TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 07/04/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 577/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 577/2023 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1 alla Via Ettore e Ruggero de Medici n. 31 presso lo studio degli Avv.ti Paola Tropea e Giuseppe
Lucchino, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Silvia Parisi,
Giacinto Greco e Francesco Muscari Tomaioli, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme (CZ) alla Via S. D'Ippolito n. CP_1
5
Opposto nonché
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via G. Porzio n. 4 presso lo studio dell'Avv. Generoso Romano, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020219001204933000, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020130000795470000, n. 33020130001438685000, n.
33020140000511605000, n. 33020140001130354000 e n. 3302016000238501200
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 10.05.2023 proponeva opposizione avverso l'intimazione Parte_1 di pagamento n. 03020219001204933000, notificata a mezzo di posta elettronica certificata il 29.10.2021, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020130000795470000, n.
33020130001438685000, n. 33020140000511605000, n. 33020140001130354000 e n.
3302016000238501200, asseritamente mai notificati, aventi ad oggetto contributi previdenziali , CP_1 deducendo: 1) l'intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale tra la presunta data di notifica degli avvisi di addebito e la notificazione dell'intimazione di pagamento opposta;
2) la nullità dell'atto opposto per mancata notifica degli atti prodromici;
3) la nullità della pretesa per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori applicati;
4) la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione e mancata allegazione degli atti richiamati.
Chiedeva che, previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, venisse dichiarata la nullità, l'inesistenza, l'illegittimità e/o l'inefficacia dell'intimazione di pagamento e degli atti presupposti e collegati, giammai notificati, oltre alla prescrizione dei crediti vantati con l'atto impugnato, nonché la nullità dell'intimazione per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori, con conseguente cancellazione dei ruoli relativi ai crediti in questione.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva: a) l'improcedibilità del ricorso;
b) l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione per inosservanza del termine di cui all'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999; c)
l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.; d) il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce della totale estraneità rispetto alla procedura di riscossione dei crediti previdenziali;
e) la rituale notifica degli avvisi di addebito;
f) che i crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito n. 33020140000511605000 e 33020140001130354000 erano stati oggetto di stralcio da parte di per effetto delle disposizioni normative di cui alla L. CP_3
n. 197/2022, essendo di importo residuo inferiore ad € 1.000,00 ed affidati all'agente della riscossione nel periodo compreso tra l'1.01.2000 ed il 31.12.2015; g) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva.
Chiedeva, quindi, in via preliminare di dichiarare improcedibile il ricorso proposto e, in subordine, di dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito n.
33020140000511605000 e n. 33020140001130354000 per intervenuto stralcio ex lege; inoltre, insisteva per l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle somme contributive risultate dovute;
in via subordinata, nell'ipotesi di accertata prescrizione dei crediti dell' , chiedeva che venisse CP_1 dichiarata l'esclusiva responsabilità dell' , con conseguente Controparte_2 condanna della stessa alla corresponsione all' degli importi dovuti con riferimento agli avvisi di CP_1 addebito nn. 33020130000795470000, 33020130001438685000 e 33020160002385012000, oltre ulteriori sanzioni civili dalla data di iscrizione a ruolo all'integrale soddisfo;
chiedeva, infine, la condanna dell'opponente o di al pagamento delle spese di lite. CP_3
3. Costituendosi in giudizio l' eccepiva: a) preliminarmente, la carenza di interesse in quanto CP_3
l'opposizione era stata proposta oltre il termine di cui all'art. 50, comma 2 del D.P.R. n. 602/1973; b)
l'inammissibilità dell'opposizione per violazione dell'art 617 c.p.c., nonché dell'art. 24, comma 5 del
D. Lgs. n. 46/1999; c) il proprio difetto di legittimazione passiva per vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, in quanto di competenza esclusiva dell'ente impositore;
d) di aver notificato, medio tempore, atti interruttivi della prescrizione.
