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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 09/04/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G 2015/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Asti, in persona del Giudice dott.ssa Ombretta Salvetti
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in secondo grado
Al n. 2015/2024
Avente ad oggetto: osservanza distanze riguardo alberi/siepi. promossa da:
, nata a [...] l'[...] ( residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Viberti n. 11, e , nato a [...] il [...] Parte_2
( ), residente in [...], elettivamente domicil. In C.F._2
Asti, Via Pelletta n. 18 presso lo studio dell'Avv. Guido Marinetti del Foro di Asti (c.f.
[...]
) che li rappresenta e difende come da procura in atti e che dichiara di intendere C.F._3
ricevere le comunicazioni relative alla presente causa al numero di fax 0141/356910, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: Email_1
APPELLANTE
Contro
nato il [...] a [...] e residente in [...]
M. Boetti, n. 65, C.F.: , ai fini della presente causa elettivamente C.F._4 domiciliato in Alba (CN), Via Giacosa n. 1 presso l'Avv. Chiara Minasso del Foro di Asti (C.F.:
, P.IVA: n. fax: 0173-441680; pec: C.F._5 P.IVA_1
), che lo rappresenta e difende per procura in atti. Email_2
APPELLATO
1 Udienza di rimessione della causa a decisione celebrata con trattazione cartolare in data 1/04/2025.
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE
Piaccia al Tribunale Ill.mo, in riforma dell'impugnata sentenza, in via istruttoria, ammettere il capitolo di prova numero 5 di cui alla comparsa di costituzione e risposta;
autorizzare la produzione delle 6 foto datate 25.10.2021 raffiguranti lo stato dei luoghi al 25.10.2021 e la fattura emessa da per il lavoro di trinciatura-pulizia eseguito sul fondo dei convenuti e Parte_3
sentire quale teste lo stesso a conferma dei lavori svolti, delle foto scattate e Parte_3
della fattura emessa per l'opera di pulizia-trinciatura; nel merito, accertato il diritto di e a mantenere essenze arboree e le essenze Pt_1 Parte_1 Parte_2
arbustive oggetto di causa a distanza infralegale dal confine con la proprietà di , CP_1 respingere le domande di condanna degli esponenti all'estirpazione delle suddette essenze arboree, arbustive nonché di quelle erbacee;
in subordine, dichiarare tenuto e condannare a riporre a dimora le essenze arboree CP_1
tagliate alla base quale risarcimento danni in forma specifica.
Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATO
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto,
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- adottato ogni più opportuno provvedimento del caso e di legge;
- In via istruttoria: rigettare integralmente le istanze avversarie per i motivi esposti in narrativa;
- Nel merito: rigettare poiché infondato, in fatto e in diritto, l'appello proposto dai Sigg.ri e Parte_2 [...]
avverso la sentenza n. 292/2024 del Giudice di Pace di Asti e, per l'effetto, confermare Parte_1
la medesima sentenza impugnata;
- In ogni caso: con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari tutti e spese di CTU integrali anche di primo grado.
Opponendosi sin da ora ad eventuali domande, difese e/o produzioni avversarie nuove, tardive e in ogni caso comportanti mutatio libelli.
2 Con ogni riserva e salvezza del caso e di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio innanzi CP_1 all'ufficio del Giudice di Pace di Asti i signori e esponendo di Parte_1 Parte_2
essere proprietario di un terreno agricolo sito in San Damiano d'Asti, fraz. Ripalta, censito al F 58 part. 472 coltivato a noccioleto confinante con la particella 218 di proprietà Pt_1
Lamentava ingenti danni cagionati dalla presenza di specie arboree, arbustive ed erbacee insistenti sulla proprietà confinante che, essendo stati piantati a distanza inferiore a quella legale ed estendendosi sia in altezza sia oltre il confine fra i due fondi, rappresentato da una scarpata, andavano ad invadere la proprietà attorea, compromettendo la regolare crescita dei frutti dei propri noccioli
L'attore richiamava l'art. 892 c.c. e le norme del Regolamento Comunale di San Damiano secondo le quali pioppi, roveri, platani, alcuni noci (piante di alto fusto) devono essere piantate a mt 15,00 dal confine mentre frutteti, viti, arbusti, vivai ecc. ad una distanza di non meno di m 3 dal confine.
L'attore chiedeva al Giudice di Pace che, accertato che le specie arboree, arbustive ed erbacee erano poste a distanza inferiore a quella legale, condannasse i convenuti all'estirpazione delle stesse ed al risarcimento dei danni patiti e patendi in conseguenza dei fatti per cui è causa … in misura non inferiore ad euro 4.800,00 e precisava con memoria di pc: “Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adìto, - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- Ne l merito: - accertare e dichiarare che le specie arboree, arbustive ed erbacee insistenti sulla proprietà di e Parte_2 Parte_1
(foglio 58 particella 218 del CT Comune di San Damiano d'Asti) situate a ridosso del confine
[...]
con il terreno di proprietà di (foglio 58 particella 472 del CT Comune di San Damiano CP_1
d'Asti) sono poste a distanza inferiore a quella legale;
- per l'effetto, condannare i convenuti all'immediata estirpazione delle suddette specie arboree, arbustive ed erbacee ex artt. 892-894 c.c.,
e/o quant'altro del caso e di legge, ordinando e specificando agli stessi le modalità esecutive dell'estirpazione; ovvero in via subordinata condannare i convenuti all'immediata rimozione dei rami sconfinanti ex art. 896 c.c., e/o quant'altro del caso e di legge, ordinando e specificando agli stessi le modalità esecutive dell'estirpazione; - condannare i convenuti al risarcimento dei danni patiti e patiendi dall'attore in conseguenza dei fatti di causa, danni tutti da valutarsi in via equitativa, in misura non inferiore ad €. 4.800,00 comunque entro i limiti di competenza del
Giudice di Pace adito. - con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari tutti e spese di CTU”
I convenuti si costituivano in giudizio contestando ed osservando che:
3 - la propria particella n. 218, per circa 60 anni, era stata di proprietà delladante causa iure hereditatis dei convenuti e, successivamente, dei convenuti stessi.
Da oltre 50 anni, nel terreno dei convenuti, nella parte maggiormente declinante (scarpata), prossima alla part 472, vi erano alberi di noci, ciliegie, querce, un gelso, due noccioli, per un totale di 17 alberi;
il terreno attoreo era un pioppeto piantato da ed abbattuto, circa 10 anni prima Parte_4 dell'avvio del giudizio;
questo era stato poi acquistato da , il quale, sul finire del 2015, CP_1
aveva abusivamente abbattuto, mediante il taglio alla base, i 17 alberi che esistevano nella proprietà dei convenuti asportando tronchi e rami. Per questi fatti, i convenuti avevano sporto querela, archiviata, tuttavia, per mancata prova del dolo del . CP_1
I convenuti in primo grado sostenevano quindi di aver usucapito il diritto a mantenere alberi e canneti a distanza infralegale, diritto che non poteva essere fatto venir meno dal comportamento dell'attore il quale, con dolo o in subordine, con colpa, aveva tagliato alla base e asportato tronchi e rami di cui si era appropriato;
i convenuti avevano diritto a mantenere i ricacci dalle piante di cui l'attore aveva asportato piante ed arbusti. Contestavano l'esistenza di danni in capo all'attore, sostenevano che l'intento del era liberare il proprio fondo dalla servitù in favore del CP_1
fondo dei convenuti per poter poi piantare i noccioli e vantavano il diritto risarcitorio in relazione ai danni cagionati dall'illecito taglio degli alberi di ciliegio, noci, gelso e noccioli da parte del . CP_1
Assumevano quindi le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Giudice di Pace Ill.mo, in via istruttoria, ammettere il capitolo di prova numero 5 di cui alla comparsa di costituzione e risposta;
autorizzare la produzione delle 6 foto datate
25.10.2021 raffiguranti lo stato dei luoghi al 25.10.2021 e la fattura emessa da Parte_3
per il lavoro di trinciatura-pulizia eseguito sul fondo dei convenuti e sentire quale teste lo stesso
a conferma dei lavori svolti, delle foto scattate e della fattura emessa per Parte_3
l'opera di pulizia-trinciatura; nel merito, respingere le domande proposte dall'attore in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa;
in via riconvenzionale, dichiarare tenuto e condannare l'attore a risarcire ai convenuti ogni danno subito in conseguenza dell'illecito taglio delle piante nella misura indicata in parte espositiva nonchè a ripiantare ciliegi, noci, il gelso, la quercia ed noccioli, il tutto entro il limite di competenza per valore del giudice adito.
