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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 19/02/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3057 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente da:
c.f. , nata a [...] Controparte_1 C.F._1
(BRASILE) il 13/09/1985,
e
, c.f. , nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Giovanni BERTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati
1 fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1. affidare nata il [...], (C.F ), ad Persona_1 C.F._3
entrambi i genitori che ne condivideranno la responsabilità genitoriale, adottando di comune accordo le scelte che la riguardano, nel rispetto del diritto della stessa ad essere mantenuta, educata, istruita e assistita moralmente da entrambi i genitori e nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni;
2. disporre che abbia la propria residenza abituale ed anagrafica Persona_1
presso la madre in un appartamento sito Creazzo, Via Bastiana 13, messo a disposizione dal signor ove sarà prevalentemente collocata, fermo il diritto Per_1
del padre di incontrarla e vederla quando vorrà, d'intesa con la madre, e di tenerla con sé, secondo il seguente calendario:
1 SETTIMANA (week end con il padre)
- Il martedì il padre andrà a prendere a scuola e la terrà con sè fino al giovedì Per_1
mattina, quando la riaccompagnerà a scuola.
Durante la mattinata di martedì sarà responsabilità della madre provvedere ad eventuali necessità della bambina.
Durante la mattinata di mercoledì e giovedì sarà responsabilità del padre provvedere ad eventuali necessità della minore.
- Dal giovedì all'uscita da scuola fino a venerdì mattina all'entrata a scuola Per_1
rimarrà con la madre.
Durante la mattinata di venerdì sarà responsabilità della madre provvedere ad eventuali necessità della bambina.
2 - Dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina, allorquando andrà a scuola,
rimarrà con il padre.Durante la mattinata di lunedì è responsabilità del papà Per_1
provvedere ad eventuali necessità della bambina.
2 SETTIMANA (week end con la madre)
- Dal lunedì all'uscita da scuola fino a mercoledì mattina, quando verrà riaccompagnata a scuola, rimarrà con la mamma. Per_1
Durante la mattinata di martedì e mercoledì sarà responsabilità della madre provvedere ad eventuali necessità della minore.
- Da mercoledì all'uscita da scuola fino a venerdì, al rientro a scuola, rimarrà Per_1
col padre.
La mamma la preleverà a scuola il venerdì e la terrà con sè fino al martedì della settimana successiva, quando la riaccompagnerà a scuola.
Durante la mattinata di giovedì e venerdì sarà responsabilità del padre provvedere ad eventuali necessità della minore.
Il tutto come rappresentato nella scheda sottostante
3 trascorrerà rispettivamente con mamma e papà Per_1
- da due a massimo tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive, in tempi da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
- sette giorni durante le vacanze di Natale, a partire dal 24 dicembre, in modo che un anno la FI trascorra il Natale con il padre e il Capodanno con la madre e l'anno dopo il contrario. Le parti si danno reciprocamente atto che la prima settimana delle vacanze di Natale 2024, comprensiva del Natale e quindi a partire dal giorno 24 dicembre,
la trascorrerà con la madre;
Per_1
- tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando tra i genitori negli anni il giorno di
Pasqua e il lunedì in albis;
- il compleanno di sarà festeggiato alla presenza di entrambi i genitori;
ciascun Per_1
genitore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con la FI, indipendentemente dal calendario sin qui indicato;
- i “ponti” per le festività civili e religiose non alterano il calendario ordinario nel senso che saranno da “agganciare” al fine settimana che li precede o a cui fanno seguito;
le eventuali vacanze scolastiche di “Carnevale” saranno da concordare tra i genitori e tendenzialmente utilizzate per trascorrere a turno, ad anni alterni, con la Per_1
“settimana bianca”.
- Eventuali viaggi in Brasile della signora dovranno essere di volta in volta CP_1
concordati con il signor In difetto d'accordo, è demandata alle parti la facoltà Per_1
di adire il giudice per dirimere l'eventuale contrasto in merito.
3) a titolo di contributo al mantenimento della FI , tenuto conto che il signor Per_1
a messo a disposizione della signora a tale ragione, l'immobile sito Per_1 CP_1
4 a Creazzo, Via Bastiana 13, da egli in procinto di essere acquistato, disporre che il Sig.
corrisponda entro il giorno 5 di ciascun mese alla signora CP_2 CP_1
sul conto corrente bancario a lei intestato già noto al padre, la somma di €
[...]
600,00, annualmente rivalutabili in base all'applicazione degli indici ISTAT foi.
Le spese mediche e scolastiche straordinarie per la minore, identificate e disciplinate nel Protocollo del Tribunale di Vicenza che le parti dichiarano di ben conoscere, e che ad ogni buon conto si sono allegate al ricorso, saranno a carico del padre per la quota del 70% e della madre per il restante 30%.
