Decreto cautelare 13 dicembre 2023
Ordinanza cautelare 12 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 19 agosto 2024
Ordinanza collegiale 28 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 29 aprile 2025
Ordinanza collegiale 18 novembre 2025
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 06/05/2026, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00627/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00530/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 530 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Stefano Filippetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale NC, domiciliataria ex lege in NC, corso Mazzini, 55;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'ottemperanza e la corretta esecuzione
delle sentenze 14 febbraio 2008 – 16 aprile 2008, n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS- e 30 dicembre 2009, n. -OMISSIS- della Corte di Appello di -OMISSIS-, Sezione Lavoro;
nonché per la dichiarazione di nullità in quanto posti in violazione ed elusione del giudicato civile:
- dell’atto prot. -OMISSIS- del 14 novembre 2018 della Direzione Generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure del Ministero della Salute, con il quale è stata disposta la sospensione cautelativa nei limiti del quinto (1/5) dell’indennizzo di cui alla Legge 210/92 e dell’intero indennizzo di cui alla Legge 229/05 corrisposti al sig. -OMISSIS-, sino alla concorrenza dell’importo di €. 818.555,63;
- dell'''atto prot. -OMISSIS- del 16 dicembre 2018, con cui il Dipartimento Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi, Direzione dei Servizi del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze applicava, con decorrenza 1° gennaio 2019, una ritenuta di 1/5 sull’indennizzo ex Legge 210/1992 spettante al sig. -OMISSIS- e gli sospendeva l’erogazione dell’indennizzo ex Legge 229/05 e di tutti quelli successivi e consequenziali;
per e la condanna del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze a corrispondere al sig. -OMISSIS- e, per la quota parte dell’indennizzo legge 229/2005 spettante alla sig.ra -OMISSIS-, a quest’ultima
a) i tre indennizzi mensili, senza alcuna trattenuta e vita natural durante, che gli sono stati riconosciuti dalle sentenze del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS- e della Corte di Appello di NC n. -OMISSIS-, e che, per l’anno 2023, sono pari a:
- €. 952,76= a titolo di indennizzo (assegno mensile) ex art. 1, co. 1, Legge 210/1992;
- €. 476,38= a titolo di indennizzo aggiuntivo mensile, ex art. 1, co. 7, Legge 238/1997, pari alla metà (1/2) di quello previsto dalla Legge 210/1992;
- €. 8.574,84= a titolo di indennizzo aggiuntivo vitalizio annuale ex art. 1, co. 1, Legge 229/2005 pari a sei (6) volte l’indennizzo ex art. 2 Legge 210/1992, quest’ultimo risultante dalla somma tra l’indennizzo Legge 210/1992 e quello Legge 238/1997, essendo quest’ultimo un’integrazione del primo [€. 952,76 + €. 476,38=];
b) €. 343.606,37= a fronte delle trattenute sugli indennizzi, operate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute, in forza di atti nulli, in quanto posti in violazione ed elusione del giudicato civile formatosi sulle sentenze 14 febbraio 2008 – 16 aprile 2008, n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS- e 30 dicembre 2009, n. -OMISSIS- della Corte di Appello di NC, Sezione Lavoro;
c) €. 1.478.494,59= a titolo di indennizzi, riconosciuti dalle sentenze del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS- e della Corte di Appello di NC n. -OMISSIS-, ma non erogati dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 10/4/2024:
PER L'OTTEMPERANZA E LA CORRETTA ESECUZIONE
delle sentenze 14 febbraio 2008 – 16 aprile 2008, n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS- e 30 dicembre 2009, n. -OMISSIS- della Corte di Appello di NC, Sezione Lavoro
PER LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ IN QUANTO POSTI IN VIOLAZIONE ED ELUSIONE DEL GIUDICATO CIVILE
- del Decreto 18 dicembre 2023, posizione n. -OMISSIS- del Dirigente della Direzione Generale della Vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure Uff.4 – indennizzi ex L. 210/92 del Ministero della Salute - con il quale è stato affermato che il sig. -OMISSIS- dovrà provvedere alla restituzione, in favore del Ministero della Salute, della somma pari ad €. 172.862,91=;
- dell'atto prot. -OMISSIS- del 19 dicembre 2023, con il quale il Dirigente della Direzione Generale della Vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure Uff.4 – indennizzi ex L. 210/92 del Ministero della Salute ha trasmesso, per il seguito di competenza, il proprio Decreto 18 dicembre 2023, posizione n. 2715 all'Ufficio centrale del Bilancio del Ministero della Salute – Ufficio II del Dipartimento della Ragioneria dello Stato Ministero dell'Economia e delle Finanze;
NONCHÉ SI OPUS SIT E POTENDO ESSERE RILEVATA EX OFFICIO PER LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ IN QUANTO POSTI IN VIOLAZIONE ED ELUSIONE DEL GIUDICATO CIVILE
- dell'atto prot. -OMISSIS- dell'8 maggio 2015, con il quale la Direzione Generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure del Ministero della Salute domandava al sig. -OMISSIS- la restituzione di €. 1.599.340,99=;
- dell'atto prot. -OMISSIS- dell'8 giugno 2018, con il quale la Direzione Generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure del Ministero della Salute, richiedeva al sig. -OMISSIS- la restituzione dell'importo di €. 818.555,63=;
