TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 3325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3325 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XIV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA - A
composto dai signori magistrati: dott.ssa Silvia GIANI Presidente dott. Edmondo TOTA Giudice relatore dott.ssa Mariachiara VANINI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 33494/2021 promossa da in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante p.t., Parte_1
Sig. con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), via Giosuè Carducci Parte_2
n° 26, P.I. e P.IVA_1 Parte_3
con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), via Giosuè Carducci n° 30, P.I.
[...]
in persona del socio accomandatario e legale rappresentante p.t. Sig. P.IVA_2
nonché dal Sig. , nato a [...] Parte_2 Parte_2
Gotto il 30/11/1960, C.F. , in proprio, rappresentati e difesi C.F._1 dall'Avv. Alberto Azzaro;
-attori- nei confronti di già denominata , con sede in Torino, ONroparte_1 ONroparte_2
C.so Giovanni Agnelli n. 200, P. IVA in persona del suo procuratore P.IVA_3
speciale e legale rappresentante pro tempore, Avv. Monica Borgi, e ONroparte_3
(già con sede in Torino, C.so Giovanni Agnelli, n. 200, P.IVA ONroparte_4
, in persona di un suo procuratore speciale e legale rappresentante pro P.IVA_4
pagina 1 di 27 tempore, , entrambe rappresentate e difese dagli Avvocati Paolo Miserere, ONroparte_5
Carlo Negro e Federico Camurati
-convenute-
OGGETTO: responsabilità per abuso di posizione dominante
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note depositate telematicamente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato a seguito di ordinanza d'incompetenza pronunciata dal Tribunale di Torino il 28.4.2021, la già Parte_1
concessionaria del Gruppo per la provincia di SI, la CP_2 Parte_3
e il Sig. questi ultimi in qualità di garanti della
[...] Parte_2
hanno agito in giudizio nei confronti della e della Parte_1 ONroparte_1 [...]
per sentir dichiarare l'illegittimità del recesso dai contratti di concessione per CP_3
la distribuzione di veicoli, ricambi e dei servizi di assistenza per i prodotti Fiat esercitato il
21.6.2011, con effetto dal 30.6.2013, dalla (all'epoca ONroparte_1 [...]
, in violazione delle clausole generali di buona fede e correttezza, e in ONroparte_2
danno del dealer nonché per accertare la nullità, l'annullabilità e/o Parte_1
l'inefficacia della scrittura privata del 12.6.2013 avente ad oggetto un piano di rientro del debito di 870.000 euro della nei confronti della (all'epoca GA Parte_1 CP_3
Capital); e inoltre per sentir dichiarare la nullità, annullabilità e/o inefficacia dei finanziamenti effettuati da su disposizione e nell'interesse di in CP_3 CP_1
favore della medesima con conseguente inesistenza, inopponibilità e/o Parte_1
inefficacia dell'ipoteca rilasciata dalla e della fideiussione Parte_3
prestata personalmente dal Sig. a garanzia del suddetto debito di 870.000 Parte_2
euro, nonché ulteriormente per sentir condannare al risarcimento dei ONroparte_1
danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti a seguito della sua illecita condotta imprenditoriale.
Con l'atto introduttivo del giudizio gli attori hanno in particolare formulato le seguenti domande: “- Preliminarmente / pregiudizialmente, si chiede che venga disposta
l'integrazione del contraddittorio con la società “ […] quale società CP_6 direttamente sottoposta a controllo, direzione e coordinamento di “ – ONroparte_1 integrazione del contraddittorio che ben potrebbe / dovrebbe essere ordinata d'ufficio dal
pagina 2 di 27 Giudice (ex art. 102 c.p.c.), attesa l'esigenza di evitare una sentenza che, pronunciata in assenza di tale litisconsorte, potrebbe essere ritenuta “inutiliter data” [….];
- Sempre in via preliminare, accertata e ritenuta la condotta della “ , ONroparte_1 direttamente o per il tramite delle società finanziarie da essa controllate “ CP_3
e/o “ , per le motivazioni tutte esposte in atti, dichiarare illegittimo,
[...] CP_6
per i motivi esposti nel presente atto, l'intervenuto esercizio da parte di della clausola CP_2
di recesso giusta comunicazione del 21/6/2011 (con effetto dal 30/6/2013), con ogni consequenziale statuizione in ordine ai contratti tutti di cui al presente atto (mandati di vendita nuovo ed assistenza Alfa Romeo, e e per il mandato CP_2 ONroparte_7 assistenza Lancia) in essere con parte attrice alla data dell'esercitato recesso;
- In ogni caso, nel merito, seppure ritenuto correttamente operato il recesso, accertare e ritenere la condotta reiteratamente omissiva, inadempiente e commercialmente scorretta della “ direttamente o per il tramite delle società finanziarie da essa ONroparte_1 controllate “ e/o “ , così per come innanzi ricostruita e ONroparte_3 CP_6
desumibile dalle circostanze del caso concreto, con ogni consequenziale statuizione anche riguardo i profili di responsabilità per palese violazione delle clausole generali di buona fede (art. 1375 c.c.) e correttezza (art. 1175 c.c.), per evidente abuso della propria posizione di supremazia economica e contrattuale, oltre che per evidente condotta illecita della concedente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1439 c.c., estrinsecatesi anche in quell'attività di natura psicologica volta a condizionare la volontà delle società attrici così da porre in essere, volontariamente e consapevolmente, comportamenti lesivi per le medesime, preordinati tutti a lederne le ragioni di diritto, e per l'effetto ritenere e dichiarare il grave e reiterato inadempimento contrattuale posto in essere dalla “
[...]
, direttamente o per il tramite delle società finanziarie da essa controllate CP_1
“ e/o “ , in danno della “ (nella quale nel ONroparte_3 CP_6 Parte_1
2006 è confluito il ramo aziendale della “ Parte_3
, quale concessionario ufficiale dei mandati e sin dal
[...] CP_2 ONroparte_7
1925), o direttamente in danno della “ Parte_3 Parte_2
;
[...]
-In ogni caso, ritenuto e dichiarato l'abuso di posizione economica dominante e l'attività discriminatoria operata da “ nei confronti di parte attrice, ed altresì ONroparte_1 ritenuta l'unitarietà dell'intera operazione economica (c.d. progetto Motor Co inserito nel
c.d. progetto Rete Italia), per le motivazioni tutte esposte in atti, dichiarare la illegittimità
pagina 3 di 27 o comunque l'assoluta nullità, annullabilità e/o inefficacia degli accordi di risoluzione del
12/6/2013 e gli accordi di definizione dello storico rapporto di concessionario – per i mandati di vendita nuovo ed assistenza Alfa Romeo, e e per il CP_2 ONroparte_7 mandato assistenza Lancia – intrattenuto sino al giugno 2013 dalla “ , Parte_1
ferma ed impregiudicata, con ogni consequenziale statuizione, la declaratoria di nullità, annullabilità e/o inefficacia dei finanziamenti effettuati da “ , su ONroparte_3 disposizione e nell'interesse di in favore del dealer “ , per ONroparte_1 Pt_1
ON mancanza di causa, siccome utilizzati nel preminente / esclusivo interesse della stessa
e per il pagamento di forniture di beni (auto e ricambi) da essa stessa venduti e/o per il pagamento di crediti dalla stessa vantati, e comunque erogati su conto corrente dedicato in
ON cui la stessa operava continui addebiti e trattenute e nella sostanziale concreta indisponibilità del dealer, oltre che per mancanza dei requisiti essenziali richiesti dal TUB
/ TUF, e conseguente inesistenza, inopponibilità e/o inefficacia della garanzia ipotecaria prestata dalla “ e della garanzia Parte_3
personale prestata dal Sig. pretesa a corredo della scrittura privata del Parte_2
12 giugno 2013, ovvero degli accordi di risoluzione. Con ogni ulteriore consequenziale statuizione in ordine alla intervenuta illegittima manipolazione della durata complessiva concordata e legittimamente attesa dei contratti stipulati, nonché in ordine ad una costante ed abusiva alterazione della esecuzione delle condizioni negoziali concordate, causative di lucro cessante e di danno emergente;
- Conseguentemente e per l'effetto, condannare “ risarcimento di tutti i ONroparte_1
danni economici, contrattuali, extracontrattuali, patrimoniali, morali e di immagine subiti, così per come meglio specificati in parte motiva, e comunque in quella somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'instaurando giudizio, previa opportuna e più esatta quantificazione e liquidazione con determinazione in via equitativa, corrispondenti anche al danno emergente derivante dalle perdite subite a seguito del suo illegittimo comportamento e dell'abuso della posizione dominante ed al lucro cessante per la perdita di avviamento dell'azienda, dovuto alla repentina interruzione dell'attività, come concessionario ufficiale, di vendita e riparazione per i marchi Alfa Romeo, , CP_2 [...]
e , da quantificarsi come in atti, oltre all'integrale rimborso, da CP_7 CP_8 quantificarsi anche all'esito dell'espletanda CTU, di tutte le spese effettuate dalla “
[...]
e/o dalla “ per Parte_1 Parte_3
investimenti non ammortizzati, acquisto attrezzature ed adeguamento identity esterna,
pagina 4 di 27 imposti da , pur nella consapevolezza dell'imminente invio della comunicazione di CP_2 recesso, e segnatamente condannare “ , al risarcimento di tutti danni ONroparte_1
conseguenti alle politiche di vendita e commerciali imposte tempo per tempo (overstock, immatricolazioni di ufficio e Km/0, demo, politiche di sconto e sconti obbligatori), così per come verranno ricostruite in corso di causa, oltre ancora alla quantificazione dei danni di immagine, reputazionali subiti, con salvezza di più attuali conteggi, oltre interessi e rivalutazione come per legge, all'uopo operandosi, comunque, compensazione con le somme eventualmente ritenute dovute dalla “ e/o dalla “ Parte_1 [...]
a “ , direttamente o per il Parte_3 ONroparte_1 tramite delle società finanziarie da essa controllate “ e/o “ ONroparte_3 CP_6
, a qualunque titolo, in ragione dei rapporti commerciali intercorsi.
[...]
- In ogni caso accertare e dichiarare la nullità della dichiarazione fideiussoria asseritamente prestata dal Sig. per violazione di norma imperativa e, Parte_2
conseguentemente, la mancanza di titolo di qualunque pretesa di nei confronti, CP_3
per quel che in questa sede rileva, del Sig. Ove ritenuta valida ed Parte_2
opponibile, deve intendersi comunque definitivamente estinta per le motivazioni in atti.
A fondamento delle domande così formulate gli attori hanno dedotto:
-che la famiglia è stata una storica concessionaria in Sicilia sin dal 1925; Pt_2 CP_2
-che l'attività del gruppo aveva vissuto una costante espansione nel corso degli Pt_2
anni fino a contare circa settanta dipendenti;
-che nel 2010 la “oltre ai mandati già acquisiti (Alfa Romeo, e Parte_1 CP_2 [...]
, [ottenne] anche il mandato assistenza per il marchio (nell'ambito CP_7 CP_8
della CDM – “Customer Driver Market” di SI)”;
- che sempre nel corso del 2010 “fu imposto alla di procedere ad una Parte_1
ulteriore ricapitalizzazione non inferiore ad €. 254.000,00 – effettuata mediante versamenti dei soci in conto aumento capitale, ed all'esito fu anche richiesto un ulteriore adeguamento in aumento delle garanzie Auto Nuovo e Ricambi”;
- che in tale contesto, “anche al fine di soddisfare al meglio le esigenze della clientela e rendere più efficiente la propria organizzazione nel rispetto delle procedure e standard man mano imposti dalla Casa Madre, la [aveva affrontato] numerosi importanti Parte_4
investimenti, anche di natura immobiliare” nel 2001 e nel 2008;
- che nel corso del 2010, “con un impegno finanziario di euro 100.000,00 circa, furono eseguiti ulteriori importanti lavori (edili - acquisto arredi ed attrezzature) per assecondare la pagina 5 di 27 richiesta di adeguamento dell'Identity esterna della concessionaria, in uno alla sostituzione di tutte le insegne e ad una completa ristrutturazione delle aree di attesa ed accettazione, dell'officina e del magazzino ricambi”;
- che “con comunicazione raccomandata a.r. del 25 maggio 2010 a firma del Direttore del
Mercato Dott. la Parte_5 Persona_1 ONroparte_2
comunicava la propria volontà di recesso dal contratto di Concessione per la Rivendita di ricambi e la prestazione del Servizio di Assistenza a marchio Lancia a decorrere dal
31/5/2011, adducendo a motivazione la crisi mondiale in atto che sin dal 2009 “…. ha registrato una contrazione di proporzioni senza precedenti, costringendo quindi la maggior parte delle case automobilistiche in tutto il mondo ad una radicale riorganizzazione”;
-che il “management di GA [ ha preteso, nel corso degli ONroparte_2
anni 2009 e 2010 ovvero nel pieno della crisi mondiale allora in atto, che il dealer
[...] affrontasse e portasse a compimento l'adeguamento a standard degli show- Parte_1
rooms, nonché l'acquisto e l'integrale ristrutturazione di un capannone da destinare all'attività di assistenza e ricambi per tutti i marchi rappresentati, ivi compreso quello affidato solo nel 2010 (ovvero Alfa Romeo, , , in uno ad CP_8 CP_2 ONroparte_7
una ricapitalizzazione finanziaria ed un adeguamento delle garanzie prestate alla stessa
GA per Auto Nuovo e ricambi, salvo poi comunicare, nel corso dello stesso anno (2010), la volontà di recedere dal mandato appena concesso”; CP_8
-che con successiva raccomandata del 21.6.2011 la ONroparte_2
comunicava il recesso nei confronti di tutti i dealers italiani dai contratti di concessione di vendita relativi a tutti i brands del Gruppo per dare corso all'implementazione di un nuovo modello distributivo denominato “Progetto Rete Italia”, con decorrenza dal giugno 2013;
-che nell'ambito del “Progetto Rete Italia” ideato dal management di
[...]
e finalizzato alla implementazione del nuovo modello distributivo ONroparte_2
fu prevista l'aggregazione delle quattro concessionarie storiche della Provincia di CP_2
SI ( NI . e e Parte_1 ONroparte_9 CP_10 ONroparte_11
l'affidamento ad una concessionaria unica - dei rapporti di concessione di ONroparte_12
vendita dei prodotti prima facenti capo alle singole concessionarie;
CP_2
-che la partecipazione della nonostante le resistenze delle ONroparte_11
altre tre società partecipanti alla riorganizzazione, fu voluta da ONroparte_2
per la circostanza che “la sede di SI della di
[...] ONroparte_11
recente realizzazione, avrebbe dovuto essere l'HUB del progetto di aggregazione” e che la pagina 6 di 27 stessa “era stata realizzata in leasing, con il supporto finanziario di – società CP_6
[…] sotto il diretto controllo e coordinamento di che ne detiene il 100% del capitale CP_2
sociale – e pertanto si doveva garantire continuità finanziaria alla ONroparte_11
[….] all'epoca [….] in arretrato sul pagamento dei canoni di leasing, mediante
[...] stipula di idoneo contratto di affitto con la [….] così da garantire a CP_12 CP_6
il pagamento dei canoni di leasing”;
ON
-che “ , su disposizione ed invito di , [aveva] finanziato il progetto di CP_6
aggregazione [tra le quattro concessionarie] ed [aveva] prestato ingenti somme (euro 2,5 milioni) alla pretendendo a garanzia iscrizioni ipotecarie dalle n. 4 società CP_12
già concessionarie di zona […]”;
-che le risorse finanziarie prestate da furono in parte “utilizzate per la CP_6
riqualificazione degli showrooms […] ed in parte per far fronte alle esigenze finanziarie collegate e conseguenti all'acquisto di autoveicoli venduti [alla dalla stessa CP_12
”; CP_2
ON
-che inoltre il management di (oggi ), per un verso, impose ai quattro CP_2
concessionari preesistenti, per la partecipazione al detto progetto di aggregazione, che
“ogni concessionario si dimettesse spontaneamente [dai contratti di concessione di vendita] previa rinuncia a qualsivoglia pretesa economica [….], senza alcuna indennità diritto e/o pretesa di sorta, addirittura riconoscendosi [ciascuno debitore] in ragione dei rapporti commerciali intercorsi (acquisto di autoveicoli nuovi e ricambi da )” e, per alto verso, CP_2
pretese che i singoli soci e Parte_1 ONroparte_13 CP_10 [...]