Le parti concordano espressamente che la retta per la scuola privata (dell'infanzia e poi primaria ed eventualmente secondaria) sia esclusa dal novero delle spese straordinarie e pertanto sarà esclusivamente a carico del padre.
Del pari le parti convengono che le spese ludiche e ricreative saranno poste in capo al solo Sig. purchè preventivamente concordate. Per_1
L'assegno unico familiare verrà richiesto e percepito integralmente dalla madre.
Le detrazioni IRPEF sulle spese sostenute per la salute, istruzione o attività sportive di saranno appannaggio integrale del padre. Per_1
4) La RA avendo rinunciato all'assegnazione della casa famigliare, si CP_1
trasferirà assieme a nell'appartamento di Creazzo, Via Bastiana 13 non Per_1
appena sarà stato acquistato e arredato (le parti convengono e danno atto che stanno provvedendo ad acquistare il mobilio a cura e spese del signor - Per_1
verosimilmente entro la fine di gennaio 2025.
Le parti concordano che la signora potrà ivi abitare fino all'avvenuto CP_1
raggiungimento dell'autosufficienza economica di , allorquando rilascerà Per_1
5 l'immobile nella disponibilità del signor libero da persone o cose anche Per_1
interposte. Del pari si conviene che allorquando la signora dovesse CP_1
intraprendere una nuova relazione ed instaurare una convivenza presso l'appartamento in questione, il suo compagno, o la stessa in caso d'inadempimento di costui, saranno tenuti a corrispondere un'indennità d'occupazione pari al 50% del valore locatizio del bene.
5) Le parti si prestano il consenso reciproco al rilascio del passaporto e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio di . Per_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 08/08/2024 Controparte_1
e hanno chiesto la regolamentazione del regime di
[...] CP_2
affidamento e mantenimento della loro FI minore . Per_1
All'esito dell'udienza del 12/12/2024 dinanzi al Giudice Relatore sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il
Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della FI minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
6 Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della FI a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene Per_1
congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze della minore.
Le spese straordinarie relative alla FI minore , come regolamentate dal Per_1
protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 70% a carico del padre e del 50% a carico della madre.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio del passaporto e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio della FI minore;
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento della minore Persona_1
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati da intendersi qui integralmente trascritti;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, il 18.2.2025.
Il Presidente estensore
7 Dott.ssa Elena Sollazzo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3057 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente da:
c.f. , nata a [...] Controparte_1 C.F._1
(BRASILE) il 13/09/1985,
e
, c.f. , nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Giovanni BERTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati
1 fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1. affidare nata il [...], (C.F ), ad Persona_1 C.F._3
entrambi i genitori che ne condivideranno la responsabilità genitoriale, adottando di comune accordo le scelte che la riguardano, nel rispetto del diritto della stessa ad essere mantenuta, educata, istruita e assistita moralmente da entrambi i genitori e nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni;
2. disporre che abbia la propria residenza abituale ed anagrafica Persona_1
presso la madre in un appartamento sito Creazzo, Via Bastiana 13, messo a disposizione dal signor ove sarà prevalentemente collocata, fermo il diritto Per_1
del padre di incontrarla e vederla quando vorrà, d'intesa con la madre, e di tenerla con sé, secondo il seguente calendario:
1 SETTIMANA (week end con il padre)
- Il martedì il padre andrà a prendere a scuola e la terrà con sè fino al giovedì Per_1
mattina, quando la riaccompagnerà a scuola.
Durante la mattinata di martedì sarà responsabilità della madre provvedere ad eventuali necessità della bambina.
Durante la mattinata di mercoledì e giovedì sarà responsabilità del padre provvedere ad eventuali necessità della minore.
- Dal giovedì all'uscita da scuola fino a venerdì mattina all'entrata a scuola Per_1
rimarrà con la madre.
Durante la mattinata di venerdì sarà responsabilità della madre provvedere ad eventuali necessità della bambina.
2 - Dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina, allorquando andrà a scuola,
rimarrà con il padre.Durante la mattinata di lunedì è responsabilità del papà Per_1
provvedere ad eventuali necessità della bambina.
2 SETTIMANA (week end con la madre)
- Dal lunedì all'uscita da scuola fino a mercoledì mattina, quando verrà riaccompagnata a scuola, rimarrà con la mamma. Per_1
Durante la mattinata di martedì e mercoledì sarà responsabilità della madre provvedere ad eventuali necessità della minore.
- Da mercoledì all'uscita da scuola fino a venerdì, al rientro a scuola, rimarrà Per_1
col padre.
La mamma la preleverà a scuola il venerdì e la terrà con sè fino al martedì della settimana successiva, quando la riaccompagnerà a scuola.