- dell'atto prot. -OMISSIS- del 3 luglio 2018, con il quale la Direzione Generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure del Ministero della Salute invitava il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi, Direzione dei Servizi del Tesoro a procedere alla sospensione cautelativa, nei limiti del quinto (1/5) degli indennizzi di cui alle Leggi 210/92 e 229/05 corrisposti allo stesso, sino alla concorrenza dell'importo di €. 818.555,63=;
E PER LA CONDANNA DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE A CORRISPONDERE AL SIG. -OMISSIS- E, PER LA QUOTA PARTE DELL'INDENNIZZO LEGGE 229/2005 SPETTANTE ALLA SIG.RA -OMISSIS-, A QUEST'ULTIMA
a) i tre indennizzi mensili, senza alcuna trattenuta e vita natural durante, che gli sono stati riconosciuti dalle sentenze del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS- e della Corte di Appello di NC n. -OMISSIS-, e che, per l'anno 2023, sono pari a:
- €. 952,76= a titolo di indennizzo (assegno mensile) ex art. 1, co. 1, Legge 210/1992;
- €. 476,38= a titolo di indennizzo aggiuntivo mensile, ex art. 1, co. 7, Legge 238/1997, pari alla metà (1/2) di quello previsto dalla Legge 210/1992;
- €. 8.574,84= a titolo di indennizzo aggiuntivo vitalizio mensile ex art. 1, co. 1, Legge 229/2005 pari a sei (6) volte l'indennizzo mensile ex art. 2 Legge 210/1992, quest'ultimo risultante dalla somma tra l'indennizzo Legge 210/1992 e quello Legge 238/1997, essendo quest'ultimo un'integrazione del primo [€. 952,76 + €. 476,38=];
b) €. 645.692,73=, come riconosciuto dal Ministero della Salute a fronte delle indebite trattenute sugli indennizzi, ex Leggi 210/1992, 238/1997 e 229/05, operate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero della Salute, in forza di atti nulli, in quanto posti in violazione ed elusione del giudicato civile formatosi sulle sentenze 14 febbraio 2008 – 16 aprile 2008, n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS- e 30 dicembre 2009, n. -OMISSIS- della Corte di Appello di NC, Sezione Lavoro;
c) €. 1.478.494,59= a titolo di indennizzi, riconosciuti dalle sentenze del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS- e della Corte di Appello di NC n. -OMISSIS-, ma non erogati dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il dott. GI RU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
Espone parte ricorrente, che in data 13 marzo 1976, a pochi mesi di vita, riceveva la vaccinazione obbligatoria antipolio, in seguito alla quale sviluppava grave e irreversibile patologia. Tale condizione di infermità veniva accertata dalla competente Commissione medico-ospedaliera, la quale riconosceva il ricorrente invalido civile in misura del 100%.
Dopo l’entrata in vigore della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nel maggio 1993 il ricorrente presentava domanda di indennizzo per i danni subiti a causa della vaccinazione obbligatoria: accertata la sussistenza del nesso causale tra vaccinazione e infermità, l’indennizzo gli veniva pienamente riconosciuto nel giugno 1995 (con effetto retroattivo alla data di presentazione della domanda).
Il 20 ottobre 1996, il -OMISSIS- presentava domanda per ottenere l’assegno una tantum ex art. 2, comma 2 della legge n. 210/1992 e l’indennizzo aggiuntivo ex art. 2, comma 7 della legge n. 210/1992.
Non ricevendo alcuna risposta, in data 11 novembre 1999 proponeva ricorso al Tribunale di -OMISSIS-, in funzione di Giudice del Lavoro. In data 14 febbraio – 16 aprile 2008, il Tribunale, con sentenza n.-OMISSIS-, riconosceva al ricorrente il diritto di percepire dal Ministero della Salute gli indennizzi previsti dagli artt. 1, comma 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (ossia l’assegno mensile già riconosciuto in via amministrativa nel 1995), 1, comma 7 della legge 25 luglio 1997, n. 238 (quale assegno aggiuntivo mensile pari alla metà del primo) e 1, comma 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229 (assegno vitalizio pari a n. 6 volte la somma percepita ex art. 2 della legge n. 210/1992), al netto delle somme già corrisposte, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a partire dal momento del verificarsi del danno.
Il Ministero della Salute proponeva appello contro la sentenza n. -OMISSIS-, chiedendone, nelle more, la sospensione dell’efficacia esecutiva: con ordinanza del luglio 2009 veniva quindi parzialmente sospesa l’esecutività della sentenza di primo grado e il 27 ottobre 2009 la Tesoreria dello Stato, su ordine del Ministero della Salute, provvedeva al versamento di una somma complessivamente pari ad € 1.818.630,19.
Secondo parte ricorrente, tuttavia, il Ministero della Salute ometteva in tal sede di chiedere la restituzione della somma pagata in esecuzione provvisoria, così determinando la propria decadenza dal relativo diritto.
Con sentenza n. 551 del 30 dicembre 2009-, il ricorso in appello veniva parzialmente accolto, con rimodulazione della decorrenza degli importi già riconosciuti (“A – in parziale accoglimento dell’appello, dichiara che l’indennizzo aggiuntivo per malattie plurime di cui all’art. 1, comma 7, della Legge n. 238 del 1997 spetta al -OMISSIS- con decorrenza dal 28 luglio 1997, che il vitalizio ulteriore di cui alla Legge n. 229 del 2005 (riconosciuto al -OMISSIS-) decorre dal 20 novembre 2005 mentre l’assegno una tantum – nel limite massimo di 10 annualità previsto dall’art. 4 della Legge n. 229/2005 (riconosciuto al -OMISSIS-) – decorre dal primo gennaio 2006 (…)”) e senza pronunciamento alcuno in materia di restituzioni.
La Corte di Cassazione, infine, respingeva sia il ricorso presentato in via principale, sia il ricorso incidentale presentato dall’Amministrazione, cosicché le sentenze del Tribunale di -OMISSIS- e della Corte d’Appello di NC passavano definitivamente in giudicato.
