Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 25/02/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
RGL 2498/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
24/02/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2498 del R.G. per l'anno 2022, avente ad oggetto: Malattia professionale promossa da
, con l'avv. G. Rechichi Parte_1
Ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. A. D'Agostino CP_1
Resistente
Conclusioni come rassegnate nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente, assumendo di essere affetto da protrusioni discali multiple causalmente ascrivibile all'attività lavorativa che svolge come operaio idraulico forestale alle dipendenze del Consorzio di Bonifica Basso Ionio Reggino, ha agito in giudizio per l'accertamento del nesso di causalità fra le dedotte patologie e l'attività lavorativa prestata, con conseguente erogazione delle prestazioni di legge connesse grado di invalidità eventualmente riconosciuto.
2. Nel costituirsi l ha eccepito il difetto del nesso eziologico e la carenza di CP_1 esposizione al rischio del ricorrente, concludendo per la causalità extralavorativa delle patologie che affliggono il ricorrente.
9.4.2008 laddove contratte nell'esercizio continuativo delle lavorazioni ivi indicate e nel limite temporale dalla cessazione dell'attività lavorativa ivi previsto.
Di contro, nei casi in cui non opera il regime presuntivo –malattie multifattoriali, patologie contratte nello svolgimento di lavorazioni diverse da quelle tabellate, ovvero oltre i tempi ivi previsti - grava sul lavoratore l'onere di provare, con precisione, i fatti costitutivi del diritto alla rendita o all'indennizzo per equivalente, dimostrando, quindi,
l'attività lavorativa svolta e la riconducibilità causale della patologia alle modalità di svolgimento delle mansioni. Invero, secondo la giurisprudenza, “In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti” (Cass. 8773/2018)
Nel merito, l'istruttoria svolta all'udienza del 15/12/2023, mediante l'audizione dei testi e , ha consentito di accertare che il ha Testimone_1 Testimone_2 Pt_1 svolto l'attività dedotta in ricorso.
Il testimone ha precisato: Conosco il sig. perché abbiamo lavorato Tes_1 Tes_3 Pt_1 insieme per il Consorzio di bonifica sin dall'inizio degli anni 80; entrambi da fine settembre siamo in pensione;
A.D.R. Abbiamo lavorato insieme nel cantiere di Palizzi;
A.D.R. L'attività svolta era quella di manutenzione, dellaregimentazione delle acque mediante la realizzazione di gabbioni, muri a secco , muri a cemento armato;
A.D.R. Ci occupavamo anche della pulizia dei terreni boschivi del cantiere di Palizzi;
A.D.R. La strumentazione utilizzata era quella di motosega, decespugliatore, zappe , picconi A.D.R. Per la realizzazione dei gabbioni provvedevamo al posizionamento e al trasporto delle pietre talvolta a mano e altre volte venivano trasportate con il camioncino. A.D.R. L'attività veniva svolta in quasi tutte le condizioni climatiche sia di caldo che di freddo tranne quando pioveva A.D.R. Per quanto è a mia conoscenza il sig. lamentava dolori alla spalla, molto probabilmente a seguito di una Pt_1 caduta verificatasi circa 4-5 anni fa;
.” Analoghe dichiarazioni del teste …. Anche io come il sig ho lavorato presso il Tes_2 Pt_1
Consorzio di bonifica fino a settembre 2023. A.D.R. Abbiamo lavorato a Palizzi marina per la maggior parte degli anni, altre volte abbiamo lavorato a Roccaforte del Greco, a Bova Marina.
A.D.R. L'attività svolta era quella di realizzazione di gabbioni, muri a secco, muri a cemento armato necessari per il contenimento di strade interpoderarie e di regolazione delle acque piovane. Ci occupavamo anche della pulizia del sottobosco e qualche volta anche della Tes_3 fiumara di A.D.R La strumentazione utilizzata era motoseghe, decespugliatori, zappe, Pt_2 picconi..
4. Sulla scorta delle risultanze istruttorie è stata disposta la consulenza tecnica d'Ufficio che ha consentito di accertare, in base a motivazioni congruamente e logicamente argomentate dal CTU nella relazione peritale cui pertanto si rinvia, la sussistenza del nesso di causalità fra l'attività lavorativa svolta dal ricorrente nel corso degli anni, siccome emersa nell'istruttoria orale e le patologie riscontrate dal CTU, giungendo l'ausiliario a stabilire che la malattia professionale lamentata ha determinato in capo alla ricorrente un danno biologico in misura, permanentemente sin dalla data della denuncia, pari al 12%.
