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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/05/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del Giudice
Onorario dott.ssa Salvatrice Gurrieri ,ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile di I grado iscritto al R.G. L. n. 2908 / 2023 avente ad oggetto opposizione ad intimazione di pagamento.
promosso da: , nata a [...] il [...] ,( C.F. Parte_1
), e ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall' C.F._1
avv. Loggia Serena ,con domicilio eletto presso lo studio legale ,come da procura in atti;
Opponente
Contro
:
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Catania con l'avv.Pizzolante Maria
-, (C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Galeano
Manlio con domicilio eletto presso la sede di Ragusa, come da procura come in atti.
Controparte_3
-, (C.F. ) in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_3 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maccarrone Nicola, con domicilio eletto presso la sede di Ragusa, come da procura come in atti
1 in persona del legale Controparte_4
rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Galeano Manlio con domicilio eletto presso la sede di Ragusa, come da procura come in atti.
Opposti
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con ricorso iscritto in data 08/11/2023 la sig.ra ha proposto opposizione –previa Parte_1
sospensiva- avverso l'intimazione di pagamento n. 297 2023 9004940211 e alle sottese cartelle di pagamento n.297 2017 0007252590 e n. 297 2018 0007931569 e all'avviso di addebito n. 597
2014 0001825980 per il pagamento di complessive €.3.093,83.
La ricorrente eccepisce la nullità dell'intimazione di pagamento -per omessa indicazione dell'autorità amministrativa e dell'autorità giudiziaria cui fare ricorso;
-per omessa indicazione dei termini cui fare opposizione (art.7 statuto del contribuente-art.3 L.241/1990);per omessa indicazione della data cui il ruolo è stato reso esecutivo;
-per difetto di motivazione;
per omessa notifica delle cartelle sottese e eventuale nullità delle relative notifiche se avvenute tramite pec;
-
l'avvenuta decadenza;
-la maturata prescrizione per l'avviso di addebito .
L' si è costituito, depositato atti relativi alla notifica dell'avviso di addebito e chiedendo in CP_2 via istruttoria l'ordine di esibizione ad degli atti relativi a precedente intimazione di _5
pagamento quindi il rigetto dell'opposizione.
si è costituita in corso di giudizio a seguito dell'ordinanza di Codesto G.L. del 5 marzo _5
2024 ,mediante cui è stata disposto a carico dell' l'esibizione di documenti come richiesto _5 dall' e l'Ente ha dedotto infondata l'opposizione come da memoria di costituzione CP_2
Si è costituito l' rilevando la correttezza dell'operato e che il recupero deli premi di CP_3 assicurazione iscritte a ruolo spetta all'Ente di riscossione.
Si è costituito la rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva trattandosi di CP_4
crediti non oggetto di cessione.
La causa è istruita documentalmente , e previa udienza del 28 aprile 2025 ,sostituita dal deposito di note di trattazione scritta (art.127 ter c.p.c.) sulla base degli atti di difesa delle parti costituite decisa da Codesto Giudice con la presente sentenza.
2 L'opposizione è fondata e va accolta.
Premesso che i documenti allegati da posso essere utilizzati al fine del decidere perché _5
esibiti su ordine di Codesto Giudice formulato ex art. 421 cpc. in relazione a specifici documenti indicati dall' con la memoria di costituzione. CP_2
1) L'eccezione di omessa notifica delle cartelle di pagamento è fondata.
E' onere di dimostrare di averne regolarmente compiuto la notificazione. _5
,costituita tardivamente, non ha dato prova di aver notificato le cartelle di pagamento _5
n.297 2017 0007252590 e n. 297 2018 0007931569:la certificazione istruttoria allegata non è valido documento di prova perché atto interno privo dei richiamati atti di avvenuta notifica.
Di conseguenza l'eccezione è fondata e le cartelle di pagamento vanno annullate.