Con atto prot. -OMISSIS-, datato 8 maggio 2015, la Direzione Generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure del Ministero della Salute, premesso che, in esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado del Tribunale di -OMISSIS-, aveva versato al ricorrente la somma di € 1.816.532,00, chiedeva, in forza della successiva sentenza della Corte d’Appello di NC, la restituzione di €1.599.340,99, in quanto non dovuti.
Parte ricorrente contestava la richiesta, domandando delucidazioni sul metodo di calcolo e rappresentando l’omesso versamento dell’indennizzo mensile aggiuntivo previsto dall’art. 1, comma 7 della legge n. 238/1997, riconosciuto in via definitiva dalla sentenza della Corte d’Appello, con conseguenti ripercussioni sull’importo dell’assegno vitalizio previsto dalla legge n. 229/2005, versato dall’Amministrazione in misura insufficiente.
Con atto prot. -OMISSIS-, datato 8 giugno 2018, il Ministero reiterava la richiesta di restituzione delle somme previamente versate, ma nell’importo complessivo di € 818.555,63 (importo ricalcolato in base al tempo trascorso e in compensazione alle somme non versate).
Di nuovo, in data 29 giugno 2018, parte ricorrente contestava simile debenza, chiedendo a sua volta il versamento di tutti gli importi non ancora corrisposti.
Il Ministero della Salute, pertanto, con atto prot. -OMISSIS-, datato 3 luglio 2018, invitava il Ministero dell’Economia e delle Finanze a procedere alla sospensione cautelativa degli indennizzi mensilmente corrisposti, nei limiti di un quinto degli assegni previsti dalle leggi n. 210/1992 e n. 229/2005 e fino a concorrenza della cifra richiesta (= € 818.555,63). Successivamente, in data 14 novembre 2018, con atto prot. -OMISSIS-, il Ministero della Salute invitava nuovamente il Ministero dell’Economia e delle Finanze a procedere alla sospensione cautelativa degli importi corrisposti, stavolta nei limiti di un quinto dell’assegno corrisposto in base alla legge n. 210/1992 e dell’intero indennizzo di cui alla legge n. 229/2005. La sospensione avveniva a partire dal mese di gennaio 2019.
Pertanto, alla data di deposito del ricorso introduttivo, parte ricorrente dichiarava di percepire soltanto l’indennizzo previsto dall’art. 1, comma 1 della legge n. 210/1992, erogato con ritenuta di un quinto, mentre l’indennizzo ex art. 1, comma 1 della legge n. 229/2005 risultava integralmente sospeso. L’indennizzo previsto dalla legge n. 238/1997 e la maggiorazione che avrebbe dovuto determinare ex lege sull’assegno vitalizio ex legge n. 229/2005 risultavano invece mai corrisposti.
Con l’odierno ricorso, pertanto, il Sig. -OMISSIS- e, per la parte di propria spettanza, la Sig.ra --OMISSIS-, chiedono l’ottemperanza e la corretta esecuzione del giudicato civile formatosi con le sentenze n. -OMISSIS- del 2009- del Tribunale di -OMISSIS- e n. -OMISSIS- del 2010 della Corte d’Appello di -OMISSIS-, Sezione Lavoro, con declaratoria di nullità ex art. 114, comma 4, n. 4) c.p.a., in quanto posti in violazione ed elusione del giudicato civile, degli atti prot. -OMISSIS- del 14 novembre 2018 del Ministero della Salute e prot. -OMISSIS- del 16 dicembre 2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con cui è stata sospesa l’erogazione dell’assegno vitalizio ex legge n. 229/2005 e operata la ritenuta di 1/5 sull’assegno mensile ex legge n. 210/1992, e condanna delle Amministrazioni resistenti a corrispondere i tre indennizzi mensili, senza alcuna trattenuta e vita natural durante.
Infine, i ricorrenti formulavano istanza di misure cautelari ex artt. 55 e 56 c.p.a., rammentando, quanto all’elemento del periculum, la natura alimentare dei crediti vantati e le condizioni di gravissima disabilità del Sig. -OMISSIS--, oltre a più recenti necessità di bisogno materiale.
Con decreto monocratico del 13 dicembre 2023, n. -OMISSIS-, veniva rigettata l’istanza cautelare presentata da parte ricorrente ai sensi dell’art. 56 c.p.a., dovendosi escludere la ricorrenza dei relativi presupposti di estrema gravità e urgenza.
Si costituivano in giudizio, resistendo al ricorso, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Con memoria difensiva depositata il 5 gennaio 2024, le Amministrazioni resistenti rendevano nota l’adozione, a pochi giorni dalla presentazione del ricorso principale, del Decreto Dirigenziale del 18 dicembre 2023, posizione n. -OMISSIS-, del Ministero della Salute, con il quale l’Amministrazione:
1. Riconosceva di aver trattenuto, alla data del 31 ottobre 2023, la somma complessiva di €495.354,37;
2. Riconosceva al ricorrente, sulla base delle previsioni contenute nell’art. 1, comma 440 e comma 441 della legge n. 178/2020, la somma di € 150.338,36 (di cui € 138.845,06 a titolo di rivalutazione dell’indennizzo di cui alla legge n. 229/2005 della prima e della seconda patologia per il periodo 1.1.2011 – 31.12.2020 ed € 11.493,30 a titolo di interessi legali);
3. Ricalcolava la somma dovuta dal ricorrente in € 172.862,91.
Si rendeva altresì noto che in data 22 ottobre 2007 era stata liquidata ai Sig.ri -OMISSIS-- la complessiva somma di € 50.946,66 a titolo di arretrati dell’indennizzo aggiuntivo di cui alla legge n. 229/2005 per il periodo 20 novembre 2005 – 31 dicembre 2006.
Con ordinanza cautelare del 12 gennaio 2024, n. -OMISSIS-, considerato che, sotto il profilo del pregiudizio, gli atti impugnati risalivano al 2018 e che, in ogni caso, le questioni dedotte nel ricorso dovevano essere approfondite anche con riguardo alla giurisdizione del TAR sul petitum sostanziale fatto valere in giudizio, l’istanza cautelare veniva respinta.
Alla camera di consiglio del 22 febbraio 2024, vista la richiesta di rinvio per la proposizione di motivi aggiunti versata in atti dalla parte ricorrente, il Collegio disponeva la cancellazione della causa dal ruolo.
In data 10 aprile 2024, parte ricorrente depositava ricorso per motivi aggiunti, chiedendo che venisse dichiarata la nullità, oltre che degli atti previamente impugnati, anche del decreto adottato dal Ministero della Salute in data 18 dicembre 2023 per la restituzione della somma pari ad € 172.862,91, in quanto posto in essere in violazione ed elusione del giudicato civile.
Parte ricorrente chiedeva altresì la condanna delle Amministrazioni resistenti alla corresponsione dei tre assegni riconosciuti da cosa giudicata e al pagamento di € 645.692,73 (a fronte delle indebite trattenute) e di € 1.478.494,59 (a titolo di indennizzi mai erogati).
Con ordinanza del 19 agosto 2024, n. -OMISSIS-, il Collegio, anche alla luce della più recente rideterminazione, ad opera dell’Amministrazione resistente, della somma ancora dovuta da parte ricorrente, riteneva necessario disporre apposita verificazione tecnico contabile e nominava a tal fine il Direttore della direzione regionale Marche dell’INAIL, con facoltà di delega ad un dipendente della struttura.
Al verificatore, in particolare, veniva ordinato lo svolgimento delle seguenti operazioni:
1) accertare l’importo complessivo delle somme dovute dal Ministero della Salute ai ricorrenti in forza di quanto complessivamente disposto dalla sentenza della Corte d’Appello di NC n. 551/2010, calcolate alla data del 18 dicembre 2023 (tenendo quindi in considerazione il decreto del Ministero della Salute adottato nella medesima data);
2) verificare la correttezza dei calcoli contenuti nel citato decreto del Ministero della Salute del 18 dicembre 2023, in disparte la questione della legittimità o meno delle richieste restitutorie dell’Amministrazione;
3) specificare i pagamenti ancora dovuti ai ricorrenti alla data del 18 dicembre 2023.
In quest’ultimo caso, quanto dovuto in base alla sentenza citata avrebbe dovuto essere evidenziato e dettagliatamente raffrontato con i pagamenti già effettuati dall’Amministrazione. Nel raffronto dei pagamenti effettuati dall’Amministrazione, si sarebbe dovuto tener conto, tra l’altro, di quanto disposto dal decreto 18 dicembre 2023 e del pagamento di 1.818.630,19 effettuato nel 2009, nonché delle ritenute effettuare dalle Amministrazioni convenute per il recupero delle somme asseritamente dovute dai ricorrenti, dovendo altresì essere quantificate le eventuali maggiorazioni di legge sulle somme dovute fino al giorno della relazione finale.
In data 16 novembre 2024 veniva depositata la relazione del verificatore nominato dall’INAIL, con la quale, in specie,
1) Si accertava che, alla data del 18 dicembre 2023, in forza di quanto complessivamente disposto dalla sentenza della Corte d’Appello di NC, il Ministero della Salute avrebbe dovuto corrispondere al ricorrente la somma di € 1.469.298,17 (comprensiva di interessi e rivalutazione);
2) Si accertava la correttezza dei calcoli contenuti nel decreto ministeriale del 18 dicembre 2023 (in cui veniva calcolata in favore del ricorrente la somma complessiva di € 1.218.778,59), evidenziando che la differenza rispetto all’ammontare calcolato in sede di verificazione fosse dovuta principalmente al diverso intervallo temporale assunto a riferimento (dato che i conteggi effettuati dall’Amministrazione arrivavano solo all’8 giugno 2018) e all’inclusione degli interessi legali sulle somme dovute, opportunamente rivalutate, dalla data di riconoscimento da parte della Corte d’Appello di NC degli indennizzi, fino al 27 ottobre 2009, data in cui il Ministero della Salute, in esecuzione dell’ordinanza parzialmente sospensiva della sentenza di primo grado del Tribunale di -OMISSIS-, liquidava al ricorrente euro 1.816.352,00;
3) Si specificava che, alla data del 18 dicembre 2023, i ricorrenti avrebbero quindi dovuto restituire al Ministero della Salute la somma di € 346.853,83. A tale cifra, tuttavia, dovevano sottrarsi le ritenute effettuate dall’Amministrazione in via cautelativa sul versamento degli indennizzi previsti dalle leggi n. 210/1992 e n. 229/2005 e ammontanti, fino alla data del 31 ottobre 2023, ad €495.354,37: pertanto al ricorrente, non più debitore, bensì creditore dell’Amministrazione resistente, sarebbe spettato il pagamento di complessivi € 153.366,47, comprensivi di rivalutazione monetaria e interessi legali.
Con memoria depositata in data 7 gennaio 2025, parte ricorrente contestava la relazione del verificatore segnalando una serie di difformità rispetto ai conteggi presentati con ricorso introduttivo: con successiva memoria chiedeva pertanto la restituzione degli importi indebitamente trattenuti, complessivamente ammontanti ad € 495.354,37, e il ripristino del versamento di tutti gli indennizzi, sostenendo altresì che, contrariamente a quanto affermato dal verificatore, l’Amministrazione fosse ancora debitrice, oltre che della somma di € 153.366,47, anche della maggior somma di €633.959,97 (per arretrati fino al 31 ottobre 2023) e della somma di € 124.528,45 (per indennizzi non corrisposti a partire dal 18 dicembre 2023 e sino alla data odierna).
