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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 06/04/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott.ssa Alessandra Frasca Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 35/2025 R.G., promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta nella Via
Toscana n° 22 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Iannello che lo rappresenta e difende per procura separata ed allegata al ricorso introduttivo.
-RICORRENTE-
CONTRO
nata a [...] il [...], C.F. ed ivi CP_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata a Caltanissetta in Via Rochester 2, presso lo studio dell'Avv. Alberto Fiore, che la rappresenta giusta procura che allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
-RESISTENTE-
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
-Interveniente necessario-
OGGETTO: domanda giudiziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio trasformata in domanda congiunta.
CONCLUSIONI: all'udienza del 2.4.2025, svoltasi con modalità scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i difensori, con le note scritte depositate, concludevano insistendo nell'accoglimento delle condizioni di
1 cui all'istanza di conversione del giudizio da ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio giudiziale a ricorso congiunto intervenuta tra le parti e depositata in data 1.4.2025.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
La domanda delle parti, congiuntamente proposta, dopo l'intervenuto accordo sulle condizioni del divorzio, e diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Santa Caterina Villarmosa il 25.10.1986, deve essere accolta.
Deve innanzi tutto evidenziarsi che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dell'art. 3, n. 2 lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 come modificato dalla L. 55/2015 per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, posto che sono decorsi oltre dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale poi definita con la sentenza resa da questo Tribunale l'8.9.2023, passata in giudicato.
Deve, inoltre, ritenersi che, da allora, i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo dagli atti alcuna indicazione contraria e come si evince, altresì, dall'esito dell'udienza svoltasi con la modalità scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c. in relazione alla quale le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Tali evidenze militano nel senso di ritenere che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L.
898/70 cit.).
Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così da intendersi dopo l'intervenuto accordo sulle condizioni del divorzio.
Per quanto attiene alle altre condizioni di divorzio, attinenti essenzialmente a questioni riguardanti i rapporti patrimoniali tra i coniugi (i figli sono maggiorenni ed economicamente indipendenti), le stesse appaiono conformi alla legge e di queste il Tribunale può prenderne atto.
In accoglimento della domanda va, dunque, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui all'istanza di conversione del giudizio da contenzioso a congiunto intervenuta tra le parti e depositata in data 1.4.2025.
Tenuto conto dell'intervenuto accordo di cui sopra, le spese possono essere compensate interamente tra le parti.
P. Q. M.
2 Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Santa Caterina Villarmosa il 25 ottobre 1986 da e , come Parte_1 CP_1 sopra generalizzati, trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Santa Caterina
Villarmosa, anno 1986, atto n. 35, parte II, serie A, alle condizioni di cui all'istanza di conversione del giudizio intervenuta tra le parti e depositata in data 1.4.2025, da intendersi come interamente richiamata nel presente provvedimento.
Spese compensate.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Santa Caterina Villarmosa di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale il 4 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott.ssa Alessandra Frasca Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 35/2025 R.G., promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta nella Via
Toscana n° 22 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Iannello che lo rappresenta e difende per procura separata ed allegata al ricorso introduttivo.
-RICORRENTE-
CONTRO
nata a [...] il [...], C.F. ed ivi CP_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata a Caltanissetta in Via Rochester 2, presso lo studio dell'Avv. Alberto Fiore, che la rappresenta giusta procura che allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
-RESISTENTE-
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
-Interveniente necessario-
OGGETTO: domanda giudiziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio trasformata in domanda congiunta.
CONCLUSIONI: all'udienza del 2.4.2025, svoltasi con modalità scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i difensori, con le note scritte depositate, concludevano insistendo nell'accoglimento delle condizioni di
1 cui all'istanza di conversione del giudizio da ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio giudiziale a ricorso congiunto intervenuta tra le parti e depositata in data 1.4.2025.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
La domanda delle parti, congiuntamente proposta, dopo l'intervenuto accordo sulle condizioni del divorzio, e diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Santa Caterina Villarmosa il 25.10.1986, deve essere accolta.
Deve innanzi tutto evidenziarsi che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dell'art. 3, n. 2 lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 come modificato dalla L. 55/2015 per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, posto che sono decorsi oltre dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale poi definita con la sentenza resa da questo Tribunale l'8.9.2023, passata in giudicato.
Deve, inoltre, ritenersi che, da allora, i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo dagli atti alcuna indicazione contraria e come si evince, altresì, dall'esito dell'udienza svoltasi con la modalità scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c. in relazione alla quale le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Tali evidenze militano nel senso di ritenere che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L.
898/70 cit.).
Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così da intendersi dopo l'intervenuto accordo sulle condizioni del divorzio.
Per quanto attiene alle altre condizioni di divorzio, attinenti essenzialmente a questioni riguardanti i rapporti patrimoniali tra i coniugi (i figli sono maggiorenni ed economicamente indipendenti), le stesse appaiono conformi alla legge e di queste il Tribunale può prenderne atto.
In accoglimento della domanda va, dunque, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui all'istanza di conversione del giudizio da contenzioso a congiunto intervenuta tra le parti e depositata in data 1.4.2025.
Tenuto conto dell'intervenuto accordo di cui sopra, le spese possono essere compensate interamente tra le parti.
P. Q. M.
2 Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Santa Caterina Villarmosa il 25 ottobre 1986 da e , come Parte_1 CP_1 sopra generalizzati, trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Santa Caterina
Villarmosa, anno 1986, atto n. 35, parte II, serie A, alle condizioni di cui all'istanza di conversione del giudizio intervenuta tra le parti e depositata in data 1.4.2025, da intendersi come interamente richiamata nel presente provvedimento.
Spese compensate.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Santa Caterina Villarmosa di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale il 4 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
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