“patrimonializzassero [la neocostituita mediante ONroparte_11 CP_12
conferimento – pro quota – di un ingente magazzino ricambi (dal valore di €. 2 milioni circa)”;
-che “ impose che tutti gli autoveicoli all'epoca (aprile / maggio 2013) in carico delle CP_2
n. 4 concessionarie ed alle stesse già fatturati (un totale di 362 pezzi) venissero in unica soluzione [….] rifatturati alla unitamente ad altri 200 pezzi circa ad CP_12
integrazione” dello magazzino iniziale di veicoli, ciò che “comportò, oltre ad un appesantimento finanziario enorme a carico della nuova concessionaria unica (che ha costretto ad accettare il finanziamento [FIDIS] e che sarà, anche a causa di un CP_12
comprensibile ritardo nello smaltimento dello stock iniziale […]), un enorme impatto sulle dinamiche finanziarie e contabili delle “vecchie” concessionarie, che si trovarono immediatamente esposte sull'IVA per considerevoli importi”;
pagina 7 di 27 -che “con la partecipazione al progetto di aggregazione, finalizzato alla copertura di un territorio sino ad allora gestito da n° 4 concessionari di zona, si sono dovute subire / assecondare talune iniziative ed uno sforzo organizzativo ed aggregativo che, certamente, non è dato riscontrare in altre simili esperienze di start up”;
-che la “dopo appena 6 mesi di operatività aziendale […] registrava una CP_12
perdita rilevante di euro 1.113.563,00, proveniente dall'appesantimento debitorio con il quale la società era nata per volontà di ” e che il relativo progetto di aggregazione fallì CP_2
“dopo appena un anno di operatività aziendale [per] cause [che] sono certamente riconducibili anche / soprattutto alla condotta di ed alle scelte del suo CP_14
management”;
-che la “aveva ritenuto di poter accettare l'imposizione di in ordine Parte_1 CP_2 ad una interruzione “spontanea” dei precedenti / preesistenti mandati di concessionario ufficiale, nonché subito l'imposizione di rinunciare a qualsivoglia indennità e/o pretesa risarcitoria spettantegli in ragione dei quasi centenari rapporti di concessionario ufficiale, solo ed esclusivamente in ragione della “continuità” alla stessa garantita dal progetto
, di tal guisa il “misero” fallimento del progetto, nell'arco di soli 12 mesi e CP_12 per fatto e colpa certamente riconducibile anche / soprattutto all'operato di , impone CP_2
di rimettere in discussione tutti i rapporti preesistenti e le modalità della loro “indotta” interruzione, in uno agli enormi valori patrimoniali ed alle ingenti somme di denaro investito, oltre all'avviamento aziendale ed l'intero patrimonio reputazionale, andato irrimediabilmente perduto / naufragato a causa dell'indotto fallimento del c.d. progetto
Motor Co”;
- che “il complesso di atti – apparentemente separati – posti in essere su esplicita indicazione del management , abbia reso eloquente una sostanziale unitarietà CP_2
dell'operazione economica” con la quale , in sinergia con CP_2 ONroparte_15 CP_6
ed (società controllate da e della quale rappresentano il ramo CP_3 CP_2
finanziario), ha agito abusando della propria posizione di supremazia economica e contrattuale, imponendo condizioni e modalità operative che, in un regime di equilibrio fra le parti, non sarebbero mai state accettate dalle n. 4 Società già concessionarie di zona”
( e;
Parte_1 ONroparte_13 CP_10 ONroparte_11
-che il meccanismo “utilizzato per la produzione delle condotte abusive […] è stato quello della stipula di cc.dd. contratti leganti (tying-contracts), ossia rapporti incrociati di risoluzione consensuale di mandati / concessione a società di nuova costituzione di nuovi pagina 8 di 27 mandati accorpati per la vendita di autoveicoli, ricambi e attività di assistenza / ricambi, nonché di rapporti di vendita / conferimento di beni, locazioni di immobili e concessione in godimento e comodato attrezzature di officina [in favore della ] […], sottoscritti CP_12
tutti sotto la condizione che le n. 4 Società già concessionarie di zona […] rinunciassero a qualsivoglia pretesa di indennità, risarcimento e/o altro in ragione delle singole attività di concessionario della Rete ufficiale svolte per generazioni e sino ad allora, non CP_2
tenessero in nessun conto gli imponenti interventi di adeguamento delle proprie sedi effettuati sino a poco prima della risoluzione consensuale (in ragione del citato progetto di aggregazione), [e] si prestassero ad operazioni finanziarie gravemente penalizzanti”;
-che ne “è derivata, in buona sostanza, in ragione di azioni sinergiche e concordate poste in essere da direttamente e/o per il tramite delle sue controllate ed CP_14 CP_6 CP_3
, una illegittima manipolazione della durata complessiva concordata e
[...]
legittimamente attesa – in uno ai diritti ad essa collegati – dei contratti / mandati di vendita allora (2013) in essere con le n. 4 concessionarie e, per quel che in questa sede rileva, con la Società […] nonché una costante ed abusiva alterazione della Parte_1
esecuzione delle condizioni negoziali concordate, causative di lucro cessante e di danno emergente”;
-che non possono “esservi dubbi riguardo al fatto che GA (oggi , abbia ONroparte_1 violato, nei rapporti con la , il basilare principio di buona fede nell'esecuzione Pt_1
dei contratti di concessione di vendita, violazione questa che si è tradotta in comportamenti e condotte abusive da parte di nei confronti del concessionario, reiterati nel corso CP_2
degli anni, sino alla illegittima risoluzione / recesso nel 2011 (con decorrenza da giugno
2013) da parte di dei contratti stessi, già preceduta dal recesso del contratto di CP_2
assistenza Lancia”;
- che in applicazione di tali principio di diritto “non può che censurarsi la decisione del concedente ( ) di recedere ad nutum dai contratti di concessione di vendita in essere CP_2 con la , sul presupposto che tale diritto gli fosse espressamente riconosciuto Pt_1 dal contratto” e non può dubitarsi che negli ultimi 10 anni, abbia indotto la CP_2 concessionaria in uno stato di crescente e sempre più grave affaticamento Pt_1
finanziario e patrimoniale”, provocato dagli investimenti non ammortizzati effettuati negli anni immediatamente precedenti il recesso e dalla “imposizione di politiche commerciali e di vendita assolutamente sconsiderate e finanziariamente / economicamente penalizzanti” quali “immatricolazioni di “ufficio” o […] acquisto di autoveicoli al fine di raggiungere pagina 9 di 27 budget improponibili / irragiungibili, o ancora […] acquisto di autoveicoli “demo”, o in overstock, la continua imposizione di budget anche per l'acquisto dei ricambi ecc. [….]”;
-che non meno importante di quello spiegato da (con specifico riferimento CP_6 all'operazione di finanziamento a corredo del progetto di aggregazione – c.d. progetto
Motor Co), è il ruolo, di supporto alle reiterate abusive condotte predatorie / vessatorie tempo per tempo svolte da nei confronti dei concessionari […] anche quello rivestito CP_2 da già ), ovvero la società finanziaria attraverso la ONroparte_3 ONroparte_16
quale , mediante ripetute operazioni di cessione di credito e/o factoring – spesso CP_2
“simulate” da finanziamenti che altro non sono che le c.d. “dilazioni onerose” dei ricambi o delle autovetture nuove o demo fatturate d'ufficio al concessionario (stock), gestisce in via ordinaria i rapporti con la propria Rete di vendita”;
-che il “management , ben comprendendo le potenzialità di guadagno di un sistema di CP_2
finanziamento diretto che coinvolgesse la vendita di automobili e ricambi a tutta la propria
Rete di vendita – in sostituzione del sistema bancario tradizionale cui l'intera Rete sino ad allora si affidava in via esclusiva, mise in piedi un complesso sistema di cessioni di credito e factoring, imposto ai dealer, attraverso il quale le somme necessarie per il pagamento delle fatture di vendita autoveicoli nuovi e ricambi – emesse da GA (ovvero il ramo industriale) venivano direttamente finanziate dalla stessa mediante il proprio braccio CP_2
finanziario GA Capital. Di tal guisa, le fatture di vendita – inerenti lo stock imposto da
– venivano “normalmente” pagate dal concessionario con una “dilazione onerosa” di CP_2
180 gg. ed all'esito, ove gli autoveicoli fossero rimasti invenduti, con una ulteriore proroga della detta dilazione onerosa (ovviamente con un tasso di interesse più elevato) di volta in volta concessa, sino a 240 gg. ed oltre […] Risulta intuitivo il beneficio economico e finanziario della che, in questo modo, guadagnava 2 volte;
la prima vendendo CP_2
l'autoveicolo, la seconda, sostituendosi al sistema bancario e finanziando l'acquisto dello stock venduto al concessionario. Intuitivo anche l'ulteriore aspetto, diremmo “perverso”, della strategia di vendita impostata da . Il guadagno di tanto più aumenta, tanto CP_2 CP_2
più il concessionario viene caricato di stock ed auto demo, e soprattutto il guadagno aumenta tanto più le auto imposte d'ufficio costituiscono prodotto che per modello, allestimento, colore ecc…, sono di difficile collocazione sul mercato (insomma modelli difficili da vendere al pubblico), ovvero rimangono invendute per più tempo”;
- che i finanziamenti erogati da (già , sono “nulli, ONroparte_3 ONroparte_16
annullabili o comunque inefficaci in quanto volta per volta concessi in assoluta mancanza pagina 10 di 27 di causa [e] in assenza di qualsivoglia normale verifica preliminare del merito creditizio, su specifiche indicazioni ed invito di (ovvero oggi già CP_2 ONroparte_1 [...]
), diretta controllante del proprio ramo finanziario, ed al precipuo scopo ONroparte_2
di ottenere il pagamento delle proprie forniture di veicoli e ricambi”;
- che gli stessi finanziamenti sono altresì caratterizzati da “numerose omissioni inerenti le informative prescritte dalla legge in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, il cui fine primario è proprio quello di assicurare ai clienti la comprensione delle caratteristiche, dei rischi e dei costi dei prodotti finanziari offerti”, e in particolare non recano alcuna indicazione: a) dell'Indicatore Sintetico di Costo, ovvero tasso Annuo Effettivo Globale (ISC/TAEG); b) dei costi connessi con il finanziamento;
c) del tasso sia corrispettivo che moratorio alla data della stipula del contratto;
d) del tasso effettivo;
e) del piano di ammortamento degli interessi;
f) delle modalità di rilevazione del parametro di riferimento;
g) dei giorni per il computo degli interessi (anno civile o commerciale);
- che “i contratti di finanziamento de quibus, peraltro in nessun modo identificati nei loro elementi costitutivi (solo citati nella scrittura [privata del 12.6.2013]) e privi di alcuna evidenza contabile e documentale (ivi dovrebbero essere riportate le condizioni di finanziamento), devono ritenersi nulli o comunque annullabili, invalidi e/o inefficaci, con ogni consequenziale statuizione in ordine alla esposizione debitoria concretamente ascrivibile al debitore principale – ovvero alla – e con ogni Parte_1
conseguenza sulla validità ed efficacia della scrittura privata del 12/6/2013, e delle correlate garanzie, ivi compresa l'ipoteca a suo tempo rilasciate dalla
[...]
, e la garanzia fideiussoria personale rilasciata dal Sig. Parte_3
; Parte_2
Sotto il profilo risarcitorio gli attori hanno dedotto:
- che “la condotta di , sia in sede di qualificazione della posizione di dominio, che in CP_2
sede di misurazione di tale ricercato equilibrio, [è stata caratterizzata da] evidente scorrettezza, tanto della tecnica di regolazione contrattuale (perché "legante" e predatoria), quanto delle modalità di attuazione degli accordi sottoscritti (perché manovrati disinvoltamente al fine di cagionare la illegittima rescissione dei rapporti ed il conseguente danno), dalla quale è derivata una costante ed abusiva alterazione della esecuzione delle condizioni negoziali concordate, causativa di lucro cessante e di danno emergente”;
pagina 11 di 27 -che “considerando complessivamente l'intrecciarsi delle attività economiche riferibili a tutti gli accordi/mandati sopra descritti, considerando la previsione di durata a tempo indeterminato prevista in contratto (mandati di concessione per la vendita di vetture Alfa
Romeo, , e le legittime aspettative del dealer, la durata minima CP_2 ONroparte_7
“ipotetica” ascrivibile alla corretta esecuzione dei contratti da parte di si CP_14
sarebbe realisticamente protratta per un periodo comunque non inferiore a 10 anni, ovvero almeno sino al giugno 2023, salva la legittima aspettativa della più lunga possibile ed a tempo indeterminato […] [dovendosi] infine considerare il periodo 2000 / 2002 – dunque sin dall'inizio del rapporto contrattuale (2004) per quanto riguarda il marchio Alfa Romeo
– quale periodo in cui si sono palesati in modo oggettivo e continuato / sistematico, e fortemente impattante con l'organizzazione del dealer, taluni comportamenti gravemente abusivi che hanno poi condotto al contesto di dipendenza economica in cui ci si è trovati”;
-che “appare quindi evidente che i mancati guadagni calcolabili, almeno sino al 2023, in danno della […] rappresentano la base di calcolo del pregiudizio Parte_1
derivato da abusiva interruzione del rapporto (globalmente inteso), e comunque calcolabili direttamente a danno della società attrice fino alla data odierna, quale Parte_1
soggetto formalmente titolare dei mandati alla data del formalizzato recesso”;
-che “con riserva di una più esatta quantificazione all'esito della espletanda CTU […] tali mancati guadagni (lucro cessante) ammontano complessivamente a circa €.350.000,00
(trecentocinquantamila/00) per ciascun anno di “esercizio contrattuale” ordinario, sicché, il danno lamentato a questo titolo può essere quantificato ragionevolmente in una cifra pari ad
€. 3.500.000 (tremilionicinquecentomila/00) – considerando per l'ipotesi in esame il periodo 2013 (anno di effettiva cessazione del rapporto ed interruzione dell'attività di vendita) 2023”, oltre “agli ingenti danni di immagine e reputazionali, sino alla definitiva perdita di un avviamento quasi centenario, subiti dalle società attrici, ciascuna in ragione del proprio ruolo nel rapporto con da valutarsi in via equitativa in quella CP_14
somma che verrà ritenuta di giustizia” e oltre il risarcimento dei danni, “da valutarsi in via equitativa in quella somma che verrà ritenuta di giustizia, conseguenti alle condotte abusive e prevaricanti di direttamente o in sinergia con le società finanziarie da essa CP_14
controllate ( ), per come poste sistematicamente in essere ancor prima ONroparte_17 dell'avviso di recesso, in ragione degli investimenti non ammortizzati (eseguiti tra il 2008 ed il 2010 con allestimento nuova sede per post-vendita e ricambi + nuova identity esterna di tutte le sedi), pretesi allorquando era già consapevole dell'imminente invio della CP_2
pagina 12 di 27 comunicazione di recesso (addirittura il recesso per il marchio è arrivato, all'esito CP_8 dell'esecuzione degli interventi di adeguamento richiesti, ed a stretto giro – stesso anno – della sottoscrizione del mandato), e delle politiche di vendita e commerciali tempo per tempo imposte da (overstock, immatricolazioni di ufficio e Km/0, demo, politiche di CP_2
sconto e sconti obbligatori), fortemente impattanti sulla marginalità e sostenibilità dell'attività, tali da avere indotto la concessionaria in uno stato di crescente e sempre più grave affaticamento patrimoniale e finanziario”;
In data 13.10.2021 si costituivano le convenute e ONroparte_1 ONroparte_3
chiedendo in via principale di dichiarare inammissibili e comunque di rigettare, anche per intervenuta prescrizione, le domande formulate dagli attori. In via riconvenzionale, le convenute chiedevano di ingiungere, con ordinanza ex art. 186-ter c.p.c., provvisoriamente esecutiva, a e in solido anche a Parte_1 Parte_3
e al Sig. in proprio, il pagamento in favore di
[...] Parte_2 ONroparte_3 dell'importo di Euro 700.615,29 in sorte capitale, oltre agli interessi dovuti in forza della scrittura privata del 20.4.2016 (sub doc. 17), nonché di accertare e dichiarare il diritto di credito di nei confronti di e in solido anche nei confronti ONroparte_3 Parte_1
della e del sig. in Parte_3 Parte_2 proprio, per l'importo di Euro 700.615,29 in sorte capitale, oltre interessi al tasso di mora contrattuale previsto dalla citata scrittura privata del 20.4.2016 e, per l'effetto, di condannare le suddette società e il sig. al pagamento del medesimo Parte_2
importo in favore di ONroparte_3
Deducevano le convenute:
-che con i garanti di e Parte_1 Parte_3 Parte_2
si doleva “di una condotta asseritamente abusiva, anzi discriminatoria, Parte_2
di e nei suoi confronti, in nessun modo specificata, per invocare, CP_1 CP_3 sotto taluni profili in maniera irrimediabilmente tardiva, l'invalidità di alcuni dei negozi prodromici e funzionali al Progetto MotorCo [risalente al 2013], al quale Parte_2 stesso ha dato causa, e che sono stati posti in essere nell'esercizio e nella piena consapevolezza delle sue prerogative di imprenditore […], nel tentativo vano di ottenere qualche forma di “ristoro”, sotto forma risarcitoria o restitutoria, rispetto ad un affare, il
Progetto MotorCo, sottostante ad una articolata vicenda imprenditoriale, che non ha avuto il successo sperato, ma per la quale non può in alcun modo fondatamente dolersi ora con gli attuali convenuti”;
pagina 13 di 27 -che parte attrice aveva contestato “l'esercizio di un diritto, quello di recesso dai contratti intercorsi tra le parti per riorganizzazione della rete distributiva di , che lungi CP_1 dall'essere stato in allora abusivamente invocato da quest'ultima, è stato esercitato nel rispetto della normativa di settore, della regolamentazione contrattuale di riferimento, e per ragioni puntualmente comunicate a che hanno avuto una concreta Pt_2 implementazione con effetti reali sull'intero sistema distributivo di ”; CP_1
- che parte attrice “non contesta – così come non ha mai contestato e non si vede come avrebbe potuto – le ragioni del recesso per riorganizzazione, bensì si duole della durata complessiva dei rapporti di concessione che, a suo dire, sarebbero stati interrotti da
[...]