Con nota depositata in data 22 gennaio 2025, anche l’Amministrazione resistente interveniva sul prospetto depositato del verificatore, allegando le osservazioni formulate dal proprio consulente tecnico in merito all’operazione di compensazione della somma ancora dovuta dai ricorrenti con quanto complessivamente trattenuto in via cautelativa. Secondo parte resistente, infatti, le cifre così trattenute sarebbero già state computate nell’ambito della somma complessivamente dovuta al ricorrente (pari ad € 1.469.298,17) e in tal modo si sarebbe verificata una erronea duplicazione di calcolo.
Venivano inoltre contestati i calcoli relativi agli interessi legali, alla rivalutazione monetaria e al maggior danno derivante da svalutazione monetaria ai sensi dell’art. 1224, comma 2 c.c.
-Con ordinanza del 29 aprile 2025, n. 306, il Collegio riteneva necessario acquisire dal verificatore ulteriori chiarimenti, ordinando lo svolgimento delle seguenti operazioni:
1. specificare, nell’ambito della somma riconosciuta in via cautelare dalla Corte d’Appello di NC e corrisposta dall’Amministrazione nell’importo complessivo di € 1.818.630,19, l’ammontare, per ciascuna voce di indennizzo, degli importi versati in esecuzione della sentenza di primo grado;
2. accertare, in base al disposto della sentenza n. -OMISSIS- della Corte d’Appello di NC, la somma complessiva di tutti gli importi dovuti ai ricorrenti alla data del 18 dicembre 2023, avendo cura di distinguere ciascuna voce di indennizzo (comprese le voci non previste nel calcolo effettuato dal Ministero della Salute con Decreto 18 dicembre 2023);
3. Evidenziare, rispetto a ciascuna voce di indennizzo, il dettaglio dei pagamenti complessivamente effettuati dall’Amministrazione resistente dopo la pronuncia della sentenza della Corte d’Appello di NC e fino al 18 dicembre 2023, il dettaglio degli importi mai versati (a far data dalla citata sentenza) e quello delle trattenute complessivamente operate sui pagamenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2019.
- In data 9 giugno 2025 veniva depositata la relazione del verificatore, con la quale, in specie,
1. si richiamava quanto disposto nel documento “Ipotesi 1 - Prospetto di riepilogo”, depositato nel corso del giudizio d’appello dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e contenente l’indicazione analitica, aggiornata al 1° marzo 2009, degli importi che l’Amministrazione aveva ritenuto dovuti in esecuzione della sentenza di primo grado;
2. si accertava che, alla data del 18 dicembre 2023, in base al disposto (e, in particolare, alle rideterminazioni) della sentenza n. – 551/2009 della Corte d’Appello di NC (e tenuto conto del versamento operato in data 27 ottobre 2009) ai ricorrenti fosse dovuta una somma complessivamente ammontante ad €1.469.498,17 (compresivi della quota spettante alla Sig.ra -OMISSIS-- a titolo di assistenza regolare e continuativa, e degli interessi legali maturati sulle somme rivalutate a decorrere dalla data di riconoscimento degli indennizzi e fino al 26 ottobre 2009) e si allegava dettaglio delle singole voci;
3.si accertava che, alla data del 31 ottobre 2023, le trattenute operate dall’Amministrazione sugli indennizzi periodici erogati al ricorrente ai sensi delle leggi n. 210/1992 e n. 229/2005 ammontavano complessivamente ad € 315.496,84, esclusi, sulla base delle osservazioni ministeriali giunte in data 5 giugno 2025 e in considerazione di una più ampia nozione di “trattenuta”, ulteriori importi corrispondenti a somme maturate e non materialmente erogate dall’Amministrazione in funzione compensativa.
In conclusione, si affermava che, tenuto conto sia del pagamento disposto dal Ministero della Salute in data 27 ottobre 2009, pari a € 1.816.352,00 (maggiorato degli interessi), sia dell’importo complessivamente spettante ai ricorrenti alla data del 18 dicembre 2023 in considerazione delle statuizioni della sentenza di secondo grado, pari a € 1.469.498,17, sia, infine, delle trattenute operate fino al 31 ottobre 2023, pari ad € 315.496,84, alla data del 18 dicembre 2023 permaneva, a favore dell’Amministrazione, un credito residuo pari ad € 31.356,99.
-In data 7 luglio 2025, parte ricorrente inoltrava una diffida notificata al Ministero della Salute, con la quale rappresentava l’avvenuto pagamento, obtorto collo, della somma in ultimo richiesta con decreto del 18 dicembre 2023, pari a € 172.862,91, contestando le trattenute illegittimamente operate per il periodo dicembre 2023-giugno 2025, complessivamente ammontanti ad €180.426,70, e diffidando l’Amministrazione a corrispondere in via immediata gli indennizzi illegittimamente trattenuti dal novembre 2018.
Successivamente, venivano depositati in giudizio la comunicazione del Ministero della Salute datata 21 luglio 2025, con la quale si invitava il Ministero dell’Economia e delle Finanze a riattivare l’erogazione in forma integrale, a partire dal mese di ottobre 2025, degli indennizzi di cui alle leggi nn. 210/1992 e 229/2005, e il decreto del Ministero della Salute datato 4 agosto 2025, con il quale veniva autorizzata la restituzione al Sig. -OMISSIS- di una somma complessivamente ammontante a € 33.982,49, pari alla differenza tra l’importo di € 172.862,91 ancora dovuto alla data del 31 ottobre 2023 e l’importo di € 206.845,40 (trattenute al 31 luglio 2025).