Insisteva, quindi, per l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse o, in subordine, per il rigetto, chiedendo che venisse dichiarata la carenza di legittimazione sostanziale quanto alla notifica degli avvisi di addebito.
4. Con ordinanza depositata il 19.11.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 10.03.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che soltanto le parti resistenti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
5. Dall'esame dell'estratto di ruolo depositato dall' aggiornato al 9.07.2024, emerge che i CP_3 crediti portati dagli avvisi di addebito n. 33020140000511605000 e n. 33020140001130354000 sono stati integralmente sgravati.
Ed invero, con la propria memoria di costituzione, l' ha dedotto che i carichi sottesi ai suddetti CP_1 avvisi di addebito - essendo di importo residuo inferiore ad € 1.000,00 ed affidati all'agente della riscossione nel periodo compreso tra l'1.01.2000 ed il 31.12.2015 - erano stati integralmente sgravati,
a seguito degli stralci eseguiti da ai sensi dell'art. 1 comma 222 della L. n. 197/2022. CP_3
Orbene, è d'uopo rammentare che l'art. 1, comma 222, della Legge n. 197/2022 ha disposto l'annullamento automatico, alla data del 31.03.2023, dei singoli debiti affidati all' dalle CP_3 amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dall'1.01.2000 al
31.12.2015, di importo residuo sino ad € 1.000 - proprio come nella fattispecie in esame.
Su sollecitazione del Tribunale, l'ente impositore ha prodotto, in data 14.01.2025, la documentazione attestante lo sgravio dei crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito n. 33020140000511605000
e n. 33020140001130354000, eseguito dall' il 23.12.2023. CP_1
Con le note di trattazione scritta depositate il 2.03.2025 l'agente della riscossione ha dato atto dello stralcio operato in relazione ai suddetti avvisi di addebito.
Di conseguenza, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente agli avvisi di addebito n. 33020140000511605000 e n. 33020140001130354000.
6. Quanto agli avvisi di addebito n. 33020130000795470000, n. 33020130001438685000 e n.
3302016000238501200, la domanda, nella parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicché, essendo stata proposta il
10.05.2023 e, quindi, oltre il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata - termine che decorre dalla notifica dell'intimazione di pagamento eseguita il 29.10.2021-, risultano tardive e, dunque, inammissibili le doglianze che attengono alla presunta nullità dell'atto opposto per mancata notifica degli avvisi di addebito, nonché per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori applicati, oltre che per difetto di motivazione e mancata allegazione degli atti richiamati.
7. Nel merito, è opportuno richiamare preliminarmente i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. VI, con la sentenza n. 18256 del 02.09.2020, a mente della quale: “[…]13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del
1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del
2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui
l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi
i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa
o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617
c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294 del 2019;
n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove
l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come
“la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso
l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega
a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza); 20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr.
Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione”
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019).”.
Nella fattispecie in esame, non contesta né la sussistenza del fatto costitutivo della Parte_1 pretesa contributiva, né l'ammontare dei contributi richiesti, ma si duole dell'intrinseca illegittimità dell'intimazione di pagamento per l'omessa notifica degli atti prodromici, ovverosia degli avvisi di addebito n. 33020130000795470000, n. 33020130001438685000 e n. 3302016000238501200, asseritamente notificati dall'ente impositore nelle date, rispettivamente, del 19.04.2013, del
17.12.2013 e del 10.11.2016.
Essendo stato il ricorso proposto oltre il termine di 40 giorni (termine decorrente dalla data di notificazione dell'intimazione di pagamento risalente al 29.10.2021), la domanda non può essere fatta valere in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24 D.lgs. n. 46/1999, sicché
l'eccezione di prescrizione c.d. antecedente del credito contributivo non può essere valutata, attesa l'irretrattabilità del credito portato dagli avvisi di addebito impugnati.
8. Per completezza di motivazione, si evidenzia comunque che l'ente creditore ha fornito prova dell'avvenuta notificazione degli avvisi di addebito n. 33020130000795470000 e n.
