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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 04/02/2026, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1008/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RAITI GIOVANNI ANTONIO GIU, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6452/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 39800 TARI 2021
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: contumace
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Nella causa, il ricorrente, impugnando ritualmente l'avviso d'accertamento n. 39800 del 30.06.2025, notificatogli dal Comune di Catania il 4 settembre 2025, con oggetto la TARI per il 2021 (con interessi e sanzioni), relativamente all'immobile per civile abitazione sito in Catania, alla via Orsa Minore 45, si opponeva alla richiesta del tributo fornendo prova documentale dell'integrale suo pagamento nel periodo compreso fra il 5 maggio 2021 ed il 9 febbraio 2022. A corredo del ricorso, infatti, venivano prodotti nove bollettini postali, del complessivo importo di euro 610,00, recanti esplicita, coerente causale (la somma richiesta al netto di sanzioni, interessi e spese era infatti quella di euro 609,00).
Tale circostanza - cui il Comune contrapponeva la propria assoluta inerzia difensiva, non costituendosi in giudizio - ha palesato la manifesta fondatezza della domanda;
di talché, nonostante la causa fosse stata chiamata per l'udienza di trattazione e decisione dell'istanza cautelare, avanzata coevamente al ricorso,
l'Ufficio ha ritenuto provvedere a mente dell'art. 47-ter del D. lgs. n. 546/1992, mediante sentenza (sul merito) semplificata.
Deriva da quanto motivato, l'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del convenuto Comune di Catania, contumace, secondo quanto liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
Il ricorso è fondato, e, per l'effetto, annullato l'avviso di pagamento per TARI 2021 impugnato. Il Comune di
Catania è condannato al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in euro 300,00 (trecento/00), oltre accessori come per legge, da versare a favore del difensore antistatario del ricorrente, avv. Difensore_1
.
Così deciso in Catania, nell'udienza del 30 gennaio 2026.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RAITI GIOVANNI ANTONIO GIU, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6452/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 39800 TARI 2021
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: contumace
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Nella causa, il ricorrente, impugnando ritualmente l'avviso d'accertamento n. 39800 del 30.06.2025, notificatogli dal Comune di Catania il 4 settembre 2025, con oggetto la TARI per il 2021 (con interessi e sanzioni), relativamente all'immobile per civile abitazione sito in Catania, alla via Orsa Minore 45, si opponeva alla richiesta del tributo fornendo prova documentale dell'integrale suo pagamento nel periodo compreso fra il 5 maggio 2021 ed il 9 febbraio 2022. A corredo del ricorso, infatti, venivano prodotti nove bollettini postali, del complessivo importo di euro 610,00, recanti esplicita, coerente causale (la somma richiesta al netto di sanzioni, interessi e spese era infatti quella di euro 609,00).
Tale circostanza - cui il Comune contrapponeva la propria assoluta inerzia difensiva, non costituendosi in giudizio - ha palesato la manifesta fondatezza della domanda;
di talché, nonostante la causa fosse stata chiamata per l'udienza di trattazione e decisione dell'istanza cautelare, avanzata coevamente al ricorso,
l'Ufficio ha ritenuto provvedere a mente dell'art. 47-ter del D. lgs. n. 546/1992, mediante sentenza (sul merito) semplificata.
Deriva da quanto motivato, l'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del convenuto Comune di Catania, contumace, secondo quanto liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
Il ricorso è fondato, e, per l'effetto, annullato l'avviso di pagamento per TARI 2021 impugnato. Il Comune di
Catania è condannato al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in euro 300,00 (trecento/00), oltre accessori come per legge, da versare a favore del difensore antistatario del ricorrente, avv. Difensore_1
.
Così deciso in Catania, nell'udienza del 30 gennaio 2026.