma 27 marzo 2008 Salvatore Senese Presidente Filippo Curcuato est. Maplant орола selle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 23 LUG. 2008 IL CANCELLIERE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N: 533 3