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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/10/2025, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte di appello di Bari, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dr. Salvatore GRILLO - Presidente
2) Dr. Paola BARRACCHIA - Consigliere
3) Dr. Riccardo LEONETTI - Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n.1737/2022 R.G., avverso la sentenza n.1479/2022 emessa il
25.5.22 dal Tribunale di Foggia tra
, in persona DE legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1 domiciliata in Foggia presso lo studio DEl'avv. Aristide Guerrasio, che lo rappresenta e difende come da procura speciale allegata all'atto di appello
Appellante
e
elettivamente domiciliato in Bari presso lo studio DEl'avv. Paolo Iannone, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. Luigi Fallucchi come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello in persona DE legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Bari presso lo studio CP_2 DEl'avv. Arcangelo Gabriele Filograno, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Brudaglio come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellati
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente
Ragioni in fatto e in diritto DEla decisione
Il a proposto appello per la riforma DEla sentenza n.1479/22 DE Parte_1
Tribunale di Foggia nella parte in cui, in accoglimento per quanto di ragione DEla domanda proposta da lo ha condannato, in solido con a pagare all'attore l'importo di € 18.000,00 (oltre Controparte_1 CP_2 accessori e spese di giudizio) a titolo di ristoro DE danno (consistito nella distruzione DEl'intero raccolto di pomodori) per l'allagamento – dopo le forti piogge DE giugno DE 2009 – dei campi in agro di San Severo coltivati dalla sua azienda agricola, stante la configurabilità di una responsabilità da custodia non soltanto DEl' (rispetto ad una “cunetta”, a servizio DEl'adiacente strada statale, risultata ostruita per omessa CP_2 manutenzione) ma anche DE (rispetto alle opere di bonifica per il corretto deflusso DEle acque). Parte_1
Si sono costituiti sia il he l' per chiedere il rigetto DEl'appello in quanto infondato e la CP_1 CP_2 conferma DEla sentenza impugnata, con vittoria DEle spese DE grado.
All'udienza DEl'11.6.25 la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione di termini ai sensi DEl'art.190 c.p.c..
1 ***
Con un primo motivo di censura l'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe ritenuto adeguatamente provata anche nei suoi confronti la domanda risarcitoria DE asandosi esclusivamente sugli esiti CP_1 di una CTU in realtà DE tutto inutilizzabile a tal fine, in quanto acquisita agli atti benchè fosse stata espletata nell'ambito di un ATP promosso dall'attore soltanto nei confronti di AN PA e VI DE AR (che una precedente perizia stragiudiziale gli aveva indicate come responsabili esclusive DEl'evento dannoso) e non anche nei confronti DE . Parte_1
La doglianza non è fondata.
Come già osservato nella sentenza appellata, infatti, la relazione conclusiva di un ATP, una volta ritualmente acquisita al giudizio di merito, e sottoposta al contraddittorio DEle parti di tale giudizio, entra a far parte DE materiale probatorio anche se una di loro non abbia partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, pertanto, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento DE giudice, nei confronti di tutte le suddette parti processuali, nel raffronto con le altre risultanze istruttorie oggetto di rituale acquisizione (Cass.8496/23).
Ciò stante, una volta acquisita agli atti la CTU conclusiva DEl'ATP, il aveva l'onere di interloquire Parte_1 sul merito DEle indagini ivi riportate, in particolare contestandole nella parte in cui ravvisano profili di responsabilità anche a suo carico;
ed invece il ha trascurato di prendere compiuta posizione sul Parte_1 punto, preferendo arroccarsi dietro la tesi di completa inutilizzabilità DEl'accertamento per violazione DE contraddittorio.
Né può utilmente sostenersi che l'inutilizzabilità discenda dal semplice fatto che il giudicante, nella motivazione DEl'ordinanza di acquisizione DE fascicolo di ATP, abbia affermato l'inutilizzabilità DEla relazione tecnica nei confronti DE , trattandosi di provvedimento istruttorio sempre suscettibile di Parte_1 modifica, che quindi non esimeva la parte dallo svolgere compiutamente le proprie difese.
Con gli ulteriori motivi di doglianza, suscettibili di esame unitario, il appellante lamenta poi, in Parte_1 sintesi, che il primo giudice avrebbe affermato una sua responsabilità quale custode ex art.2051, senza però indicare la cosa oggetto di custodia, e comunque contraddicendosi nell'imputare piuttosto alla parte l'omessa realizzazione di opere di bonifica, le quali peraltro non sarebbero a carico DE bensì dei proprietari Parte_1 dei fondi.
Neppure tale censura è suscettibile di accoglimento, risultando condivisibile la conclusione cui giunge la sentenza appellata, con le precisazioni di cui appresso.
Va osservato che nell'atto di citazione il dopo avere invocato una responsabilità DEl' in CP_1 CP_2 relazione alla presenza di un canale pertinenziale idoneo a favorire l'allagamento perché ostruito, allega, attraverso il richiamo alla CTU, ulteriori profili di responsabilità che, con specifico riguardo alla posizione DE convenuto , si sostanziano nell'omessa manutenzione, da parte di quest'ultimo, DEle opere di Parte_1 bonifica necessarie al corretto deflusso DEle acque piovane, e ciò in violazione di un obbligo in tal senso, e nonostante il documentato versamento, da parte DE dei previsti contributi. CP_1
Ritiene questa Corte che una siffatta domanda, nella misura in cui richiama un'illecita colpevole condotta omissiva DE , fonte di danno per l'attore, vada inquadrata nel generale paradigma di responsabilità Parte_1 aquiliana di cui all'art.2043 c.c.; e ciò a prescindere dall'inquadramento che ne abbia fatto la sentenza impugnata, atteso che il giudice DEl'appello ha il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda, senza essere vincolato dalla qualificazione giuridica operata dal primo giudice, e anche in mancanza di una specifica impugnazione sul punto, purchè i fatti costitutivi a fondamento DE nuovo inquadramento siano stati ritualmente allegati nell'atto introduttivo e dunque non vengano introdotti nel tema controverso nuovi elementi di fatto (cfr. Cass.32932/24 nonchè, proprio con riferimento alla riqualificazione ex art.2043 c.c. in appello di domanda inquadrata in primo grado nell'art.2051 c.c., Cass.9597/98).
2 Infatti il on prospetta una responsabilità DE derivante dal fatto stesso DEla sua qualità Parte_2 Parte_1 di custode di una specifica res a cui sia eziologicamente riferibile un danno, ma ben diversamente imputa al un comportamento colpevole, di natura omissiva, fonte di responsabilità per violazione DE divieto Parte_1 DE neminem ledere.
Tale nuovo inquadramento comporta il superamento DEle questioni, sollevate dall'appellante, di mancata indicazione DEla cosa oggetto di custodia, e comunque di mancata prova DEla sua qualità di custode rispetto alla cunetta ostruita, trattandosi di questioni non più pertinenti rispetto al nuovo paradigma di responsabilità da fatto illecito.
Esso, inoltre, conduce a considerare non pertinenti al caso di specie (oltre che ovviamente non vincolanti nel presente giudizio) le due pronunce, invocate dal , che il Tribunale di Foggia e questa Corte hanno Parte_1 adottato in casi analoghi, trattandosi di decisioni riferite ad un'azione che quei giudici, alla luce DE concreto contenuto DEla domanda sottoposta al loro esame, hanno ritenuto di inquadrare quale azione di responsabilità per danni da cosa in custodia.
Una volta inquadrata nel paradigma generale DEl'art.2043 c.c. la domanda DE ei confronti DE CP_1
, deve affermarsi la fondatezza DEla stessa sulla scorta DEle condivisibili considerazioni che, sia Parte_1 pure da una diversa prospettiva qualificatoria, il primo giudice ha svolto.
Come osservato da quest'ultimo, infatti, la L.R. n.54 DE 31.5.80 (“Norme in materia di determinazione dei comprensori e costituzione dei consorzi di bonifica integrale”), che all'epoca dei fatti costituiva la normativa regionale regolatrice DEla materia, stabiliva all'art.14 che nei comprensori di bonifica fossero i proprietari ad avere l'obbligo di eseguire e manutenere le opere minori, anche comuni a più fondi, necessarie per dare scolo alle acque;
ma al successivo art.15 prevedeva un generale potere-dovere di intervento sostitutivo DE in particolare stabilendo non soltanto che, in caso di omessa esecuzione di lavori di Controparte_3 competenza da parte dei proprietari, su richiesta anche di uno solo degli interessati fosse il a Parte_1 provvedervi in nome e per conto degli stessi (co.1); ma anche che, in caso di assoluta inerzia dei proprietari, spettasse al chiedere alla giunta regionale l'autorizzazione ad intervenire nei modi e con le forme Parte_1 previste dallo stesso articolo.
Tali disposizioni, complessivamente considerate, fondavano dunque, all'epoca dei fatti, per il caso di inerzia dei proprietari dei fondi interessati all'esecuzione e manutenzione DEle opere minori necessarie al corretto deflusso DEle acque (ivi comprese quelle meteoriche), un potere-dovere DE di attivarsi, su Parte_1 segnalazione degli interessati o anche a prescindere da essa, per l'esecuzione e manutenzione di tali opere, in modo da evitare pregiudizi legati all'insufficiente o mancato deflusso;
il che evidentemente postulava, a monte, l'esistenza di un ulteriore e più generale potere-dovere di vigilanza DE sull'irrigazione, Parte_1
l'assetto DE territorio, la difesa DE suolo e DEl'ambiente, coerentemente DE resto con le finalità generali in vista DEle quali era stata prevista dal legislatore regionale la costituzione dei consorzi di bonifica (art.1).
