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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 18/11/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE
Proc. n. 1027/2022 R.G
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 18 novembre 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.sa Daniela Francesca
Balsamo, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 1027/2022 R.G. promossa da Parte 1 rappresentato e difeso dall'avv. Concetta Potenzone;
- ricorrente -
contro
Controparte 1 in persona del legale rappr. pro-tempore, rappr. e difeso dall'avv. Giovanni Consolo per procura generale alle liti,
elettivamente domiciliato presso la propria sede di Enna, via Roma 419/421;
-resistente-
Avente ad oggetto: rendita per malattia professionale
All'udienza odierna trattata ex art 127 per cpc, i difensori concludevano come in atti.
MOTIVI
Con ricorso depositato il 19.07.2022 il ricorrente di cui in epigrafe esponeva di avere svolto attività
lavorativa quale manovale edile.
Assumeva di aver svolto mansioni comportanti l'impiego di notevoli sforzi fisici, con adozione di posture incongrue e sollevamento di carichi pesanti.
Deduceva, che a causa dello svolgimento delle suddette mansioni aveva contratto malattia professionale.
Aveva quindi denunciato all' CP_1 la contrazione di malattia professionale ma la richiesta era stata definita negativamente dall'Istituto, per la ritenuta insussistenza della esposizione a rischio;
infruttuosamente era stato esperito il ricorso in via amministrativa.
Ciò premesso, chiedeva la condanna dell' CP_1 a corrispondergli la rendita che assumeva spettargli in relazione alla malattia professionale dalla quale era affetto. Instauratosi il contraddittorio, l' CP 1 resisteva in giudizio, deducendo l'infondatezza delle doglianze attoree sulla base dell'assunto che, nella specie, non risultava provata la esposizione a rischio professionale di guisa che la malattia denunciata doveva ritenersi avere origine comune.
Indi la causa veniva decisa all'udienza odierna, trattata ex art 127 te cpc, come da sentenza.
La domanda avanzata in ricorso non può trovare accoglimento.
Il ricorrente assume di essere affetto da malattia professionale e di aver presentato la domanda amministrativa atta al relativo riconoscimento all' CP 1.
D'altra parte, dalla documentazione prodotta a supporto di tali allegazioni ( all. A e B) non è dato evincere di che malattia esattamente si controverta.
Anche il ricorso appare oltremodo generico nella misura in cui la supposta tecnopatia non viene mai citata chiaramente, laddove ci si limita invece a riportare vari referti e segnatamente, ora quello da cui risulta "un'asimmetria del cingolo pelvico, con ileo ed anca a destra posti più cranialmente dei segmenti controlaterali..." (All.1), ora "Modesta scoliosi sinistro convessa del tratto di rachide lombare in esame...” (All. 2), ora esame da cui risulta “...marcato building del disco intervertebrale che interessa ambedue i recessi laterali e restringimento del diametro del canale spinale...protrusione discale a sede posteriore mediana, con interessamento di ambedue i recessi laterali ed ipertrofia delle faccette articolari...marcata ernia intraspongiosa...". (All.3).
Anche ad ammettere che la malattia denunciata sia l'ernia discale, il ricorso non può trovare accoglimento.
Il ricorrente assume, come si è detto, che la malattia da cui è affetto, sarebbe stata contratta a causa dell'attività lavorativa svolta.
Orbene trattandosi di malattia non tabellata (ad ammettere ernia discale) è necessaria la prova dello specifico rischio lavorativo non essendo sufficiente, all'evidenza, dal punto di vista scientifico,
clinico e medico legale una ricostruzione del rischio professionale fondata esclusivamente sulla base delle dichiarazioni anamnestiche rese dal lavoratore. Tanto meno indicazioni utili si ricavano dalla documentazione prodotta. A parte quella afferente alla fase amministrativa ( da cui non emerge la patologia denunciata: alleg. A e B) e referti vari, manca qualunque riferimento documentale alla storia lavorativa del ricorrente: ( non si versa ad es. estratto conto previdenziale).
Si rileva infatti che per quanto riguarda l'attività lavorativa considerata, le nuove tabelle delle malattie professionali prevedono la presunzione legale di origine professionale dell' ernia discale per
"...lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci".
Dunque, la lavorazione a rischio deve rappresentare una componente abituale e sistematica dell'attività professionale svolta dall' assicurato.
Nel caso in oggetto, non è risultata provata la specifica adibizione a mansioni comportanti movimentazione manuale di carichi o sforzi bio meccanici, non essendo state specificate le peculiari mansioni di adibizione nel settore edile, tampoco essendo stata articolata prova sul punto.
In conclusione, risultando l'esistenza del c.d. rischio lavorativo specifico, sfornita di puntuale allegazione, prima ancora che di prova, non risulta possibile, allo stato degli atti, attribuire con adeguato grado di probabilità la ( non meglio specificata) patologia osteodiscale, all' attività
lavorativa di manovale edile asseritamente svolta dal ricorrente.
Va, pertanto, rigettato il ricorso.
Spese irripetibili ai sensi dell'art. 152 att. C.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
☐ Rigetta il ricorso;
☐ Dichiara le spese irripetibili;
Enna 18.11.2025.
Il Giudice del lavoro
Proc. n. 1027/2022 R.G
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 18 novembre 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.sa Daniela Francesca
Balsamo, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 1027/2022 R.G. promossa da Parte 1 rappresentato e difeso dall'avv. Concetta Potenzone;
- ricorrente -
contro
Controparte 1 in persona del legale rappr. pro-tempore, rappr. e difeso dall'avv. Giovanni Consolo per procura generale alle liti,
elettivamente domiciliato presso la propria sede di Enna, via Roma 419/421;
-resistente-
Avente ad oggetto: rendita per malattia professionale
All'udienza odierna trattata ex art 127 per cpc, i difensori concludevano come in atti.
MOTIVI
Con ricorso depositato il 19.07.2022 il ricorrente di cui in epigrafe esponeva di avere svolto attività
lavorativa quale manovale edile.
Assumeva di aver svolto mansioni comportanti l'impiego di notevoli sforzi fisici, con adozione di posture incongrue e sollevamento di carichi pesanti.
Deduceva, che a causa dello svolgimento delle suddette mansioni aveva contratto malattia professionale.
Aveva quindi denunciato all' CP_1 la contrazione di malattia professionale ma la richiesta era stata definita negativamente dall'Istituto, per la ritenuta insussistenza della esposizione a rischio;
infruttuosamente era stato esperito il ricorso in via amministrativa.
Ciò premesso, chiedeva la condanna dell' CP_1 a corrispondergli la rendita che assumeva spettargli in relazione alla malattia professionale dalla quale era affetto. Instauratosi il contraddittorio, l' CP 1 resisteva in giudizio, deducendo l'infondatezza delle doglianze attoree sulla base dell'assunto che, nella specie, non risultava provata la esposizione a rischio professionale di guisa che la malattia denunciata doveva ritenersi avere origine comune.
Indi la causa veniva decisa all'udienza odierna, trattata ex art 127 te cpc, come da sentenza.
La domanda avanzata in ricorso non può trovare accoglimento.
Il ricorrente assume di essere affetto da malattia professionale e di aver presentato la domanda amministrativa atta al relativo riconoscimento all' CP 1.
D'altra parte, dalla documentazione prodotta a supporto di tali allegazioni ( all. A e B) non è dato evincere di che malattia esattamente si controverta.
Anche il ricorso appare oltremodo generico nella misura in cui la supposta tecnopatia non viene mai citata chiaramente, laddove ci si limita invece a riportare vari referti e segnatamente, ora quello da cui risulta "un'asimmetria del cingolo pelvico, con ileo ed anca a destra posti più cranialmente dei segmenti controlaterali..." (All.1), ora "Modesta scoliosi sinistro convessa del tratto di rachide lombare in esame...” (All. 2), ora esame da cui risulta “...marcato building del disco intervertebrale che interessa ambedue i recessi laterali e restringimento del diametro del canale spinale...protrusione discale a sede posteriore mediana, con interessamento di ambedue i recessi laterali ed ipertrofia delle faccette articolari...marcata ernia intraspongiosa...". (All.3).
Anche ad ammettere che la malattia denunciata sia l'ernia discale, il ricorso non può trovare accoglimento.
Il ricorrente assume, come si è detto, che la malattia da cui è affetto, sarebbe stata contratta a causa dell'attività lavorativa svolta.
Orbene trattandosi di malattia non tabellata (ad ammettere ernia discale) è necessaria la prova dello specifico rischio lavorativo non essendo sufficiente, all'evidenza, dal punto di vista scientifico,
clinico e medico legale una ricostruzione del rischio professionale fondata esclusivamente sulla base delle dichiarazioni anamnestiche rese dal lavoratore. Tanto meno indicazioni utili si ricavano dalla documentazione prodotta. A parte quella afferente alla fase amministrativa ( da cui non emerge la patologia denunciata: alleg. A e B) e referti vari, manca qualunque riferimento documentale alla storia lavorativa del ricorrente: ( non si versa ad es. estratto conto previdenziale).
Si rileva infatti che per quanto riguarda l'attività lavorativa considerata, le nuove tabelle delle malattie professionali prevedono la presunzione legale di origine professionale dell' ernia discale per
"...lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci".
Dunque, la lavorazione a rischio deve rappresentare una componente abituale e sistematica dell'attività professionale svolta dall' assicurato.
Nel caso in oggetto, non è risultata provata la specifica adibizione a mansioni comportanti movimentazione manuale di carichi o sforzi bio meccanici, non essendo state specificate le peculiari mansioni di adibizione nel settore edile, tampoco essendo stata articolata prova sul punto.
In conclusione, risultando l'esistenza del c.d. rischio lavorativo specifico, sfornita di puntuale allegazione, prima ancora che di prova, non risulta possibile, allo stato degli atti, attribuire con adeguato grado di probabilità la ( non meglio specificata) patologia osteodiscale, all' attività
lavorativa di manovale edile asseritamente svolta dal ricorrente.
Va, pertanto, rigettato il ricorso.
Spese irripetibili ai sensi dell'art. 152 att. C.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
☐ Rigetta il ricorso;
☐ Dichiara le spese irripetibili;
Enna 18.11.2025.
Il Giudice del lavoro