33020130001438685000, avendo prodotto sia gli atti notificati, sia i relativi avvisi di ricevimento.
In particolare, dalla documentazione allegata emerge che: a) l'avviso di addebito n. 33020130000795470000, relativo a contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive anni 2011 e 2012, è stato spedito a mezzo di raccomandata n.
65014844077-7 del 16.04.2013 ed è stato ricevuto il 19.04.2013 a mani del suocero;
b) l'avviso di addebito n. 33020130001438685000, relativo a contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive anni 2011 e 2012, è stato spedito a mezzo di raccomandata n.
65016630000-2 dell'11.12.2013 ed è stato ricevuto il 17.12.2013 a mani del destinatario.
Viceversa, per quanto concerne l'avviso di addebito n. 3302016000238501200 (avente ad oggetto contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive anno 2015), non vi è prova che l'ente previdenziale abbia provveduto alla rituale notificazione dell'atto nella riferita data del
10.11.2016, e ciononostante le sollecitazioni del Tribunale, che con ordinanza del 19.11.2024 aveva onerato l' di depositare telematicamente le ricevute pec di accettazione e consegna in formato CP_1 eml, a comprova della notifica dell'avviso di cui si discute (sul punto giova richiamare la recente ordinanza della Corte di Cassazione Sez. 3 n. 16179 dell'8.06.2023, nella quale si afferma che “L'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato - a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e all'inserimento dei dati identificativi nel file
“datiAtto.xml”, poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (nella specie, in formato “.pdf”), a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile “aliunde”, con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva.”).
9. Ciò posto, sulla scorta delle considerazioni che precedono, la domanda deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto volta a far valere la sussistenza di un fatto estintivo verificatosi successivamente alla notificazione del titolo.
Dunque, se nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto viene in considerazione un fatto estintivo posteriore alla formazione del titolo esecutivo, quale è la sopravvenuta prescrizione dei crediti azionati, esso deve essere rilevato anche d'ufficio dal Giudice, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Al fine di valutare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sopravvenuta, occorre tenere conto dei due periodi di sospensione della decorrenza del termine quinquennale stabiliti da leggi speciali.
Invero, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha, quindi, previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
E', poi, intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Ai sensi dell'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile
2020, n. 27, “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”.
L'art. 12, comma 1 del D. Lgs. n. 159 del 24.09.2015 ha, infine, previsto che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”.
Ciò posto, con la propria memoria di costituzione l' ha dedotto di aver notificato, medio CP_3 tempore, atti interruttivi della prescrizione, ed in particolare:
a) l'intimazione di pagamento n. 03020179004346280000, cui era sotteso l'avviso di addebito n.
33020130000795470000, notificata all'indirizzo di posta elettronica certificata afferente alla ditta individuale di cui è titolare la ricorrente, tratto dal registro INI-PEC, in Email_1 data 5.09.2017;
b) l'intimazione di pagamento n. 03020189000915775000, cui era sotteso l'avviso di addebito n.
33020130001438685000, notificata all'indirizzo di posta elettronica certificata afferente alla ditta individuale di cui è titolare la ricorrente, tratto dal registro INI-PEC, in Email_1 data 26.01.2018. Orbene, per quanto concerne i crediti oggetto dell'avviso di addebito n. 33020130000795470000
(notificato il 19.04.2013), alcuna prescrizione può dirsi maturata alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (29.10.2021), atteso che il termine di prescrizione è stato validamente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 03020179004346280000 (5.09.2017) ed è rimasto sospeso per complessivi 311 giorni, per effetto della normativa emergenziale soprarichiamata.
Analoghe considerazioni devono essere svolte con riguardo all'avviso di addebito n.
33020130001438685000 (notificato il 17.12.2013), il cui termine di prescrizione è stato interrotto in data 26.01.2018, mediante la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03020189000915775000, ed
è rimasto sospeso per complessivi 311 giorni, per effetto della normativa emergenziale soprarichiamata.