CP_
con il conseguente danno emergente e lucro cessante stimati apoditticamente in 3,5 milioni, posto che, sempre secondo la prospettazione avversaria, tali rapporti sarebbero dovuti durare «almeno sino al giugno 2023»”.
-che le “domande avversarie, più che risultare idonee a fondare una domanda risarcitoria, paiono finalizzate a sottrarsi al pagamento di debiti dovuti in particolare nei confronti di quale conseguenza dell'invocata (invero, insussistente) invalidità di determinati CP_3
atti”.
Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il Giudice istruttore, ravvisata l'opportunità della “rimessione della causa al collegio per l'esame dell'an delle domande svolte in giudizio, apparendo i capitoli di prova [orale] dedotti da parte attrice inammissibili, in quanto richiedenti l'espressione di giudizi o in quanto non ammissibili ai sensi degli artt. 2721 segg. c.c., ovvero superflui, ove afferenti circostanze documentali, essendo in ogni caso rimessa al collegio anche ogni ulteriore valutazione su tutte le istanze istruttorie […], e così anche in ordine alla CTU contabile richiesta da parte attrice”, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 23.10.2024, dopo alcuni rinvii determinati dal trasferimento ad altro ufficio del Giudice istruttore, la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Le domande di parte attrice non meritano accoglimento. Deve invece essere accolta la domanda riconvenzionale di di condanna dell'attrice e del ONroparte_3 Parte_1
garante Sig. al pagamento dell'importo di Euro 700.615,29, oltre Parte_2
interessi al tasso convenzionale previsto dalla scrittura privata del 20.4.2016 (sub doc. 17 del fascicolo di parte convenuta).
pagina 14 di 27 2.- Va preliminarmente respinta la richiesta di integrazione del contraddittorio “con la società “ […] quale società direttamente sottoposta a controllo, direzione e CP_6 coordinamento di , avanzata dagli attori con l'atto di citazione e ribadita ONroparte_1
nelle conclusioni, atteso che nessuna domanda risulta in realtà formulata nei confronti del terzo e che in ogni caso non sono ravvisabili gli estremi del litisconsorzio CP_6
necessario nei suoi confronti, alla luce dell'estraneità della rispetto agli atti negoziali CP_6
impugnati, e del carattere non litisconsortile dell'obbligazione risarcitoria azionata nel presente giudizio, non senza osservare che era facoltà – ed anzi onere processuale – della stessa parte attrice procedere alla tempestiva citazione diretta del soggetto da essa indicato come legittimato passivo.
3.- Va inoltre senz'altro respinta la domanda di accertamento della violazione dell'art. 3 della l. 287/1990 e segnatamente dell'abuso di posizione dominante “di ONroparte_1
direttamente e/o per il tramite della (quale società controllata e della quale CP_6
rappresenta il ramo finanziario), in sinergia con , formulata con le CP_6 ONroparte_3
note di trattazione scritta del 12.4.2021 davanti al Tribunale di Torino successivamente dichiaratosi incompetente in favore del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di imprese, con ordinanza pronunciata il 28.4.2021, ai sensi degli artt. 3 e 4, comma
1-ter, lett. a), del d.lgs. 168/2003.
E' noto, infatti, che l'accertamento della fattispecie dell'abuso di posizione dominante contemplata dall'art. 3 della l. 287/90 presuppone che vengano almeno allegati e provati dalla parte che ne invoca la sussistenza: (i) la posizione dominante dell'impresa di cui si assume l'illecita condotta anticoncorrenziale esercitata all'interno di un determinato mercato dei prodotti (o di una parte rilevante del mercato) europeo o nazionale;
nonché (ii) un comportamento imprenditoriale qualificabile come sfruttamento abusivo della posizione di dominio sul mercato in questione. L'accertamento di una posizione qualificabile come dominante su un determinato mercato è dunque un'operazione preliminare rispetto a quella della verifica dell'abuso, dato che in assenza della prima non può esistere il secondo. E' noto altresì che la posizione dominante corrisponde, secondo la costante giurisprudenza europea e nazionale, ad “una posizione di potenza economica grazie alla quale l'impresa che la detiene […] ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei concorrenti, dei clienti e, in ultima analisi, dei consumatori” (cfr. Corte di
Giustizia UE, 14.2.1978, United Brands Chiquita/Commissione) e che, d'altro canto, la pagina 15 di 27 capacità di un'impresa di tenere comportamenti indipendenti nei confronti dei concorrenti, dei clienti e dei consumatori può risultare da diversi fattori (numero e forza delle imprese concorrenti, ruolo della concorrenza potenziale, esistenza di barriere all'ingresso, ecc.) e che tra questi fattori il più significativo, secondo la giurisprudenza comunitaria e nazionale,
è rappresentato dal possesso di un'elevata quota di mercato. Secondo la giurisprudenza e la prassi interpretativa delle Autorità antitrust, infatti, il possesso di quote di mercato estremamente elevate costituisce di per sé, salvo circostanze eccezionali, la prova dell'esistenza di una posizione dominante. Negli Orientamenti sulle priorità nell'applicazione dell'art. 82 del Trattato CE, 2009, inoltre la Commissione europea ha da tempo segnalato che, pur essendo molto difficile individuare una volta per tutte una soglia necessaria per presumere il dominio di mercato, è piuttosto improbabile che un'impresa goda di una posizione dominante se la sua quota di mercato è inferiore al 40% del mercato rilevante.
Ebbene, dalla lettura complessiva degli atti del procedimento risulta chiaramente che al di là della generica affermazione di un presunto abuso collettivo, da parte di ONroparte_1
e della propria posizione di «supremazia economia CP_6 ONroparte_3
economica e contrattuale», gli attori non hanno mai dedotto e tanto meno provato alcunché in riferimento alla posizione dominante delle convenute né hanno dedotto o provato alcunché sul mercato rilevante da prendere in considerazione al fine dell'accertamento del potere di mercato detenuto dalle medesime convenute. In particolare, gli attori non hanno dedotto né provato o offerto di provare la capacità di (insieme alle società CP_1
controllate e di tenere comportamenti indipendenti nei confronti dei CP_6 CP_3
concorrenti, dei clienti e dei consumatori, in ragione della quota di mercato posseduta ovvero del numero e della forza delle imprese concorrenti, della situazione di concorrenza potenziale esistente, della presenza di eventuali barriere all'ingresso, ecc.. L'insuperabile lacunosità dell'attività assertiva di parte attrice in riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie di “abuso di posizione dominante” delineati dalla legge è sufficiente ad avviso del Tribunale per concludere nel senso della manifesta infondatezza della domanda.
4.- Infondata è altresì la domanda di accertamento dell'illegittimità del recesso dai contratti di concessione per la distribuzione di veicoli, ricambi e dei servizi di assistenza per i
CP_ prodotti esercitato il 21.6.2011 in danno del concessionario dalla casa Parte_1 automobilistica (all'epoca . Parte attrice ONroparte_1 ONroparte_2
pagina 16 di 27 ON deduce in proposito che il recesso della fu esercitato in modo abusivo, violando le clausole generali di buona fede e correttezza ed invoca a proprio favore la giurisprudenza di legittimità in tema di recesso ad nutum dai contratti di concessione di vendita (Cass. civ. sez. III del 18.9.2009 n. 20106). Senonché alla stregua dei documenti prodotti dagli attori
ON risulta chiaramente che il recesso esercitato dalla non avvenne imponendo “uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quel potere o facoltà furono attribuiti” (così la massima di Cass. 20106/2009 citata). E, infatti, dai documenti e dalle stesse allegazioni di parte attrice risulta: (i) che i contratti di concessione di vendita
ON conclusi tra e il concessionario prevedevano una clausola rubricata Parte_1
“Recesso per riorganizzazione” in forza della quale il Gruppo Fiat aveva “facoltà di recedere dal [contratto di concessione di vendita] dando al Concessionario preavviso scritto di 12 (dodici) mesi, con effetto dall'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo alla date del preavviso, qualora vi sia necessità di riorganizzare l'intera rete di vendita
[…] od una sua parte sostanziale” (art. 52) (doc. 32, 33, 34, 35, 36); (ii) che il 21.6.2011 ON
aveva comunicato alla e a tutti gli altri concessionari italiani il recesso dai Parte_1
contratti di concessione di vendita con effetto dal 30.6.2013, concedendo ai propri rivenditori un preavviso di 24 mesi, doppio rispetto ai 12 mesi contrattualmente previsti
(doc. 42); (iii) che il recesso era ampiamente motivato dalla Casa automobilistica con la
CP_ decisione di riorganizzare la rete di vendita e assistenza dei veicoli Alfa Romeo,
[...]
ed Abarth (c.d. Progetto Rete Italia) e con l'esigenza di ripensare CP_7
profondamente il modello distributivo fin lì adottato dal gruppo , a seguito della crisi CP_2 economica mondiale che aveva provocato “rilevantissime contrazioni dei volumi di vendita
a danno delle case costruttrici e delle relative reti di concessionari”, con la conseguente necessità di rivedere “la fisionomia, il dimensionamento e la struttura stessa delle future aziende concessionarie”, nonché di provvedere ad una “migliore e più efficiente allocazione territoriale” dei rivenditori (doc. 42); (iv) che la comunicazione di recesso dava atto che la collaborazione con i concessionari sarebbe proseguita per tutto il periodo del preavviso e “qualora ve ne siano i presupposti e la cosa risulti di reciproco interesse, anche in futuro”; (v) che nel quadro della preannunciata riorganizzazione della rete distributiva del gruppo in Italia, si iscrivono l'operazione di aggregazione societaria CP_2
delle quattro concessionarie storiche della Provincia di SI ( NI Parte_1
e e l'affidamento ad un'unica ONroparte_9 CP_10 ONroparte_11
pagina 17 di 27 società, la partecipata dai soci delle precedenti concessionarie, dei rapporti CP_12
di concessione di vendita prima facenti capo alla alla Parte_1 ONroparte_13
alla e alla in vista del rafforzamento dei singoli CP_9 CP_10 ONroparte_11
concessionari e di una loro migliore e più efficiente allocazione territoriale;
(vi) che il
28.2.2013, la e gli altri tre concessionari partecipanti all'aggregazione Parte_1
societaria, avevano rinunciato al residuo preavviso comunicando le “dimissioni dai contratti di concessione […] attualmente vigenti con effetto dal giorno della stipula dei contratti di concessione con la (doc. 11 fascicolo parte convenuta). CP_12
Ebbene, proprio “la sostanziale unitarietà dell'operazione economica” (pp. 12-18 della citazione) di riorganizzazione dei concessionari della Provincia di SI, sottolineata dagli attori e realizzata mediante lo scioglimento dei singoli rapporti di concessione e la
ON contestuale prosecuzione delle relazioni commerciali con attraverso la nuova società
partecipata dai soci della della della CP_12 Parte_1 ONroparte_13
e della (doc. 6 fascicolo attori), dimostrano che CP_9 CP_10 ONroparte_11
non vi fu alcuna reale interruzione dei rapporti con i singoli concessionari, i quali poterono continuare la loro attività d'impresa in forma aggregata “dal giorno della stipula dei
C contratti di concessione con (doc. 22 fascicolo parte attrice e doc. 11 CP_12
fascicolo parte convenuta) e, quindi, su basi patrimoniali e organizzative più solide di quelle che nel passato avevano caratterizzato le singole società concessionarie.
La sostanziale continuazione dell'attività dei singoli concessionari nella nuova veste societaria è dimostrata dal rilievo che la fu costituita su basi paritetiche, ONroparte_12
con quote del 25% ciascuno, dai soci delle vecchie concessionarie tra i quali il Sig.
(cfr. doc. 10 fascicolo parte attrice). Inoltre la stabilì le proprie Parte_2 CP_12
sedi operative negli stessi immobili in cui la la la Parte_1 ONroparte_13
CP_ e la avevano esercitato in forma indipendente la CP_10 ONroparte_11
loro attività, rispettivamente in Barcellona Pozzo di Gotto, Taormina, Santa'Agata di
Militello e SI (doc. 23 fascicolo parte attrice e doc. 9 e 10 parte convenuta) e, come si trova scritto nell'atto di citazione, proseguì le attività dei suoi soci attraverso “il CP_12
conferimento di beni, locazioni di immobili e concessione in godimento e comodato attrezzature di officina” (pag. 18 dell'atto di citazione) e “mediante conferimento – pro quota – di un ingente magazzino ricambi (dal valore di €. 2 milioni circa)” (pag. 12 dell'atto di citazione).
pagina 18 di 27 In questo contesto e alla luce della severa crisi economica che secondo quanto riportato dallo stesso attore aveva colpito il mercato automobilistico a partire dal 2008, appare
ON dunque chiaro che il recesso esercitato da nel giugno 2011, da un lato, non mirava a conseguire risultati diversi da quelli per i quali il “Recesso per riorganizzazione” era contrattualmente conferito dall'art. 52 dei contratti di concessione, essendo animato dalla
“necessità di riorganizzare l'intera rete di vendita” (doc. 32, 33, 34, 35, 36) e rispondeva dunque ad un'esigenza di profonda modificazione delle strutture di distribuzione adottate dalla casa automobilistica, giustificata in maniera plausibile sulla base della situazione di mercato;
dall'altro, non fu esercitato secondo modalità censurabili tali da determinare “una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrifico cui è soggetta la controparte” (così Cass. 20106/2009). ON Ancor meno il recesso della può configurarsi come una “interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto” (ex art. 9, comma 2, l. 192/1998), atteso che il preavviso di
24 mesi concesso ai rivenditori era pari al doppio del preavviso contrattualmente dovuto, che il recesso non era rivolto in modo discriminatorio alla (o selettivamente ad Parte_1
un gruppo ristretto di rivenditori) ma all'intera rete dei concessionari italiani. E' decisivo inoltre che, per quanto riguarda i concessionari della Provincia di SI, come si è detto, le relazioni commerciali tra le parti non subirono un effettivo arresto ma proseguirono all'esito di un processo di consolidamento dei rivenditori presenti sul mercato locale, cosicché neppure può sostenersi che vi sia stata un'effettiva lesione dell'affidamento riposto dagli attori nella prosecuzione dell'attività o che siano state pregiudicate in maniera significativa le loro aspettative reddituali o almeno le aspettative di recupero degli investimenti specifici effettuati nel corso della relazione commerciale e non altrimenti recuperabili nel mercato di riferimento. Basterà al riguardo osservare che gli “imponenti interventi di adeguamento delle proprie sedi effettuati sino a poco prima della risoluzione consensuale (in ragione del citato progetto di aggregazione)” (pag. 18 atto di citazione) dalle singole concessionarie, inclusa la non andarono affatto perduti, atteso che Parte_1
ad es. in data 26.4.2013 la stipulò con la un contratto di locazione Parte_1 CP_12 immobiliare avente ad oggetto lo “spazio commerciale espositivo (show room)”, l'unità destinata “ad officina-deposito, ricambi ed area attesa, oltre ad area esterna e parcheggio
[e quella destinata] ad uffici e servizi ” nonché il “magazzino”, fin lì utilizzati dalla medesima società attrice per svolgere la sua attività, per un canone annuo di 324.000 euro pagina 19 di 27 (doc. 23 fascicolo attori), ridotto a 162.000 euro con scrittura modificativa del 3.5.2014 “in considerazione della grave crisi del mercato di riferimento” (doc. 24 fascicolo attori).
E' sintomatico del resto, che gli attori non abbiamo mai contestato le motivazioni addotte per il recesso dal gruppo con la comunicazione del 21.6.2011 e che solo dieci anni CP_2 dopo l'esercizio del recesso – in concomitanza con le azioni intraprese da ONroparte_3
per il recupero di alcuni crediti commerciali – abbiano intrapreso la presente azione.
ON La piena legittimità del recesso dai contratti di concessione di vendita esercitato da il
21.6.2011, con effetto dal 30.6.2013, comporta che nessuna pretesa risarcitoria può essere ragionevolmente avanzata dagli attori sulla base di quell'atto di autonomia privata. Tanto meno può riconoscersi ingresso a pretese risarcitorie motivate dall'affermazione generica e non sorretta da alcuna prova, che “ negli ultimi 10 anni, [aveva] indotto la CP_2
concessionaria in uno stato di crescente e sempre più grave affaticamento Pt_1
finanziario e patrimoniale”, provocato dalla “imposizione di politiche commerciali e di vendita assolutamente sconsiderate e finanziariamente / economicamente penalizzanti”, quali “immatricolazioni di “ufficio” o […] acquisto di autoveicoli al fine di raggiungere budget improponibili / irraggiungibili, o ancora […] acquisto di autoveicoli “demo”, o in overstock, la continua imposizione di budget anche per l'acquisto dei ricambi ecc. [….]”
(pag. 36 della comparsa conclusionale parte attrice).