Durante la mattinata di giovedì e venerdì sarà responsabilità del padre provvedere ad eventuali necessità della minore.
Il tutto come rappresentato nella scheda sottostante
3 trascorrerà rispettivamente con mamma e papà Per_1
- da due a massimo tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive, in tempi da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
- sette giorni durante le vacanze di Natale, a partire dal 24 dicembre, in modo che un anno la FI trascorra il Natale con il padre e il Capodanno con la madre e l'anno dopo il contrario. Le parti si danno reciprocamente atto che la prima settimana delle vacanze di Natale 2024, comprensiva del Natale e quindi a partire dal giorno 24 dicembre,
la trascorrerà con la madre;
Per_1
- tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando tra i genitori negli anni il giorno di
Pasqua e il lunedì in albis;
- il compleanno di sarà festeggiato alla presenza di entrambi i genitori;
ciascun Per_1
genitore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con la FI, indipendentemente dal calendario sin qui indicato;
- i “ponti” per le festività civili e religiose non alterano il calendario ordinario nel senso che saranno da “agganciare” al fine settimana che li precede o a cui fanno seguito;
le eventuali vacanze scolastiche di “Carnevale” saranno da concordare tra i genitori e tendenzialmente utilizzate per trascorrere a turno, ad anni alterni, con la Per_1
“settimana bianca”.
- Eventuali viaggi in Brasile della signora dovranno essere di volta in volta CP_1
concordati con il signor In difetto d'accordo, è demandata alle parti la facoltà Per_1
di adire il giudice per dirimere l'eventuale contrasto in merito.
3) a titolo di contributo al mantenimento della FI , tenuto conto che il signor Per_1
a messo a disposizione della signora a tale ragione, l'immobile sito Per_1 CP_1
4 a Creazzo, Via Bastiana 13, da egli in procinto di essere acquistato, disporre che il Sig.
corrisponda entro il giorno 5 di ciascun mese alla signora CP_2 CP_1
sul conto corrente bancario a lei intestato già noto al padre, la somma di €
[...]
600,00, annualmente rivalutabili in base all'applicazione degli indici ISTAT foi.
Le spese mediche e scolastiche straordinarie per la minore, identificate e disciplinate nel Protocollo del Tribunale di Vicenza che le parti dichiarano di ben conoscere, e che ad ogni buon conto si sono allegate al ricorso, saranno a carico del padre per la quota del 70% e della madre per il restante 30%.
Le parti concordano espressamente che la retta per la scuola privata (dell'infanzia e poi primaria ed eventualmente secondaria) sia esclusa dal novero delle spese straordinarie e pertanto sarà esclusivamente a carico del padre.
Del pari le parti convengono che le spese ludiche e ricreative saranno poste in capo al solo Sig. purchè preventivamente concordate. Per_1
L'assegno unico familiare verrà richiesto e percepito integralmente dalla madre.
Le detrazioni IRPEF sulle spese sostenute per la salute, istruzione o attività sportive di saranno appannaggio integrale del padre. Per_1
4) La RA avendo rinunciato all'assegnazione della casa famigliare, si CP_1
trasferirà assieme a nell'appartamento di Creazzo, Via Bastiana 13 non Per_1
appena sarà stato acquistato e arredato (le parti convengono e danno atto che stanno provvedendo ad acquistare il mobilio a cura e spese del signor - Per_1
verosimilmente entro la fine di gennaio 2025.
Le parti concordano che la signora potrà ivi abitare fino all'avvenuto CP_1
raggiungimento dell'autosufficienza economica di , allorquando rilascerà Per_1
5 l'immobile nella disponibilità del signor libero da persone o cose anche Per_1
interposte. Del pari si conviene che allorquando la signora dovesse CP_1
intraprendere una nuova relazione ed instaurare una convivenza presso l'appartamento in questione, il suo compagno, o la stessa in caso d'inadempimento di costui, saranno tenuti a corrispondere un'indennità d'occupazione pari al 50% del valore locatizio del bene.
5) Le parti si prestano il consenso reciproco al rilascio del passaporto e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio di . Per_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 08/08/2024 Controparte_1
e hanno chiesto la regolamentazione del regime di
[...] CP_2
affidamento e mantenimento della loro FI minore . Per_1
All'esito dell'udienza del 12/12/2024 dinanzi al Giudice Relatore sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il
Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della FI minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
6 Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della FI a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene Per_1
congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze della minore.
Le spese straordinarie relative alla FI minore , come regolamentate dal Per_1
protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 70% a carico del padre e del 50% a carico della madre.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio del passaporto e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio della FI minore;
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento della minore Persona_1
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati da intendersi qui integralmente trascritti;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, il 18.2.2025.
Il Presidente estensore
7 Dott.ssa Elena Sollazzo
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