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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/11/2025, n. 5378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5378 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.10631/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. MARIO PARLAVECCHIO in VIA SOTTOTENENTE DOMINEDO' 37,
RANDAZZO, che la rappresentata e difende per procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
) elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MANCUSO ANTONINO C.F._3 in VIA C. MARX 2, TROINA, che li rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTI
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 9 luglio 2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Con atto di citazione notificato il 12.7.2019, , proprietaria dei lotti di Parte_1 terreno siti in RÒ, via Stradale Sant'Antonio n.60, censiti in catasto al foglio di mappa 72, particelle
160 e 495 (quest'ultima oggi accorpata con la particella 160), ha citato in giudizio e CP_1
, in quanto proprietari di un terreno confinante censito in catasto al foglio 72, Controparte_2 particella 162, e chiesto al Tribunale di: “1) Ritenere e dichiarare che il terreno sito nel Comune di
RÒ (ME) distinto in catasto al foglio 72 particella 495, di proprietà dell'attrice, non è gravato di
1 alcun diritto reale di godimento altrui;
2) Conseguentemente ritenere e dichiarare che sul detto terreno, i convenuti e non possono vantare alcun diritto di CP_1 Controparte_2 servitù di veduta, di passaggio e/o altro, in favore dell'immobile di loro proprietà distinto in catasto del Comune di RÒ al foglio 72 particella 162 a carico della particella 495, foglio 72 di proprietà dell'attrice; 3) Condannare i convenuti e a rimuovere CP_1 Controparte_2
l'installazione della telecamera di controllo meglio descritta in premessa, nonché la tubazione di sfiato di fumo e calore proveniente dal deposito;
4) Condannare i convenuti ad effettuare tutte le opere necessarie alla eliminazione delle aperture, delle vedute ivi compresa quella esercitata dalla terrazza;
5) Inibire l'illegittimo esercizio di passaggio sulla scala. 6) Con vittoria di spese e compensi”.
I convenuti tempestivamente costituiti in giudizio hanno chiesto in via riconvenzionale la revocazione ai sensi dell'art. 395, co. 1 n. 3, c.p.c. della sentenza del Tribunale di Catania n.103/2017 del 11.1.2017 pronunciata tra le stesse parti e passata in giudicato, e, per l'effetto, dichiararsi l'intervenuta usucapione della servitù: a) di passaggio a piedi sulla stradella ricadente nella particella 495 che dipartendosi dalla porta di accesso del vano deposito di proprietà dei coniugi consente il collegamento con la Parte_2 via pubblica denominata Stradale Sant'Antonio; b) il diritto di passaggio sulla scala costruita sul fondo di parte attrice e che dipartendosi dalla porta di accesso del vano deposito si collega con la terrazza del fabbricato dei convenuti;
c) il diritto di veduta delle aperture esistenti nel fabbricato di proprietà dei convenuti compresa quella esercitata dalla terrazza posta al primo piano e ad esclusione di Parte_2 quella di cui al capo primo del dispositivo della revocanda sentenza;
d) dichiarare legittime le immissioni di fumo e/o di calore ed esalazioni provenienti dalla proprietà dei convenuti.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con c.t.u.
All'udienza del 9.7.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art.190
c.p.c.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Le domande attoree sono inammissibili per le motivazioni di seguito esposte.
E' agli atti la sentenza definitiva n.103/2017 del Tribunale di Catania, emessa a definizione del giudizio
N.R.G. 9050044/2011 intercorso tra le medesime parti, con la quale il Tribunale ha statuito dulla controversia inerente la sussistenza di undiritto di servitù a favore della particella 162 di proprietà
ed a carico dei terreni attorei distinti con le particelle 160 e 495, limitando il suo Parte_2 accertamento positivo a carico della sola particella 160.
Ora, non essendo in contestazione che detta sentenza sia passata in giudicato in data 11.7.2017 ai sensi dell'art. 324 c.p.c., l'actio negatoria servitutis attorea esercitata con riferimento alla particella 495 deve
2 essere dichiarata inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem che preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito.
In particolare, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, detto principio non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su un'identica domanda e corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (Cass. n. 26041/2010;
Cass. Sez. Un. n. 13916/2006).
Ciò posto, quanto richiesto dall'attrice nel presente giudizio si scontra con l'intangibilità del giudicato, atteso che la suddetta domanda è stata già oggetto di contrasto tra le medesime parti ed ha trovato definitivamente soluzione nella sentenza del Tribunale di Catania n.103/2017 che, per quanto qui interessa, ha escluso l'esistenza di alcuna servitù gravante sul lotto di terreno identificato con la particella 495 permettendo, tuttavia, - in via eccezionale ed al sol fine di garantire ai sensi dell'art. 1027
c.c. l'effettivo esercizio dell'utilitas - il passaggio a piedi sulla porzione di stradella ricadente nella particella 495 prospiciente la porta del deposito dei convenuti, limitatamente a quanto necessario per il raggiungimento, dalla pubblica via denominata Stradale Sant'Antonio, della porta di accesso del deposito dei convenuti (vedi pagg.
9-10 sentenza n. 103/2017 del Tribunale di Catania).
Ora, al giudicato formale (art. 324 c.p.c.) consegue quale riflesso il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) il quale si forma oltre che sul dedotto anche sul deducibile, ossia su tutto ciò che le parti avrebbero potuto dedurre nel primo giudizio o comunque in sede di gravame che è la sede naturale per la revisio prioris instantiae. Di talché, deve essere dichiarata la violazione del principio del ne bis in idem con conseguente inammissibilità delle domande attoree poiché vertenti sugli stessi fatti e sulle stesse questioni già oggetto di valutazione nella detta sentenza del Tribunale di Catania n. 103/2017 avente tra le parti autorità di cosa giudicata e che rientrano nel c.d. deducibile in quella sede o nella sede impugnatoria. Del resto, alcuna pronuncia in contrasto con quanto già statuito potrebbe essere emessa in tale sede proprio per il vincolo derivante dal giudicato tra le parti, anche tenuto conto che le parti avrebbero potuto, ove lo avessero ritenuto, proporre appello.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità delle domande attoree per violazione del principio del ne bis in idem.
Passando all'esame della revocazione richiesta dal convenuto deve osservarsi in generale, che la c.d. revocazione ordinaria di cui all'art. 395, co. 1, n. 4, c.p.c. va proposta, a pena di inammissibilità, nel
3 termine semestrale di legge, mentre la revocazione c.d. straordinaria ex art.395 co.1 n.3 c.p.c. è subordinata a determinati presupposti.
La domanda riconvenzionale proposta dai convenuti volta ad ottenere la revocazione della sentenza n.103/2017 del Tribunale di Catania risulta inammissibile per le ragioni che si vanno ad esporre.
Ai sensi della norma citata, la revocazione straordinaria è proponibile non in virtù del ritrovamento di un qualsivoglia documento, dovendosi, infatti, trattare di “uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario”. Di conseguenza, ai fini dell'esperibilità di tale forma di revocazione, devono ricorrere, congiuntamente, i seguenti requisiti: la preesistenza del documento rispetto alla sentenza oggetto di revocazione;
il ritrovamento dello stesso dopo la sentenza oggetto di revocazione e la proposizione della revocazione nel termine di trenta giorni dalla data della scoperta del medesimo;
l'impossibilità di averlo prodotto nel corso del giudizio nel quale è stata emessa la sentenza, per causa di forma maggiore o per fatto dell'avversario; la decisività del documento stesso (Cass. n. 20587/2015).
E' onere della parte che agisce in revocazione fornire la prova di tali circostanze (Cass. n. 9652/2016).
La Suprema Corte ha messo in luce, peraltro, la straordinarietà di tale forma di revocazione, chiarendo, infatti, che “l'ipotesi di revocazione prevista dall'art. 395 c.p.c., co. 1, n. 3, laddove presuppone il ritrovamento, dopo la sentenza, di uno o più documenti decisivi non prodotti in giudizio per causa di forza maggiore, si riferisce ad un avvenimento straordinario, in nessun modo riconducibile ad un comportamento negligente della parte” (Cass. 30 maggio 2014, n. 12162; Cass. 28 maggio 2014, n.
12000). Nel caso di specie è evidente come non possa discorrersi di avvenimento straordinario non riconducibile in alcun modo ad un comportamento della parte, la quale, ben avrebbe potuto attivarsi per reperire tutta la documentazione relativa al bene oggetto di lite.
Ciò chiarito, nel caso di specie, non sussistono i requisiti anzidetti. In particolare, i convenuti hanno agito in revocazione facendo valere il rinvenimento di documenti detenuti dalla P.A. - mai richiesti dai convenuti in precedenza e sino al 2019- unitamente alla relazione peritale redatta successivamente dal loro consulente di parte. I convenuti non hanno dato prova alcuna dell'impossibilità – non riconducibile a loro colpa o negligenza - di acquisirli durante le fasi del precedente giudizio di merito e prima della sentenza o, comunque, entro i termini per impugnare la sentenza loro sfavorevole. Ciò, anche considerato che, in tema di documenti conservati dalla P.A., la giurisprudenza di legittimità ha rilevato la rigorosità dell'onere probatorio in ragione della loro messa a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione (Cass. n. 13511/2012).
4 Nel caso di specie, è evidente come non possa discorrersi di avvenimento straordinario non riconducibile in alcun modo ad un comportamento dei convenuti, i quali ben avrebbero potuto attivarsi per reperire tutta la documentazione relativa alla particella 495 presso i competenti uffici come, in effetti, gli stessi hanno fatto soltanto tardivamente nel 2019, ossia trascorsi due anni dal passaggio in giudicato della sentenza (non impugnata).
Da quanto sopra, come detto, discende l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di revocazione proposta dai convenuti ai sensi dell'art.395, co.1, n.3, c.p.c., in quanto proposta in carenza dei presupposti di legge, con conseguente assorbimento dell'ulteriore domanda di accertamento dell'usucapione invero anch'essa coperta dal giudicato.
In definitiva, le domande attoree vanno dichiarate inammissibili, al pari della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti.
Le spese processuali vanno integralmente compensate, attesa la soccombenza reciproca. Vanno infine poste a carico delle parti, in solido, le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando: dichiara inammissibili le domande attoree;
dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale dei convenuti;
compensa tra le parti per intero le spese di lite;
pone le spese di CTU liquidate con separato decreto a carico di entrambe le parti in solido.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 04/11/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. MARIO PARLAVECCHIO in VIA SOTTOTENENTE DOMINEDO' 37,
RANDAZZO, che la rappresentata e difende per procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
) elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MANCUSO ANTONINO C.F._3 in VIA C. MARX 2, TROINA, che li rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTI
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 9 luglio 2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Con atto di citazione notificato il 12.7.2019, , proprietaria dei lotti di Parte_1 terreno siti in RÒ, via Stradale Sant'Antonio n.60, censiti in catasto al foglio di mappa 72, particelle
160 e 495 (quest'ultima oggi accorpata con la particella 160), ha citato in giudizio e CP_1
, in quanto proprietari di un terreno confinante censito in catasto al foglio 72, Controparte_2 particella 162, e chiesto al Tribunale di: “1) Ritenere e dichiarare che il terreno sito nel Comune di
RÒ (ME) distinto in catasto al foglio 72 particella 495, di proprietà dell'attrice, non è gravato di
1 alcun diritto reale di godimento altrui;
2) Conseguentemente ritenere e dichiarare che sul detto terreno, i convenuti e non possono vantare alcun diritto di CP_1 Controparte_2 servitù di veduta, di passaggio e/o altro, in favore dell'immobile di loro proprietà distinto in catasto del Comune di RÒ al foglio 72 particella 162 a carico della particella 495, foglio 72 di proprietà dell'attrice; 3) Condannare i convenuti e a rimuovere CP_1 Controparte_2
l'installazione della telecamera di controllo meglio descritta in premessa, nonché la tubazione di sfiato di fumo e calore proveniente dal deposito;
4) Condannare i convenuti ad effettuare tutte le opere necessarie alla eliminazione delle aperture, delle vedute ivi compresa quella esercitata dalla terrazza;
5) Inibire l'illegittimo esercizio di passaggio sulla scala. 6) Con vittoria di spese e compensi”.