Un'insuperabile lacunosità dell'attività assertiva affligge altresì la richiesta di pagamento di un'indennità per la cessazione del rapporto avanzata dalla parte attrice sul solo rilievo che il
“contratto di concessione di vendita, [in considerazione della] sua natura e […] [della] conseguente applicazione della disciplina del recesso nei contratti di collaborazione, nel caso di specie, in cui lo stesso è stato esercitato senza giusta causa, diviene fonte dell'obbligo di corrispondere una adeguata indennità per la perdita dell'avviamento (art. 1751 c.c.)” (pag. 25 dell'atto di citazione e pag. 35 comparsa conclusionale). In disparte la notazione che, alla stregua della stessa giurisprudenza di legittimità invocata dagli attori, il contratto di concessione di vendita “per la sua struttura e la sua funzione economico sociale, presenta aspetti che lo avvicinano al contratto di somministrazione” e lo pongono
“al di fuori dell'area di affinità con il contratto di agenzia” (così sempre Cass. 20106/2009), va, infatti, rimarcato che il riconoscimento giudiziale di un diritto di qualunque natura non può prescindere dall'enunciazione almeno sommaria dei suoi fatti costituivi (e poi dalla prova di quei fatti), là dove la difesa della parte ha completamente omesso di allegare (e dimostrare) la ricorrenza dei presupposti stabiliti dall'art. 1751 c.c., di cui pure predica pagina 20 di 27 l'applicabilità in via analogica, per il riconoscimento dell'indennità da cessazione del rapporto (ad es. che il concessionario “abbia procurato nuovi clienti o abbia sensibilmente sviluppato gli affari coni clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti”, che il “pagamento di tale indennità si equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti”, ecc.). Senza osservare che alcuna indennità è dovuta all'agente, in base all'art. 1751 c.c., “quando ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto di agenzia” e che nel caso in esame, come si è visto, il rapporto di concessione di vendita della
è sostanzialmente proseguito attraverso la Parte_1 ONroparte_12
Nessuna rilevanza possono, poi, assumere nel presente giudizio le vicende che hanno riguardato i rapporti tra la e la successivamente alla data di CP_12 CP_1
efficacia del recesso (giugno 2013) e in particolare la circostanza che “dopo CP_12
appena 6 mesi di operatività aziendale […] registrava una perdita rilevante di euro
1.113.563,00, proveniente dall'appesantimento debitorio con il quale la società era nata per volontà di ” od il rilievo che il relativo progetto di aggregazione fallì “dopo appena un CP_2
anno di operatività aziendale [per] cause [che] sono certamente riconducibili anche / soprattutto alla condotta di ed alle scelte del suo management” (pag. 16 della CP_14
comparsa conclusionale parte attrice). Per un verso, infatti, eventuali danni sofferti da per effetto delle condotte illecite imputabili a (o a o a CP_12 CP_1 CP_19
devono essere fatti valere dalla società danneggiata nei confronti dell'autore CP_6 dell'illecito, restando esclusa una legittimazione individuale dei singoli soci;
per altro verso, il cattivo esito del progetto di consolidamento dei rivenditori della Provincia di
SI in una congiuntura di mercato che la stessa parte attrice definisce molto severa, vi abbiano o meno contribuito scelte imprenditoriali errate o politiche commerciali scorrette del gruppo , non può avere alcuna incidenza ex post sulla piena legittimità del recesso CP_2
ON esercitato da nel giugno 2011, né può fondare in capo agli ex concessionari, sempre ex post, pretese risarcitorie genericamente riferite “agli enormi valori patrimoniali ed alle ingenti somme di denaro investito, oltre all'avviamento aziendale ed l'intero patrimonio reputazionale, andato irrimediabilmente perduto / naufragato a causa dell'indotto fallimento del c.d. progetto Motor Co” (pag. 17 comparsa conclusionale parte attrice).
pagina 21 di 27 5.- Gli attori hanno chiesto di accertare la nullità, l'annullabilità e/o l'inefficacia dei finanziamenti effettuati da su disposizione e nell'interesse di in CP_3 CP_1
favore della nonché la nullità della scrittura privata del 12.6.2013 tra la Parte_1 [...]
e per il riscadenzamento di un debito di 870.000 euro della società Parte_1 CP_3 attrice nei confronti della (all'epoca GA Capital); hanno fatto valere inoltre CP_3
come conseguenza della invalidità dei contratti di finanziamento e della scrittura privata l'inesistenza, l'inopponibilità e/o l'inefficacia della ipoteca rilasciata contestualmente alla suddetta scrittura dalla della fideiussione prestata Parte_3
personalmente dal Sig. garanzia di detto debito di 870.000 euro. Parte_2
Anche queste domande non meritano accoglimento.
Va anzitutto respinta, ancora una volta per la sua manifesta indeterminatezza, la domanda di accertamento della nullità, annullabilità, inefficacia di non meglio individuati
“finanziamenti effettuati da , fondata sull'argomento che tali finanziamenti CP_3 furono concessi “in assenza di qualsivoglia normale verifica preliminare del merito creditizio, su specifiche indicazioni ed invito di […], diretta controllante del proprio CP_2
ramo finanziario, ed al precipuo scopo di ottenere il pagamento delle proprie forniture di veicoli e ricambi […]”, nonché sul rilievo che si tratterebbe di finanziamenti “ab origine assolutamente privi di causa” e “dei requisiti essenziali di legge in materia di finanziamento” in ragione delle “numerose omissioni inerenti le informative prescritte dalla legge in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” (pag. 30-
31 atto di citazione). Al di là di tali generiche illazioni, non è dato, infatti, comprendere dagli atti del procedimento a quali finanziamenti parte attrice faccia esattamente riferimento e in che periodo essi si collochino;
né è dato comprendere, in mancanza di una specifica individuazione dei rapporti oggetto della domanda giudiziale, su quali basi parte attrice possa ragionevolmente dedurre che detti finanziamenti erano privi di causa o che furono erogati violando i doveri informativi prescritti dalla legge in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
La portata manifestamente indeterminata della domanda giustifica inoltre il rigetto dell'istanza di esibizione formulata dagli attori nella fase istruttoria ai sensi dell'art. 210
c.p.c., atteso che l'istanza “deve contenere la specifica indicazione del documento o della cosa” di cui si chiede l'esibizione (art. 94 disp. att. c.p.c.) e non può riguardare indistintamente ed in modo esplorativo tutti i contratti di finanziamento in qualunque tempo conclusi tra le parti del giudizio. La società attrice aveva, infatti, in base all'art. 119,
pagina 22 di 27 comma 4, del t.u.b., il “diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni” con la Banca e tale diritto avrebbe dovuto diligentemente esercitare prima d'intraprendere l'azione di nullità o anche in corso di causa prima di chiederne l'esibizione. Se è vero, infatti, che il ricorso al giudice per ottenere copia della documentazione bancaria si rende necessario in caso di inadempimento della banca e, tal fine, il cliente può anche avanzare istanza di esibizione della documentazione, nel corso di un giudizio, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., deve, tuttavia, rammentarsi che tale rimedio non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante e, pertanto, è utilizzabile solo quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa;
da ciò consegue che “il diritto del cliente a ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato” (cfr. Cass. 1° agosto 2022, n. 23861; Cass. 8 ottobre 2021, n. 27412; Cass. 13 settembre 2021, n. 24641; Cass. 1° aprile 2019, n. 9020;
Cass. 21 febbraio 2017, n. 4504).
Infondato è altresì il rilievo della nullità della scrittura privata del 12.6.2013 tra Parte_1
[... e (già GA Capital) (doc. 41 parte attrice). Con tale scrittura, per un verso, CP_3
si riconosceva debitrice nei confronti della della somma di 870.000 Parte_1 CP_3
euro e proponeva un piano di rientro del debito in 28 rate, pattuendo con la un CP_20 interesse “nella misura del tasso Euribor 3 mesi lettera media del mese precedente maggiorato di 4,00 punti percentuali su base annua da fatturare mensilmente e per tutta la durata del piano di rientro”; per altro verso, si impegnava a far conseguire alla CP_3 un'ipoteca di secondo grado sul compendio immobiliare di proprietà della Parte_2
in Barcellona Pozzo di Gotto, dove veniva esercitata l'attività del
[...] Parte_3
concessionario, nonché a procurare il rilascio di una garanzia personale da parte del socio
Sig. entrambe fino alla concorrenza dell'importo di 870.000 euro. Parte_2
Gli attori sostengono la nullità di tale scrittura con l'argomento che nelle premesse dell'atto
è indicato che la “nella sua qualità di concessionario di vendita di veicoli di Parte_1 [...]
e al fine dell'esercizio di tale attività ha stipulato con GA ONroparte_2
pagina 23 di 27 Capital alcuni finanziamenti per supporti finanziari a breve e medio termine”; si dolgono pertanto dell'indeterminatezza di tale riferimento e comunque della nullità dei finanziamenti per violazione delle norme in materia di trasparenza e correttezza dei rapporti bancari. Senonché la scrittura del 12.6.2013 si configura come una ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c. e in particolare come ricognizione titolata, con la conseguenza che se per un verso la dichiarazione, nella quale viene richiamato appunto il titolo, e cioè la ragione del debito riconosciuto, non costituisce autonoma fonte di obbligazione ma ha soltanto effetto confermativo di un precedente rapporto fondamentale, operando un'astrazione meramente processuale della causa debendi, dalla cui esistenza e validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale;
dall'altro, il beneficiario della dichiarazione è esonerato dall'onere di provare il rapporto fondamentale, e quindi di dare la dimostrazione dei fatti che giustificano il credito oggetto della ricognizione, operando a favore del promissario una relevatio ab onere probandi e restando invece totalmente a carico del promittente l'onere di provare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale, sia questo menzionato o meno nella promessa unilaterale di pagamento (ex multis, Cass. 31818/2024, Cass. 28448/2024, Cass. 31296/2023, Cass. 2855/2022, Cass.
2091/2022). Parte attrice avrebbe dunque dovuto provare l'invalidità dei finanziamenti che costituiscono il titolo del credito vantato dalla Anche sotto tale profilo gli attori CP_20
avevano formulato istanza di esibizione dei contratti di finanziamento richiamati nella scrittura privata;
istanza che deve tuttavia essere respinta osservando, ancora una volta, che il rimedio previsto dall'art. 210 c.p.c. non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante e che il diritto del cliente della banca di ottenere, a proprie spese, ai sensi dell'art. 119 t.u.b., copia della documentazione bancaria può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c. a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima non abbia ottemperato (cfr. Cass. 1° agosto 2022, n.
23861 e Cass. 8 ottobre 2021, n. 27412; Cass. 13 settembre 2021, n. 24641).
Privo di basi è, infine, il rilievo di una presunta nullità della garanzia personale prestata il
12.6.2013 dal Sig. in proprio fino alla concorrenza dell'importo di Parte_2
870.000 euro, in ragione della “sproporzione” tra l'importo della garanzia e il credito della
Banca (p. 39 atto di citazione). E infatti la garanzia in esame è stata prestata dal socio- amministratore per un importo esattamente corrispondente al debito di 870.000 euro di cui la si era riconosciuta debitrice con la scrittura del 12.6.2013 e a nulla rileva che Parte_1
pagina 24 di 27 contestualmente la avesse rilasciato un'ipoteca sempre fino Parte_3 alla concorrenza dell'importo di 870.000 euro, atteso, tra l'altro, che, come emerge dalla scrittura, l'ipoteca costituita dalla s.a.s. era preceduta in grado da un'altra ipoteca concessa sullo stesso compendio immobiliare in favore di per l'importo di ONroparte_21
2.000.000 euro.
Non possono dunque trovare accoglimento le domande di nullità dell'ipoteca e della garanzia personale concesse rispettivamente dalla e dal Sig. Parte_3
in riferimento al debito riconosciuto con la scrittura del 12.6.2013. Parte_2
6.- ha formulato domanda riconvenzionale di condanna nei confronti di CP_3 [...]
, e del Sig. in proprio, al Parte_1 Parte_3 Parte_2
pagamento del credito dell'importo di 700.615,29 euro in sorte capitale, oltre agli interessi maturati dalle scadenze previste dalla scrittura privata del 20.4.2016 (sub doc. 17 fascicolo di parte convenuta), per complessivi 737.572,76 euro, e oltre agli interessi che matureranno fino al saldo.
La domanda riconvenzionale va accolta nei confronti del debitore principale e Parte_1
del garante Sig. Parte_2
Con la scrittura privata del 20.4.2016, modificativa del piano di rientro formalizzato con la scrittura del 12.6.2013, e il Sig. in qualità di garante si dichiaravano, Parte_1 Pt_2 infatti, debitori nei confronti di “di quanto non corrisposto [del debito di CP_3
€870.000 indicato nella scrittura del 12.6.2013] che ammonta al 14.3.2016 al residuo importo di €789.102,73 (di cui €750.000 in conto capitale ed €39.102,73 per interessi fatturati e non pagati alla data del 31.12.2015 […])” e si impegnavano a corrispondere alla
“il suindicato importo di €789.102,73” in 89 rate mensili, l'ultima delle quali CP_3
con scadenza il 31.10.2023.
Con riferimento “alla quota in conto capitale dell'importo di €750.000 […]” il debitore principale e il garante si impegnavano inoltre a corrispondere “interessi nella misura del tasso Euribor 3 mesi lettera media del mese precedente maggiorato di 4,00 punti percentuali su base annua da fatturare mensilmente e per tutta la durata del piano di rientro”.
Il riconoscimento di debito contenuto nella scrittura 20.4.2016 fonda pertanto, ai sensi dell'art. 1988 c.c., la condanna del debitore principale e del garante al pagamento dell'importo di 700.615,29 euro in sorte capitale, oltre agli interessi maturati fino al saldo, come richiesto dal creditore ONroparte_3
pagina 25 di 27 Non può essere accolta l'eccezione di estinzione della garanzia personale svolta ai sensi dell'art. 1957 c.c. dal Sig. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza Pt_2
di legittimità il fideiussore è, infatti, liberato dal vincolo fideiussorio se il creditore non prova di avere tempestivamente proposto le sue istanze di natura giudiziale contro il debitore principale entro sei dalla scadenza dell'obbligazione principale (ex multis, Cass.
20648/2024, Cass. 24296/2017, Cass. 18779/2017, Cass. 19300/2005). Senonché, in disparte il rilievo che l'attore non ha neppure indicato la data di scadenza dell'obbligazione principale (precisata dalla convenuta nel 29.3.2018 a pag. 32 della comparsa di costituzione), nel caso in esame il garante si è obbligato “senza riserve ed eccezione alcuna,
a rimborsare […] a semplice richiesta scritta senza necessità che preventivamente costituiate in mora la e con espressa rinuncia al beneficio dell'escussione CP_22
preventiva […] le somme dovute dalla Concessionaria”. Il vincolo di rimborso del debito così assunto dal Sig. deve pertanto essere ricondotto nello schema del Parte_2 contratto autonomo di garanzia atteso che “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento ‹‹a prima richiesta e senza eccezioni›› vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione” (Cass. 660/2025;
Cass., 21840/2019; Cass., 12152/2016; Cass., sez. U, n. 39472010), con la conseguenza che, “in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma di cui all'art. 1957 cod. civ. sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, atteso che su detta norma si fonda l'accessorietà dell'obbligazione fideiussoria, instaurando essa un collegamento tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale” (Cass.
4200/2010, Cass. 660/2025).
Non può invece essere accolta la domanda di condanna nei confronti della
[...]
atteso che il debito della secondo quanto emerge dagli atti Parte_3 Parte_1
del procedimento, non risulta riferibile né è stato assunto anche dalla società in accomandita la quale riveste esclusivamente la posizione di terzo datore d'ipoteca (art. 2868 c.c.), assoggettabile in tale veste ad espropriazione forzata per un debito altrui ai sensi degli artt. 602 c.p.c. e ss., in forza della scrittura privata del 12.6.2013.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a valori medi come da dispositivo secondo le previsioni del D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della causa
(pari alla domanda di risarcimento di parte attrice di 3,5 milioni di euro), della sua pagina 26 di 27 complessità e delle attività concretamente svolte dalle parti, considerando che non è stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione XIV civile Specializzata in materia d'impresa - A, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
-rigetta le domande degli attori e Parte_1 Parte_3
nei confronti delle convenute e Parte_2 ONroparte_1 CP_3
[...]
-accoglie la domanda riconvenzionale di ei confronti della ONroparte_3 Pt_1
e del Sig. e per l'effetto condanna e il Sig.
[...] Parte_2 Parte_1
in solido tra loro a pagare in favore di la Parte_2 ONroparte_3
somma di 700.615,29 euro a titolo di capitale, oltre interessi convenzionali maturati alle scadenze previste nella scrittura 20.4.2016 e fino al saldo;
-condanna il Sig. Parte_1 Parte_3 Pt_2
in proprio a rifondere in solido tra loro le spese di lite alle convenute
[...] [...]
e che si liquidano in complessivi €40.000,00, oltre CP_1 ONroparte_3
rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA, se dovuta, e CPA.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 13 marzo 2025.