Con memoria del 23 settembre 2025, infine, i ricorrenti contestavano la relazione depositata in data 9 giugno 2025, censurando, in particolare, la mancata acquisizione del documento riepilogativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze datato 6 dicembre 2018, l’erronea computazione degli indennizzi di cui alla legge n. 229/2005 e le valutazioni effettuate in materia di trattenute, sostenendo che, del tutto illogicamente e persino in contrasto con le premesse di cui al decreto del 18 dicembre 2023, il verificatore avrebbe indicato la minor somma di €315.496,84, anziché quella riconosciuta dall’Amministrazione medesima e pari a € 645.692,73, di cui si chiedeva la restituzione.
Con ordinanza del 23 ottobre 2025 n. -OMISSIS-, il Collegio acquisiva ulteriori elementi istruttori, ritenendo
- che fosse necessaria l’acquisizione di ulteriori elementi istruttori dal Ministero della Salute, allo scopo di chiarire meglio l’entità delle somme oggetto di contestazione;
- di disporre l’acquisizione, per ciascuna voce di indennizzo di cui alla sentenza della Corte d’Appello di NC, del dettaglio analitico mensile, sintetizzato su base annuale:
1) delle mensilità e degli importi versati dall’Amministrazione resistente a far data dalla citata sentenza e fino al 30 settembre 2025, avendo cura di distinguere capitale, interessi e rivalutazione monetaria;
2) delle mensilità e degli importi previsti dalla medesima sentenza e mai versati (con particolare riferimento all’indennizzo ex legge n. 238/1997 e all’indennizzo ex art. 1, comma 1 della legge n. 229/2005, a prescindere da ogni pretesa di compensazione), fino al 30 settembre 2025;
3) delle trattenute operate sui pagamenti effettuati mensilmente e su altri importi a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 30 settembre 2025.
L’Amministrazione depositava la documentazione il 18 dicembre 2025.
Solo i ricorrenti depositavano memorie conclusive. A loro avviso i documenti depositati dal Ministero dimostrano l’esistenza di un ingente credito in favore dei ricorrenti.
In particolare l’Amministrazione, in forza del giudicato civile, non avrebbe versato al sig. -OMISSIS- l’importo di €. 1.123.768,3- Avendo egli, alla data del 30 settembre 2025, subito delle trattenute per €. 839.784,69, lo stesso sarebbe quantomeno creditore di €. 305.212,70. A tale importo si aggiungerebbe la somma di €. 21.229,06, pari alla differenza tra le trattenute operate (€. 839.784,69) e quelle effettivamente dovute (€. 818.555,63) in base al decreto del 18 dicembre 2023.
In definitiva il ricorrente sarebbe creditore del Ministero di almeno €. 326.441,76 al 30 settembre 2025 , Inoltre, ribadisce che in base alla sentenza n. -OMISSIS- della Corte di Appello di NC, la somma di euro 1.816.352,00 versata dal Ministero era stata qualificata come credito alimentare impignorabile e per essa non ne era stata disposta, neppure parzialmente, alcuna restituzione, né il Ministero l’aveva richiesta. Alla luce di ciò, secondo il ricorrente, nessuna somma spettante al sig. -OMISSIS- avrebbe potuto essere trattenuta dal Ministero, il quale, alla data del 18 dicembre 2023, doveva pagare al sig. -OMISSIS- l’importo di €. 1.123.768,37 l’importo del giudicato civile.
Alla Camera di Consiglio del 29 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 Il ricorso è fondato e merita di essere accolto, seppure con i limiti e le precisazioni che seguono. La controversia di cui si discute impone, preliminarmente, di definire il perimetro dei poteri devoluti al giudice dell’ottemperanza in presenza di eccezioni di compensazione sollevate nei confronti di crediti riconosciuti con sentenza passata in giudicato.
1,1 Il giudice dell’ottemperanza, come più volte evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità, è infatti chiamato a verificare il corretto adempimento dell’ordine giudiziale di cui si chiede l’esecuzione, senza la possibilità di accertare pretese diverse da quelle contenute nel provvedimento definitivo, tantomeno nel caso di fatti modificativi o estintivi verificatisi precedentemente alla formazione del titolo esecutivo e che, per tale motivo, avrebbero potuto (rectius, dovuto) farsi valere già nel corso del giudizio di cognizione.
1.2 È lo stesso istituto della compensazione (legale o giudiziale), pertanto, ad essere ritenuto in linea di principio incompatibile con il giudizio di ottemperanza, posto che l’eccezione di compensazione imporrebbe al giudice dell’esecuzione un accertamento di merito che andrebbe ad esulare dalla funzione che tipicamente contraddistingue detta fase processuale, nella quale, così come non può essere riconosciuto al ricorrente un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello fatto valere ed affermato con la sentenza da eseguire, allo stesso modo non può essere opposto in compensazione un credito del tutto estraneo alla questione decisa con la sentenza da ottemperare (da ultimo, Cons. Stato, sent. n. 4821/2023; le operazioni di compensazione non espressamente previste dal giudicato risulterebbero precluse anche al Commissario ad acta, CGARS, 19 giugno 2017 n. 305).