I convenuti tempestivamente costituiti in giudizio hanno chiesto in via riconvenzionale la revocazione ai sensi dell'art. 395, co. 1 n. 3, c.p.c. della sentenza del Tribunale di Catania n.103/2017 del 11.1.2017 pronunciata tra le stesse parti e passata in giudicato, e, per l'effetto, dichiararsi l'intervenuta usucapione della servitù: a) di passaggio a piedi sulla stradella ricadente nella particella 495 che dipartendosi dalla porta di accesso del vano deposito di proprietà dei coniugi consente il collegamento con la Parte_2 via pubblica denominata Stradale Sant'Antonio; b) il diritto di passaggio sulla scala costruita sul fondo di parte attrice e che dipartendosi dalla porta di accesso del vano deposito si collega con la terrazza del fabbricato dei convenuti;
c) il diritto di veduta delle aperture esistenti nel fabbricato di proprietà dei convenuti compresa quella esercitata dalla terrazza posta al primo piano e ad esclusione di Parte_2 quella di cui al capo primo del dispositivo della revocanda sentenza;
d) dichiarare legittime le immissioni di fumo e/o di calore ed esalazioni provenienti dalla proprietà dei convenuti.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con c.t.u.
All'udienza del 9.7.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art.190
c.p.c.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Le domande attoree sono inammissibili per le motivazioni di seguito esposte.
E' agli atti la sentenza definitiva n.103/2017 del Tribunale di Catania, emessa a definizione del giudizio
N.R.G. 9050044/2011 intercorso tra le medesime parti, con la quale il Tribunale ha statuito dulla controversia inerente la sussistenza di undiritto di servitù a favore della particella 162 di proprietà
ed a carico dei terreni attorei distinti con le particelle 160 e 495, limitando il suo Parte_2 accertamento positivo a carico della sola particella 160.
Ora, non essendo in contestazione che detta sentenza sia passata in giudicato in data 11.7.2017 ai sensi dell'art. 324 c.p.c., l'actio negatoria servitutis attorea esercitata con riferimento alla particella 495 deve
2 essere dichiarata inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem che preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito.
In particolare, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, detto principio non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su un'identica domanda e corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (Cass. n. 26041/2010;
Cass. Sez. Un. n. 13916/2006).
Ciò posto, quanto richiesto dall'attrice nel presente giudizio si scontra con l'intangibilità del giudicato, atteso che la suddetta domanda è stata già oggetto di contrasto tra le medesime parti ed ha trovato definitivamente soluzione nella sentenza del Tribunale di Catania n.103/2017 che, per quanto qui interessa, ha escluso l'esistenza di alcuna servitù gravante sul lotto di terreno identificato con la particella 495 permettendo, tuttavia, - in via eccezionale ed al sol fine di garantire ai sensi dell'art. 1027
c.c. l'effettivo esercizio dell'utilitas - il passaggio a piedi sulla porzione di stradella ricadente nella particella 495 prospiciente la porta del deposito dei convenuti, limitatamente a quanto necessario per il raggiungimento, dalla pubblica via denominata Stradale Sant'Antonio, della porta di accesso del deposito dei convenuti (vedi pagg.
9-10 sentenza n. 103/2017 del Tribunale di Catania).
Ora, al giudicato formale (art. 324 c.p.c.) consegue quale riflesso il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) il quale si forma oltre che sul dedotto anche sul deducibile, ossia su tutto ciò che le parti avrebbero potuto dedurre nel primo giudizio o comunque in sede di gravame che è la sede naturale per la revisio prioris instantiae. Di talché, deve essere dichiarata la violazione del principio del ne bis in idem con conseguente inammissibilità delle domande attoree poiché vertenti sugli stessi fatti e sulle stesse questioni già oggetto di valutazione nella detta sentenza del Tribunale di Catania n. 103/2017 avente tra le parti autorità di cosa giudicata e che rientrano nel c.d. deducibile in quella sede o nella sede impugnatoria. Del resto, alcuna pronuncia in contrasto con quanto già statuito potrebbe essere emessa in tale sede proprio per il vincolo derivante dal giudicato tra le parti, anche tenuto conto che le parti avrebbero potuto, ove lo avessero ritenuto, proporre appello.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità delle domande attoree per violazione del principio del ne bis in idem.