Vinte le spese con richiesta degli ulteriori danni per lite temeraria ai sensi dell'articolo 96, 1° e 3° comma cpc.”.
4 Il GdP di Asti, esperita istruttoria orale e tramite CTU, con sentenza n. 292/2024 pubblicata il
19/6/2024, in accoglimento della domanda , dichiarava tenuti e condannava i convenuti, in solido fra loro, all'immediata estirpazione, ex artt. 892 -894 c.pc., di tutte le specie arboree, arbustive ed erbacee insistenti sul confine fra i due terreni delle parti, facendosi carico esclusivo delle spese, respingeva le contrapposte domande risarcitorie, compensava per il 50% le spese, condannando i convenuti al ristoro della restante metà delle spese a favore dell'attore; poneva le spese della CTU per il 25% a carico di parte attrice e per il restante 75/a carico dei convenuti.
Richiamato il disposto dell'art. 892 c.c. e il Regolamento Comunale di Polizia Rurale del
[...]
osservava il primo giudice che: Parte_5
- l'art. 28 del Regolamento prescrive una distanza di almeno tre metri dal confine per frutteti, viti, arbusti, vivai e di almeno quindici metri per le piante di alto fusto;
- la ratio della disciplina normativa, secondo la giurisprudenza è impedire che la parte fuori terra degli alberi possa arrecare danni ai vicini a causa della loro altezza (per diminuzione d'aria, soleggiamento, luce, panoramicità);
- il diritto di tenere piante a distanza inferiore da quella legale consiste in una servitù e può essere acquisito per contratto, per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, con termine che decorre dalla piantumazione o semina;
- se il diritto di mantenere una pianta a distanza inferiore a quella legale non è stato acquisito il confinante può chiedere in ogni tempo a norma dell'art. 894 c.c. che l'albero sia estirpato o potato in modo da ricondurlo ad una categoria inferiore;
- la CTU esperita ha accertato che le piante insistenti sul fondo dei convenuti erano piantate a distanza inferiore a quella legale ed ha indicato eventuali accorgimenti utili ad eliminarne i disagi;
- tuttavia, a mente dell'art. 894 c.c., accertata la violazione della distanza, l'attore permaneva nel diritto di far abbattere le piante del vicino, essendo a tal fine necessario e/o sufficiente l'accertamento della violazione delle distanze legali;
- i convenuti non potevano giovarsi dell'eccepita usucapione, non avendone dimostrati i requisiti costitutivi (corpus ed animus), dal momento che i testimoni non avevano comprovato l'esercizio del “possesso di tali piantagioni” ininterrotto ed indisturbato per almeno vent'anni;
- era stato dimostrato infatti che l'attore aveva “sempre denunciato formalmente e non formalmente (circostanza questa non contestata dai convenuti, con conseguente applicazione dell'art. 115 c.p.c.” la presenza di queste piante intimando i convenuti alla
5 rimozione, fino a provvedere personalmente al taglio di diverse piante presenti sul confine nell'anno 2016”;
- tale evento, al di là del rilievo penale escluso con l'archiviazione del procedimento, valeva quale prova del fatto che l'attore si fosse sempre opposto alla permanenza di piantagioni ad una distanza dal confine con il suo fondo inferiore a quella legale, per cui non ricorreva il possesso continuativo e pacifico;
- Per tale ragione, in via assorbente, la domanda riconvenzionale risarcitoria dei convenuti non poteva essere accolta, tenuto conto anche della genericità degli elementi di fatto offerti a suo sostegno;
- anche la domanda di risarcimento danni dell'attore non era accoglibile, avuto riguardo al titolo aquiliano dedotto, non avendo egli fornito la prova di un danno ingiusto conseguente alla posizione delle piante altrui, in termine di danni alla propria raccolta di nocciole, essendo all'uopo insufficiente la generica dichiarazione del teste ed essendo il Tes_1
danno stato escluso dal CTU;
- Le spese erano da compensarsi per il 50% attesa la parziale soccombenza reciproca.
L'appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori hanno impugnato innanzi a questo Pt_1
Tribunale la sentenza, censurando la ritenuta insussistenza dell'avvenuta usucapione del diritto a mantenere piante ed arbusti a distanza inferiore a quella legale, errata valutazione delle prove ed errata applicazione delle norme sostanziali che regolano la materia ed articolando in un unico motivo composito le proprie argomentazioni, che possono sintetizzarsi come segue:
1)erronea valutazione degli elementi di fatto per avere il primo giudice dato rilievo al fatto che l'attore aveva “sempre denunciato formalmente e non formalmente….la presenza di queste piante invitando i convenuti alla rimozione, fino a provvedere personalmente al taglio di diverse piante presenti sul confine nell'anno 2016” In realtà era stato dimostrato che il sig. aveva acquistato CP_1
il terreno dalla precedente proprietaria solamente il 18.01.2015 e dunque le sue CP_2
doglianze non potevano risalire ad epoca antecedente a tale data o dalla primavera 2015, sicchè era erroneo sostenere che le doglianze fossero state avanzate dall'attore “sempre”; erronea era anche l'affermazione che le doglianze fossero state sia formali sia informali, dal momento che l'attore aveva omesso di produrre denunce scritte (la prima mail sarebbe quella dell'avv. Minasso datata
26.9.2020) . In ogni caso tali deduzioni non erano nemmeno state fatte dall'attore ed egli non aveva mai mosso doglianze di alcun tipo, se non, al più, informalmente, a partire dal 2015;
6 2)erronea applicazione dei principi di diritto in tema di atti interruttivi del termine utile per l'usucapione, non risultando le semplici doglianze verbali idonee ad interrompere il possesso ad usucapionem né parendo la consapevolezza di ledere i diritti altrui sufficiente ad elidere il requisito dell'”animus” e non essendo richiesto quale fattispecie costitutiva dell'usucapione il possesso pacifico o indisturbato, ma essendo sufficiente il possesso visibile e non occulto, stante la presunzione dell'animus possidendi di cui all'art. 1141 c.c.; il giudice avrebbe dovuto pertanto accogliere la “domanda di usucapione” della servitù a tenere piante ed arbusti a distanza infralegale dal confine del vicino;
3)motivazione “perplessa”, non essendo dato comprendere le ragioni della inadeguata dimostrazione del “corpus” e dell'“animus”;
4) mancata considerazione della circostanza che all'udienza del 22.3.2021 l'attore non aveva contestato quanto dedotto da parte convenuta al capo 5) di comparsa di risposta, che pertanto dovrebbe ritenersi dimostrata ex art. 115 c.p.c. quanto a risalenza delle piante;
circostanza dimostrata dalla deposizione del teste a tal proposito , nel dubbio, si dovrebbe Testimone_2
ammettere il capo 5) non ammesso dal GdP perché evidentemente ritenuto non contestato e che dimostra come le piante, i cui polloni o ricacci sono stati identificati dal CTU fossero in loco da cinquant'anni e del cui mantenimento in loco i hanno diritto, non rilevando il taglio effettuato Pt_1 dall'attore appellato ai sensi dell'art. 895 c.c.; era stato ammesso anche il capo 7, confermato dai testi a dimostrazione del diritto dei Ponte a mantenere gli arbusti (canneti) a distanza Tes_2 infralegale dal confine;
nessuna norma consentirebbe l'estirpazione dei rovi e delle erbe.
