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20 febbraio 2020
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Art. 858. Detrazioni di anzianita' 1. Il militare in servizio permanente subisce una detrazione di anzianita', in base alle seguenti cause:
a) detenzione per condanna a pena restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore a un mese;
b) detenzione in stato di custodia cautelare per reato che ha comportato condanna a pena restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore a un mese;
c) sospensione disciplinare dall'impiego;
d) aspettativa per motivi privati.
2. Il militare delle categorie in congedo subisce una detrazione di anzianita', in base alle seguenti cause:
a) detenzione per condanna a pena restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore a un mese;
b) detenzione in stato di custodia cautelare per reato che ha comportato condanna a pena restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore a un mese;
c) sospensione disciplinare dalle funzioni del grado.
3. La detrazione d'anzianita' e' pari al tempo trascorso in una delle anzidette situazioni ((...)) .
3-bis. La detrazione di anzianita', operata a qualsiasi titolo sul grado, ha effetto anche sulla decorrenza della qualifica posseduta.
3-ter. I periodi di congedo straordinario di cui all' articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , sono computati nell'anzianita' richiesta ai fini della progressione di carriera.
a) detenzione per condanna a pena restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore a un mese;
b) detenzione in stato di custodia cautelare per reato che ha comportato condanna a pena restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore a un mese;
c) sospensione disciplinare dall'impiego;
d) aspettativa per motivi privati.
2. Il militare delle categorie in congedo subisce una detrazione di anzianita', in base alle seguenti cause:
a) detenzione per condanna a pena restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore a un mese;
b) detenzione in stato di custodia cautelare per reato che ha comportato condanna a pena restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore a un mese;
c) sospensione disciplinare dalle funzioni del grado.
3. La detrazione d'anzianita' e' pari al tempo trascorso in una delle anzidette situazioni ((...)) .
3-bis. La detrazione di anzianita', operata a qualsiasi titolo sul grado, ha effetto anche sulla decorrenza della qualifica posseduta.
3-ter. I periodi di congedo straordinario di cui all' articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , sono computati nell'anzianita' richiesta ai fini della progressione di carriera.
Giurisprudenza • 85
- 1. TAR Torino, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 676Provvedimento: […] A sostegno del ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ha allegato l'illegittimità del provvedimento impugnato per i due motivi già articolati in riferimento al ricorso introduttivo del giudizio, nonché per la violazione dell'art. 858 codice dell'ordinamento militare (in quanto la detrazione di anzianità comminata al ricorrente sarebbe avvenuta al di fuori dei casi tipici previsti dalla norma, dovendosi invece il periodo di congedo parentale a tal fine computarsi).Leggi di più...
- art. 32 D.Lgs. 151/2001·
- art. 30 c.p.a.·
- art. 11 D.P.R. 40/2018·
- art. 4 D.L. 44/2021·
- sospensione dal servizio·
- art. 4 ter D.L. 44/2021·
- congedo parentale·
- art. 2 D.L. 172/2021·
- art. 24 D.L. 24/2022·
- soccombenza reciproca·
- risarcimento danno ingiusto·
- art. 858 codice ordinamento militare·
- art. 32 Cost.·
- obbligo vaccinale·
- compensazione spese legali