1.2 Il principio in esame, peraltro, è stato giudicato applicabile finanche in ipotesi di compensazione “impropria” (ossia nel caso in cui le pretese reciprocamente avanzate dalle parti attengano al medesimo rapporto giuridico), considerato appunto che nel giudizio di ottemperanza, stante la necessità di condurre ad esecuzione il giudicato, non può ritenersi opponibile alcun contro-credito vantato dall’Amministrazione, con l’unica eccezione della compensazione volontaria formalizzata extragiudizialmente dalle parti e comunicata al giudice (Cons. Stato, V 26 maggio 2025 n. 4548). Soltanto nel caso in cui le parti abbiano concordato sulle poste e partite di dare e avere riferite al medesimo rapporto contrattuale, elidendo le reciproche ragioni di credito previo mutuo riconoscimento della loro esistenza, infatti, il giudice potrebbe provvedere all’accertamento contabile tipico della compensazione “impropria”. In mancanza di tali presupposti, invece, l’istituto della compensazione impropria non può trovare applicazione, giacché, diversamente opinando, si consentirebbe all’Amministrazione, tenuta all’esecuzione del giudicato, il riconoscimento di diritti di credito su cui la parte che vanta un contro-credito non ha prestato acquiescenza (di nuovo, Cons. Stato, sent. n. 4548/2025).
1.3 Da questo punto di vista, appare di particolare utilità una recente pronuncia del giudice di legittimità sulla differenza tra eccezione di compensazione e accertamento di compensazione preventiva, secondo cui, benché il giudice dell’ottemperanza non possa accertare direttamente l’esistenza di un contro-credito dell’Amministrazione, egli ha comunque il dovere di verificare se l’avvenuta compensazione non abbia già determinato l’estinzione dell’obbligazione oggetto del giudicato, determinando in tal modo il venir meno dell’interesse a ricorrere (Cass., ord. 18 dicembre 2024, n. 33094).
1.4 La giurisprudenza, anche amministrativa (ancora, Cons. Stato, sent. n. 4548/2025, cit.), riconosce la possibilità di dedurre la compensazione, quale fatto estintivo dell’obbligazione, come motivo di opposizione all’esecuzione forzata qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla sua formazione. Ciò in conformità alla regola più generale secondo cui in sede di opposizione all’esecuzione non possono farsi valere eccezioni che si sarebbero dovute sollevare in sede di cognizione. Sul punto occorre in ogni caso sottolineare che, stando a un recente orientamento della Suprema Corte, in sede di opposizione all’esecuzione non può opporsi un contro-credito accertato con autonomo giudizio laddove questo avrebbe potuto farsi valere direttamente nell’ambito del giudizio di cognizione il cui esito viene portato in esecuzione (Cass., ordinanza 8 novembre 2023, n. 31130). Ciò significa che, non soltanto il contro-credito deve essere “certo”, ma, affinché lo si possa opporre in sede di ottemperanza, occorre stabilire se tale accertamento sarebbe stato possibile già in sede di cognizione e non soltanto con autonomo giudizio successivo.
1.5 Arrivando dunque al caso di specie, occorre anzitutto sottolineare che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, la mancata richiesta di restituzione, nel corso del giudizio d’appello, della somma versata in esecuzione della sentenza di primo grado non ha determinato in capo all’Amministrazione una decadenza di tipo sostanziale, considerato che la giurisprudenza civilistica riconosce pacificamente la facoltà di azionare tale pretesa anche con autonomo giudizio. La mancata esecuzione dell’azione di restituzione non cambia quindi la natura di indebito del pagamento, in quanto eseguita in base a un titolo (la sentenza del Tribunale di -OMISSIS- 10/2008), riformato dalla successiva sentenza 551/2009 della Corte d’Appello NC, ma detto pagamento rimane fuori del perimetro della presente decisione.
1.6 A parere del Collegio non è infatti applicabile al caso in esame la giurisprudenza che ha affermato come, in sede di ottemperanza, rilevi come requisito oggettivo dell’adempimento essenzialmente la conformità della prestazione eseguita alle varie determinazione della prestazione dovuta che, trattandosi di somma di denaro non può che consistere nell’esatta corrispondenza della somma versata a quella indicata nel titolo di cui è stata chiesta l’esecuzione (Cons. Stato III 14 dicembre 2022 n. 10960). Quindi, dato che il giudice amministrativo esercita una giurisdizione estesa al merito si può valutare se e quali effetti abbia prodotto su un decreto ingiuntivo non opposto il successivo contratto transattivo intervenuto tra le parti, trattandosi di una questione preliminare di merito che il giudice è tenuto a risolvere per valutare se sussiste il diritto di agire in via esecutiva, al fine di verificare se il diritto incorporato nel decreto ingiuntivo portato in esecuzione sia attualmente esistente o sia venuto meno per il pagamento già eseguito dal debitore, in epoca anteriore al decreto ingiuntivo (il caso trattato dalla citata Cons. Stato 10960/2022). Detta decisione osserva che l’avvenuto adempimento della intera somma rileva ipso iure, con la conseguenza che il debitore che ha pagato il suo debito, eseguendo la prestazione dovuta, resterà liberato dal debito non essendo mai giustificata dall’ordinamento una indebita locupletazione sotto qualsiasi forma (Cass. civ., 15 febbraio 2019, n. 4528, Cons. Stato III. 10960/2022 cit.).
1.7 Nel caso in esame, al contrario, il contro credito vantato dall’Amministrazione, sorto in conseguenza della sentenza di parziale accoglimento (Trib. -OMISSIS-, sent. n. 3 giugno 2025 n 2708), non è stato, tuttavia, oggetto di specifico accertamento giurisdizionale, né è stata dimostrata l’acquiescenza di parte ricorrente alle richieste di restituzione o alle compensazioni operate dal Ministero con trattenute e omessi versamenti. Infatti, per principio generale stabilito dalla Corte di Cassazione per cui laddove la sentenza d’appello che riforma quella di primo grado, facendo sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non contenga, come nel caso di specie, un’espressa statuizione di condanna, non costituisce titolo esecutivo (Cass. Civ. Ordinanza 23 giugno 2022, n. 20220). La ripetizione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado va quindi, come già accennato, ritenuta esclusa dal perimetro dell’ottemperanza.