Conclude come in epigrafe chiedendo altresì autorizzazione a produzioni documentali.
Il sig. si è costituito senza svolgere appello incidentale, ma resistendo all'appello, di cui CP_1
chiede il rigetto, opponendovi il richiamo agli artt. 892,893, 894 c.c. e deducendo la clandestinità e violenza del possesso avversario ex art. 1163 c.c. e lo sconfinamento della vegetazione proveniente dalla scarpata di proprietà Richiama la deposizione del teste Eccepisce l'avvenuta Pt_1 Tes_1 interruzione del termine utile per l'usucapione del diritto, ai sensi dell'art. 1167 c.c., per effetto del taglio degli alberi operato dal nel 2016, previa autorizzazione in tal senso da parte dei CP_1
proprietari, nonché i vizi del possesso ex art. 1163 c.c.. Ritiene che il possesso non possa essere violento e clandestino, ma debba essere pubblico, ininterrotto e pacifico, requisiti non sussistenti, avendo gli appellanti omesso di rimuovere piante e rami confinati per anni nella piena consapevolezza della contrarietà a ciò da parte del sig. . Invoca l'onere della prova a carico di CP_1 chi alleghi l'usucapione del diritto.
Deduce poi che al fine dell'usucapione del diritto di servitù in questione manchi la nozione di utilità richiesta dagli artt. 1027-1028 c.c., in quanto non si comprende quale possa essere l'utilità derivante
7 dal mantenere alberi o arbusti a confine su quella scarpata. Al contrario, il diritto del proprietario a esigere l'estirpazione di alberi e siepi piantate a distanza inferiore a quella legale costituirebbe una facoltà inerente al diritto di proprietà, imprescrittibile.
Si oppone all'ammissione del capo 5 avversario per essere generico e irrilevante e delle 6 foto datata 25.10.2021 offerte in produzione dagli avversari in quanto già richiesta tardivamente in primo grado, contestata dal e non ammessa, comunque irrilevanti mancandone la data certa. E CP_1
la prova della utilità a risolvere le problematiche.
Nella propria memoria di replica, la difesa ha eccepito l'inammissibilità della domanda di CP_1 accertamento dell'usucapione che sarebbe stata inserita surrettiziamente dagli appellanti nella propria comparsa conclusionale.
Le ragioni della decisione
L'appello è tempestivo e procedibile e l'appellante ha regolarizzato il deposito del C.U. con le note scritte di trattazione dell'udienza, essendo stato l'appello comunque iscritto a ruolo il 2.10.24, ovvero prima dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), che ha sancito il divieto di iscrizione delle cause in caso di omesso pagamento del contributo unificato al momento dell'iscrizione della causa a ruolo.
Non corrisponde al vero che parte appellante abbia modificato le conclusioni inserendo una inammissibile domanda nuova di pronuncia di sentenza dichiarativa dell'usucapione del diritto a mantenere gli alberi e le piante a distanza inferiore a quella legale rispetto al confine con il fondo dell'attore appellato: si tratta pur sempre della medesima eccezione riconvenzionale già svolta in primo grado, limitatamente alla competenza del GdP, volta ad ottenere un accertamento incidentale dell'acquisizione per decorso del tempo del diritto vantato (servitù) volta a paralizzare la domanda avversaria di abbattimento degli alberi e delle piante e come tale viene trattata, non potendosi del resto in questa sede travalicare i limiti della domanda come trattata nel primo grado di giudizi.
Ciò premesso l'appello è infondato e merita rigetto.
Nel merito, il diritto dell'attore all'estirpazione degli alberi e delle siepi o arbusti piantumati a distanza minore di quella consentita dall'art. 892 c.c. e dal Regolamento comunale applicato dal GdP (la cui vigenza e disciplina non è oggetto di censura in questa sede) sussiste per il solo fatto che alberi e siepi siano stati piantati o siano nati a distanza inferiore a quella legale, così come correttamente affermato nella sentenza impugnata.
Nel caso di specie, all'esito della perizia condotta da un agronomo, il CTU ha accertato in contraddittorio con le parti la sussistenza di essenze arboree ed arbustive cresciute nella scarpata che divide le due proprietà, nel terreno di parte convenuta, a distanza inferiore a quella legale. Non si tratta solo di ceppaie, ma anche di un mirabolano, di 4 ciliegi, n. 6 noci, una quercia, oltre a 5 ceppaie di
8 nocciolo e di due ceppaie tagliate a colletto non classificabili e da specie arbustive (canna di palude e rovo selvatico). La violazione della distanza legale non è oggetto di censura ed è dunque divenuta incontrovertibile.
Correttamente pertanto il GdP. ha applicato l'art. 894 c.c. che consente al proprietario del fondo vicino di esigere il taglio, senza dimostrazione di alcuna esigenza o danno particolare, a tutela della proprietà, come riconosciuto anche da parte della giurisprudenza di legittimità ( cfr. Cassazione civile sez. II, 09/06/2008, n.15236, secondo cui in base all'interpretazione costituzionalmente orientata degli art. 892, 893 e 894 c.c., il proprietario del fondo può chiedere l'estirpazione degli alberi posti nel fondo del vicino a distanza minore di quella di legge, a prescindere dalla valutazione dell'esistenza di un'effettiva turbativa;
la finalità delle citate norme, infatti, è quella di salvaguardare il fondo in sé, indipendentemente dalle sue particolari caratteristiche o esigenze, sicché il compito del giudice di merito è limitato alla verifica del rispetto della distanza prescritta, senza doversi estendere a indagare la concreta esistenza del danno.) Tale disciplina è stata ritenuta conforme alla
Costituzione anche dalla Corte Costituzionale (C. Cost. 06/07/2004, n.211 e 07/07/2006, n.278, a prescindere dalle finalità denunciate dal proprietario sconfinante.
L'art. 895 c.c. prevede poi che, anche nel caso in cui il vicino abbia acquistato il diritto di tenere un albero a distanza inferiore a quella di legge, qualora esso muoia o venga reciso o abbattuto, esso non possa esser sostituito con un o nuovo, se non osservando la distanza legale. (Cassazione civile sez. II,
15/06/1999, n.5928).
A fronte di tale disciplina, l'indicazione da parte del CTU circa l'opportunità di gestione corretta del soprassuolo della scarpata, tramite realizzazione di tagli annuali di ritorno delle essenze arboree che impediscano lo sviluppo in altezza delle stesse e di tagli a colletto agli inizi della stagione estiva di ogni anno del soprassuolo arbustivo, al fine di limitarne lo sviluppo, costituisce un'utile suggerimento per entrambi i proprietari, per la gestione delle piante di propria competenza, site vicino al confine, ma non elide l'obbligo normativo di estirpare quelle in violazione del criterio legale di confine.
