Articolo 2 della Legge 21 maggio 1970, n. 282
Articolo 1Articolo 3
Versione
22 maggio 1970
>
Versione
22 luglio 1971
Art. 2. (Amnistia per reati in materia tributaria)

Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia:
1) per reati punibili soltanto con la pena dell'ammenda non superiore nel massimo a lire centomila previsti dalle leggi sulle dogane, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai tabacchi, e sulle imposte di fabbricazione;
2) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire centomila previsti dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi - limitatamente ai sali -, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;
3) per i reati punibili con una pena detentiva non superiore nel massimo a 6 mesi, oppure con la multa non superiore a lire 2.250.000 sola o congiunta alla pena detentiva sopra menzionata, dalle leggi sulle dogane e, limitatamente ai tabacchi, anche sul monopolio dei sali e dei tabacchi.
L'amnistia e' estesa ai reati previsti dalle leggi sulla imposta generale sull'entrata quando siano connessi a quelli di contrabbando indicati dal precedente comma, e nei limiti in esso stabiliti. ((1)) ------------ AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale, con sentenza 05 -14 luglio 1971, n. 175 (in G.U. 1a s.s. 21/07/1971, n. 184)ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 5 nella parte in cui escludono la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione, all'applicazione dell'amnistia.
Entrata in vigore il 22 luglio 1971
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente