Articolo 858 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 879Articolo 859
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20 febbraio 2020
Art. 858. Detrazioni di anzianita' 1. Il militare in servizio permanente subisce una detrazione di anzianita', in base alle seguenti cause:
a) detenzione per condanna a pena restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore a un mese;
b) detenzione in stato di custodia cautelare per reato che ha comportato condanna a pena restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore a un mese;
c) sospensione disciplinare dall'impiego;
d) aspettativa per motivi privati.
2. Il militare delle categorie in congedo subisce una detrazione di anzianita', in base alle seguenti cause:
a) detenzione per condanna a pena restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore a un mese;
b) detenzione in stato di custodia cautelare per reato che ha comportato condanna a pena restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore a un mese;
c) sospensione disciplinare dalle funzioni del grado.
3. La detrazione d'anzianita' e' pari al tempo trascorso in una delle anzidette situazioni ((...)) .
3-bis. La detrazione di anzianita', operata a qualsiasi titolo sul grado, ha effetto anche sulla decorrenza della qualifica posseduta.
3-ter. I periodi di congedo straordinario di cui all' articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , sono computati nell'anzianita' richiesta ai fini della progressione di carriera.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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