Il divieto di tenere alberi di alto fusto a meno di tre metri dal confine, stabilito dall'art. 892 comma
1 n. 1 c.c. mira ad impedire che la parte fuori terra degli alberi possa arrecare un danno ai vicini, per diminuzione di aria, luce, soleggiamento o panoramicità. Del resto, ai sensi dell'art. 892 c.c., in ogni caso le piante devono essere tenute ad un'altezza che non ecceda la sommità del muro di confine. In altri termini, si tratta di un diritto che può essere usucapito quanto alle distanze delle piante dal confine ex art. 892 c.c., ma non in relazione alla sola altezza delle stesse. (Cassazione civile sez. II,
01/12/2022, n.35377). Parimenti, il diritto di far protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante non può essere acquistato per usucapione, riconoscendo espressamente l'art. 896
c.c. al proprietario del fondo, sul quale essi protendono, il potere di costringere il vicino a tagliarli in qualunque tempo (Cassazione civile sez. II, 26/08/2019, n.21694).
Ciò premesso, avendo il assolto al proprio onere probatorio, competeva agli appellanti che CP_1 eccepiscono l'acquisto del diritto a violare i criteri legali di distanza per intervenuta usucapione, la
9 prova dei requisiti della fattispecie acquisitiva, ovvero, in primis, il dies a quo della piantumazione degli alberi o arbusti per il cui mantenimento in loco vantano il diritto.
Come correttamente rilevato dal primo giudice nella sentenza impugnata, a pag. 4, ai fini dell'usucapione del diritto a tenere alberi a distanza dal confine inferiore a quella di legge, che integra una servitù apparente, il termine decorre dalla data della piantumazione o semina, perché è da tale momento che ha inizio la situazione di fatto idonea a determinare, nel concorso delle altre circostanze richieste, l'acquisto del diritto per decorso del tempo, cosa del resto desumibile dall'art. 892, terzo comma, cod. civ., che fa riferimento, ai fini della misurazione della distanza di un albero dal confine, alla base esterna del tronco "nel tempo della piantagione. (cfr. Cassazione civile sez. II,
16/12/2014, n.26418, Tribunale Torino sez. VIII, 15/04/2022, n.1680, Tribunale Trieste,
08/03/2019, n.131).
Parte appellante non ha fornito in primo grado la prova della piantumazione degli alberi di cui vanta l'usucapione ed il diritto alla conservazione o ricollocamento in loco in epoca anteriore a vent'anni e non supplisce a tale deficit in questo grado con le argomentazioni poste a fondamento del gravame e nemmeno con la reiterazione delle istanze istruttorie, così come proposte.
Si osserva, a tal proposito, che il capo 5 dedotto in comparsa di costituzione e risposta dall'appellante è stato oggetto di motivato rigetto da parte del primo giudice, con l'ordinanza depositata il 29.11.2021,
sulla scorta della motivazione che esso rientrasse nel gruppo dei capitoli di prova in parte non contestati, in parte documentali, e/o irrilevanti e/o valutativi. Non consta specifica tempestiva censura svolta nella prima difesa utile avverso a tale esclusione, tuttavia, in ogni caso, il capo si ritiene generico ed irrilevante, dal momento che esso non specifica la posizione precisa degli alberi descritti genericamente come “alberi di noci, ciliegie, un gelso centenario e due noccioli per un totale di 17 alberi”, né la data della loro messa a dimora, sicchè, quand'anche si ritenga la circostanza in esso dedotta come non contestata, essa non condurrebbe alla prova né della data né dell'ubicazione della piantumazione a distanza infra-legale.
Il contenuto del capitolo in esame è altresì contraddetto e superato dall'accertamento già esperito in loco dal CTU, che ha dato conto di avere rilevato la presenza di vegetali non coincidenti con quelli indicati,
ovvero 5 ceppaie di nocciolo, 1 mirabolano, n. 4 ciliegi, n. 6 noci, n. 1 quercia, n. 2 ceppaie tagliate a colletto non classificabili, canne di palude e rovi selvatici.
E' vero infine che, come eccepito, le fotografie asseritamente risalenti al 25.10.2021 offerte in produzione in appello, erano già state oggetto di richiesta istruttoria in primo grado all'udienza del
8.6.22 e il GdP aveva rigettato l'istanza per mancanza di data certa dei fotogrammi, sicchè la mera riproposizione della stessa istanza in sede di gravame, sic et simpliciter, non accompagnata da specifico motivo istruttorio di censura del precedente diniego si reputa inammissibile. Lo stesso vale per la fattura
“ ” per operazioni di trinciatura e pulizia di cui non è nemmeno chiara la rilevanza Parte_3
agli effetti dei motivi di appello.
10 Le prove assunte in primo grado richiamate da parte appellante non sono all'uopo significative. Il teste ha riferito in parte notizie apprese da terzi (capi 22 e 23), confermato il Testimone_2
capo 7 dei convenuti, che tuttavia non fa riferimento né all'epoca della messa a dimora delle piante menzionate né alle medesime specie di alberi (menziona piante di ” ancora diverse da Per_1
quelle in contestazione). Lo stesso teste, peraltro, rispondendo a prova contraria sui capi avversari, si è dimostrato insicuro e confuso, per non dire inattendibile e non è stato nemmeno in grado di riconoscere fotograficamente lo stato dei luoghi o l'ubicazione del confine fra i due fondi, sicchè la generica affermazione che le piante indicate dai convenuti ci fossero “sempre state” fin da quando lui era ragazzo non pare possedere uno specifico valore probatorio di certezza al fine di individuarne la messa a dimora in epoca confacente con l'acquisto per usucapione del diritto a violare la distanza legale.
Ne consegue, con riguardo a quello che in atti viene talora chiamato “corpus”, agli effetti dell'usucapione, la conferma del difetto del requisito della piantumazione in data antecedente al ventennio, la cui prova non può ricavarsi da una praesumptio de praseumpto quale sarebbe quella di ricavare tale data dalla a sua volta presunta età apparente o approssimativa degli alberi descritti ex adverso (ma della cui effettiva presenza, come si è detto, non vi è nemmeno corrispondenza nella
CTU), trattandosi oltretutto di elemento non decisivo agli effetti della prova della data della effettiva messa a dimora (cfr. Cassazione civile sez. II, 18/10/2007, (ud. 06/07/2007, dep.
18/10/2007), n.21855.
Ogni altra questione è assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico degli appellanti ed a favore dell'appellato in conformità dei parametri minimi previsti per i giudizi innanzi al Tribunale, valore indeterminabile basso, fasi di studio, introduttiva e decisoria, non essendosi svolta istruttoria in appello, avuto riguardo al tenore delle difese, in € 2906 complessivi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali in misura del 15%, CPA ed IVA di legge e successive occorrende.
Alla soccombenza nell'impugnazione consegue l'obbligo per l'appellante di pagamento di un importo pari al CU versato, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 20.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza del Giudice di Parte_1 Parte_2
Pace di Asti n. n. 292/2024 pubblicata il 19/6/2024, che per l'effetto conferma.
11 Dichiara tenuta e condanna parte appellante alla rifusione delle spese del giudizio di secondo grado a favore dell'appellato spese che liquida in complessivi € 2906 per compensi CP_1
professionali, oltre a rimborso forfetario delle spese generali in misura del 15%, CPA ed IVA di legge e successive occorrende.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 con riferimento alla parte appellante.
Così deciso in Asti il 04/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Ombretta Salvetti
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Asti, in persona del Giudice dott.ssa Ombretta Salvetti
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in secondo grado
Al n. 2015/2024
Avente ad oggetto: osservanza distanze riguardo alberi/siepi. promossa da:
, nata a [...] l'[...] ( residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Viberti n. 11, e , nato a [...] il [...] Parte_2
( ), residente in [...], elettivamente domicil. In C.F._2
Asti, Via Pelletta n. 18 presso lo studio dell'Avv. Guido Marinetti del Foro di Asti (c.f.
[...]
) che li rappresenta e difende come da procura in atti e che dichiara di intendere C.F._3
ricevere le comunicazioni relative alla presente causa al numero di fax 0141/356910, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: Email_1
APPELLANTE
Contro
nato il [...] a [...] e residente in [...]
M. Boetti, n. 65, C.F.: , ai fini della presente causa elettivamente C.F._4 domiciliato in Alba (CN), Via Giacosa n. 1 presso l'Avv. Chiara Minasso del Foro di Asti (C.F.:
, P.IVA: n. fax: 0173-441680; pec: C.F._5 P.IVA_1
), che lo rappresenta e difende per procura in atti. Email_2
APPELLATO
1 Udienza di rimessione della causa a decisione celebrata con trattazione cartolare in data 1/04/2025.
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE
Piaccia al Tribunale Ill.mo, in riforma dell'impugnata sentenza, in via istruttoria, ammettere il capitolo di prova numero 5 di cui alla comparsa di costituzione e risposta;
autorizzare la produzione delle 6 foto datate 25.10.2021 raffiguranti lo stato dei luoghi al 25.10.2021 e la fattura emessa da per il lavoro di trinciatura-pulizia eseguito sul fondo dei convenuti e Parte_3
sentire quale teste lo stesso a conferma dei lavori svolti, delle foto scattate e Parte_3
della fattura emessa per l'opera di pulizia-trinciatura; nel merito, accertato il diritto di e a mantenere essenze arboree e le essenze Pt_1 Parte_1 Parte_2
arbustive oggetto di causa a distanza infralegale dal confine con la proprietà di , CP_1 respingere le domande di condanna degli esponenti all'estirpazione delle suddette essenze arboree, arbustive nonché di quelle erbacee;
in subordine, dichiarare tenuto e condannare a riporre a dimora le essenze arboree CP_1
tagliate alla base quale risarcimento danni in forma specifica.
Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATO
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto,
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- adottato ogni più opportuno provvedimento del caso e di legge;
- In via istruttoria: rigettare integralmente le istanze avversarie per i motivi esposti in narrativa;
- Nel merito: rigettare poiché infondato, in fatto e in diritto, l'appello proposto dai Sigg.ri e Parte_2 [...]
avverso la sentenza n. 292/2024 del Giudice di Pace di Asti e, per l'effetto, confermare Parte_1
la medesima sentenza impugnata;
- In ogni caso: con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari tutti e spese di CTU integrali anche di primo grado.
Opponendosi sin da ora ad eventuali domande, difese e/o produzioni avversarie nuove, tardive e in ogni caso comportanti mutatio libelli.
2 Con ogni riserva e salvezza del caso e di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio innanzi CP_1 all'ufficio del Giudice di Pace di Asti i signori e esponendo di Parte_1 Parte_2
essere proprietario di un terreno agricolo sito in San Damiano d'Asti, fraz. Ripalta, censito al F 58 part. 472 coltivato a noccioleto confinante con la particella 218 di proprietà Pt_1
Lamentava ingenti danni cagionati dalla presenza di specie arboree, arbustive ed erbacee insistenti sulla proprietà confinante che, essendo stati piantati a distanza inferiore a quella legale ed estendendosi sia in altezza sia oltre il confine fra i due fondi, rappresentato da una scarpata, andavano ad invadere la proprietà attorea, compromettendo la regolare crescita dei frutti dei propri noccioli
L'attore richiamava l'art. 892 c.c. e le norme del Regolamento Comunale di San Damiano secondo le quali pioppi, roveri, platani, alcuni noci (piante di alto fusto) devono essere piantate a mt 15,00 dal confine mentre frutteti, viti, arbusti, vivai ecc. ad una distanza di non meno di m 3 dal confine.
L'attore chiedeva al Giudice di Pace che, accertato che le specie arboree, arbustive ed erbacee erano poste a distanza inferiore a quella legale, condannasse i convenuti all'estirpazione delle stesse ed al risarcimento dei danni patiti e patendi in conseguenza dei fatti per cui è causa … in misura non inferiore ad euro 4.800,00 e precisava con memoria di pc: “Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adìto, - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- Ne l merito: - accertare e dichiarare che le specie arboree, arbustive ed erbacee insistenti sulla proprietà di e Parte_2 Parte_1
(foglio 58 particella 218 del CT Comune di San Damiano d'Asti) situate a ridosso del confine
[...]
con il terreno di proprietà di (foglio 58 particella 472 del CT Comune di San Damiano CP_1
d'Asti) sono poste a distanza inferiore a quella legale;
- per l'effetto, condannare i convenuti all'immediata estirpazione delle suddette specie arboree, arbustive ed erbacee ex artt. 892-894 c.c.,
e/o quant'altro del caso e di legge, ordinando e specificando agli stessi le modalità esecutive dell'estirpazione; ovvero in via subordinata condannare i convenuti all'immediata rimozione dei rami sconfinanti ex art. 896 c.c., e/o quant'altro del caso e di legge, ordinando e specificando agli stessi le modalità esecutive dell'estirpazione; - condannare i convenuti al risarcimento dei danni patiti e patiendi dall'attore in conseguenza dei fatti di causa, danni tutti da valutarsi in via equitativa, in misura non inferiore ad €. 4.800,00 comunque entro i limiti di competenza del
Giudice di Pace adito. - con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari tutti e spese di CTU”
I convenuti si costituivano in giudizio contestando ed osservando che:
3 - la propria particella n. 218, per circa 60 anni, era stata di proprietà delladante causa iure hereditatis dei convenuti e, successivamente, dei convenuti stessi.
Da oltre 50 anni, nel terreno dei convenuti, nella parte maggiormente declinante (scarpata), prossima alla part 472, vi erano alberi di noci, ciliegie, querce, un gelso, due noccioli, per un totale di 17 alberi;
il terreno attoreo era un pioppeto piantato da ed abbattuto, circa 10 anni prima Parte_4 dell'avvio del giudizio;
questo era stato poi acquistato da , il quale, sul finire del 2015, CP_1
aveva abusivamente abbattuto, mediante il taglio alla base, i 17 alberi che esistevano nella proprietà dei convenuti asportando tronchi e rami. Per questi fatti, i convenuti avevano sporto querela, archiviata, tuttavia, per mancata prova del dolo del . CP_1
I convenuti in primo grado sostenevano quindi di aver usucapito il diritto a mantenere alberi e canneti a distanza infralegale, diritto che non poteva essere fatto venir meno dal comportamento dell'attore il quale, con dolo o in subordine, con colpa, aveva tagliato alla base e asportato tronchi e rami di cui si era appropriato;
i convenuti avevano diritto a mantenere i ricacci dalle piante di cui l'attore aveva asportato piante ed arbusti. Contestavano l'esistenza di danni in capo all'attore, sostenevano che l'intento del era liberare il proprio fondo dalla servitù in favore del CP_1
fondo dei convenuti per poter poi piantare i noccioli e vantavano il diritto risarcitorio in relazione ai danni cagionati dall'illecito taglio degli alberi di ciliegio, noci, gelso e noccioli da parte del . CP_1
Assumevano quindi le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Giudice di Pace Ill.mo, in via istruttoria, ammettere il capitolo di prova numero 5 di cui alla comparsa di costituzione e risposta;
autorizzare la produzione delle 6 foto datate
25.10.2021 raffiguranti lo stato dei luoghi al 25.10.2021 e la fattura emessa da Parte_3
per il lavoro di trinciatura-pulizia eseguito sul fondo dei convenuti e sentire quale teste lo stesso
a conferma dei lavori svolti, delle foto scattate e della fattura emessa per Parte_3
l'opera di pulizia-trinciatura; nel merito, respingere le domande proposte dall'attore in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa;
in via riconvenzionale, dichiarare tenuto e condannare l'attore a risarcire ai convenuti ogni danno subito in conseguenza dell'illecito taglio delle piante nella misura indicata in parte espositiva nonchè a ripiantare ciliegi, noci, il gelso, la quercia ed noccioli, il tutto entro il limite di competenza per valore del giudice adito.
Vinte le spese con richiesta degli ulteriori danni per lite temeraria ai sensi dell'articolo 96, 1° e 3° comma cpc.”.
4 Il GdP di Asti, esperita istruttoria orale e tramite CTU, con sentenza n. 292/2024 pubblicata il
19/6/2024, in accoglimento della domanda , dichiarava tenuti e condannava i convenuti, in solido fra loro, all'immediata estirpazione, ex artt. 892 -894 c.pc., di tutte le specie arboree, arbustive ed erbacee insistenti sul confine fra i due terreni delle parti, facendosi carico esclusivo delle spese, respingeva le contrapposte domande risarcitorie, compensava per il 50% le spese, condannando i convenuti al ristoro della restante metà delle spese a favore dell'attore; poneva le spese della CTU per il 25% a carico di parte attrice e per il restante 75/a carico dei convenuti.
Richiamato il disposto dell'art. 892 c.c. e il Regolamento Comunale di Polizia Rurale del
[...]
osservava il primo giudice che: Parte_5
- l'art. 28 del Regolamento prescrive una distanza di almeno tre metri dal confine per frutteti, viti, arbusti, vivai e di almeno quindici metri per le piante di alto fusto;
- la ratio della disciplina normativa, secondo la giurisprudenza è impedire che la parte fuori terra degli alberi possa arrecare danni ai vicini a causa della loro altezza (per diminuzione d'aria, soleggiamento, luce, panoramicità);
- il diritto di tenere piante a distanza inferiore da quella legale consiste in una servitù e può essere acquisito per contratto, per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, con termine che decorre dalla piantumazione o semina;
- se il diritto di mantenere una pianta a distanza inferiore a quella legale non è stato acquisito il confinante può chiedere in ogni tempo a norma dell'art. 894 c.c. che l'albero sia estirpato o potato in modo da ricondurlo ad una categoria inferiore;
- la CTU esperita ha accertato che le piante insistenti sul fondo dei convenuti erano piantate a distanza inferiore a quella legale ed ha indicato eventuali accorgimenti utili ad eliminarne i disagi;
- tuttavia, a mente dell'art. 894 c.c., accertata la violazione della distanza, l'attore permaneva nel diritto di far abbattere le piante del vicino, essendo a tal fine necessario e/o sufficiente l'accertamento della violazione delle distanze legali;
- i convenuti non potevano giovarsi dell'eccepita usucapione, non avendone dimostrati i requisiti costitutivi (corpus ed animus), dal momento che i testimoni non avevano comprovato l'esercizio del “possesso di tali piantagioni” ininterrotto ed indisturbato per almeno vent'anni;
- era stato dimostrato infatti che l'attore aveva “sempre denunciato formalmente e non formalmente (circostanza questa non contestata dai convenuti, con conseguente applicazione dell'art. 115 c.p.c.” la presenza di queste piante intimando i convenuti alla
5 rimozione, fino a provvedere personalmente al taglio di diverse piante presenti sul confine nell'anno 2016”;
- tale evento, al di là del rilievo penale escluso con l'archiviazione del procedimento, valeva quale prova del fatto che l'attore si fosse sempre opposto alla permanenza di piantagioni ad una distanza dal confine con il suo fondo inferiore a quella legale, per cui non ricorreva il possesso continuativo e pacifico;
- Per tale ragione, in via assorbente, la domanda riconvenzionale risarcitoria dei convenuti non poteva essere accolta, tenuto conto anche della genericità degli elementi di fatto offerti a suo sostegno;
- anche la domanda di risarcimento danni dell'attore non era accoglibile, avuto riguardo al titolo aquiliano dedotto, non avendo egli fornito la prova di un danno ingiusto conseguente alla posizione delle piante altrui, in termine di danni alla propria raccolta di nocciole, essendo all'uopo insufficiente la generica dichiarazione del teste ed essendo il Tes_1
danno stato escluso dal CTU;
- Le spese erano da compensarsi per il 50% attesa la parziale soccombenza reciproca.
L'appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori hanno impugnato innanzi a questo Pt_1
Tribunale la sentenza, censurando la ritenuta insussistenza dell'avvenuta usucapione del diritto a mantenere piante ed arbusti a distanza inferiore a quella legale, errata valutazione delle prove ed errata applicazione delle norme sostanziali che regolano la materia ed articolando in un unico motivo composito le proprie argomentazioni, che possono sintetizzarsi come segue:
1)erronea valutazione degli elementi di fatto per avere il primo giudice dato rilievo al fatto che l'attore aveva “sempre denunciato formalmente e non formalmente….la presenza di queste piante invitando i convenuti alla rimozione, fino a provvedere personalmente al taglio di diverse piante presenti sul confine nell'anno 2016” In realtà era stato dimostrato che il sig. aveva acquistato CP_1
il terreno dalla precedente proprietaria solamente il 18.01.2015 e dunque le sue CP_2
doglianze non potevano risalire ad epoca antecedente a tale data o dalla primavera 2015, sicchè era erroneo sostenere che le doglianze fossero state avanzate dall'attore “sempre”; erronea era anche l'affermazione che le doglianze fossero state sia formali sia informali, dal momento che l'attore aveva omesso di produrre denunce scritte (la prima mail sarebbe quella dell'avv. Minasso datata
26.9.2020) . In ogni caso tali deduzioni non erano nemmeno state fatte dall'attore ed egli non aveva mai mosso doglianze di alcun tipo, se non, al più, informalmente, a partire dal 2015;
6 2)erronea applicazione dei principi di diritto in tema di atti interruttivi del termine utile per l'usucapione, non risultando le semplici doglianze verbali idonee ad interrompere il possesso ad usucapionem né parendo la consapevolezza di ledere i diritti altrui sufficiente ad elidere il requisito dell'”animus” e non essendo richiesto quale fattispecie costitutiva dell'usucapione il possesso pacifico o indisturbato, ma essendo sufficiente il possesso visibile e non occulto, stante la presunzione dell'animus possidendi di cui all'art. 1141 c.c.; il giudice avrebbe dovuto pertanto accogliere la “domanda di usucapione” della servitù a tenere piante ed arbusti a distanza infralegale dal confine del vicino;
3)motivazione “perplessa”, non essendo dato comprendere le ragioni della inadeguata dimostrazione del “corpus” e dell'“animus”;
4) mancata considerazione della circostanza che all'udienza del 22.3.2021 l'attore non aveva contestato quanto dedotto da parte convenuta al capo 5) di comparsa di risposta, che pertanto dovrebbe ritenersi dimostrata ex art. 115 c.p.c. quanto a risalenza delle piante;
circostanza dimostrata dalla deposizione del teste a tal proposito , nel dubbio, si dovrebbe Testimone_2
ammettere il capo 5) non ammesso dal GdP perché evidentemente ritenuto non contestato e che dimostra come le piante, i cui polloni o ricacci sono stati identificati dal CTU fossero in loco da cinquant'anni e del cui mantenimento in loco i hanno diritto, non rilevando il taglio effettuato Pt_1 dall'attore appellato ai sensi dell'art. 895 c.c.; era stato ammesso anche il capo 7, confermato dai testi a dimostrazione del diritto dei Ponte a mantenere gli arbusti (canneti) a distanza Tes_2 infralegale dal confine;
nessuna norma consentirebbe l'estirpazione dei rovi e delle erbe.
