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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 02/07/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LA TORRE MARIA ENZA, Presidente
RR IN, Relatore
IANNELLO EMILIO, Giudice
in data 02/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5949/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Barcellona Pozzo Di Gotto - Via San Giovanni Bosco 98051 Barcellona Pozzo Di Gotto ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Via San Giovanni Bosco 98051 Barcellona Pozzo Di Gotto ME
Rti Municipia Spa - Gamma Tributi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8093005240002899 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8093005240002899 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8093005240002899 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8093005240002899 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8093005240002899 IMU 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8093005240002899 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4039/2025 depositato il
03/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05.11.2024 Nominativo_1, come in atti rappresentato e difeso, impugnava l'intimazione di pagamento n. 8093005240002899, notificata in data 08.10.2024, con la quale il
Raggruppamento Temporaneo d'Impresa MUNICIPIA SPA – GAMMA TRIBUTI SRL, Concessionario della
Riscossione Coattiva delle Entrate Tributarie e Patrimoniali del Comune di Barcellona P.G., con riferimento all' ingiunzione di pagamento IMU anni d'imposta 2014-2015-2016-2017-2018-2019 n. 1093005220001637, notificata in data 11.04.2022, ha intimato il pagamento della complessiva somma di € 63.833,43, lamentando la nullità della notifica degli atti presupposti asserendo la variazione del domicilio da Roma a Barcellona
Pozzo di Gotto nel 2020 e la necessità della prova della ricezione della CAD in relazione all'ingiunzione di pagamento.
Si sono costituite le controparti in particolare, Gamma Tributi SRL, ha documentato l'avvenuta notifica degli atti presupposti, chiedendo perciò dichiararsi inammissibile il ricorso per difetto di tempestiva impugnazione;
Il Comune di Barcellona P.G., ha formulato analoga richiesta.
In data 23.04.2025 , il ricorrente ha depositato memoria illustrativa , tesa a ribadire la nullità della notifica degli atti prodromici perché mancante del deposito del (secondo) avviso di ricevimento riguardante la c.d. raccomandata informativa (CAD).
All'esito dell'udienza odierna il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, dalla documentazione versata emerge che gli atti presupposti risultano tutti regolarmente notificati e non impugnati. Infatti, la Concessionaria resistente, ha versato in atti copia degli avvisi di accertamento presupposti e relativa regolare notifica degli stessi: n.
12182306 notificato in data 13.01.20, e n. 12227706 notificato in data 07.12.20; nonché dell'ingiunzione n. 1093005220001637 notificata in data 11.04.22 e del preavviso di fermo n. 6093005230002991 in data
08.09.23 regolarmente eseguite presso il nuovo indirizzo indicato dalla stessa controparte.
Gli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2014/2019, oltre che l'ingiunzione di pagamento ed il preavviso di fermo, risultano correttamente notificati rispettivamente in data 13.01.20, in data 11.04.22 ed in data 08.09.23 mediante spedizione in proprio da parte dell'Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della
L. 146/98.
Al riguardo, la Suprema Corte ha ritenuto che, quando l'Ufficio finanziario ricorre a tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme riguardanti il servizio postale ordinario (DM
01.10.2008) e non quelle della L. n. 890/1982.
Il ricorso, va pertanto, rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in €. 500,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 02/07/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LA TORRE MARIA ENZA, Presidente
RR IN, Relatore
IANNELLO EMILIO, Giudice
in data 02/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5949/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Barcellona Pozzo Di Gotto - Via San Giovanni Bosco 98051 Barcellona Pozzo Di Gotto ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Via San Giovanni Bosco 98051 Barcellona Pozzo Di Gotto ME
Rti Municipia Spa - Gamma Tributi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8093005240002899 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8093005240002899 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8093005240002899 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8093005240002899 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8093005240002899 IMU 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8093005240002899 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4039/2025 depositato il
03/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05.11.2024 Nominativo_1, come in atti rappresentato e difeso, impugnava l'intimazione di pagamento n. 8093005240002899, notificata in data 08.10.2024, con la quale il
Raggruppamento Temporaneo d'Impresa MUNICIPIA SPA – GAMMA TRIBUTI SRL, Concessionario della
Riscossione Coattiva delle Entrate Tributarie e Patrimoniali del Comune di Barcellona P.G., con riferimento all' ingiunzione di pagamento IMU anni d'imposta 2014-2015-2016-2017-2018-2019 n. 1093005220001637, notificata in data 11.04.2022, ha intimato il pagamento della complessiva somma di € 63.833,43, lamentando la nullità della notifica degli atti presupposti asserendo la variazione del domicilio da Roma a Barcellona
Pozzo di Gotto nel 2020 e la necessità della prova della ricezione della CAD in relazione all'ingiunzione di pagamento.
Si sono costituite le controparti in particolare, Gamma Tributi SRL, ha documentato l'avvenuta notifica degli atti presupposti, chiedendo perciò dichiararsi inammissibile il ricorso per difetto di tempestiva impugnazione;
Il Comune di Barcellona P.G., ha formulato analoga richiesta.
In data 23.04.2025 , il ricorrente ha depositato memoria illustrativa , tesa a ribadire la nullità della notifica degli atti prodromici perché mancante del deposito del (secondo) avviso di ricevimento riguardante la c.d. raccomandata informativa (CAD).
All'esito dell'udienza odierna il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, dalla documentazione versata emerge che gli atti presupposti risultano tutti regolarmente notificati e non impugnati. Infatti, la Concessionaria resistente, ha versato in atti copia degli avvisi di accertamento presupposti e relativa regolare notifica degli stessi: n.
12182306 notificato in data 13.01.20, e n. 12227706 notificato in data 07.12.20; nonché dell'ingiunzione n. 1093005220001637 notificata in data 11.04.22 e del preavviso di fermo n. 6093005230002991 in data
08.09.23 regolarmente eseguite presso il nuovo indirizzo indicato dalla stessa controparte.
Gli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2014/2019, oltre che l'ingiunzione di pagamento ed il preavviso di fermo, risultano correttamente notificati rispettivamente in data 13.01.20, in data 11.04.22 ed in data 08.09.23 mediante spedizione in proprio da parte dell'Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della
L. 146/98.
Al riguardo, la Suprema Corte ha ritenuto che, quando l'Ufficio finanziario ricorre a tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme riguardanti il servizio postale ordinario (DM
01.10.2008) e non quelle della L. n. 890/1982.
Il ricorso, va pertanto, rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in €. 500,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti