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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 01/07/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2232/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2232/2024 avente ad oggetto usucapione, promossa da:
, nata COMISO il 02/12/1950 (C.F. ), con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Davide Iacono, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTRICE contro
(CF ) nata in [...] il [...] ; Controparte_2 C.F._2
(CF ) nata a [...] il [...] ; Controparte_3 C.F._3
C.F. ) nato a [...] il [...] ; Controparte_3 C.F._4
(CF ) nata a [...] il [...] ; Parte_1 C.F._5
(CF ) nato in [...] il [...] ; Parte_2 C.F._6
( ) nata a [...] il [...] ; Parte_3 CodiceFiscale_7
Co
(CF ) nato a [...] il [...] ; Parte_4 C.F._8
(CF ) nata a [...] il [...]; Controparte_5 C.F._9
(CF ) nato a [...] il [...]; Parte_5 C.F._10
(C.F. nata a [...] il [...]; Parte_6 C.F._11
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_7 C.F._12
C.F. nato a [...] il [...]; Parte_7 C.F._13
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_8 C.F._14
(C.F.. ) nata a [...] il [...]; Parte_9 C.F._15
(C.F. ) nata a [...] il [...]. Parte_10 C.F._16
pagina 1 di 3 CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza del 01 luglio 2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di parte attrice precisate come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato per pubblici proclami in data 27.07.2024, ai sensi dell'art. 150 c.p.c, conveniva in giudizio , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Controparte_3 Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_6
[...] Controparte_5 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
è proprietaria della quota di 408/648 degli immobili siti in Comiso (RG) censiti al catasto fabbricati al foglio 73, particella 188 sub 7, via Umberto I° n. 92-94, particella 184 sub 2, via Goito e via Doria n. 29; detti immobili sono pervenuti all'attrice per donazione (anno 1990) del padre CP_7
proprietario della quota di 396/648 e per successione (anno 2010) della zia
[...] Per_1 proprietaria della quota di 12/648, deceduta il 21 luglio 2010;
[...]
quote sono così suddivise: quota di 12/648 di proprietà , quota Controparte_8 di 12/648 di proprietà , quota di 108/648 di pro e Parte_11 Persona_2 quota di 108/648 di pr;
Parte_12 dal 29 dicembre 1990, l'odierna attrice bili come propri, con possesso esclusivo, pacifico, continuo, ininterrotto, non contestato, né clandestino e senza alcuna rivendicazione di diritti da parte di terzi, provvedendo altresì al pagamento delle imposte relative ai suddetti immobili, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Chiedeva, pertanto, al Tribunale di dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore sugli immobili sopra descritti, con vittoria di spese e compensi. Con provvedimento del 29.05.2024, il Presidente del Tribunale ha autorizzato la notifica dell'atto di citazione per pubblici proclami nei confronti di tutti i convenuti indicati nell'atto di citazione, mediante deposito di una copia di tale atto presso la casa comunale di Ragusa, con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'estratto dell'atto di citazione in data 27.07.2024. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dei convenuti che, sebbene ritualmente citati tramite pubblici proclami, non si sono costituiti in giudizio. Deve altresì darsi atto, che in data 19.07.2024, nell'ambito della procedura obbligatoria di mediazione ex art. 5, D.lgs 28/2010, i sig.ri , e Parte_11 Controparte_8
riconoscevano il possesso ve gli Persona_2 Controparte_1 miso (RG) censiti al catasto fabbricati al foglio sub 7, via Umberto I° n. 92-94, particella 184 sub 2, via Goito e via Doria n.29. La domanda attorea è fondata e deve pertanto essere accolta. In una recente pronuncia, la Corte di Cassazione ha ribadito il costante principio secondo cui in tema di possesso ad usucapionem di beni immobili, la fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà si perfeziona allorché il comportamento materiale - continuo ed ininterrotto - attuato sulla res sia accompagnato dall'intenzione resa palese a tutti di esercitare sul bene una signoria di fatto corrispondente al diritto di proprietà, sicché - in pagina 2 di 3 materia di usucapione di beni oggetto di comunione il comportamento