1.8 Il giudice dell’ottemperanza, pertanto, non può accertare l’avvenuto adempimento, mediante compensazione preventiva, dell’obbligazione pecuniaria oggetto della sentenza ottemperanda (considerata la sistematica opposizione del ricorrente), né tantomeno potrebbe accertare direttamente la pretesa vantata dall’Amministrazione procedendo con la compensazione dei rispettivi crediti e debiti e, tantomeno, come avvenuto nel caso in esame
2 Per questi motivi, in esecuzione del giudicato di cui si chiede l’ottemperanza, non può che dichiararsi la nullità dei provvedimenti in contrasto il giudicato con i quali è stata sospesa l’erogazione degli indennizzi spettanti al ricorrente e, in particolare, del provvedimento del 14 novembre 2018 della Direzione Generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure del Ministero della Salute e del provvedimento prot. -OMISSIS- del 16 dicembre 2018 del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi direzione dei servizi del tesoro.
2.1 Gli altri atti contestati dal ricorrente, ivi compreso il decreto del Decreto 18 dicembre 2023, posizione n. -OMISSIS- del Dirigente della Direzione Generale della Vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure del Ministero della Salute, non hanno carattere di violazione o elusione del giudicato ai sensi dell’art. 114 comma 2 CPA, trattandosi di conteggi che vengono superati dalla sentenza in esame. Il ricorso per motivi aggiunti deve quindi essere respinto.
2.2 Come riferimento per il pagamento di quanto dovuto potranno essere utilizzati, se del caso, i conteggi forniti dal Ministero della Salute con riferimento agli importi versati dall’Amministrazione a far data dalla sentenza n. -OMISSIS- fino al 30 settembre 2025, distinti per capitale, interessi e rivalutazione monetaria, al prospetto degli importi previsti dalla richiamata sentenza della Corte d’Appello di NC n. -OMISSIS- e, mai versati, fino al 30 settembre 2025 e al prospetto delle trattenute operate a partire dal 1 gennaio 2019 e fino al 30 settembre 2025, depositati dall’Amministrazione a seguito dell’ordinanza istruttoria 18 novembre 2025 n. 926.
2.3 Detti importi sono infatti sostanzialmente incontestati delle parti, e potranno essere utilizzati come base per la successiva liquidazione. Si ritiene invece di non utilizzare gli importi risultanti dalla verificazione disposta con ordinanza n. -OMISSIS- e integrata con successiva ordinanza n. -OMISSIS-, che ad avviso del Collegio ha fornito risultati contraddittori.
3 Per quanto sopra, l’Amministrazione deve essere condannata a versare tutti gli indennizzi mensili riconosciuti dalla sentenza della Corte d’Appello di NC 30 novembre 2009 n. 551 , divenuta cosa giudicata all’esito del ricorso per Cassazione e quindi:
-al pagamento delle trattenute operate in misura di 1/5 sull’assegno mensile ex art. 1 della legge 210/1992 da gennaio 2019 a luglio 2025, compresi interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
-al pagamento dell’assegno mensile vitalizio ex art. 1 della legge 229/2005 integralmente trattenuto da gennaio 2019 a luglio 2025 (pari a 6 volte art. 2 legge 210/1992) compresi interessi e rivalutazione monetaria;
-al pagamento dell’importo integrativo sull’assegno ex art. 1 della legge 229/2005 (corrispondente alla somma dovuta ex legge 238/1997 e mai versato) dal 20 novembre 2005 , compresi interessi e rivalutazione monetaria,
-al pagamento dell’assegno integrativo mensile per malattie plurime ex art. 1, comma 7 della legge 238/1997 (mai versato) dal 28 luglio 1997, compresi interessi e rivalutazione monetaria.
Il Ministero della Salute dovrà provvedere a quanto sopra entro il termine di 90 giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se anteriormente avvenuta.
3.1 Il Collegio ritiene di nominare sin da ora quale commissario ad acta il Segretario Generale del Ministero della Salute o un funzionario all'uopo delegato, con facoltà di delega, il quale, ove decorra infruttuosamente il termine di cui al precedente capoverso, porrà in essere gli atti necessari per l'esecuzione del giudicato entro l'ulteriore termine di giorni sessanta (9’) decorrenti dalla comunicazione, a cura del difensore del ricorrente, della scadenza del termine assegnato all'amministrazione per provvedere.
3.2 Il commissario dovrà provvedere all'allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
3.3 Le spese di lite del presente ricorso seguono la soccombenza del Ministero dello Salute e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della causa e della natura delle questioni esaminate. Possono invece essere compensate con riguardo al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
3.4 Le spese della verificazione, che verranno liquidate con separata ordinanza a seguito di deposito di dettagliata nota spese da parte del verificatore incaricato, sono anche esse poste a carico del Ministero della Salute.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara l’inottemperanza al giudicato di cui alla sentenza della Corte d’Appello di NC 30 novembre 2009 n. 551 e per l’effetto condanna il Ministero della Salute a darvi esecuzione nei termini e nei limiti stabilite in motivazione;
- dichiara nulli i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo come in motivazione;
-respinge il ricorso per motivi aggiunti,
- nomina, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta nella persona del dirigente indicato in motivazione;
- condanna il Ministero della Salute al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori come per legge. Compensa le spese nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
-pone a carico del Ministero della Salute il compenso del verificatore, che verrà liquidato come da motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in NC nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata EM NI, Presidente
GI RU, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| GI RU | Renata EM NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.