Il Giudice estensore La Presidente
dott. Edmondo Tota dott.ssa Silvia Giani
pagina 27 di 27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XIV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA - A
composto dai signori magistrati: dott.ssa Silvia GIANI Presidente dott. Edmondo TOTA Giudice relatore dott.ssa Mariachiara VANINI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 33494/2021 promossa da in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante p.t., Parte_1
Sig. con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), via Giosuè Carducci Parte_2
n° 26, P.I. e P.IVA_1 Parte_3
con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), via Giosuè Carducci n° 30, P.I.
[...]
in persona del socio accomandatario e legale rappresentante p.t. Sig. P.IVA_2
nonché dal Sig. , nato a [...] Parte_2 Parte_2
Gotto il 30/11/1960, C.F. , in proprio, rappresentati e difesi C.F._1 dall'Avv. Alberto Azzaro;
-attori- nei confronti di già denominata , con sede in Torino, ONroparte_1 ONroparte_2
C.so Giovanni Agnelli n. 200, P. IVA in persona del suo procuratore P.IVA_3
speciale e legale rappresentante pro tempore, Avv. Monica Borgi, e ONroparte_3
(già con sede in Torino, C.so Giovanni Agnelli, n. 200, P.IVA ONroparte_4
, in persona di un suo procuratore speciale e legale rappresentante pro P.IVA_4
pagina 1 di 27 tempore, , entrambe rappresentate e difese dagli Avvocati Paolo Miserere, ONroparte_5
Carlo Negro e Federico Camurati
-convenute-
OGGETTO: responsabilità per abuso di posizione dominante
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note depositate telematicamente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato a seguito di ordinanza d'incompetenza pronunciata dal Tribunale di Torino il 28.4.2021, la già Parte_1
concessionaria del Gruppo per la provincia di SI, la CP_2 Parte_3
e il Sig. questi ultimi in qualità di garanti della
[...] Parte_2
hanno agito in giudizio nei confronti della e della Parte_1 ONroparte_1 [...]
per sentir dichiarare l'illegittimità del recesso dai contratti di concessione per CP_3
la distribuzione di veicoli, ricambi e dei servizi di assistenza per i prodotti Fiat esercitato il
21.6.2011, con effetto dal 30.6.2013, dalla (all'epoca ONroparte_1 [...]
, in violazione delle clausole generali di buona fede e correttezza, e in ONroparte_2
danno del dealer nonché per accertare la nullità, l'annullabilità e/o Parte_1
l'inefficacia della scrittura privata del 12.6.2013 avente ad oggetto un piano di rientro del debito di 870.000 euro della nei confronti della (all'epoca GA Parte_1 CP_3
Capital); e inoltre per sentir dichiarare la nullità, annullabilità e/o inefficacia dei finanziamenti effettuati da su disposizione e nell'interesse di in CP_3 CP_1
favore della medesima con conseguente inesistenza, inopponibilità e/o Parte_1
inefficacia dell'ipoteca rilasciata dalla e della fideiussione Parte_3
prestata personalmente dal Sig. a garanzia del suddetto debito di 870.000 Parte_2
euro, nonché ulteriormente per sentir condannare al risarcimento dei ONroparte_1
danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti a seguito della sua illecita condotta imprenditoriale.
Con l'atto introduttivo del giudizio gli attori hanno in particolare formulato le seguenti domande: “- Preliminarmente / pregiudizialmente, si chiede che venga disposta
l'integrazione del contraddittorio con la società “ […] quale società CP_6 direttamente sottoposta a controllo, direzione e coordinamento di “ – ONroparte_1 integrazione del contraddittorio che ben potrebbe / dovrebbe essere ordinata d'ufficio dal
pagina 2 di 27 Giudice (ex art. 102 c.p.c.), attesa l'esigenza di evitare una sentenza che, pronunciata in assenza di tale litisconsorte, potrebbe essere ritenuta “inutiliter data” [….];
- Sempre in via preliminare, accertata e ritenuta la condotta della “ , ONroparte_1 direttamente o per il tramite delle società finanziarie da essa controllate “ CP_3
e/o “ , per le motivazioni tutte esposte in atti, dichiarare illegittimo,
[...] CP_6
per i motivi esposti nel presente atto, l'intervenuto esercizio da parte di della clausola CP_2
di recesso giusta comunicazione del 21/6/2011 (con effetto dal 30/6/2013), con ogni consequenziale statuizione in ordine ai contratti tutti di cui al presente atto (mandati di vendita nuovo ed assistenza Alfa Romeo, e e per il mandato CP_2 ONroparte_7 assistenza Lancia) in essere con parte attrice alla data dell'esercitato recesso;
- In ogni caso, nel merito, seppure ritenuto correttamente operato il recesso, accertare e ritenere la condotta reiteratamente omissiva, inadempiente e commercialmente scorretta della “ direttamente o per il tramite delle società finanziarie da essa ONroparte_1 controllate “ e/o “ , così per come innanzi ricostruita e ONroparte_3 CP_6
desumibile dalle circostanze del caso concreto, con ogni consequenziale statuizione anche riguardo i profili di responsabilità per palese violazione delle clausole generali di buona fede (art. 1375 c.c.) e correttezza (art. 1175 c.c.), per evidente abuso della propria posizione di supremazia economica e contrattuale, oltre che per evidente condotta illecita della concedente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1439 c.c., estrinsecatesi anche in quell'attività di natura psicologica volta a condizionare la volontà delle società attrici così da porre in essere, volontariamente e consapevolmente, comportamenti lesivi per le medesime, preordinati tutti a lederne le ragioni di diritto, e per l'effetto ritenere e dichiarare il grave e reiterato inadempimento contrattuale posto in essere dalla “
[...]
, direttamente o per il tramite delle società finanziarie da essa controllate CP_1
“ e/o “ , in danno della “ (nella quale nel ONroparte_3 CP_6 Parte_1
2006 è confluito il ramo aziendale della “ Parte_3
, quale concessionario ufficiale dei mandati e sin dal
[...] CP_2 ONroparte_7
1925), o direttamente in danno della “ Parte_3 Parte_2
;
[...]
-In ogni caso, ritenuto e dichiarato l'abuso di posizione economica dominante e l'attività discriminatoria operata da “ nei confronti di parte attrice, ed altresì ONroparte_1 ritenuta l'unitarietà dell'intera operazione economica (c.d. progetto Motor Co inserito nel
c.d. progetto Rete Italia), per le motivazioni tutte esposte in atti, dichiarare la illegittimità
pagina 3 di 27 o comunque l'assoluta nullità, annullabilità e/o inefficacia degli accordi di risoluzione del
12/6/2013 e gli accordi di definizione dello storico rapporto di concessionario – per i mandati di vendita nuovo ed assistenza Alfa Romeo, e e per il CP_2 ONroparte_7 mandato assistenza Lancia – intrattenuto sino al giugno 2013 dalla “ , Parte_1
ferma ed impregiudicata, con ogni consequenziale statuizione, la declaratoria di nullità, annullabilità e/o inefficacia dei finanziamenti effettuati da “ , su ONroparte_3 disposizione e nell'interesse di in favore del dealer “ , per ONroparte_1 Pt_1
ON mancanza di causa, siccome utilizzati nel preminente / esclusivo interesse della stessa
e per il pagamento di forniture di beni (auto e ricambi) da essa stessa venduti e/o per il pagamento di crediti dalla stessa vantati, e comunque erogati su conto corrente dedicato in
ON cui la stessa operava continui addebiti e trattenute e nella sostanziale concreta indisponibilità del dealer, oltre che per mancanza dei requisiti essenziali richiesti dal TUB
/ TUF, e conseguente inesistenza, inopponibilità e/o inefficacia della garanzia ipotecaria prestata dalla “ e della garanzia Parte_3
personale prestata dal Sig. pretesa a corredo della scrittura privata del Parte_2
12 giugno 2013, ovvero degli accordi di risoluzione. Con ogni ulteriore consequenziale statuizione in ordine alla intervenuta illegittima manipolazione della durata complessiva concordata e legittimamente attesa dei contratti stipulati, nonché in ordine ad una costante ed abusiva alterazione della esecuzione delle condizioni negoziali concordate, causative di lucro cessante e di danno emergente;
- Conseguentemente e per l'effetto, condannare “ risarcimento di tutti i ONroparte_1
danni economici, contrattuali, extracontrattuali, patrimoniali, morali e di immagine subiti, così per come meglio specificati in parte motiva, e comunque in quella somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'instaurando giudizio, previa opportuna e più esatta quantificazione e liquidazione con determinazione in via equitativa, corrispondenti anche al danno emergente derivante dalle perdite subite a seguito del suo illegittimo comportamento e dell'abuso della posizione dominante ed al lucro cessante per la perdita di avviamento dell'azienda, dovuto alla repentina interruzione dell'attività, come concessionario ufficiale, di vendita e riparazione per i marchi Alfa Romeo, , CP_2 [...]
e , da quantificarsi come in atti, oltre all'integrale rimborso, da CP_7 CP_8 quantificarsi anche all'esito dell'espletanda CTU, di tutte le spese effettuate dalla “
[...]
e/o dalla “ per Parte_1 Parte_3
investimenti non ammortizzati, acquisto attrezzature ed adeguamento identity esterna,
pagina 4 di 27 imposti da , pur nella consapevolezza dell'imminente invio della comunicazione di CP_2 recesso, e segnatamente condannare “ , al risarcimento di tutti danni ONroparte_1
conseguenti alle politiche di vendita e commerciali imposte tempo per tempo (overstock, immatricolazioni di ufficio e Km/0, demo, politiche di sconto e sconti obbligatori), così per come verranno ricostruite in corso di causa, oltre ancora alla quantificazione dei danni di immagine, reputazionali subiti, con salvezza di più attuali conteggi, oltre interessi e rivalutazione come per legge, all'uopo operandosi, comunque, compensazione con le somme eventualmente ritenute dovute dalla “ e/o dalla “ Parte_1 [...]
a “ , direttamente o per il Parte_3 ONroparte_1 tramite delle società finanziarie da essa controllate “ e/o “ ONroparte_3 CP_6
, a qualunque titolo, in ragione dei rapporti commerciali intercorsi.
[...]
- In ogni caso accertare e dichiarare la nullità della dichiarazione fideiussoria asseritamente prestata dal Sig. per violazione di norma imperativa e, Parte_2
conseguentemente, la mancanza di titolo di qualunque pretesa di nei confronti, CP_3
per quel che in questa sede rileva, del Sig. Ove ritenuta valida ed Parte_2
opponibile, deve intendersi comunque definitivamente estinta per le motivazioni in atti.
A fondamento delle domande così formulate gli attori hanno dedotto:
-che la famiglia è stata una storica concessionaria in Sicilia sin dal 1925; Pt_2 CP_2
-che l'attività del gruppo aveva vissuto una costante espansione nel corso degli Pt_2
anni fino a contare circa settanta dipendenti;
-che nel 2010 la “oltre ai mandati già acquisiti (Alfa Romeo, e Parte_1 CP_2 [...]
, [ottenne] anche il mandato assistenza per il marchio (nell'ambito CP_7 CP_8
della CDM – “Customer Driver Market” di SI)”;
- che sempre nel corso del 2010 “fu imposto alla di procedere ad una Parte_1
ulteriore ricapitalizzazione non inferiore ad €. 254.000,00 – effettuata mediante versamenti dei soci in conto aumento capitale, ed all'esito fu anche richiesto un ulteriore adeguamento in aumento delle garanzie Auto Nuovo e Ricambi”;
- che in tale contesto, “anche al fine di soddisfare al meglio le esigenze della clientela e rendere più efficiente la propria organizzazione nel rispetto delle procedure e standard man mano imposti dalla Casa Madre, la [aveva affrontato] numerosi importanti Parte_4
investimenti, anche di natura immobiliare” nel 2001 e nel 2008;
- che nel corso del 2010, “con un impegno finanziario di euro 100.000,00 circa, furono eseguiti ulteriori importanti lavori (edili - acquisto arredi ed attrezzature) per assecondare la pagina 5 di 27 richiesta di adeguamento dell'Identity esterna della concessionaria, in uno alla sostituzione di tutte le insegne e ad una completa ristrutturazione delle aree di attesa ed accettazione, dell'officina e del magazzino ricambi”;
- che “con comunicazione raccomandata a.r. del 25 maggio 2010 a firma del Direttore del
Mercato Dott. la Parte_5 Persona_1 ONroparte_2
comunicava la propria volontà di recesso dal contratto di Concessione per la Rivendita di ricambi e la prestazione del Servizio di Assistenza a marchio Lancia a decorrere dal
31/5/2011, adducendo a motivazione la crisi mondiale in atto che sin dal 2009 “…. ha registrato una contrazione di proporzioni senza precedenti, costringendo quindi la maggior parte delle case automobilistiche in tutto il mondo ad una radicale riorganizzazione”;
-che il “management di GA [ ha preteso, nel corso degli ONroparte_2
anni 2009 e 2010 ovvero nel pieno della crisi mondiale allora in atto, che il dealer
[...] affrontasse e portasse a compimento l'adeguamento a standard degli show- Parte_1
rooms, nonché l'acquisto e l'integrale ristrutturazione di un capannone da destinare all'attività di assistenza e ricambi per tutti i marchi rappresentati, ivi compreso quello affidato solo nel 2010 (ovvero Alfa Romeo, , , in uno ad CP_8 CP_2 ONroparte_7
una ricapitalizzazione finanziaria ed un adeguamento delle garanzie prestate alla stessa
GA per Auto Nuovo e ricambi, salvo poi comunicare, nel corso dello stesso anno (2010), la volontà di recedere dal mandato appena concesso”; CP_8
-che con successiva raccomandata del 21.6.2011 la ONroparte_2
comunicava il recesso nei confronti di tutti i dealers italiani dai contratti di concessione di vendita relativi a tutti i brands del Gruppo per dare corso all'implementazione di un nuovo modello distributivo denominato “Progetto Rete Italia”, con decorrenza dal giugno 2013;
-che nell'ambito del “Progetto Rete Italia” ideato dal management di
[...]
e finalizzato alla implementazione del nuovo modello distributivo ONroparte_2
fu prevista l'aggregazione delle quattro concessionarie storiche della Provincia di CP_2
SI ( NI . e e Parte_1 ONroparte_9 CP_10 ONroparte_11
l'affidamento ad una concessionaria unica - dei rapporti di concessione di ONroparte_12
vendita dei prodotti prima facenti capo alle singole concessionarie;
CP_2
-che la partecipazione della nonostante le resistenze delle ONroparte_11
altre tre società partecipanti alla riorganizzazione, fu voluta da ONroparte_2
per la circostanza che “la sede di SI della di
[...] ONroparte_11
recente realizzazione, avrebbe dovuto essere l'HUB del progetto di aggregazione” e che la pagina 6 di 27 stessa “era stata realizzata in leasing, con il supporto finanziario di – società CP_6
[…] sotto il diretto controllo e coordinamento di che ne detiene il 100% del capitale CP_2
sociale – e pertanto si doveva garantire continuità finanziaria alla ONroparte_11
[….] all'epoca [….] in arretrato sul pagamento dei canoni di leasing, mediante
[...] stipula di idoneo contratto di affitto con la [….] così da garantire a CP_12 CP_6
il pagamento dei canoni di leasing”;
ON
-che “ , su disposizione ed invito di , [aveva] finanziato il progetto di CP_6
aggregazione [tra le quattro concessionarie] ed [aveva] prestato ingenti somme (euro 2,5 milioni) alla pretendendo a garanzia iscrizioni ipotecarie dalle n. 4 società CP_12
già concessionarie di zona […]”;
-che le risorse finanziarie prestate da furono in parte “utilizzate per la CP_6
riqualificazione degli showrooms […] ed in parte per far fronte alle esigenze finanziarie collegate e conseguenti all'acquisto di autoveicoli venduti [alla dalla stessa CP_12
”; CP_2
ON
-che inoltre il management di (oggi ), per un verso, impose ai quattro CP_2
concessionari preesistenti, per la partecipazione al detto progetto di aggregazione, che
“ogni concessionario si dimettesse spontaneamente [dai contratti di concessione di vendita] previa rinuncia a qualsivoglia pretesa economica [….], senza alcuna indennità diritto e/o pretesa di sorta, addirittura riconoscendosi [ciascuno debitore] in ragione dei rapporti commerciali intercorsi (acquisto di autoveicoli nuovi e ricambi da )” e, per alto verso, CP_2
pretese che i singoli soci e Parte_1 ONroparte_13 CP_10 [...]