Sul punto va richiamata la sentenza delle Sezioni Unite in materia tributaria, i cui principi sono stati ritenuti applicabili anche in materia contributiva : « In materia di riscossione delle imposte , atteso che per la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.…» (Cass. S.U. 4 marzo 2008
n.5791).
2) L'eccezione di prescrizione per l'avviso di addebito è fondata.
L' ha provato (doc 1 memoria) l'avvenuta notifica dell'avviso di addebito CP_2
n.597 2014 0001825980 in data 21-10-2014 eseguita direttamente tramite servizio postale con raccomandata a/r consegnata presso l'indirizzo in Vittoria ,Via Del Quarantotto,n.64.
E' quindi onere dell' provare di aver posto in essere validi atti interruttivi Controparte_6 successivi all'iscrizione a ruolo .
tuttavia non ha allegato alcuna intimazione di pagamento notificata successivamente ma _5
solo quella impugnata: la certificazione istruttoria allegata non è valido documento di prova perché atto interno privo delle cartoline di avvenute notifica.
Pertanto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata il termine di prescrizione quinquennale è ampiamente spirato : l'avviso di addebito notificato il 21/10/2014 va annullato perché non risulta in atti la prova di un successivo atto interruttivo della prescrizione
( art.3 commi 9- 10 L.n.335/1995).
3 Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della causa (scaglione previdenza sino a € 5.200,00) e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale del Lavoro, definitivamente decidendo , in contradditorio tra le parti , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita :
- annulla le cartelle di pagamento n.297 2017 0007252590 e n. 297 2018 0007931569 e l'avviso di addebito n. 597 2014 0001825980,
- condanna in persona del rappresentante legale alla rifusione delle spese di lite a favore _5 dell'opponente ,che si liquidano in €.43,00 per esborsi ,€.1.700,00 per compensi oltre 15% spese generali, C.P.A. e I.V.A. da pagarsi direttamente all'avv. Serena Loggia, difensore antistatario.
Compensate con l' e l' CP_2 Controparte_7
Ragusa, 19 maggio 2025
Il G.O.T.
dott. ssa Salvatrice Gurrieri
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del Giudice
Onorario dott.ssa Salvatrice Gurrieri ,ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile di I grado iscritto al R.G. L. n. 2908 / 2023 avente ad oggetto opposizione ad intimazione di pagamento.
promosso da: , nata a [...] il [...] ,( C.F. Parte_1
), e ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall' C.F._1
avv. Loggia Serena ,con domicilio eletto presso lo studio legale ,come da procura in atti;
Opponente
Contro
:
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Catania con l'avv.Pizzolante Maria
-, (C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Galeano
Manlio con domicilio eletto presso la sede di Ragusa, come da procura come in atti.
Controparte_3
-, (C.F. ) in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_3 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maccarrone Nicola, con domicilio eletto presso la sede di Ragusa, come da procura come in atti
1 in persona del legale Controparte_4
rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Galeano Manlio con domicilio eletto presso la sede di Ragusa, come da procura come in atti.
Opposti
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con ricorso iscritto in data 08/11/2023 la sig.ra ha proposto opposizione –previa Parte_1
sospensiva- avverso l'intimazione di pagamento n. 297 2023 9004940211 e alle sottese cartelle di pagamento n.297 2017 0007252590 e n. 297 2018 0007931569 e all'avviso di addebito n. 597
2014 0001825980 per il pagamento di complessive €.3.093,83.
La ricorrente eccepisce la nullità dell'intimazione di pagamento -per omessa indicazione dell'autorità amministrativa e dell'autorità giudiziaria cui fare ricorso;
-per omessa indicazione dei termini cui fare opposizione (art.7 statuto del contribuente-art.3 L.241/1990);per omessa indicazione della data cui il ruolo è stato reso esecutivo;
-per difetto di motivazione;
per omessa notifica delle cartelle sottese e eventuale nullità delle relative notifiche se avvenute tramite pec;
-
l'avvenuta decadenza;
-la maturata prescrizione per l'avviso di addebito .