Passando all'esame della revocazione richiesta dal convenuto deve osservarsi in generale, che la c.d. revocazione ordinaria di cui all'art. 395, co. 1, n. 4, c.p.c. va proposta, a pena di inammissibilità, nel
3 termine semestrale di legge, mentre la revocazione c.d. straordinaria ex art.395 co.1 n.3 c.p.c. è subordinata a determinati presupposti.
La domanda riconvenzionale proposta dai convenuti volta ad ottenere la revocazione della sentenza n.103/2017 del Tribunale di Catania risulta inammissibile per le ragioni che si vanno ad esporre.
Ai sensi della norma citata, la revocazione straordinaria è proponibile non in virtù del ritrovamento di un qualsivoglia documento, dovendosi, infatti, trattare di “uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario”. Di conseguenza, ai fini dell'esperibilità di tale forma di revocazione, devono ricorrere, congiuntamente, i seguenti requisiti: la preesistenza del documento rispetto alla sentenza oggetto di revocazione;
il ritrovamento dello stesso dopo la sentenza oggetto di revocazione e la proposizione della revocazione nel termine di trenta giorni dalla data della scoperta del medesimo;
l'impossibilità di averlo prodotto nel corso del giudizio nel quale è stata emessa la sentenza, per causa di forma maggiore o per fatto dell'avversario; la decisività del documento stesso (Cass. n. 20587/2015).
E' onere della parte che agisce in revocazione fornire la prova di tali circostanze (Cass. n. 9652/2016).
La Suprema Corte ha messo in luce, peraltro, la straordinarietà di tale forma di revocazione, chiarendo, infatti, che “l'ipotesi di revocazione prevista dall'art. 395 c.p.c., co. 1, n. 3, laddove presuppone il ritrovamento, dopo la sentenza, di uno o più documenti decisivi non prodotti in giudizio per causa di forza maggiore, si riferisce ad un avvenimento straordinario, in nessun modo riconducibile ad un comportamento negligente della parte” (Cass. 30 maggio 2014, n. 12162; Cass. 28 maggio 2014, n.
12000). Nel caso di specie è evidente come non possa discorrersi di avvenimento straordinario non riconducibile in alcun modo ad un comportamento della parte, la quale, ben avrebbe potuto attivarsi per reperire tutta la documentazione relativa al bene oggetto di lite.
Ciò chiarito, nel caso di specie, non sussistono i requisiti anzidetti. In particolare, i convenuti hanno agito in revocazione facendo valere il rinvenimento di documenti detenuti dalla P.A. - mai richiesti dai convenuti in precedenza e sino al 2019- unitamente alla relazione peritale redatta successivamente dal loro consulente di parte. I convenuti non hanno dato prova alcuna dell'impossibilità – non riconducibile a loro colpa o negligenza - di acquisirli durante le fasi del precedente giudizio di merito e prima della sentenza o, comunque, entro i termini per impugnare la sentenza loro sfavorevole. Ciò, anche considerato che, in tema di documenti conservati dalla P.A., la giurisprudenza di legittimità ha rilevato la rigorosità dell'onere probatorio in ragione della loro messa a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione (Cass. n. 13511/2012).
4 Nel caso di specie, è evidente come non possa discorrersi di avvenimento straordinario non riconducibile in alcun modo ad un comportamento dei convenuti, i quali ben avrebbero potuto attivarsi per reperire tutta la documentazione relativa alla particella 495 presso i competenti uffici come, in effetti, gli stessi hanno fatto soltanto tardivamente nel 2019, ossia trascorsi due anni dal passaggio in giudicato della sentenza (non impugnata).
Da quanto sopra, come detto, discende l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di revocazione proposta dai convenuti ai sensi dell'art.395, co.1, n.3, c.p.c., in quanto proposta in carenza dei presupposti di legge, con conseguente assorbimento dell'ulteriore domanda di accertamento dell'usucapione invero anch'essa coperta dal giudicato.
In definitiva, le domande attoree vanno dichiarate inammissibili, al pari della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti.
Le spese processuali vanno integralmente compensate, attesa la soccombenza reciproca. Vanno infine poste a carico delle parti, in solido, le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando: dichiara inammissibili le domande attoree;
dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale dei convenuti;
compensa tra le parti per intero le spese di lite;
pone le spese di CTU liquidate con separato decreto a carico di entrambe le parti in solido.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 04/11/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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