“patrimonializzassero [la neocostituita mediante ONroparte_11 CP_12
conferimento – pro quota – di un ingente magazzino ricambi (dal valore di €. 2 milioni circa)”;
-che “ impose che tutti gli autoveicoli all'epoca (aprile / maggio 2013) in carico delle CP_2
n. 4 concessionarie ed alle stesse già fatturati (un totale di 362 pezzi) venissero in unica soluzione [….] rifatturati alla unitamente ad altri 200 pezzi circa ad CP_12
integrazione” dello magazzino iniziale di veicoli, ciò che “comportò, oltre ad un appesantimento finanziario enorme a carico della nuova concessionaria unica (che ha costretto ad accettare il finanziamento [FIDIS] e che sarà, anche a causa di un CP_12
comprensibile ritardo nello smaltimento dello stock iniziale […]), un enorme impatto sulle dinamiche finanziarie e contabili delle “vecchie” concessionarie, che si trovarono immediatamente esposte sull'IVA per considerevoli importi”;
pagina 7 di 27 -che “con la partecipazione al progetto di aggregazione, finalizzato alla copertura di un territorio sino ad allora gestito da n° 4 concessionari di zona, si sono dovute subire / assecondare talune iniziative ed uno sforzo organizzativo ed aggregativo che, certamente, non è dato riscontrare in altre simili esperienze di start up”;
-che la “dopo appena 6 mesi di operatività aziendale […] registrava una CP_12
perdita rilevante di euro 1.113.563,00, proveniente dall'appesantimento debitorio con il quale la società era nata per volontà di ” e che il relativo progetto di aggregazione fallì CP_2
“dopo appena un anno di operatività aziendale [per] cause [che] sono certamente riconducibili anche / soprattutto alla condotta di ed alle scelte del suo CP_14
management”;
-che la “aveva ritenuto di poter accettare l'imposizione di in ordine Parte_1 CP_2 ad una interruzione “spontanea” dei precedenti / preesistenti mandati di concessionario ufficiale, nonché subito l'imposizione di rinunciare a qualsivoglia indennità e/o pretesa risarcitoria spettantegli in ragione dei quasi centenari rapporti di concessionario ufficiale, solo ed esclusivamente in ragione della “continuità” alla stessa garantita dal progetto
, di tal guisa il “misero” fallimento del progetto, nell'arco di soli 12 mesi e CP_12 per fatto e colpa certamente riconducibile anche / soprattutto all'operato di , impone CP_2
di rimettere in discussione tutti i rapporti preesistenti e le modalità della loro “indotta” interruzione, in uno agli enormi valori patrimoniali ed alle ingenti somme di denaro investito, oltre all'avviamento aziendale ed l'intero patrimonio reputazionale, andato irrimediabilmente perduto / naufragato a causa dell'indotto fallimento del c.d. progetto
Motor Co”;
- che “il complesso di atti – apparentemente separati – posti in essere su esplicita indicazione del management , abbia reso eloquente una sostanziale unitarietà CP_2
dell'operazione economica” con la quale , in sinergia con CP_2 ONroparte_15 CP_6
ed (società controllate da e della quale rappresentano il ramo CP_3 CP_2
finanziario), ha agito abusando della propria posizione di supremazia economica e contrattuale, imponendo condizioni e modalità operative che, in un regime di equilibrio fra le parti, non sarebbero mai state accettate dalle n. 4 Società già concessionarie di zona”
( e;
Parte_1 ONroparte_13 CP_10 ONroparte_11
-che il meccanismo “utilizzato per la produzione delle condotte abusive […] è stato quello della stipula di cc.dd. contratti leganti (tying-contracts), ossia rapporti incrociati di risoluzione consensuale di mandati / concessione a società di nuova costituzione di nuovi pagina 8 di 27 mandati accorpati per la vendita di autoveicoli, ricambi e attività di assistenza / ricambi, nonché di rapporti di vendita / conferimento di beni, locazioni di immobili e concessione in godimento e comodato attrezzature di officina [in favore della ] […], sottoscritti CP_12
tutti sotto la condizione che le n. 4 Società già concessionarie di zona […] rinunciassero a qualsivoglia pretesa di indennità, risarcimento e/o altro in ragione delle singole attività di concessionario della Rete ufficiale svolte per generazioni e sino ad allora, non CP_2
tenessero in nessun conto gli imponenti interventi di adeguamento delle proprie sedi effettuati sino a poco prima della risoluzione consensuale (in ragione del citato progetto di aggregazione), [e] si prestassero ad operazioni finanziarie gravemente penalizzanti”;
-che ne “è derivata, in buona sostanza, in ragione di azioni sinergiche e concordate poste in essere da direttamente e/o per il tramite delle sue controllate ed CP_14 CP_6 CP_3
, una illegittima manipolazione della durata complessiva concordata e
[...]
legittimamente attesa – in uno ai diritti ad essa collegati – dei contratti / mandati di vendita allora (2013) in essere con le n. 4 concessionarie e, per quel che in questa sede rileva, con la Società […] nonché una costante ed abusiva alterazione della Parte_1
esecuzione delle condizioni negoziali concordate, causative di lucro cessante e di danno emergente”;
-che non possono “esservi dubbi riguardo al fatto che GA (oggi , abbia ONroparte_1 violato, nei rapporti con la , il basilare principio di buona fede nell'esecuzione Pt_1
dei contratti di concessione di vendita, violazione questa che si è tradotta in comportamenti e condotte abusive da parte di nei confronti del concessionario, reiterati nel corso CP_2
degli anni, sino alla illegittima risoluzione / recesso nel 2011 (con decorrenza da giugno
2013) da parte di dei contratti stessi, già preceduta dal recesso del contratto di CP_2
assistenza Lancia”;
- che in applicazione di tali principio di diritto “non può che censurarsi la decisione del concedente ( ) di recedere ad nutum dai contratti di concessione di vendita in essere CP_2 con la , sul presupposto che tale diritto gli fosse espressamente riconosciuto Pt_1 dal contratto” e non può dubitarsi che negli ultimi 10 anni, abbia indotto la CP_2 concessionaria in uno stato di crescente e sempre più grave affaticamento Pt_1
finanziario e patrimoniale”, provocato dagli investimenti non ammortizzati effettuati negli anni immediatamente precedenti il recesso e dalla “imposizione di politiche commerciali e di vendita assolutamente sconsiderate e finanziariamente / economicamente penalizzanti” quali “immatricolazioni di “ufficio” o […] acquisto di autoveicoli al fine di raggiungere pagina 9 di 27 budget improponibili / irragiungibili, o ancora […] acquisto di autoveicoli “demo”, o in overstock, la continua imposizione di budget anche per l'acquisto dei ricambi ecc. [….]”;
-che non meno importante di quello spiegato da (con specifico riferimento CP_6 all'operazione di finanziamento a corredo del progetto di aggregazione – c.d. progetto
Motor Co), è il ruolo, di supporto alle reiterate abusive condotte predatorie / vessatorie tempo per tempo svolte da nei confronti dei concessionari […] anche quello rivestito CP_2 da già ), ovvero la società finanziaria attraverso la ONroparte_3 ONroparte_16
quale , mediante ripetute operazioni di cessione di credito e/o factoring – spesso CP_2
“simulate” da finanziamenti che altro non sono che le c.d. “dilazioni onerose” dei ricambi o delle autovetture nuove o demo fatturate d'ufficio al concessionario (stock), gestisce in via ordinaria i rapporti con la propria Rete di vendita”;
-che il “management , ben comprendendo le potenzialità di guadagno di un sistema di CP_2
finanziamento diretto che coinvolgesse la vendita di automobili e ricambi a tutta la propria
Rete di vendita – in sostituzione del sistema bancario tradizionale cui l'intera Rete sino ad allora si affidava in via esclusiva, mise in piedi un complesso sistema di cessioni di credito e factoring, imposto ai dealer, attraverso il quale le somme necessarie per il pagamento delle fatture di vendita autoveicoli nuovi e ricambi – emesse da GA (ovvero il ramo industriale) venivano direttamente finanziate dalla stessa mediante il proprio braccio CP_2
finanziario GA Capital. Di tal guisa, le fatture di vendita – inerenti lo stock imposto da
– venivano “normalmente” pagate dal concessionario con una “dilazione onerosa” di CP_2
180 gg. ed all'esito, ove gli autoveicoli fossero rimasti invenduti, con una ulteriore proroga della detta dilazione onerosa (ovviamente con un tasso di interesse più elevato) di volta in volta concessa, sino a 240 gg. ed oltre […] Risulta intuitivo il beneficio economico e finanziario della che, in questo modo, guadagnava 2 volte;
la prima vendendo CP_2
l'autoveicolo, la seconda, sostituendosi al sistema bancario e finanziando l'acquisto dello stock venduto al concessionario. Intuitivo anche l'ulteriore aspetto, diremmo “perverso”, della strategia di vendita impostata da . Il guadagno di tanto più aumenta, tanto CP_2 CP_2
più il concessionario viene caricato di stock ed auto demo, e soprattutto il guadagno aumenta tanto più le auto imposte d'ufficio costituiscono prodotto che per modello, allestimento, colore ecc…, sono di difficile collocazione sul mercato (insomma modelli difficili da vendere al pubblico), ovvero rimangono invendute per più tempo”;
- che i finanziamenti erogati da (già , sono “nulli, ONroparte_3 ONroparte_16
annullabili o comunque inefficaci in quanto volta per volta concessi in assoluta mancanza pagina 10 di 27 di causa [e] in assenza di qualsivoglia normale verifica preliminare del merito creditizio, su specifiche indicazioni ed invito di (ovvero oggi già CP_2 ONroparte_1 [...]
), diretta controllante del proprio ramo finanziario, ed al precipuo scopo ONroparte_2
di ottenere il pagamento delle proprie forniture di veicoli e ricambi”;
- che gli stessi finanziamenti sono altresì caratterizzati da “numerose omissioni inerenti le informative prescritte dalla legge in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, il cui fine primario è proprio quello di assicurare ai clienti la comprensione delle caratteristiche, dei rischi e dei costi dei prodotti finanziari offerti”, e in particolare non recano alcuna indicazione: a) dell'Indicatore Sintetico di Costo, ovvero tasso Annuo Effettivo Globale (ISC/TAEG); b) dei costi connessi con il finanziamento;
c) del tasso sia corrispettivo che moratorio alla data della stipula del contratto;
d) del tasso effettivo;
e) del piano di ammortamento degli interessi;
f) delle modalità di rilevazione del parametro di riferimento;
g) dei giorni per il computo degli interessi (anno civile o commerciale);
- che “i contratti di finanziamento de quibus, peraltro in nessun modo identificati nei loro elementi costitutivi (solo citati nella scrittura [privata del 12.6.2013]) e privi di alcuna evidenza contabile e documentale (ivi dovrebbero essere riportate le condizioni di finanziamento), devono ritenersi nulli o comunque annullabili, invalidi e/o inefficaci, con ogni consequenziale statuizione in ordine alla esposizione debitoria concretamente ascrivibile al debitore principale – ovvero alla – e con ogni Parte_1
conseguenza sulla validità ed efficacia della scrittura privata del 12/6/2013, e delle correlate garanzie, ivi compresa l'ipoteca a suo tempo rilasciate dalla
[...]
, e la garanzia fideiussoria personale rilasciata dal Sig. Parte_3
; Parte_2
Sotto il profilo risarcitorio gli attori hanno dedotto:
- che “la condotta di , sia in sede di qualificazione della posizione di dominio, che in CP_2
sede di misurazione di tale ricercato equilibrio, [è stata caratterizzata da] evidente scorrettezza, tanto della tecnica di regolazione contrattuale (perché "legante" e predatoria), quanto delle modalità di attuazione degli accordi sottoscritti (perché manovrati disinvoltamente al fine di cagionare la illegittima rescissione dei rapporti ed il conseguente danno), dalla quale è derivata una costante ed abusiva alterazione della esecuzione delle condizioni negoziali concordate, causativa di lucro cessante e di danno emergente”;
pagina 11 di 27 -che “considerando complessivamente l'intrecciarsi delle attività economiche riferibili a tutti gli accordi/mandati sopra descritti, considerando la previsione di durata a tempo indeterminato prevista in contratto (mandati di concessione per la vendita di vetture Alfa
Romeo, , e le legittime aspettative del dealer, la durata minima CP_2 ONroparte_7
“ipotetica” ascrivibile alla corretta esecuzione dei contratti da parte di si CP_14
sarebbe realisticamente protratta per un periodo comunque non inferiore a 10 anni, ovvero almeno sino al giugno 2023, salva la legittima aspettativa della più lunga possibile ed a tempo indeterminato […] [dovendosi] infine considerare il periodo 2000 / 2002 – dunque sin dall'inizio del rapporto contrattuale (2004) per quanto riguarda il marchio Alfa Romeo
– quale periodo in cui si sono palesati in modo oggettivo e continuato / sistematico, e fortemente impattante con l'organizzazione del dealer, taluni comportamenti gravemente abusivi che hanno poi condotto al contesto di dipendenza economica in cui ci si è trovati”;
-che “appare quindi evidente che i mancati guadagni calcolabili, almeno sino al 2023, in danno della […] rappresentano la base di calcolo del pregiudizio Parte_1
derivato da abusiva interruzione del rapporto (globalmente inteso), e comunque calcolabili direttamente a danno della società attrice fino alla data odierna, quale Parte_1
soggetto formalmente titolare dei mandati alla data del formalizzato recesso”;
-che “con riserva di una più esatta quantificazione all'esito della espletanda CTU […] tali mancati guadagni (lucro cessante) ammontano complessivamente a circa €.350.000,00
(trecentocinquantamila/00) per ciascun anno di “esercizio contrattuale” ordinario, sicché, il danno lamentato a questo titolo può essere quantificato ragionevolmente in una cifra pari ad
€. 3.500.000 (tremilionicinquecentomila/00) – considerando per l'ipotesi in esame il periodo 2013 (anno di effettiva cessazione del rapporto ed interruzione dell'attività di vendita) 2023”, oltre “agli ingenti danni di immagine e reputazionali, sino alla definitiva perdita di un avviamento quasi centenario, subiti dalle società attrici, ciascuna in ragione del proprio ruolo nel rapporto con da valutarsi in via equitativa in quella CP_14
somma che verrà ritenuta di giustizia” e oltre il risarcimento dei danni, “da valutarsi in via equitativa in quella somma che verrà ritenuta di giustizia, conseguenti alle condotte abusive e prevaricanti di direttamente o in sinergia con le società finanziarie da essa CP_14
controllate ( ), per come poste sistematicamente in essere ancor prima ONroparte_17 dell'avviso di recesso, in ragione degli investimenti non ammortizzati (eseguiti tra il 2008 ed il 2010 con allestimento nuova sede per post-vendita e ricambi + nuova identity esterna di tutte le sedi), pretesi allorquando era già consapevole dell'imminente invio della CP_2
pagina 12 di 27 comunicazione di recesso (addirittura il recesso per il marchio è arrivato, all'esito CP_8 dell'esecuzione degli interventi di adeguamento richiesti, ed a stretto giro – stesso anno – della sottoscrizione del mandato), e delle politiche di vendita e commerciali tempo per tempo imposte da (overstock, immatricolazioni di ufficio e Km/0, demo, politiche di CP_2
sconto e sconti obbligatori), fortemente impattanti sulla marginalità e sostenibilità dell'attività, tali da avere indotto la concessionaria in uno stato di crescente e sempre più grave affaticamento patrimoniale e finanziario”;
In data 13.10.2021 si costituivano le convenute e ONroparte_1 ONroparte_3
chiedendo in via principale di dichiarare inammissibili e comunque di rigettare, anche per intervenuta prescrizione, le domande formulate dagli attori. In via riconvenzionale, le convenute chiedevano di ingiungere, con ordinanza ex art. 186-ter c.p.c., provvisoriamente esecutiva, a e in solido anche a Parte_1 Parte_3
e al Sig. in proprio, il pagamento in favore di
[...] Parte_2 ONroparte_3 dell'importo di Euro 700.615,29 in sorte capitale, oltre agli interessi dovuti in forza della scrittura privata del 20.4.2016 (sub doc. 17), nonché di accertare e dichiarare il diritto di credito di nei confronti di e in solido anche nei confronti ONroparte_3 Parte_1
della e del sig. in Parte_3 Parte_2 proprio, per l'importo di Euro 700.615,29 in sorte capitale, oltre interessi al tasso di mora contrattuale previsto dalla citata scrittura privata del 20.4.2016 e, per l'effetto, di condannare le suddette società e il sig. al pagamento del medesimo Parte_2
importo in favore di ONroparte_3
Deducevano le convenute:
-che con i garanti di e Parte_1 Parte_3 Parte_2
si doleva “di una condotta asseritamente abusiva, anzi discriminatoria, Parte_2
di e nei suoi confronti, in nessun modo specificata, per invocare, CP_1 CP_3 sotto taluni profili in maniera irrimediabilmente tardiva, l'invalidità di alcuni dei negozi prodromici e funzionali al Progetto MotorCo [risalente al 2013], al quale Parte_2 stesso ha dato causa, e che sono stati posti in essere nell'esercizio e nella piena consapevolezza delle sue prerogative di imprenditore […], nel tentativo vano di ottenere qualche forma di “ristoro”, sotto forma risarcitoria o restitutoria, rispetto ad un affare, il
Progetto MotorCo, sottostante ad una articolata vicenda imprenditoriale, che non ha avuto il successo sperato, ma per la quale non può in alcun modo fondatamente dolersi ora con gli attuali convenuti”;
pagina 13 di 27 -che parte attrice aveva contestato “l'esercizio di un diritto, quello di recesso dai contratti intercorsi tra le parti per riorganizzazione della rete distributiva di , che lungi CP_1 dall'essere stato in allora abusivamente invocato da quest'ultima, è stato esercitato nel rispetto della normativa di settore, della regolamentazione contrattuale di riferimento, e per ragioni puntualmente comunicate a che hanno avuto una concreta Pt_2 implementazione con effetti reali sull'intero sistema distributivo di ”; CP_1
- che parte attrice “non contesta – così come non ha mai contestato e non si vede come avrebbe potuto – le ragioni del recesso per riorganizzazione, bensì si duole della durata complessiva dei rapporti di concessione che, a suo dire, sarebbero stati interrotti da
[...]