L' si è costituito, depositato atti relativi alla notifica dell'avviso di addebito e chiedendo in CP_2 via istruttoria l'ordine di esibizione ad degli atti relativi a precedente intimazione di _5
pagamento quindi il rigetto dell'opposizione.
si è costituita in corso di giudizio a seguito dell'ordinanza di Codesto G.L. del 5 marzo _5
2024 ,mediante cui è stata disposto a carico dell' l'esibizione di documenti come richiesto _5 dall' e l'Ente ha dedotto infondata l'opposizione come da memoria di costituzione CP_2
Si è costituito l' rilevando la correttezza dell'operato e che il recupero deli premi di CP_3 assicurazione iscritte a ruolo spetta all'Ente di riscossione.
Si è costituito la rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva trattandosi di CP_4
crediti non oggetto di cessione.
La causa è istruita documentalmente , e previa udienza del 28 aprile 2025 ,sostituita dal deposito di note di trattazione scritta (art.127 ter c.p.c.) sulla base degli atti di difesa delle parti costituite decisa da Codesto Giudice con la presente sentenza.
2 L'opposizione è fondata e va accolta.
Premesso che i documenti allegati da posso essere utilizzati al fine del decidere perché _5
esibiti su ordine di Codesto Giudice formulato ex art. 421 cpc. in relazione a specifici documenti indicati dall' con la memoria di costituzione. CP_2
1) L'eccezione di omessa notifica delle cartelle di pagamento è fondata.
E' onere di dimostrare di averne regolarmente compiuto la notificazione. _5
,costituita tardivamente, non ha dato prova di aver notificato le cartelle di pagamento _5
n.297 2017 0007252590 e n. 297 2018 0007931569:la certificazione istruttoria allegata non è valido documento di prova perché atto interno privo dei richiamati atti di avvenuta notifica.
Di conseguenza l'eccezione è fondata e le cartelle di pagamento vanno annullate.
Sul punto va richiamata la sentenza delle Sezioni Unite in materia tributaria, i cui principi sono stati ritenuti applicabili anche in materia contributiva : « In materia di riscossione delle imposte , atteso che per la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.…» (Cass. S.U. 4 marzo 2008
n.5791).
2) L'eccezione di prescrizione per l'avviso di addebito è fondata.
L' ha provato (doc 1 memoria) l'avvenuta notifica dell'avviso di addebito CP_2
n.597 2014 0001825980 in data 21-10-2014 eseguita direttamente tramite servizio postale con raccomandata a/r consegnata presso l'indirizzo in Vittoria ,Via Del Quarantotto,n.64.
E' quindi onere dell' provare di aver posto in essere validi atti interruttivi Controparte_6 successivi all'iscrizione a ruolo .
tuttavia non ha allegato alcuna intimazione di pagamento notificata successivamente ma _5
solo quella impugnata: la certificazione istruttoria allegata non è valido documento di prova perché atto interno privo delle cartoline di avvenute notifica.
Pertanto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata il termine di prescrizione quinquennale è ampiamente spirato : l'avviso di addebito notificato il 21/10/2014 va annullato perché non risulta in atti la prova di un successivo atto interruttivo della prescrizione
( art.3 commi 9- 10 L.n.335/1995).
3 Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della causa (scaglione previdenza sino a € 5.200,00) e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale del Lavoro, definitivamente decidendo , in contradditorio tra le parti , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita :
- annulla le cartelle di pagamento n.297 2017 0007252590 e n. 297 2018 0007931569 e l'avviso di addebito n. 597 2014 0001825980,
- condanna in persona del rappresentante legale alla rifusione delle spese di lite a favore _5 dell'opponente ,che si liquidano in €.43,00 per esborsi ,€.1.700,00 per compensi oltre 15% spese generali, C.P.A. e I.V.A. da pagarsi direttamente all'avv. Serena Loggia, difensore antistatario.
Compensate con l' e l' CP_2 Controparte_7
Ragusa, 19 maggio 2025
Il G.O.T.
dott. ssa Salvatrice Gurrieri
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