Alcuna prescrizione può dirsi maturata relativamente ai crediti di cui all'avviso di addebito n.
3302016000238501200, avente ad oggetto contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive 3ª e 4ª rata dell'anno 2015, posto che tra le date di scadenza dei versamenti delle rate
(rispettivamente, 16.11.2015 e 16.02.2016) e la data di notifica dell'intimazione impugnata
(29.10.2021) non risultano decorsi 5 anni, in virtù della sospensione del termine prescrizionale per complessivi 541 giorni (applicabile al caso di specie poiché il termine di prescrizione era destinato a scadere, rispettivamente, il 16.11.2020 ed il 16.02.2021, quindi, nel periodo compreso tra
l'8.03.2020 ed il 31.08.2021).
10. Ne discende, in parte qua, il rigetto della domanda.
11. Trattandosi di controversia parzialmente definita “ope legis” (cfr. Cass. Sez. 3, ordinanza n. 2828 del 30.01.2024), le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti nella misura di un terzo, condannando la ricorrente al pagamento dei restanti due terzi, liquidati come da dispositivo.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto stralcio ex lege relativamente agli avvisi di addebito n. 33020140000511605000 e n. 33020140001130354000, sottesi all'intimazione di pagamento opposta;
- rigetta, per il resto, l'opposizione e, per l'effetto, condanna la ricorrente al versamento dei contributi previdenziali non prescritti di cui agli avvisi di addebito n. n. 33020130000795470000, n.
33020130001438685000 e n. 3302016000238501200, sottesi all'intimazione di pagamento opposta, oltre somme aggiuntive ed interessi calcolati dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- compensa le spese di lite nella misura di un terzo, condannando la ricorrente al pagamento dei restanti due terzi, liquidati in complessivi € 1.797,00 per compensi professionali, di cui € 898,50, oltre accessori di legge, da corrispondere all' , ed € 898,50, oltre accessori di legge, da CP_1 corrispondere all CP_3
Lamezia Terme, 7.04.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 577/2023 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1 alla Via Ettore e Ruggero de Medici n. 31 presso lo studio degli Avv.ti Paola Tropea e Giuseppe
Lucchino, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Silvia Parisi,
Giacinto Greco e Francesco Muscari Tomaioli, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme (CZ) alla Via S. D'Ippolito n. CP_1
5
Opposto nonché
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via G. Porzio n. 4 presso lo studio dell'Avv. Generoso Romano, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020219001204933000, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020130000795470000, n. 33020130001438685000, n.
33020140000511605000, n. 33020140001130354000 e n. 3302016000238501200
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 10.05.2023 proponeva opposizione avverso l'intimazione Parte_1 di pagamento n. 03020219001204933000, notificata a mezzo di posta elettronica certificata il 29.10.2021, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020130000795470000, n.
33020130001438685000, n. 33020140000511605000, n. 33020140001130354000 e n.
3302016000238501200, asseritamente mai notificati, aventi ad oggetto contributi previdenziali , CP_1 deducendo: 1) l'intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale tra la presunta data di notifica degli avvisi di addebito e la notificazione dell'intimazione di pagamento opposta;
2) la nullità dell'atto opposto per mancata notifica degli atti prodromici;
3) la nullità della pretesa per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori applicati;
4) la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione e mancata allegazione degli atti richiamati.
Chiedeva che, previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, venisse dichiarata la nullità, l'inesistenza, l'illegittimità e/o l'inefficacia dell'intimazione di pagamento e degli atti presupposti e collegati, giammai notificati, oltre alla prescrizione dei crediti vantati con l'atto impugnato, nonché la nullità dell'intimazione per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori, con conseguente cancellazione dei ruoli relativi ai crediti in questione.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva: a) l'improcedibilità del ricorso;
b) l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione per inosservanza del termine di cui all'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999; c)
l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.; d) il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce della totale estraneità rispetto alla procedura di riscossione dei crediti previdenziali;
e) la rituale notifica degli avvisi di addebito;
f) che i crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito n. 33020140000511605000 e 33020140001130354000 erano stati oggetto di stralcio da parte di per effetto delle disposizioni normative di cui alla L. CP_3
n. 197/2022, essendo di importo residuo inferiore ad € 1.000,00 ed affidati all'agente della riscossione nel periodo compreso tra l'1.01.2000 ed il 31.12.2015; g) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva.
