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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/03/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 699/2023 R.G. promossa da
con il patrocinio degli avv.ti Vincenzo Iozzia e Parte_1
Salvatore Battaglia
contro con il patrocinio dell'avv. Francesco Bocchieri CP_1
nonché
con il patrocinio degli avv.ti Massimo Ambron e Paolo CP_2
Ambron
TELECOM S.p.A. con il patrocinio dell'avv. Antonio Pivetti
, con il patrocinio dell'avv. Manlio Galeano CP_3
avente ad oggetto: retribuzione
1 rilevato che
Contr
- il ricorrente e la resistente hanno definito la controversia in sede sindacale, quindi hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate;
- Telecom e si sono integralmente associate a tale declaratoria;
CP_2
CP_
- ha preso atto dell'accordo conciliativo e ha insistito per la sola refusione delle spese legali;
- in corso di causa, dunque, è intervenuta una circostanza che ha determinato il venir meno della posizione di contrasto tra le parti, ciò
che impone di definire il giudizio nel senso dalle stesse suggerito;
- come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia
del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse
della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti
nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni
di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno
dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (cfr., ex
multis, Cass. civ., n. 10553/09; Cass. civ., n. 22650/08);
- in punto di spese di lite, vanno poste a carico della resistente CP_1
nella sua effettiva veste datoriale, le spese sostenute dall'ente previdenziale per la partecipazione al presente giudizio, come del resto convenuto in sede sindacale - ove detta società si è impegnata a farsi carico di eventuali spese liquidate dal GL in favore delle altre parti del giudizio - ed in ossequio al principio della soccombenza virtuale,
essendo, ad una sommaria cognizione, la retribuzione erogata al dipendente comunque inferiore ai minimi garantiti dalla contrattazione collettiva, da porre quale base del calcolo contributivo ex art. 1 D.L. n.
338/1989;
2 - le spese di lite sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della causa (transatta con il ricorrente per l'importo di € 9.000,00, oltre
€ 4.000,00 per spese legali) e dell'attività processuale sino ad ora compiuta (che non ha visto la fase di discussione, attesa la sopravvenuta conciliazione);
- le ulteriori spese processuali possono ragionevolmente compensarsi tra le parti, come da queste richiesto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa ed eccezione, così
decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ 2) condanna la società a rifondere all' le spese di lite, CP_1
che si liquidano in € 1.886,00, oltre IVA CPA e spese generali al 15%;
3) compensa tra le parti le ulteriori spese di lite.
Ragusa, 11.3.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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