Decreto cautelare 7 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 11 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto cautelare 07/12/2022, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/12/2022
N. 01347/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1347 del 2022, proposto da
S- , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Giurano e Giuseppe Lamanna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Casa Circondariale “S-” di S-, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
della nota provvedimentale prot. n. S- del S-, con cui il Direttore Reggente della Casa Circondariale “S-” di S- ha annullato in autotutela la convenzione prot. n. S- stipulata in data 15.07.2019 con la S-;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio notificato alla controparte il 5 Dicembre 2022 e depositato in data 6 Dicembre 2022, alle ore 16,42;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare monocratica urgente, non si ravvisa la presenza dei presupposti di legge (contemplati dall’art. 56 c.p.a.) per la concessione della invocata tutela cautelare presidenziale provvisoria e, in particolare, del pregiudizio di estrema gravità ed urgenza tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio utile della Sezione, tenuto conto che la convenzione prot. n. S- stipulata in data 15 Luglio 2019 tra la Direzione della Casa Circondariale “S-” di S- e la S- (odierna ricorrente) non risulta essere mai stata concretamente attivata nemmeno con l’avvio della preliminare fase formativa dei detenuti (peraltro, non ancora individuati dalla Direzione della Casa Circondariale “S-” di S-) che non potrebbero, quindi, contribuire attivamente alla dichiarata imminente attività lavorativa di produzione dei panettoni e degli altri prodotti di pasticceria richiesti (da soggetti terzi) alla Cooperativa ricorrente per le prossime festività natalizie.
P.Q.M.
Respinge la suindicata istanza di misure cautelari provvisorie presidenziali urgenti proposta dalla parte ricorrente.
Fissa per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la Camera di Consiglio del 10 Gennaio 2023.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Lecce il giorno 7 Dicembre 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.