Conclude come in epigrafe chiedendo altresì autorizzazione a produzioni documentali.
Il sig. si è costituito senza svolgere appello incidentale, ma resistendo all'appello, di cui CP_1
chiede il rigetto, opponendovi il richiamo agli artt. 892,893, 894 c.c. e deducendo la clandestinità e violenza del possesso avversario ex art. 1163 c.c. e lo sconfinamento della vegetazione proveniente dalla scarpata di proprietà Richiama la deposizione del teste Eccepisce l'avvenuta Pt_1 Tes_1 interruzione del termine utile per l'usucapione del diritto, ai sensi dell'art. 1167 c.c., per effetto del taglio degli alberi operato dal nel 2016, previa autorizzazione in tal senso da parte dei CP_1
proprietari, nonché i vizi del possesso ex art. 1163 c.c.. Ritiene che il possesso non possa essere violento e clandestino, ma debba essere pubblico, ininterrotto e pacifico, requisiti non sussistenti, avendo gli appellanti omesso di rimuovere piante e rami confinati per anni nella piena consapevolezza della contrarietà a ciò da parte del sig. . Invoca l'onere della prova a carico di CP_1 chi alleghi l'usucapione del diritto.
Deduce poi che al fine dell'usucapione del diritto di servitù in questione manchi la nozione di utilità richiesta dagli artt. 1027-1028 c.c., in quanto non si comprende quale possa essere l'utilità derivante
7 dal mantenere alberi o arbusti a confine su quella scarpata. Al contrario, il diritto del proprietario a esigere l'estirpazione di alberi e siepi piantate a distanza inferiore a quella legale costituirebbe una facoltà inerente al diritto di proprietà, imprescrittibile.
Si oppone all'ammissione del capo 5 avversario per essere generico e irrilevante e delle 6 foto datata 25.10.2021 offerte in produzione dagli avversari in quanto già richiesta tardivamente in primo grado, contestata dal e non ammessa, comunque irrilevanti mancandone la data certa. E CP_1
la prova della utilità a risolvere le problematiche.
Nella propria memoria di replica, la difesa ha eccepito l'inammissibilità della domanda di CP_1 accertamento dell'usucapione che sarebbe stata inserita surrettiziamente dagli appellanti nella propria comparsa conclusionale.
Le ragioni della decisione
L'appello è tempestivo e procedibile e l'appellante ha regolarizzato il deposito del C.U. con le note scritte di trattazione dell'udienza, essendo stato l'appello comunque iscritto a ruolo il 2.10.24, ovvero prima dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), che ha sancito il divieto di iscrizione delle cause in caso di omesso pagamento del contributo unificato al momento dell'iscrizione della causa a ruolo.
Non corrisponde al vero che parte appellante abbia modificato le conclusioni inserendo una inammissibile domanda nuova di pronuncia di sentenza dichiarativa dell'usucapione del diritto a mantenere gli alberi e le piante a distanza inferiore a quella legale rispetto al confine con il fondo dell'attore appellato: si tratta pur sempre della medesima eccezione riconvenzionale già svolta in primo grado, limitatamente alla competenza del GdP, volta ad ottenere un accertamento incidentale dell'acquisizione per decorso del tempo del diritto vantato (servitù) volta a paralizzare la domanda avversaria di abbattimento degli alberi e delle piante e come tale viene trattata, non potendosi del resto in questa sede travalicare i limiti della domanda come trattata nel primo grado di giudizi.
Ciò premesso l'appello è infondato e merita rigetto.
Nel merito, il diritto dell'attore all'estirpazione degli alberi e delle siepi o arbusti piantumati a distanza minore di quella consentita dall'art. 892 c.c. e dal Regolamento comunale applicato dal GdP (la cui vigenza e disciplina non è oggetto di censura in questa sede) sussiste per il solo fatto che alberi e siepi siano stati piantati o siano nati a distanza inferiore a quella legale, così come correttamente affermato nella sentenza impugnata.
Nel caso di specie, all'esito della perizia condotta da un agronomo, il CTU ha accertato in contraddittorio con le parti la sussistenza di essenze arboree ed arbustive cresciute nella scarpata che divide le due proprietà, nel terreno di parte convenuta, a distanza inferiore a quella legale. Non si tratta solo di ceppaie, ma anche di un mirabolano, di 4 ciliegi, n. 6 noci, una quercia, oltre a 5 ceppaie di
8 nocciolo e di due ceppaie tagliate a colletto non classificabili e da specie arbustive (canna di palude e rovo selvatico). La violazione della distanza legale non è oggetto di censura ed è dunque divenuta incontrovertibile.
Correttamente pertanto il GdP. ha applicato l'art. 894 c.c. che consente al proprietario del fondo vicino di esigere il taglio, senza dimostrazione di alcuna esigenza o danno particolare, a tutela della proprietà, come riconosciuto anche da parte della giurisprudenza di legittimità ( cfr. Cassazione civile sez. II, 09/06/2008, n.15236, secondo cui in base all'interpretazione costituzionalmente orientata degli art. 892, 893 e 894 c.c., il proprietario del fondo può chiedere l'estirpazione degli alberi posti nel fondo del vicino a distanza minore di quella di legge, a prescindere dalla valutazione dell'esistenza di un'effettiva turbativa;
la finalità delle citate norme, infatti, è quella di salvaguardare il fondo in sé, indipendentemente dalle sue particolari caratteristiche o esigenze, sicché il compito del giudice di merito è limitato alla verifica del rispetto della distanza prescritta, senza doversi estendere a indagare la concreta esistenza del danno.) Tale disciplina è stata ritenuta conforme alla
Costituzione anche dalla Corte Costituzionale (C. Cost. 06/07/2004, n.211 e 07/07/2006, n.278, a prescindere dalle finalità denunciate dal proprietario sconfinante.
L'art. 895 c.c. prevede poi che, anche nel caso in cui il vicino abbia acquistato il diritto di tenere un albero a distanza inferiore a quella di legge, qualora esso muoia o venga reciso o abbattuto, esso non possa esser sostituito con un o nuovo, se non osservando la distanza legale. (Cassazione civile sez. II,
15/06/1999, n.5928).
A fronte di tale disciplina, l'indicazione da parte del CTU circa l'opportunità di gestione corretta del soprassuolo della scarpata, tramite realizzazione di tagli annuali di ritorno delle essenze arboree che impediscano lo sviluppo in altezza delle stesse e di tagli a colletto agli inizi della stagione estiva di ogni anno del soprassuolo arbustivo, al fine di limitarne lo sviluppo, costituisce un'utile suggerimento per entrambi i proprietari, per la gestione delle piante di propria competenza, site vicino al confine, ma non elide l'obbligo normativo di estirpare quelle in violazione del criterio legale di confine.