CP_
con il conseguente danno emergente e lucro cessante stimati apoditticamente in 3,5 milioni, posto che, sempre secondo la prospettazione avversaria, tali rapporti sarebbero dovuti durare «almeno sino al giugno 2023»”.
-che le “domande avversarie, più che risultare idonee a fondare una domanda risarcitoria, paiono finalizzate a sottrarsi al pagamento di debiti dovuti in particolare nei confronti di quale conseguenza dell'invocata (invero, insussistente) invalidità di determinati CP_3
atti”.
Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il Giudice istruttore, ravvisata l'opportunità della “rimessione della causa al collegio per l'esame dell'an delle domande svolte in giudizio, apparendo i capitoli di prova [orale] dedotti da parte attrice inammissibili, in quanto richiedenti l'espressione di giudizi o in quanto non ammissibili ai sensi degli artt. 2721 segg. c.c., ovvero superflui, ove afferenti circostanze documentali, essendo in ogni caso rimessa al collegio anche ogni ulteriore valutazione su tutte le istanze istruttorie […], e così anche in ordine alla CTU contabile richiesta da parte attrice”, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 23.10.2024, dopo alcuni rinvii determinati dal trasferimento ad altro ufficio del Giudice istruttore, la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Le domande di parte attrice non meritano accoglimento. Deve invece essere accolta la domanda riconvenzionale di di condanna dell'attrice e del ONroparte_3 Parte_1
garante Sig. al pagamento dell'importo di Euro 700.615,29, oltre Parte_2
interessi al tasso convenzionale previsto dalla scrittura privata del 20.4.2016 (sub doc. 17 del fascicolo di parte convenuta).
pagina 14 di 27 2.- Va preliminarmente respinta la richiesta di integrazione del contraddittorio “con la società “ […] quale società direttamente sottoposta a controllo, direzione e CP_6 coordinamento di , avanzata dagli attori con l'atto di citazione e ribadita ONroparte_1
nelle conclusioni, atteso che nessuna domanda risulta in realtà formulata nei confronti del terzo e che in ogni caso non sono ravvisabili gli estremi del litisconsorzio CP_6
necessario nei suoi confronti, alla luce dell'estraneità della rispetto agli atti negoziali CP_6
impugnati, e del carattere non litisconsortile dell'obbligazione risarcitoria azionata nel presente giudizio, non senza osservare che era facoltà – ed anzi onere processuale – della stessa parte attrice procedere alla tempestiva citazione diretta del soggetto da essa indicato come legittimato passivo.
3.- Va inoltre senz'altro respinta la domanda di accertamento della violazione dell'art. 3 della l. 287/1990 e segnatamente dell'abuso di posizione dominante “di ONroparte_1
direttamente e/o per il tramite della (quale società controllata e della quale CP_6
rappresenta il ramo finanziario), in sinergia con , formulata con le CP_6 ONroparte_3
note di trattazione scritta del 12.4.2021 davanti al Tribunale di Torino successivamente dichiaratosi incompetente in favore del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di imprese, con ordinanza pronunciata il 28.4.2021, ai sensi degli artt. 3 e 4, comma
1-ter, lett. a), del d.lgs. 168/2003.
E' noto, infatti, che l'accertamento della fattispecie dell'abuso di posizione dominante contemplata dall'art. 3 della l. 287/90 presuppone che vengano almeno allegati e provati dalla parte che ne invoca la sussistenza: (i) la posizione dominante dell'impresa di cui si assume l'illecita condotta anticoncorrenziale esercitata all'interno di un determinato mercato dei prodotti (o di una parte rilevante del mercato) europeo o nazionale;
nonché (ii) un comportamento imprenditoriale qualificabile come sfruttamento abusivo della posizione di dominio sul mercato in questione. L'accertamento di una posizione qualificabile come dominante su un determinato mercato è dunque un'operazione preliminare rispetto a quella della verifica dell'abuso, dato che in assenza della prima non può esistere il secondo. E' noto altresì che la posizione dominante corrisponde, secondo la costante giurisprudenza europea e nazionale, ad “una posizione di potenza economica grazie alla quale l'impresa che la detiene […] ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei concorrenti, dei clienti e, in ultima analisi, dei consumatori” (cfr. Corte di
Giustizia UE, 14.2.1978, United Brands Chiquita/Commissione) e che, d'altro canto, la pagina 15 di 27 capacità di un'impresa di tenere comportamenti indipendenti nei confronti dei concorrenti, dei clienti e dei consumatori può risultare da diversi fattori (numero e forza delle imprese concorrenti, ruolo della concorrenza potenziale, esistenza di barriere all'ingresso, ecc.) e che tra questi fattori il più significativo, secondo la giurisprudenza comunitaria e nazionale,
è rappresentato dal possesso di un'elevata quota di mercato. Secondo la giurisprudenza e la prassi interpretativa delle Autorità antitrust, infatti, il possesso di quote di mercato estremamente elevate costituisce di per sé, salvo circostanze eccezionali, la prova dell'esistenza di una posizione dominante. Negli Orientamenti sulle priorità nell'applicazione dell'art. 82 del Trattato CE, 2009, inoltre la Commissione europea ha da tempo segnalato che, pur essendo molto difficile individuare una volta per tutte una soglia necessaria per presumere il dominio di mercato, è piuttosto improbabile che un'impresa goda di una posizione dominante se la sua quota di mercato è inferiore al 40% del mercato rilevante.
Ebbene, dalla lettura complessiva degli atti del procedimento risulta chiaramente che al di là della generica affermazione di un presunto abuso collettivo, da parte di ONroparte_1
e della propria posizione di «supremazia economia CP_6 ONroparte_3
economica e contrattuale», gli attori non hanno mai dedotto e tanto meno provato alcunché in riferimento alla posizione dominante delle convenute né hanno dedotto o provato alcunché sul mercato rilevante da prendere in considerazione al fine dell'accertamento del potere di mercato detenuto dalle medesime convenute. In particolare, gli attori non hanno dedotto né provato o offerto di provare la capacità di (insieme alle società CP_1
controllate e di tenere comportamenti indipendenti nei confronti dei CP_6 CP_3
concorrenti, dei clienti e dei consumatori, in ragione della quota di mercato posseduta ovvero del numero e della forza delle imprese concorrenti, della situazione di concorrenza potenziale esistente, della presenza di eventuali barriere all'ingresso, ecc.. L'insuperabile lacunosità dell'attività assertiva di parte attrice in riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie di “abuso di posizione dominante” delineati dalla legge è sufficiente ad avviso del Tribunale per concludere nel senso della manifesta infondatezza della domanda.
4.- Infondata è altresì la domanda di accertamento dell'illegittimità del recesso dai contratti di concessione per la distribuzione di veicoli, ricambi e dei servizi di assistenza per i
CP_ prodotti esercitato il 21.6.2011 in danno del concessionario dalla casa Parte_1 automobilistica (all'epoca . Parte attrice ONroparte_1 ONroparte_2
pagina 16 di 27 ON deduce in proposito che il recesso della fu esercitato in modo abusivo, violando le clausole generali di buona fede e correttezza ed invoca a proprio favore la giurisprudenza di legittimità in tema di recesso ad nutum dai contratti di concessione di vendita (Cass. civ. sez. III del 18.9.2009 n. 20106). Senonché alla stregua dei documenti prodotti dagli attori
ON risulta chiaramente che il recesso esercitato dalla non avvenne imponendo “uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quel potere o facoltà furono attribuiti” (così la massima di Cass. 20106/2009 citata). E, infatti, dai documenti e dalle stesse allegazioni di parte attrice risulta: (i) che i contratti di concessione di vendita
ON conclusi tra e il concessionario prevedevano una clausola rubricata Parte_1
“Recesso per riorganizzazione” in forza della quale il Gruppo Fiat aveva “facoltà di recedere dal [contratto di concessione di vendita] dando al Concessionario preavviso scritto di 12 (dodici) mesi, con effetto dall'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo alla date del preavviso, qualora vi sia necessità di riorganizzare l'intera rete di vendita
[…] od una sua parte sostanziale” (art. 52) (doc. 32, 33, 34, 35, 36); (ii) che il 21.6.2011 ON
aveva comunicato alla e a tutti gli altri concessionari italiani il recesso dai Parte_1
contratti di concessione di vendita con effetto dal 30.6.2013, concedendo ai propri rivenditori un preavviso di 24 mesi, doppio rispetto ai 12 mesi contrattualmente previsti
(doc. 42); (iii) che il recesso era ampiamente motivato dalla Casa automobilistica con la
CP_ decisione di riorganizzare la rete di vendita e assistenza dei veicoli Alfa Romeo,
[...]
ed Abarth (c.d. Progetto Rete Italia) e con l'esigenza di ripensare CP_7
profondamente il modello distributivo fin lì adottato dal gruppo , a seguito della crisi CP_2 economica mondiale che aveva provocato “rilevantissime contrazioni dei volumi di vendita
a danno delle case costruttrici e delle relative reti di concessionari”, con la conseguente necessità di rivedere “la fisionomia, il dimensionamento e la struttura stessa delle future aziende concessionarie”, nonché di provvedere ad una “migliore e più efficiente allocazione territoriale” dei rivenditori (doc. 42); (iv) che la comunicazione di recesso dava atto che la collaborazione con i concessionari sarebbe proseguita per tutto il periodo del preavviso e “qualora ve ne siano i presupposti e la cosa risulti di reciproco interesse, anche in futuro”; (v) che nel quadro della preannunciata riorganizzazione della rete distributiva del gruppo in Italia, si iscrivono l'operazione di aggregazione societaria CP_2
delle quattro concessionarie storiche della Provincia di SI ( NI Parte_1
e e l'affidamento ad un'unica ONroparte_9 CP_10 ONroparte_11
pagina 17 di 27 società, la partecipata dai soci delle precedenti concessionarie, dei rapporti CP_12
di concessione di vendita prima facenti capo alla alla Parte_1 ONroparte_13
alla e alla in vista del rafforzamento dei singoli CP_9 CP_10 ONroparte_11
concessionari e di una loro migliore e più efficiente allocazione territoriale;
(vi) che il
28.2.2013, la e gli altri tre concessionari partecipanti all'aggregazione Parte_1
societaria, avevano rinunciato al residuo preavviso comunicando le “dimissioni dai contratti di concessione […] attualmente vigenti con effetto dal giorno della stipula dei contratti di concessione con la (doc. 11 fascicolo parte convenuta). CP_12
Ebbene, proprio “la sostanziale unitarietà dell'operazione economica” (pp. 12-18 della citazione) di riorganizzazione dei concessionari della Provincia di SI, sottolineata dagli attori e realizzata mediante lo scioglimento dei singoli rapporti di concessione e la
ON contestuale prosecuzione delle relazioni commerciali con attraverso la nuova società
partecipata dai soci della della della CP_12 Parte_1 ONroparte_13
e della (doc. 6 fascicolo attori), dimostrano che CP_9 CP_10 ONroparte_11
non vi fu alcuna reale interruzione dei rapporti con i singoli concessionari, i quali poterono continuare la loro attività d'impresa in forma aggregata “dal giorno della stipula dei
C contratti di concessione con (doc. 22 fascicolo parte attrice e doc. 11 CP_12
fascicolo parte convenuta) e, quindi, su basi patrimoniali e organizzative più solide di quelle che nel passato avevano caratterizzato le singole società concessionarie.
La sostanziale continuazione dell'attività dei singoli concessionari nella nuova veste societaria è dimostrata dal rilievo che la fu costituita su basi paritetiche, ONroparte_12
con quote del 25% ciascuno, dai soci delle vecchie concessionarie tra i quali il Sig.
(cfr. doc. 10 fascicolo parte attrice). Inoltre la stabilì le proprie Parte_2 CP_12
sedi operative negli stessi immobili in cui la la la Parte_1 ONroparte_13
CP_ e la avevano esercitato in forma indipendente la CP_10 ONroparte_11
loro attività, rispettivamente in Barcellona Pozzo di Gotto, Taormina, Santa'Agata di
Militello e SI (doc. 23 fascicolo parte attrice e doc. 9 e 10 parte convenuta) e, come si trova scritto nell'atto di citazione, proseguì le attività dei suoi soci attraverso “il CP_12
conferimento di beni, locazioni di immobili e concessione in godimento e comodato attrezzature di officina” (pag. 18 dell'atto di citazione) e “mediante conferimento – pro quota – di un ingente magazzino ricambi (dal valore di €. 2 milioni circa)” (pag. 12 dell'atto di citazione).
pagina 18 di 27 In questo contesto e alla luce della severa crisi economica che secondo quanto riportato dallo stesso attore aveva colpito il mercato automobilistico a partire dal 2008, appare
ON dunque chiaro che il recesso esercitato da nel giugno 2011, da un lato, non mirava a conseguire risultati diversi da quelli per i quali il “Recesso per riorganizzazione” era contrattualmente conferito dall'art. 52 dei contratti di concessione, essendo animato dalla
“necessità di riorganizzare l'intera rete di vendita” (doc. 32, 33, 34, 35, 36) e rispondeva dunque ad un'esigenza di profonda modificazione delle strutture di distribuzione adottate dalla casa automobilistica, giustificata in maniera plausibile sulla base della situazione di mercato;
dall'altro, non fu esercitato secondo modalità censurabili tali da determinare “una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrifico cui è soggetta la controparte” (così Cass. 20106/2009). ON Ancor meno il recesso della può configurarsi come una “interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto” (ex art. 9, comma 2, l. 192/1998), atteso che il preavviso di
24 mesi concesso ai rivenditori era pari al doppio del preavviso contrattualmente dovuto, che il recesso non era rivolto in modo discriminatorio alla (o selettivamente ad Parte_1
un gruppo ristretto di rivenditori) ma all'intera rete dei concessionari italiani. E' decisivo inoltre che, per quanto riguarda i concessionari della Provincia di SI, come si è detto, le relazioni commerciali tra le parti non subirono un effettivo arresto ma proseguirono all'esito di un processo di consolidamento dei rivenditori presenti sul mercato locale, cosicché neppure può sostenersi che vi sia stata un'effettiva lesione dell'affidamento riposto dagli attori nella prosecuzione dell'attività o che siano state pregiudicate in maniera significativa le loro aspettative reddituali o almeno le aspettative di recupero degli investimenti specifici effettuati nel corso della relazione commerciale e non altrimenti recuperabili nel mercato di riferimento. Basterà al riguardo osservare che gli “imponenti interventi di adeguamento delle proprie sedi effettuati sino a poco prima della risoluzione consensuale (in ragione del citato progetto di aggregazione)” (pag. 18 atto di citazione) dalle singole concessionarie, inclusa la non andarono affatto perduti, atteso che Parte_1
ad es. in data 26.4.2013 la stipulò con la un contratto di locazione Parte_1 CP_12 immobiliare avente ad oggetto lo “spazio commerciale espositivo (show room)”, l'unità destinata “ad officina-deposito, ricambi ed area attesa, oltre ad area esterna e parcheggio
[e quella destinata] ad uffici e servizi ” nonché il “magazzino”, fin lì utilizzati dalla medesima società attrice per svolgere la sua attività, per un canone annuo di 324.000 euro pagina 19 di 27 (doc. 23 fascicolo attori), ridotto a 162.000 euro con scrittura modificativa del 3.5.2014 “in considerazione della grave crisi del mercato di riferimento” (doc. 24 fascicolo attori).
E' sintomatico del resto, che gli attori non abbiamo mai contestato le motivazioni addotte per il recesso dal gruppo con la comunicazione del 21.6.2011 e che solo dieci anni CP_2 dopo l'esercizio del recesso – in concomitanza con le azioni intraprese da ONroparte_3
per il recupero di alcuni crediti commerciali – abbiano intrapreso la presente azione.
ON La piena legittimità del recesso dai contratti di concessione di vendita esercitato da il
21.6.2011, con effetto dal 30.6.2013, comporta che nessuna pretesa risarcitoria può essere ragionevolmente avanzata dagli attori sulla base di quell'atto di autonomia privata. Tanto meno può riconoscersi ingresso a pretese risarcitorie motivate dall'affermazione generica e non sorretta da alcuna prova, che “ negli ultimi 10 anni, [aveva] indotto la CP_2
concessionaria in uno stato di crescente e sempre più grave affaticamento Pt_1
finanziario e patrimoniale”, provocato dalla “imposizione di politiche commerciali e di vendita assolutamente sconsiderate e finanziariamente / economicamente penalizzanti”, quali “immatricolazioni di “ufficio” o […] acquisto di autoveicoli al fine di raggiungere budget improponibili / irraggiungibili, o ancora […] acquisto di autoveicoli “demo”, o in overstock, la continua imposizione di budget anche per l'acquisto dei ricambi ecc. [….]”
(pag. 36 della comparsa conclusionale parte attrice).
Un'insuperabile lacunosità dell'attività assertiva affligge altresì la richiesta di pagamento di un'indennità per la cessazione del rapporto avanzata dalla parte attrice sul solo rilievo che il
“contratto di concessione di vendita, [in considerazione della] sua natura e […] [della] conseguente applicazione della disciplina del recesso nei contratti di collaborazione, nel caso di specie, in cui lo stesso è stato esercitato senza giusta causa, diviene fonte dell'obbligo di corrispondere una adeguata indennità per la perdita dell'avviamento (art. 1751 c.c.)” (pag. 25 dell'atto di citazione e pag. 35 comparsa conclusionale). In disparte la notazione che, alla stregua della stessa giurisprudenza di legittimità invocata dagli attori, il contratto di concessione di vendita “per la sua struttura e la sua funzione economico sociale, presenta aspetti che lo avvicinano al contratto di somministrazione” e lo pongono
“al di fuori dell'area di affinità con il contratto di agenzia” (così sempre Cass. 20106/2009), va, infatti, rimarcato che il riconoscimento giudiziale di un diritto di qualunque natura non può prescindere dall'enunciazione almeno sommaria dei suoi fatti costituivi (e poi dalla prova di quei fatti), là dove la difesa della parte ha completamente omesso di allegare (e dimostrare) la ricorrenza dei presupposti stabiliti dall'art. 1751 c.c., di cui pure predica pagina 20 di 27 l'applicabilità in via analogica, per il riconoscimento dell'indennità da cessazione del rapporto (ad es. che il concessionario “abbia procurato nuovi clienti o abbia sensibilmente sviluppato gli affari coni clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti”, che il “pagamento di tale indennità si equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti”, ecc.). Senza osservare che alcuna indennità è dovuta all'agente, in base all'art. 1751 c.c., “quando ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto di agenzia” e che nel caso in esame, come si è visto, il rapporto di concessione di vendita della
è sostanzialmente proseguito attraverso la Parte_1 ONroparte_12
Nessuna rilevanza possono, poi, assumere nel presente giudizio le vicende che hanno riguardato i rapporti tra la e la successivamente alla data di CP_12 CP_1
efficacia del recesso (giugno 2013) e in particolare la circostanza che “dopo CP_12
appena 6 mesi di operatività aziendale […] registrava una perdita rilevante di euro
1.113.563,00, proveniente dall'appesantimento debitorio con il quale la società era nata per volontà di ” od il rilievo che il relativo progetto di aggregazione fallì “dopo appena un CP_2
anno di operatività aziendale [per] cause [che] sono certamente riconducibili anche / soprattutto alla condotta di ed alle scelte del suo management” (pag. 16 della CP_14
comparsa conclusionale parte attrice). Per un verso, infatti, eventuali danni sofferti da per effetto delle condotte illecite imputabili a (o a o a CP_12 CP_1 CP_19
devono essere fatti valere dalla società danneggiata nei confronti dell'autore CP_6 dell'illecito, restando esclusa una legittimazione individuale dei singoli soci;
per altro verso, il cattivo esito del progetto di consolidamento dei rivenditori della Provincia di
SI in una congiuntura di mercato che la stessa parte attrice definisce molto severa, vi abbiano o meno contribuito scelte imprenditoriali errate o politiche commerciali scorrette del gruppo , non può avere alcuna incidenza ex post sulla piena legittimità del recesso CP_2
ON esercitato da nel giugno 2011, né può fondare in capo agli ex concessionari, sempre ex post, pretese risarcitorie genericamente riferite “agli enormi valori patrimoniali ed alle ingenti somme di denaro investito, oltre all'avviamento aziendale ed l'intero patrimonio reputazionale, andato irrimediabilmente perduto / naufragato a causa dell'indotto fallimento del c.d. progetto Motor Co” (pag. 17 comparsa conclusionale parte attrice).
pagina 21 di 27 5.- Gli attori hanno chiesto di accertare la nullità, l'annullabilità e/o l'inefficacia dei finanziamenti effettuati da su disposizione e nell'interesse di in CP_3 CP_1
favore della nonché la nullità della scrittura privata del 12.6.2013 tra la Parte_1 [...]
e per il riscadenzamento di un debito di 870.000 euro della società Parte_1 CP_3 attrice nei confronti della (all'epoca GA Capital); hanno fatto valere inoltre CP_3
come conseguenza della invalidità dei contratti di finanziamento e della scrittura privata l'inesistenza, l'inopponibilità e/o l'inefficacia della ipoteca rilasciata contestualmente alla suddetta scrittura dalla della fideiussione prestata Parte_3
personalmente dal Sig. garanzia di detto debito di 870.000 euro. Parte_2
Anche queste domande non meritano accoglimento.
Va anzitutto respinta, ancora una volta per la sua manifesta indeterminatezza, la domanda di accertamento della nullità, annullabilità, inefficacia di non meglio individuati
“finanziamenti effettuati da , fondata sull'argomento che tali finanziamenti CP_3 furono concessi “in assenza di qualsivoglia normale verifica preliminare del merito creditizio, su specifiche indicazioni ed invito di […], diretta controllante del proprio CP_2
ramo finanziario, ed al precipuo scopo di ottenere il pagamento delle proprie forniture di veicoli e ricambi […]”, nonché sul rilievo che si tratterebbe di finanziamenti “ab origine assolutamente privi di causa” e “dei requisiti essenziali di legge in materia di finanziamento” in ragione delle “numerose omissioni inerenti le informative prescritte dalla legge in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” (pag. 30-
31 atto di citazione). Al di là di tali generiche illazioni, non è dato, infatti, comprendere dagli atti del procedimento a quali finanziamenti parte attrice faccia esattamente riferimento e in che periodo essi si collochino;
né è dato comprendere, in mancanza di una specifica individuazione dei rapporti oggetto della domanda giudiziale, su quali basi parte attrice possa ragionevolmente dedurre che detti finanziamenti erano privi di causa o che furono erogati violando i doveri informativi prescritti dalla legge in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
La portata manifestamente indeterminata della domanda giustifica inoltre il rigetto dell'istanza di esibizione formulata dagli attori nella fase istruttoria ai sensi dell'art. 210
c.p.c., atteso che l'istanza “deve contenere la specifica indicazione del documento o della cosa” di cui si chiede l'esibizione (art. 94 disp. att. c.p.c.) e non può riguardare indistintamente ed in modo esplorativo tutti i contratti di finanziamento in qualunque tempo conclusi tra le parti del giudizio. La società attrice aveva, infatti, in base all'art. 119,
pagina 22 di 27 comma 4, del t.u.b., il “diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni” con la Banca e tale diritto avrebbe dovuto diligentemente esercitare prima d'intraprendere l'azione di nullità o anche in corso di causa prima di chiederne l'esibizione. Se è vero, infatti, che il ricorso al giudice per ottenere copia della documentazione bancaria si rende necessario in caso di inadempimento della banca e, tal fine, il cliente può anche avanzare istanza di esibizione della documentazione, nel corso di un giudizio, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., deve, tuttavia, rammentarsi che tale rimedio non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante e, pertanto, è utilizzabile solo quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa;
da ciò consegue che “il diritto del cliente a ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato” (cfr. Cass. 1° agosto 2022, n. 23861; Cass. 8 ottobre 2021, n. 27412; Cass. 13 settembre 2021, n. 24641; Cass. 1° aprile 2019, n. 9020;
Cass. 21 febbraio 2017, n. 4504).
Infondato è altresì il rilievo della nullità della scrittura privata del 12.6.2013 tra Parte_1
[... e (già GA Capital) (doc. 41 parte attrice). Con tale scrittura, per un verso, CP_3
si riconosceva debitrice nei confronti della della somma di 870.000 Parte_1 CP_3
euro e proponeva un piano di rientro del debito in 28 rate, pattuendo con la un CP_20 interesse “nella misura del tasso Euribor 3 mesi lettera media del mese precedente maggiorato di 4,00 punti percentuali su base annua da fatturare mensilmente e per tutta la durata del piano di rientro”; per altro verso, si impegnava a far conseguire alla CP_3 un'ipoteca di secondo grado sul compendio immobiliare di proprietà della Parte_2
in Barcellona Pozzo di Gotto, dove veniva esercitata l'attività del
[...] Parte_3
concessionario, nonché a procurare il rilascio di una garanzia personale da parte del socio
Sig. entrambe fino alla concorrenza dell'importo di 870.000 euro. Parte_2
Gli attori sostengono la nullità di tale scrittura con l'argomento che nelle premesse dell'atto
è indicato che la “nella sua qualità di concessionario di vendita di veicoli di Parte_1 [...]
e al fine dell'esercizio di tale attività ha stipulato con GA ONroparte_2
pagina 23 di 27 Capital alcuni finanziamenti per supporti finanziari a breve e medio termine”; si dolgono pertanto dell'indeterminatezza di tale riferimento e comunque della nullità dei finanziamenti per violazione delle norme in materia di trasparenza e correttezza dei rapporti bancari. Senonché la scrittura del 12.6.2013 si configura come una ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c. e in particolare come ricognizione titolata, con la conseguenza che se per un verso la dichiarazione, nella quale viene richiamato appunto il titolo, e cioè la ragione del debito riconosciuto, non costituisce autonoma fonte di obbligazione ma ha soltanto effetto confermativo di un precedente rapporto fondamentale, operando un'astrazione meramente processuale della causa debendi, dalla cui esistenza e validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale;
dall'altro, il beneficiario della dichiarazione è esonerato dall'onere di provare il rapporto fondamentale, e quindi di dare la dimostrazione dei fatti che giustificano il credito oggetto della ricognizione, operando a favore del promissario una relevatio ab onere probandi e restando invece totalmente a carico del promittente l'onere di provare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale, sia questo menzionato o meno nella promessa unilaterale di pagamento (ex multis, Cass. 31818/2024, Cass. 28448/2024, Cass. 31296/2023, Cass. 2855/2022, Cass.
2091/2022). Parte attrice avrebbe dunque dovuto provare l'invalidità dei finanziamenti che costituiscono il titolo del credito vantato dalla Anche sotto tale profilo gli attori CP_20
avevano formulato istanza di esibizione dei contratti di finanziamento richiamati nella scrittura privata;
istanza che deve tuttavia essere respinta osservando, ancora una volta, che il rimedio previsto dall'art. 210 c.p.c. non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante e che il diritto del cliente della banca di ottenere, a proprie spese, ai sensi dell'art. 119 t.u.b., copia della documentazione bancaria può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c. a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima non abbia ottemperato (cfr. Cass. 1° agosto 2022, n.
23861 e Cass. 8 ottobre 2021, n. 27412; Cass. 13 settembre 2021, n. 24641).
Privo di basi è, infine, il rilievo di una presunta nullità della garanzia personale prestata il
12.6.2013 dal Sig. in proprio fino alla concorrenza dell'importo di Parte_2
870.000 euro, in ragione della “sproporzione” tra l'importo della garanzia e il credito della
Banca (p. 39 atto di citazione). E infatti la garanzia in esame è stata prestata dal socio- amministratore per un importo esattamente corrispondente al debito di 870.000 euro di cui la si era riconosciuta debitrice con la scrittura del 12.6.2013 e a nulla rileva che Parte_1
pagina 24 di 27 contestualmente la avesse rilasciato un'ipoteca sempre fino Parte_3 alla concorrenza dell'importo di 870.000 euro, atteso, tra l'altro, che, come emerge dalla scrittura, l'ipoteca costituita dalla s.a.s. era preceduta in grado da un'altra ipoteca concessa sullo stesso compendio immobiliare in favore di per l'importo di ONroparte_21
2.000.000 euro.
Non possono dunque trovare accoglimento le domande di nullità dell'ipoteca e della garanzia personale concesse rispettivamente dalla e dal Sig. Parte_3
in riferimento al debito riconosciuto con la scrittura del 12.6.2013. Parte_2
6.- ha formulato domanda riconvenzionale di condanna nei confronti di CP_3 [...]
, e del Sig. in proprio, al Parte_1 Parte_3 Parte_2
pagamento del credito dell'importo di 700.615,29 euro in sorte capitale, oltre agli interessi maturati dalle scadenze previste dalla scrittura privata del 20.4.2016 (sub doc. 17 fascicolo di parte convenuta), per complessivi 737.572,76 euro, e oltre agli interessi che matureranno fino al saldo.
La domanda riconvenzionale va accolta nei confronti del debitore principale e Parte_1
del garante Sig. Parte_2
Con la scrittura privata del 20.4.2016, modificativa del piano di rientro formalizzato con la scrittura del 12.6.2013, e il Sig. in qualità di garante si dichiaravano, Parte_1 Pt_2 infatti, debitori nei confronti di “di quanto non corrisposto [del debito di CP_3
€870.000 indicato nella scrittura del 12.6.2013] che ammonta al 14.3.2016 al residuo importo di €789.102,73 (di cui €750.000 in conto capitale ed €39.102,73 per interessi fatturati e non pagati alla data del 31.12.2015 […])” e si impegnavano a corrispondere alla
“il suindicato importo di €789.102,73” in 89 rate mensili, l'ultima delle quali CP_3
con scadenza il 31.10.2023.
Con riferimento “alla quota in conto capitale dell'importo di €750.000 […]” il debitore principale e il garante si impegnavano inoltre a corrispondere “interessi nella misura del tasso Euribor 3 mesi lettera media del mese precedente maggiorato di 4,00 punti percentuali su base annua da fatturare mensilmente e per tutta la durata del piano di rientro”.
Il riconoscimento di debito contenuto nella scrittura 20.4.2016 fonda pertanto, ai sensi dell'art. 1988 c.c., la condanna del debitore principale e del garante al pagamento dell'importo di 700.615,29 euro in sorte capitale, oltre agli interessi maturati fino al saldo, come richiesto dal creditore ONroparte_3
pagina 25 di 27 Non può essere accolta l'eccezione di estinzione della garanzia personale svolta ai sensi dell'art. 1957 c.c. dal Sig. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza Pt_2
di legittimità il fideiussore è, infatti, liberato dal vincolo fideiussorio se il creditore non prova di avere tempestivamente proposto le sue istanze di natura giudiziale contro il debitore principale entro sei dalla scadenza dell'obbligazione principale (ex multis, Cass.
20648/2024, Cass. 24296/2017, Cass. 18779/2017, Cass. 19300/2005). Senonché, in disparte il rilievo che l'attore non ha neppure indicato la data di scadenza dell'obbligazione principale (precisata dalla convenuta nel 29.3.2018 a pag. 32 della comparsa di costituzione), nel caso in esame il garante si è obbligato “senza riserve ed eccezione alcuna,
a rimborsare […] a semplice richiesta scritta senza necessità che preventivamente costituiate in mora la e con espressa rinuncia al beneficio dell'escussione CP_22
preventiva […] le somme dovute dalla Concessionaria”. Il vincolo di rimborso del debito così assunto dal Sig. deve pertanto essere ricondotto nello schema del Parte_2 contratto autonomo di garanzia atteso che “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento ‹‹a prima richiesta e senza eccezioni›› vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione” (Cass. 660/2025;
Cass., 21840/2019; Cass., 12152/2016; Cass., sez. U, n. 39472010), con la conseguenza che, “in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma di cui all'art. 1957 cod. civ. sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, atteso che su detta norma si fonda l'accessorietà dell'obbligazione fideiussoria, instaurando essa un collegamento tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale” (Cass.
4200/2010, Cass. 660/2025).
Non può invece essere accolta la domanda di condanna nei confronti della
[...]
atteso che il debito della secondo quanto emerge dagli atti Parte_3 Parte_1
del procedimento, non risulta riferibile né è stato assunto anche dalla società in accomandita la quale riveste esclusivamente la posizione di terzo datore d'ipoteca (art. 2868 c.c.), assoggettabile in tale veste ad espropriazione forzata per un debito altrui ai sensi degli artt. 602 c.p.c. e ss., in forza della scrittura privata del 12.6.2013.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a valori medi come da dispositivo secondo le previsioni del D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della causa
(pari alla domanda di risarcimento di parte attrice di 3,5 milioni di euro), della sua pagina 26 di 27 complessità e delle attività concretamente svolte dalle parti, considerando che non è stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione XIV civile Specializzata in materia d'impresa - A, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
-rigetta le domande degli attori e Parte_1 Parte_3
nei confronti delle convenute e Parte_2 ONroparte_1 CP_3
[...]
-accoglie la domanda riconvenzionale di ei confronti della ONroparte_3 Pt_1
e del Sig. e per l'effetto condanna e il Sig.
[...] Parte_2 Parte_1
in solido tra loro a pagare in favore di la Parte_2 ONroparte_3
somma di 700.615,29 euro a titolo di capitale, oltre interessi convenzionali maturati alle scadenze previste nella scrittura 20.4.2016 e fino al saldo;
-condanna il Sig. Parte_1 Parte_3 Pt_2
in proprio a rifondere in solido tra loro le spese di lite alle convenute
[...] [...]
e che si liquidano in complessivi €40.000,00, oltre CP_1 ONroparte_3
rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA, se dovuta, e CPA.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 13 marzo 2025.
Il Giudice estensore La Presidente
dott. Edmondo Tota dott.ssa Silvia Giani
pagina 27 di 27