Così il CTU: ….il sig. è affetto dalle patologie del rachide lombare di cui in Parte_1 diagnosi, causate dall'attività lavorativa svolta come operaio idraulico forestale, sottoponendo il proprio apparato osteo-articolare a continue e marcate sollecitazioni, assumendo correntemente posture non congrue, svolgendo lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale, operando in condizioni spesso non ottimali dei mezzi utilizzati ed esponendosi agli agenti atmosferici più avversi;
tali menomazioni sono da considerare ad eziologia professionale altamente probabile, in quanto nell'attività lavorativa svolta, per come risulta in atti, ricorrono certamente microtraumi e posture incongrue a carico del tratto lombare del rachide (specie della “cerniera” lombo-sacrale), e l'attività lavorativa stessa è stata eseguita con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del turno lavorativo;
• nella malattia professionale l'influenza del lavoro nella genesi del danno lavorativo è specifica, poiché la malattia è contratta proprio nell'esercizio ed a causa di quella attività lavorativa (o, comunque, per l'esposizione a quella determinata noxa patogena); • è stata presa visione di tutta la documentazione sanitaria presente in atti e integrata da quanto riscontrato obiettivamente in sede di visita medica peritale;
• considerato, infine, che la “Tabella delle menomazioni” di cui al
Decreto del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale (pubblicato in G.U. n° 172 del
25.07.2000), prevede: ➢ al codice 213: “Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico- sensitivi persistenti” = fino a 12%, si può concludere la Consulenza Tecnica d'Ufficio, rispondendo al Magistrato nel seguente modo, in relazione ai quesiti posti: CONCLUSIONI
MEDICO-LEGALI. “Il periziato, sig. , è affetto dalle infermità del rachide Parte_1 lombare espresse in diagnosi. A tali infermità, configurabili come è Controparte_2 imputabile complessivo valutabile nella misura del 12% ( , con Controparte_3 Pt_3
DECORRENZA luglio 2019 (data dell'esame RM spinale eseguita, il cui referto risulta versato in atti)”.
Sicché caso di specie è applicabile il regime presuntivo. Invero, l'ernia discale lombare, tabelle di cui al D.M.
9.4.2008 per il settore dell'agricoltura è prevista per CP_1 “Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: ….. Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci.”, circostanze in concreto fornite di prova per come chiaramente emerso dall'esame testimoniale.
Contrariamente a quanto deduce il resistente in ordine alla mancata dimostrazione della intensità e durata di un sovraccarico biomeccanico.
Dunque, è applicabile il regime tabellare presuntivo per mancata allegazione dell'attività lavorativa tabellata, al fine di dimostrare la sussistenza del diritto all'indennizzo. L'onere di allegazione e prova delle concrete modalità di svolgimento della lavorazione e dell'esposizione al rischio, che incombono sul ricorrente ex art. 2697 c.c. risultano, come detto, soddisfatte nel presente giudizio e confermate dalle risultanze della CTU espletata. Consulenza Tecnica a cui è stata demandata l'indagine della sussistenza del nesso di causalità tra le malattie insorte e documentate e l'attività lavorativa svolta, in termini causali e non causali
5. Ne consegue la condanna dell assicuratore convenuto a determinare in tale CP_4 misura l'indennizzo, maggiorato dagli interessi legali, ex art. 16, c.6, L. 412/1991, con decorrenza di legge.
6. Le spese di lite, distratte ex art. 93 c.p.c., e quelle di consulenza tecnica seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' a corrispondere al ricorrente CP_1
l'indennizzo in capitale per il danno biologico subito a causa della malattia professionale contratta nella misura del 12%, oltre interessi legali dalla data del dì al soddisfo.
- Condanna l a rifondere al ricorrente le spese di lite che, distratte a favore del CP_1 procuratore attoreo, liquida in € 1.300,00 oltre rimb. forf. e accessori di legge.
- pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza, liquidate in favore CP_1 del dott. in euro 290,00 oltre accessori, come per legge. Parte_4
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 25/02/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo