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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/02/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
1165 /2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AP Nord, sezione seconda civile, in persona del G.M., Dr.ssa Maria Caroppoli , ha pronunciato, la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1165 /2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto altri istituti del diritto delle locazioni
TRA
, C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Grassia, codice fiscale C.F. ed elett.te dom.to presso il suo studio CodiceFiscale_2 in Trentola Ducenta (CE), alla Via G. Coppola nr 12, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo ATTORE E
), residente in [...] C.F._3
Giuseppe Lavoratore n. 17, rappresentata e difesa dall'avv. Ersilia Capocotta ( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Giugliano in C.F._4
Campania (NA) alla Via Oasi Sacro Cuore n. 108, giusta procura in calce al presente atto. CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note depositate per l'udienza a trattazione scritta del 05.02.2025 da intendersi quivi integralmente richiamate e trascritte. All'udienza del 07.02.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, parte ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere, in quanto quest'ultima ha riconsegnato le chiavi dell'immobile alla proprietaria, chiedendo che il giudice ne prendesse atto. Ciò premesso, il motivo della controversia è venuto meno, rendendo priva di oggetto la decisione del giudice. In base a consolidata giurisprudenza, la cessazione della materia del contendere comporta la declaratoria di estinzione del giudizio senza necessità di una pronuncia sul merito. Quanto alle spese processuali, vanno poste a carico di parte ricorrente in base al principio della soccombenza virtuale in quanto allo stato degli atti iniziali del processo la domanda appare fondata.
P.Q.M.
1 Il Tribunale di AP Nord, sezione seconda civile, in persona del G.M., Dr.ssa Maria Caroppoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. di R.G. 1165 /2023 , ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2.condanna alla refusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi Parte_1
€ 1.278,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
.
Così deciso in Aversa, il 10/02/2025 Il Giudice
Dr.ssa Maria Caroppoli
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AP Nord, sezione seconda civile, in persona del G.M., Dr.ssa Maria Caroppoli , ha pronunciato, la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1165 /2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto altri istituti del diritto delle locazioni
TRA
, C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Grassia, codice fiscale C.F. ed elett.te dom.to presso il suo studio CodiceFiscale_2 in Trentola Ducenta (CE), alla Via G. Coppola nr 12, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo ATTORE E
), residente in [...] C.F._3
Giuseppe Lavoratore n. 17, rappresentata e difesa dall'avv. Ersilia Capocotta ( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Giugliano in C.F._4
Campania (NA) alla Via Oasi Sacro Cuore n. 108, giusta procura in calce al presente atto. CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note depositate per l'udienza a trattazione scritta del 05.02.2025 da intendersi quivi integralmente richiamate e trascritte. All'udienza del 07.02.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, parte ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere, in quanto quest'ultima ha riconsegnato le chiavi dell'immobile alla proprietaria, chiedendo che il giudice ne prendesse atto. Ciò premesso, il motivo della controversia è venuto meno, rendendo priva di oggetto la decisione del giudice. In base a consolidata giurisprudenza, la cessazione della materia del contendere comporta la declaratoria di estinzione del giudizio senza necessità di una pronuncia sul merito. Quanto alle spese processuali, vanno poste a carico di parte ricorrente in base al principio della soccombenza virtuale in quanto allo stato degli atti iniziali del processo la domanda appare fondata.
P.Q.M.
1 Il Tribunale di AP Nord, sezione seconda civile, in persona del G.M., Dr.ssa Maria Caroppoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. di R.G. 1165 /2023 , ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2.condanna alla refusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi Parte_1
€ 1.278,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
.
Così deciso in Aversa, il 10/02/2025 Il Giudice
Dr.ssa Maria Caroppoli
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