del compossessore, che deve manifestarsi in un'attività apertamente ed obiettivamente contrastante con il possesso altrui, deve rivelare in modo certo ed inequivocabile l'intenzione di comportarsi come proprietario esclusivo. (Ord. N. 10620/2020). Ancora: Affinché sia riconosciuta la sussistenza di un possesso utile ai fini dell'usucapione, è necessario dimostrare che il possesso sia stato continuo, non transitorio e non di modesta entità. La volontà di possedere uti dominus, e non per mera tolleranza, può essere dedotta dalle attività svolte sul bene, che devono essere incompatibili con il godimento altrui e tali da escludere il compossesso degli altri partecipanti alla comunione. (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 29/07/2024, n. 21135) Dalla documentazione in atti, emerge che il titolo di proprietà della quota di 408/648 appartenente ad deriva dalla donazione del padre e dalla Controparte_1 Controparte_7 successione dell . Persona_1
Per quanto concerne ovverosia la quota di 12/648 di proprietà CP_8
, la quota di 12/648 di proprietà e la quota di 10
[...] Parte_11
, in sede di o confermato il possesso Persona_2 ventennal . Controparte_1
Mentre, in relazione /648, di proprietà degli eredi , Parte_12
l'attrice ha esercitato il possesso esclusivo "uti dominus" per un nume quello legale per l'usucapione, in modo pacifico, continuo e non interrotto. Alla luce di quanto sopra, atteso che ha esercitato il possesso degli Controparte_1 immobili siti in Comiso (RG) censiti al l foglio 73, particella 188 sub 7, via Umberto I° n. 92-94, particella 184 sub 2, via Goito e via Doria n.29, per oltre vent'anni, sussistono i requisiti previsti dall'art. 1158 c.c. per dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione della quota indivisa di 240/648 sugli immobili di cui sopra. Considerata la natura della causa e la non opposizione dei convenuti, rimasti contumaci a seguito di notifica per pubblici proclami, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2232/2024 R.G.: DICHIARA che ha acquistato a titolo originario per usucapione la quota Controparte_1 indivisa di 240/648 sugli immobili siti in Comiso (RG) censiti al catasto fabbricati al foglio 73, particella 188 sub 7, via Umberto I° n. 92-94, particella 184 sub 2, via Goito e via Doria n. 29. DICHIARA irripetibili le spese. Ragusa, 01/07/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2232/2024 avente ad oggetto usucapione, promossa da:
, nata COMISO il 02/12/1950 (C.F. ), con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Davide Iacono, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTRICE contro
(CF ) nata in [...] il [...] ; Controparte_2 C.F._2
(CF ) nata a [...] il [...] ; Controparte_3 C.F._3
C.F. ) nato a [...] il [...] ; Controparte_3 C.F._4
(CF ) nata a [...] il [...] ; Parte_1 C.F._5
(CF ) nato in [...] il [...] ; Parte_2 C.F._6
( ) nata a [...] il [...] ; Parte_3 CodiceFiscale_7
Co
(CF ) nato a [...] il [...] ; Parte_4 C.F._8
(CF ) nata a [...] il [...]; Controparte_5 C.F._9
(CF ) nato a [...] il [...]; Parte_5 C.F._10
(C.F. nata a [...] il [...]; Parte_6 C.F._11
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_7 C.F._12
C.F. nato a [...] il [...]; Parte_7 C.F._13
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_8 C.F._14
(C.F.. ) nata a [...] il [...]; Parte_9 C.F._15
(C.F. ) nata a [...] il [...]. Parte_10 C.F._16
pagina 1 di 3 CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza del 01 luglio 2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di parte attrice precisate come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato per pubblici proclami in data 27.07.2024, ai sensi dell'art. 150 c.p.c, conveniva in giudizio , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Controparte_3 Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_6
[...] Controparte_5 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
è proprietaria della quota di 408/648 degli immobili siti in Comiso (RG) censiti al catasto fabbricati al foglio 73, particella 188 sub 7, via Umberto I° n. 92-94, particella 184 sub 2, via Goito e via Doria n. 29; detti immobili sono pervenuti all'attrice per donazione (anno 1990) del padre CP_7
proprietario della quota di 396/648 e per successione (anno 2010) della zia
[...] Per_1 proprietaria della quota di 12/648, deceduta il 21 luglio 2010;
[...]
quote sono così suddivise: quota di 12/648 di proprietà , quota Controparte_8 di 12/648 di proprietà , quota di 108/648 di pro e Parte_11 Persona_2 quota di 108/648 di pr;
Parte_12 dal 29 dicembre 1990, l'odierna attrice bili come propri, con possesso esclusivo, pacifico, continuo, ininterrotto, non contestato, né clandestino e senza alcuna rivendicazione di diritti da parte di terzi, provvedendo altresì al pagamento delle imposte relative ai suddetti immobili, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Chiedeva, pertanto, al Tribunale di dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore sugli immobili sopra descritti, con vittoria di spese e compensi. Con provvedimento del 29.05.2024, il Presidente del Tribunale ha autorizzato la notifica dell'atto di citazione per pubblici proclami nei confronti di tutti i convenuti indicati nell'atto di citazione, mediante deposito di una copia di tale atto presso la casa comunale di Ragusa, con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'estratto dell'atto di citazione in data 27.07.2024. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dei convenuti che, sebbene ritualmente citati tramite pubblici proclami, non si sono costituiti in giudizio. Deve altresì darsi atto, che in data 19.07.2024, nell'ambito della procedura obbligatoria di mediazione ex art. 5, D.lgs 28/2010, i sig.ri , e Parte_11 Controparte_8
riconoscevano il possesso ve gli Persona_2 Controparte_1 miso (RG) censiti al catasto fabbricati al foglio sub 7, via Umberto I° n. 92-94, particella 184 sub 2, via Goito e via Doria n.29. La domanda attorea è fondata e deve pertanto essere accolta. In una recente pronuncia, la Corte di Cassazione ha ribadito il costante principio secondo cui in tema di possesso ad usucapionem di beni immobili, la fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà si perfeziona allorché il comportamento materiale - continuo ed ininterrotto - attuato sulla res sia accompagnato dall'intenzione resa palese a tutti di esercitare sul bene una signoria di fatto corrispondente al diritto di proprietà, sicché - in pagina 2 di 3 materia di usucapione di beni oggetto di comunione il comportamento del compossessore, che deve manifestarsi in un'attività apertamente ed obiettivamente contrastante con il possesso altrui, deve rivelare in modo certo ed inequivocabile l'intenzione di comportarsi come proprietario esclusivo. (Ord. N. 10620/2020). Ancora: Affinché sia riconosciuta la sussistenza di un possesso utile ai fini dell'usucapione, è necessario dimostrare che il possesso sia stato continuo, non transitorio e non di modesta entità. La volontà di possedere uti dominus, e non per mera tolleranza, può essere dedotta dalle attività svolte sul bene, che devono essere incompatibili con il godimento altrui e tali da escludere il compossesso degli altri partecipanti alla comunione. (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 29/07/2024, n. 21135) Dalla documentazione in atti, emerge che il titolo di proprietà della quota di 408/648 appartenente ad deriva dalla donazione del padre e dalla Controparte_1 Controparte_7 successione dell . Persona_1
Per quanto concerne ovverosia la quota di 12/648 di proprietà CP_8
, la quota di 12/648 di proprietà e la quota di 10
[...] Parte_11
, in sede di o confermato il possesso Persona_2 ventennal . Controparte_1
Mentre, in relazione /648, di proprietà degli eredi , Parte_12
l'attrice ha esercitato il possesso esclusivo "uti dominus" per un nume quello legale per l'usucapione, in modo pacifico, continuo e non interrotto. Alla luce di quanto sopra, atteso che ha esercitato il possesso degli Controparte_1 immobili siti in Comiso (RG) censiti al l foglio 73, particella 188 sub 7, via Umberto I° n. 92-94, particella 184 sub 2, via Goito e via Doria n.29, per oltre vent'anni, sussistono i requisiti previsti dall'art. 1158 c.c. per dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione della quota indivisa di 240/648 sugli immobili di cui sopra. Considerata la natura della causa e la non opposizione dei convenuti, rimasti contumaci a seguito di notifica per pubblici proclami, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2232/2024 R.G.: DICHIARA che ha acquistato a titolo originario per usucapione la quota Controparte_1 indivisa di 240/648 sugli immobili siti in Comiso (RG) censiti al catasto fabbricati al foglio 73, particella 188 sub 7, via Umberto I° n. 92-94, particella 184 sub 2, via Goito e via Doria n. 29. DICHIARA irripetibili le spese. Ragusa, 01/07/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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