Chiedeva, quindi, in via preliminare di dichiarare improcedibile il ricorso proposto e, in subordine, di dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito n.
33020140000511605000 e n. 33020140001130354000 per intervenuto stralcio ex lege; inoltre, insisteva per l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle somme contributive risultate dovute;
in via subordinata, nell'ipotesi di accertata prescrizione dei crediti dell' , chiedeva che venisse CP_1 dichiarata l'esclusiva responsabilità dell' , con conseguente Controparte_2 condanna della stessa alla corresponsione all' degli importi dovuti con riferimento agli avvisi di CP_1 addebito nn. 33020130000795470000, 33020130001438685000 e 33020160002385012000, oltre ulteriori sanzioni civili dalla data di iscrizione a ruolo all'integrale soddisfo;
chiedeva, infine, la condanna dell'opponente o di al pagamento delle spese di lite. CP_3
3. Costituendosi in giudizio l' eccepiva: a) preliminarmente, la carenza di interesse in quanto CP_3
l'opposizione era stata proposta oltre il termine di cui all'art. 50, comma 2 del D.P.R. n. 602/1973; b)
l'inammissibilità dell'opposizione per violazione dell'art 617 c.p.c., nonché dell'art. 24, comma 5 del
D. Lgs. n. 46/1999; c) il proprio difetto di legittimazione passiva per vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, in quanto di competenza esclusiva dell'ente impositore;
d) di aver notificato, medio tempore, atti interruttivi della prescrizione.
Insisteva, quindi, per l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse o, in subordine, per il rigetto, chiedendo che venisse dichiarata la carenza di legittimazione sostanziale quanto alla notifica degli avvisi di addebito.
4. Con ordinanza depositata il 19.11.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 10.03.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che soltanto le parti resistenti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
5. Dall'esame dell'estratto di ruolo depositato dall' aggiornato al 9.07.2024, emerge che i CP_3 crediti portati dagli avvisi di addebito n. 33020140000511605000 e n. 33020140001130354000 sono stati integralmente sgravati.
Ed invero, con la propria memoria di costituzione, l' ha dedotto che i carichi sottesi ai suddetti CP_1 avvisi di addebito - essendo di importo residuo inferiore ad € 1.000,00 ed affidati all'agente della riscossione nel periodo compreso tra l'1.01.2000 ed il 31.12.2015 - erano stati integralmente sgravati,
a seguito degli stralci eseguiti da ai sensi dell'art. 1 comma 222 della L. n. 197/2022. CP_3
Orbene, è d'uopo rammentare che l'art. 1, comma 222, della Legge n. 197/2022 ha disposto l'annullamento automatico, alla data del 31.03.2023, dei singoli debiti affidati all' dalle CP_3 amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dall'1.01.2000 al
31.12.2015, di importo residuo sino ad € 1.000 - proprio come nella fattispecie in esame.
Su sollecitazione del Tribunale, l'ente impositore ha prodotto, in data 14.01.2025, la documentazione attestante lo sgravio dei crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito n. 33020140000511605000
e n. 33020140001130354000, eseguito dall' il 23.12.2023. CP_1
Con le note di trattazione scritta depositate il 2.03.2025 l'agente della riscossione ha dato atto dello stralcio operato in relazione ai suddetti avvisi di addebito.
Di conseguenza, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente agli avvisi di addebito n. 33020140000511605000 e n. 33020140001130354000.