Il divieto di tenere alberi di alto fusto a meno di tre metri dal confine, stabilito dall'art. 892 comma
1 n. 1 c.c. mira ad impedire che la parte fuori terra degli alberi possa arrecare un danno ai vicini, per diminuzione di aria, luce, soleggiamento o panoramicità. Del resto, ai sensi dell'art. 892 c.c., in ogni caso le piante devono essere tenute ad un'altezza che non ecceda la sommità del muro di confine. In altri termini, si tratta di un diritto che può essere usucapito quanto alle distanze delle piante dal confine ex art. 892 c.c., ma non in relazione alla sola altezza delle stesse. (Cassazione civile sez. II,
01/12/2022, n.35377). Parimenti, il diritto di far protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante non può essere acquistato per usucapione, riconoscendo espressamente l'art. 896
c.c. al proprietario del fondo, sul quale essi protendono, il potere di costringere il vicino a tagliarli in qualunque tempo (Cassazione civile sez. II, 26/08/2019, n.21694).
Ciò premesso, avendo il assolto al proprio onere probatorio, competeva agli appellanti che CP_1 eccepiscono l'acquisto del diritto a violare i criteri legali di distanza per intervenuta usucapione, la
9 prova dei requisiti della fattispecie acquisitiva, ovvero, in primis, il dies a quo della piantumazione degli alberi o arbusti per il cui mantenimento in loco vantano il diritto.
Come correttamente rilevato dal primo giudice nella sentenza impugnata, a pag. 4, ai fini dell'usucapione del diritto a tenere alberi a distanza dal confine inferiore a quella di legge, che integra una servitù apparente, il termine decorre dalla data della piantumazione o semina, perché è da tale momento che ha inizio la situazione di fatto idonea a determinare, nel concorso delle altre circostanze richieste, l'acquisto del diritto per decorso del tempo, cosa del resto desumibile dall'art. 892, terzo comma, cod. civ., che fa riferimento, ai fini della misurazione della distanza di un albero dal confine, alla base esterna del tronco "nel tempo della piantagione. (cfr. Cassazione civile sez. II,
16/12/2014, n.26418, Tribunale Torino sez. VIII, 15/04/2022, n.1680, Tribunale Trieste,
08/03/2019, n.131).
Parte appellante non ha fornito in primo grado la prova della piantumazione degli alberi di cui vanta l'usucapione ed il diritto alla conservazione o ricollocamento in loco in epoca anteriore a vent'anni e non supplisce a tale deficit in questo grado con le argomentazioni poste a fondamento del gravame e nemmeno con la reiterazione delle istanze istruttorie, così come proposte.
Si osserva, a tal proposito, che il capo 5 dedotto in comparsa di costituzione e risposta dall'appellante è stato oggetto di motivato rigetto da parte del primo giudice, con l'ordinanza depositata il 29.11.2021,
sulla scorta della motivazione che esso rientrasse nel gruppo dei capitoli di prova in parte non contestati, in parte documentali, e/o irrilevanti e/o valutativi. Non consta specifica tempestiva censura svolta nella prima difesa utile avverso a tale esclusione, tuttavia, in ogni caso, il capo si ritiene generico ed irrilevante, dal momento che esso non specifica la posizione precisa degli alberi descritti genericamente come “alberi di noci, ciliegie, un gelso centenario e due noccioli per un totale di 17 alberi”, né la data della loro messa a dimora, sicchè, quand'anche si ritenga la circostanza in esso dedotta come non contestata, essa non condurrebbe alla prova né della data né dell'ubicazione della piantumazione a distanza infra-legale.
Il contenuto del capitolo in esame è altresì contraddetto e superato dall'accertamento già esperito in loco dal CTU, che ha dato conto di avere rilevato la presenza di vegetali non coincidenti con quelli indicati,
ovvero 5 ceppaie di nocciolo, 1 mirabolano, n. 4 ciliegi, n. 6 noci, n. 1 quercia, n. 2 ceppaie tagliate a colletto non classificabili, canne di palude e rovi selvatici.
E' vero infine che, come eccepito, le fotografie asseritamente risalenti al 25.10.2021 offerte in produzione in appello, erano già state oggetto di richiesta istruttoria in primo grado all'udienza del
8.6.22 e il GdP aveva rigettato l'istanza per mancanza di data certa dei fotogrammi, sicchè la mera riproposizione della stessa istanza in sede di gravame, sic et simpliciter, non accompagnata da specifico motivo istruttorio di censura del precedente diniego si reputa inammissibile. Lo stesso vale per la fattura
“ ” per operazioni di trinciatura e pulizia di cui non è nemmeno chiara la rilevanza Parte_3
agli effetti dei motivi di appello.
10 Le prove assunte in primo grado richiamate da parte appellante non sono all'uopo significative. Il teste ha riferito in parte notizie apprese da terzi (capi 22 e 23), confermato il Testimone_2
capo 7 dei convenuti, che tuttavia non fa riferimento né all'epoca della messa a dimora delle piante menzionate né alle medesime specie di alberi (menziona piante di ” ancora diverse da Per_1
quelle in contestazione). Lo stesso teste, peraltro, rispondendo a prova contraria sui capi avversari, si è dimostrato insicuro e confuso, per non dire inattendibile e non è stato nemmeno in grado di riconoscere fotograficamente lo stato dei luoghi o l'ubicazione del confine fra i due fondi, sicchè la generica affermazione che le piante indicate dai convenuti ci fossero “sempre state” fin da quando lui era ragazzo non pare possedere uno specifico valore probatorio di certezza al fine di individuarne la messa a dimora in epoca confacente con l'acquisto per usucapione del diritto a violare la distanza legale.
Ne consegue, con riguardo a quello che in atti viene talora chiamato “corpus”, agli effetti dell'usucapione, la conferma del difetto del requisito della piantumazione in data antecedente al ventennio, la cui prova non può ricavarsi da una praesumptio de praseumpto quale sarebbe quella di ricavare tale data dalla a sua volta presunta età apparente o approssimativa degli alberi descritti ex adverso (ma della cui effettiva presenza, come si è detto, non vi è nemmeno corrispondenza nella
CTU), trattandosi oltretutto di elemento non decisivo agli effetti della prova della data della effettiva messa a dimora (cfr. Cassazione civile sez. II, 18/10/2007, (ud. 06/07/2007, dep.
18/10/2007), n.21855.
Ogni altra questione è assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico degli appellanti ed a favore dell'appellato in conformità dei parametri minimi previsti per i giudizi innanzi al Tribunale, valore indeterminabile basso, fasi di studio, introduttiva e decisoria, non essendosi svolta istruttoria in appello, avuto riguardo al tenore delle difese, in € 2906 complessivi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali in misura del 15%, CPA ed IVA di legge e successive occorrende.
Alla soccombenza nell'impugnazione consegue l'obbligo per l'appellante di pagamento di un importo pari al CU versato, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 20.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza del Giudice di Parte_1 Parte_2
Pace di Asti n. n. 292/2024 pubblicata il 19/6/2024, che per l'effetto conferma.
11 Dichiara tenuta e condanna parte appellante alla rifusione delle spese del giudizio di secondo grado a favore dell'appellato spese che liquida in complessivi € 2906 per compensi CP_1
professionali, oltre a rimborso forfetario delle spese generali in misura del 15%, CPA ed IVA di legge e successive occorrende.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 con riferimento alla parte appellante.
Così deciso in Asti il 04/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Ombretta Salvetti
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