Ebbene, alla luce DEla CTU, non vi è dubbio che il convenuto abbia omesso di attivarsi nel senso Parte_1 indicato dalla normativa sopra richiamata.
Ha infatti rilevato il consulente d'ufficio, senza che ciò trovi smentita in diverse emergenze istruttorie: che nell'area interessata, ubicata nell'agro di San Severo (c.da “Resicata di Brancia”) e quindi all'interno DE comprensorio di competenza DE Consorzio di Bonifica DEla Capitanata, la rete dei canali di scolo e ricettori di acqua (canali, cunicoli, sottopassi, scoline ecc.) è in stato di totale abbandono in quanto in molti casi tali opere sono mancanti o comunque completamente occlusi;
che tale situazione, anche a causa DEla leggera ma costante naturale pendenza DE terreno dal cavalcavia DEl'autostrada A14 (a monte) sino alla sede DE
Torrente CanDEaro (a valle) determina la mancata raccolta e il ristagno DEle acque meteoriche e impedisce che le stesse abbiano vie di fuga che le convoglino sino alla predetta via d'acqua; e che proprio la mancata esecuzione e manutenzione DEle predette opere ha determinato, nella specie, l'allagamento dei campi di pomodoro DEl'azienda agricola DE bicati nella parte depressa DEla pendenza e, quindi, naturali CP_1 destinatari DEl'eccedenza di acqua piovana non raccolta da una rete insufficiente e mal tenuta.
3 Né può dubitarsi che ricorra, in ipotesi, la colpa DE , da intendersi, nella sua accezione civilistica, Parte_1 come condotta omissiva connotata da inescusabile negligenza e trascuratezza;
e ciò in quanto lo stesso CTU ha evidenziato da un lato che da molti anni la rete di scolo DEle acque risultava in totale abbandono e che ciò determinava inevitabilmente allagamenti in caso di piogge di intensità superiore alla media, tanto che l' aveva provveduto a installare segnalazioni DE pericolo di tali allagamenti;
dall'altro lato che il CP_2
, evidentemente nella consapevolezza DEla necessità di attivare i proprio poteri in simili casi, aveva Parte_1 provveduto a realizzare, in altro comprensorio con caratteristiche identiche, interventi di bonifica finalizzati ad una migliore gestione DEle acque;
né d'altra parte risultano agli atti elementi valorizzabili ai fini di escludere la colpevolezza DE , tale non potendosi ritenere l'entità DEle precipitazioni verificatesi Parte_1 nell'occasione, atteso che nulla induce a ritenere che esse possano essere assurte ad evento di forza maggiore, imprevedibile ed inevitabile, idoneo a sollevare la parte da ogni responsabilità.
Poiché dunque, nei termini e per le ragioni sin qui enunciate, è configurabile per l'accaduto una responsabilità DE , anche quest'ultimo deve rispondere dei danni lamentati dal a cui misura, stabilita Parte_1 CP_1 dalla CTU integrativa e confermata dal primo giudice, non è contestata in alcun modo dall'appellante.
Alla luce di quanto sopra, l'appello DE va quindi rigettato perché infondato, con conferma DEla Parte_1 sentenza impugnata.
In base al criterio DEla soccombenza, il dovrà rifondere al e all' le spese DE Parte_1 CP_1 CP_2 presente grado di giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo.
Si dà infine atto che ricorrono ex art.13 co.1 quater TUSG, i presupposti per il versamento, da parte DEl'appellante, DEl'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 co.1 bis DE medesimo testo unico.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
, in persona DE legale rappresentante p.t., avverso la sentenza Parte_3
n.1479/2022 emessa dal Tribunale di Foggia il 25.5.2022, disattesa o assorbita ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna il appellante a rifondere a e ad le spese DE presente grado Parte_1 Controparte_1 CP_2 di giudizio, che liquida per ciascuno di essi in € 4.000,00, oltre R.S.G. DE 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) dispone la distrazione in favore DEl'avv. Luigi Fallucchi, dichiaratosi anticipatario, DEle spese liquidate per la difesa DE;
CP_1
3) dichiara che, per effetto DEl'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1- quater
D.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte DEl'appellante, DEl'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DE medesimo decreto.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio DEla Terza Sezione Civile DEla Corte, l'8.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Riccardo Leonetti Dott. Salvatore Grillo
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