6. Quanto agli avvisi di addebito n. 33020130000795470000, n. 33020130001438685000 e n.
3302016000238501200, la domanda, nella parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicché, essendo stata proposta il
10.05.2023 e, quindi, oltre il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata - termine che decorre dalla notifica dell'intimazione di pagamento eseguita il 29.10.2021-, risultano tardive e, dunque, inammissibili le doglianze che attengono alla presunta nullità dell'atto opposto per mancata notifica degli avvisi di addebito, nonché per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori applicati, oltre che per difetto di motivazione e mancata allegazione degli atti richiamati.
7. Nel merito, è opportuno richiamare preliminarmente i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. VI, con la sentenza n. 18256 del 02.09.2020, a mente della quale: “[…]13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del
1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del
2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui
l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi
i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa
o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617
c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294 del 2019;
n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove
l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come
“la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso
l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega
a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza); 20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr.
Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione”
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019).”.
Nella fattispecie in esame, non contesta né la sussistenza del fatto costitutivo della Parte_1 pretesa contributiva, né l'ammontare dei contributi richiesti, ma si duole dell'intrinseca illegittimità dell'intimazione di pagamento per l'omessa notifica degli atti prodromici, ovverosia degli avvisi di addebito n. 33020130000795470000, n. 33020130001438685000 e n. 3302016000238501200, asseritamente notificati dall'ente impositore nelle date, rispettivamente, del 19.04.2013, del
17.12.2013 e del 10.11.2016.
Essendo stato il ricorso proposto oltre il termine di 40 giorni (termine decorrente dalla data di notificazione dell'intimazione di pagamento risalente al 29.10.2021), la domanda non può essere fatta valere in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24 D.lgs. n. 46/1999, sicché
l'eccezione di prescrizione c.d. antecedente del credito contributivo non può essere valutata, attesa l'irretrattabilità del credito portato dagli avvisi di addebito impugnati.
8. Per completezza di motivazione, si evidenzia comunque che l'ente creditore ha fornito prova dell'avvenuta notificazione degli avvisi di addebito n. 33020130000795470000 e n.
33020130001438685000, avendo prodotto sia gli atti notificati, sia i relativi avvisi di ricevimento.
In particolare, dalla documentazione allegata emerge che: a) l'avviso di addebito n. 33020130000795470000, relativo a contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive anni 2011 e 2012, è stato spedito a mezzo di raccomandata n.
65014844077-7 del 16.04.2013 ed è stato ricevuto il 19.04.2013 a mani del suocero;
b) l'avviso di addebito n. 33020130001438685000, relativo a contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive anni 2011 e 2012, è stato spedito a mezzo di raccomandata n.
65016630000-2 dell'11.12.2013 ed è stato ricevuto il 17.12.2013 a mani del destinatario.
Viceversa, per quanto concerne l'avviso di addebito n. 3302016000238501200 (avente ad oggetto contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive anno 2015), non vi è prova che l'ente previdenziale abbia provveduto alla rituale notificazione dell'atto nella riferita data del
10.11.2016, e ciononostante le sollecitazioni del Tribunale, che con ordinanza del 19.11.2024 aveva onerato l' di depositare telematicamente le ricevute pec di accettazione e consegna in formato CP_1 eml, a comprova della notifica dell'avviso di cui si discute (sul punto giova richiamare la recente ordinanza della Corte di Cassazione Sez. 3 n. 16179 dell'8.06.2023, nella quale si afferma che “L'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato - a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e all'inserimento dei dati identificativi nel file
“datiAtto.xml”, poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (nella specie, in formato “.pdf”), a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile “aliunde”, con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva.”).
9. Ciò posto, sulla scorta delle considerazioni che precedono, la domanda deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto volta a far valere la sussistenza di un fatto estintivo verificatosi successivamente alla notificazione del titolo.
Dunque, se nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto viene in considerazione un fatto estintivo posteriore alla formazione del titolo esecutivo, quale è la sopravvenuta prescrizione dei crediti azionati, esso deve essere rilevato anche d'ufficio dal Giudice, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Al fine di valutare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sopravvenuta, occorre tenere conto dei due periodi di sospensione della decorrenza del termine quinquennale stabiliti da leggi speciali.
Invero, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha, quindi, previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
E', poi, intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Ai sensi dell'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile
2020, n. 27, “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”.
L'art. 12, comma 1 del D. Lgs. n. 159 del 24.09.2015 ha, infine, previsto che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”.
Ciò posto, con la propria memoria di costituzione l' ha dedotto di aver notificato, medio CP_3 tempore, atti interruttivi della prescrizione, ed in particolare:
a) l'intimazione di pagamento n. 03020179004346280000, cui era sotteso l'avviso di addebito n.
33020130000795470000, notificata all'indirizzo di posta elettronica certificata afferente alla ditta individuale di cui è titolare la ricorrente, tratto dal registro INI-PEC, in Email_1 data 5.09.2017;
b) l'intimazione di pagamento n. 03020189000915775000, cui era sotteso l'avviso di addebito n.
33020130001438685000, notificata all'indirizzo di posta elettronica certificata afferente alla ditta individuale di cui è titolare la ricorrente, tratto dal registro INI-PEC, in Email_1 data 26.01.2018. Orbene, per quanto concerne i crediti oggetto dell'avviso di addebito n. 33020130000795470000
(notificato il 19.04.2013), alcuna prescrizione può dirsi maturata alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (29.10.2021), atteso che il termine di prescrizione è stato validamente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 03020179004346280000 (5.09.2017) ed è rimasto sospeso per complessivi 311 giorni, per effetto della normativa emergenziale soprarichiamata.
Analoghe considerazioni devono essere svolte con riguardo all'avviso di addebito n.
33020130001438685000 (notificato il 17.12.2013), il cui termine di prescrizione è stato interrotto in data 26.01.2018, mediante la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03020189000915775000, ed
è rimasto sospeso per complessivi 311 giorni, per effetto della normativa emergenziale soprarichiamata.
Alcuna prescrizione può dirsi maturata relativamente ai crediti di cui all'avviso di addebito n.
3302016000238501200, avente ad oggetto contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive 3ª e 4ª rata dell'anno 2015, posto che tra le date di scadenza dei versamenti delle rate
(rispettivamente, 16.11.2015 e 16.02.2016) e la data di notifica dell'intimazione impugnata
(29.10.2021) non risultano decorsi 5 anni, in virtù della sospensione del termine prescrizionale per complessivi 541 giorni (applicabile al caso di specie poiché il termine di prescrizione era destinato a scadere, rispettivamente, il 16.11.2020 ed il 16.02.2021, quindi, nel periodo compreso tra
l'8.03.2020 ed il 31.08.2021).
10. Ne discende, in parte qua, il rigetto della domanda.
11. Trattandosi di controversia parzialmente definita “ope legis” (cfr. Cass. Sez. 3, ordinanza n. 2828 del 30.01.2024), le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti nella misura di un terzo, condannando la ricorrente al pagamento dei restanti due terzi, liquidati come da dispositivo.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto stralcio ex lege relativamente agli avvisi di addebito n. 33020140000511605000 e n. 33020140001130354000, sottesi all'intimazione di pagamento opposta;
- rigetta, per il resto, l'opposizione e, per l'effetto, condanna la ricorrente al versamento dei contributi previdenziali non prescritti di cui agli avvisi di addebito n. n. 33020130000795470000, n.
33020130001438685000 e n. 3302016000238501200, sottesi all'intimazione di pagamento opposta, oltre somme aggiuntive ed interessi calcolati dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- compensa le spese di lite nella misura di un terzo, condannando la ricorrente al pagamento dei restanti due terzi, liquidati in complessivi € 1.797,00 per compensi professionali, di cui € 898,50, oltre accessori di legge, da corrispondere all' , ed € 898,50, oltre accessori di legge, da CP_1 corrispondere all CP_3
Lamezia Terme, 7.04.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Valeria Salatino