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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/02/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28072/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 1 agosto 2024 e vertente
TRA
, Nato a RA (AV) il 25/08/1950; Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. l'Avv. VILLARI VANESSA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
Nata a DE (URUGUAY) il 04/02/1952, Cod. Fisc. Controparte_1
C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI COME IN ATTI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 5 FEBBRAIO 2025
pagina 1 di 4 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 1 agosto 2024, , premesso di aver celebrato matrimonio a Parte_1
DE (Uruguay) in data 23.02.1973 (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano – anno 2001, n. 149, Parte II, Serie B) con , dalla cui unione nasceva il figlio (il Controparte_1 Per_1
28.11.1974) e da cui si era separato con verbale di separazione consensuale del 12.06.2007 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 13.07.2007, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, dandosi atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 22 c.p.c. del 5 febbraio 2025 il Giudice delegato considerato che parte convenuta, seppur destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituita né era comparsa, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171
c.p.c.; preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione per tali motivi, procedeva all'audizione di parte attrice. La stessa, in particolare, così dichiarava: “Io non ho più rapporti da anni con mia moglie. Io la chiamavo ma basta non abbiamo avuto più rapporti. Sono anni ormai dal 2010 che non ci sentiamo né ci vediamo. Io sono pensionato prendo 1000/1100. Non ho rapporti neanche con mio figlio. Io abito in una casa in locazione. Di mia moglie so ben poco. Non so cosa faccia né se lavori adesso. Quando ci siamo separati lavorava. Voglio ottenere solo la pronuncia di status con lo scioglimento del matrimonio. Ho una compagna da 20 anni che ho conosciuto appena mi sono lasciato con mia moglie. Vorrei sposarmi con lei.
Viviamo insieme. Lei si occupa di me. Io ho problemi come vede di deambulazione, ma non solo Ho gravi problemi di salute. Voglio sposarmi con la mia compagna.. ”
All'esito il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande. Il difensore di parte attrice si riportava alle domande con la richiesta di pronuncia sul solo status, senza aver articolato istanze istruttorie. Il Giudice Delegato, dato atto, non emetteva provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole da tutelare e di istanze;
ritenuta, quindi, la causa matura per la decisione, in assenza di istanze istruttorie, invitava la parte a precisare le conclusioni ed ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore chiedeva la pronuncia sullo status con la declaratoria di scioglimento del matrimonio.
All'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett a) n.
V del regolamento UE 1111/2019, essendo parte convenuta cittadina uruguaiana, atteso che in Italia risiede, da più di un anno prima della domanda, l'attore nonché anche la parte convenuta;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
pagina 2 di 4 La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. Dagli atti emerge che le parti e hanno Parte_1 Controparte_1 celebrato matrimonio a DE (Uruguay) in data 23.02.1973 (iscritto poi presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano – anno 2001, n. 149, Parte II, Serie B).
Dalla cui unione nasceva il figlio (in data 28.11.1974), che vive con il proprio nucleo familiare, del tutto Per_1 autonomo.
Le parti si sono, in seguito, separate con verbale di separazione consensuale del 12.06.2007 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 13.07.2007.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche
(L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile.
Nessuna altra statuizione va emessa, in assenza di istanze.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide;
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 Controparte_1 che hanno celebrato matrimonio a DE (Uruguay) in data 23.02.1973 (iscritto poi presso i registri dello
Stato Civile del Comune di Milano – anno 2001, n. 149, Parte II, Serie B).
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
3) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 12 febbraio 2025.
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 1 agosto 2024 e vertente
TRA
, Nato a RA (AV) il 25/08/1950; Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. l'Avv. VILLARI VANESSA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
Nata a DE (URUGUAY) il 04/02/1952, Cod. Fisc. Controparte_1
C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI COME IN ATTI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 5 FEBBRAIO 2025
pagina 1 di 4 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 1 agosto 2024, , premesso di aver celebrato matrimonio a Parte_1
DE (Uruguay) in data 23.02.1973 (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano – anno 2001, n. 149, Parte II, Serie B) con , dalla cui unione nasceva il figlio (il Controparte_1 Per_1
28.11.1974) e da cui si era separato con verbale di separazione consensuale del 12.06.2007 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 13.07.2007, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, dandosi atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 22 c.p.c. del 5 febbraio 2025 il Giudice delegato considerato che parte convenuta, seppur destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituita né era comparsa, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171
c.p.c.; preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione per tali motivi, procedeva all'audizione di parte attrice. La stessa, in particolare, così dichiarava: “Io non ho più rapporti da anni con mia moglie. Io la chiamavo ma basta non abbiamo avuto più rapporti. Sono anni ormai dal 2010 che non ci sentiamo né ci vediamo. Io sono pensionato prendo 1000/1100. Non ho rapporti neanche con mio figlio. Io abito in una casa in locazione. Di mia moglie so ben poco. Non so cosa faccia né se lavori adesso. Quando ci siamo separati lavorava. Voglio ottenere solo la pronuncia di status con lo scioglimento del matrimonio. Ho una compagna da 20 anni che ho conosciuto appena mi sono lasciato con mia moglie. Vorrei sposarmi con lei.
Viviamo insieme. Lei si occupa di me. Io ho problemi come vede di deambulazione, ma non solo Ho gravi problemi di salute. Voglio sposarmi con la mia compagna.. ”
All'esito il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande. Il difensore di parte attrice si riportava alle domande con la richiesta di pronuncia sul solo status, senza aver articolato istanze istruttorie. Il Giudice Delegato, dato atto, non emetteva provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole da tutelare e di istanze;
ritenuta, quindi, la causa matura per la decisione, in assenza di istanze istruttorie, invitava la parte a precisare le conclusioni ed ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore chiedeva la pronuncia sullo status con la declaratoria di scioglimento del matrimonio.
All'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett a) n.
V del regolamento UE 1111/2019, essendo parte convenuta cittadina uruguaiana, atteso che in Italia risiede, da più di un anno prima della domanda, l'attore nonché anche la parte convenuta;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
pagina 2 di 4 La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. Dagli atti emerge che le parti e hanno Parte_1 Controparte_1 celebrato matrimonio a DE (Uruguay) in data 23.02.1973 (iscritto poi presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano – anno 2001, n. 149, Parte II, Serie B).
Dalla cui unione nasceva il figlio (in data 28.11.1974), che vive con il proprio nucleo familiare, del tutto Per_1 autonomo.
Le parti si sono, in seguito, separate con verbale di separazione consensuale del 12.06.2007 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 13.07.2007.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche
(L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile.
Nessuna altra statuizione va emessa, in assenza di istanze.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide;
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 Controparte_1 che hanno celebrato matrimonio a DE (Uruguay) in data 23.02.1973 (iscritto poi presso i registri dello
Stato Civile del Comune di Milano – anno 2001, n. 149, Parte II, Serie B).
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
3) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 12 febbraio 2025.
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
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