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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/12/2025, n. 1722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1722 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6080/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. CA SS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6080/2020 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti MARIO Parte_1 C.F._1
RT e BE AN, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
BE AN
ATTORE contro
(c.f. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 degli avv.ti UMBERTO BR e RICCARDO BR, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori UMBERTO BR e RICCARDO BR
CONVENUTO
(c.f. , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv.to BE BOCCUNI, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore BE
BOCCUNI
ER HI
Oggetto: responsabilità da cosa in custodia - artt. 2051 c.c..
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per la udienza del 30 luglio 2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
La causa è stata assegnata a questo giudice con provvedimento del Presidente del Tribunale prot. n.
pagina 1 di 16 8478/2021 del 12/11/2021.
Ciò precisato, va evidenziato quanto segue in punto di fatto.
Con atto di citazione del 13/10/2020ritualmente notificato, , conveniva in Parte_1 giudizio il (d'ora innanzi, per brevità, anche solo Controparte_1
) al fine di sentir accertare la sua esclusiva responsabilità ai sensi dell'art. Controparte_1
2051 c.c. nella causazione del sinistro occorso ai suoi danni in data 6/11/2016 allorché ella scivolava sul pavimento del porticato condominiale;
chiedeva, dunque, la condanna del al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, dalla stessa patiti, quantificati nella misura complessiva di euro 116.827,36. Con vittoria di compensi e spese del giudizio.
In fatto e in diritto, l'attrice esponeva: (i) che in data 6/11/2016, ad ore 10.15 circa, dopo aver preso un caffè presso il bar “Cà Dolce” sito al piano terra del di Tezze sul Brenta (VI), Controparte_1 via Nazionale n. 105/3, nel percorrere il porticato per raggiungere la propria automobile, parcheggiata sul lato nord dell'edificio, giunta all'altezza dell'esercizio commerciale Sanitaria Lamari s.r.l., a causa del pavimento bagnato per la pioggia scivolava sul piede d'appoggio, cadendo con tutto il proprio peso sopra la caviglia del piede sinistro;
(ii) che al piano terra del vi erano diversi Controparte_1 esercizi commerciali tutti affacciati su un portico condominiale piastrellato, ma tale pavimentazione si presentava vecchia e logora e, dunque, particolarmente sdrucciolevole nelle giornate di pioggia;
(iii) che erano assenti misure di prevenzione od indicatori che avvertissero gli avventori dei locali siti sotto il portico del pericolo di scivolamento;
(iv) che veniva prontamente soccorsa dalla figlia che Parte_2 era ad aspettarla in auto mentre l'attrice si recava al bar a fare la consumazione;
(v) che testimoni oculari del sinistro erano stati i proprietari del bar Cà Dolce ed una signora, che dunque allertava i soccorsi;
(vi) che veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bassano del Grappa
(VI) ove le veniva diagnosticata una “frattura scomposta spiroide di perone distale con interessamento a più rime del malleolo e lussazione mediale tibio-perone astralgica”; (vii) che in data 15/11/2016
l'attrice veniva sottoposta, presso il medesimo nosocomio, ad un intervento chirurgico ortopedico di
“osteosintesi con placca INtrauma dedicata e relative viti +vite transidesmosica e sutura del legamento deltoideo” e veniva dimessa il giorno successivo;
(viii) che seguivano ulteriori controlli ortopedici e fisiatrici, nonché terapie di rieducazione funzionale;
(ix) che ai fini dell'an debeatur, parte attrice si rivolgeva al geom. affinché accertasse le condizioni e la manutenzione della Controparte_3 pavimentazione del portico: il perito di parte effettuava, dunque, un sopralluogo in data 8/11/2019 in occasione di condizioni meteorologiche simili a quelle in cui era avvenuto l'incidente e concludeva per l'alta pericolosità della pavimentazione del porticato nelle giornate di pioggia, in quanto priva di caratteristiche antisdrucciolo o antiscivolamento;
(x) che riteneva quindi sussistente la responsabilità pagina 2 di 16 del in quanto proprietario del porticato ove avveniva il sinistro, ai sensi degli Controparte_1 artt. 1117 e 2051 c.c., per tutti i danni patiti;
(xi) che per l'effetto inoltrava per il tramite del proprio difensore all'amministratore condominiale (prima nella persona di e poi nella persona Controparte_4 di ), nonché a quale compagnia assicurativa del Persona_1 Controparte_2
formale richiesta di risarcimento dei danni;
(xii) che i danni e le lesioni patite Controparte_1 venivano allegati sulla scorta della perizia del dott. ; (xiii) che, in effetti, al momento Persona_2 dell'infortunio l'attrice svolgeva l'attività di casalinga e, al contempo, seguiva un corso per diventare operatrice sanitaria, tuttavia le lesioni fisiche subite non le avevano permesso di conseguire, nei tempi prestabiliti, il diploma di studio con la conseguente posticipazione del relativo ingresso nel mondo del lavoro;
(xiv) che, ad ogni modo, anche dopo aver ottenuto l'incarico a tempo determinato come operatrice sociosanitaria, a causa dei forti dolori alla caviglia, era stata costretta dapprima a ridurre le ore di lavoro e poi a cessare la propria attività lavorativa, senza riuscire a portare a termine il contratto di lavoro;
(xv) che il perito aveva accertato che le mansioni cui avrebbe potuto dedicarsi l'attrice erano unicamente quelle prive di grave impegno fisico;
(xvi) che l'attrice lamentava l'esistenza di un danno non patrimoniale di tipo biologico, quantificato secondo le Tabelle Milano, consistente in: invalidità temporanea assoluta per giorni 3, temporanea al 75% per giorni 62, temporanea al 50% per giorni 60 e temporanea al 25% per ulteriori 60 giorni. Il danno biologico permanente veniva stimato nella misura del 15%, con personalizzazione al 25%; (xvii) che conclusivamente il danno non patrimoniale ammontava in complessivi euro 60.807,25; (xviii) che, quanto al danno patrimoniale, deduceva di aver subito un danno permanente alla capacità lavorativa specifica che avrebbe dovuto comportare un appesantimento del punto percentuale di danno biologico permanente pari ad un 30% del punto base, nonché un danno temporaneo alla capacità lavorativa specifica, cui andava aggiunto il ristoro del danno legato al ritardato ingresso nel mondo del lavoro quale operatrice sociosanitaria;
(xix) che dovevano esserle riconosciute anche, a titolo di rimborso, sia le spese mediche e terapeutiche sostenute sia quelle future e prevedibili per i cicli di terapia riabilitativa, stimate in circa 500,00 euro per 30 anni;
(xx) che conclusivamente il danno patrimoniale ammontava in complessivi euro 56.020,11; (xxi) che, tutto ciò considerato, la pretesa risarcitoria complessiva ammontava ad euro 116.827,36.
Con comparsa di risposta depositata in data 9/2/2021, si costituiva in giudizio il Controparte_1 chiedendo, in via preliminare, di chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice
[...]
e, nel merito, di rigettare le domande attoree ovvero, in via gradata, di accertare Controparte_5 il concorso di responsabilità ex art. 1227 c.c. dell'attrice, con conseguente diminuzione del risarcimento del danno dovuto, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Oltre alla vittoria di spese e compensi di lite. pagina 3 di 16 In fatto ed in diritto, il esponeva: (i) che la ricostruzione in punto di fatto Controparte_1 dell'attrice era destituita di fondamento;
(ii) che non veniva indicato in atti l'esatto punto del porticato in cui si sarebbe verificato il sinistro, riteneva indimostrata la presenza di acqua su di esso ed indimostrato pure il fatto che l'incidente si sarebbe verificato a causa di scivolamento incolpevole lungo il pavimento bagnato;
(iii) che il sinistro si era verificato in piena mattinata in condizioni di perfetta visibilità e, per stessa ammissione di , nella consapevolezza delle avverse condizioni Pt_1 meteorologiche, nonché della presenza di acqua piovana sul pavimento;
(iv) che l'attrice, avendo altresì già percorso il medesimo tratto di strada all'andata verso il locale in cui aveva consumato un caffè, avrebbe disatteso le regole di normale prudenza e esperienza che le imponevano una certa cautela nell'affrontare, al suo ritorno verso l'auto parcheggiata, la superficie bagnata del porticato;
(v) che al momento dei fatti erano presenti dei cartelli gialli di pericolo per pavimentazione bagnata, come di consueto impiegati in occasione delle pulizie degli spazi comuni condominiali;
(vi) che comunque non rientrava tra i doveri del custode la segnalazione di pericoli connessi all'uso Controparte_1 improprio e imprudente della cosa stessa;
(vii) che, pertanto, nel caso di specie, la condotta incauta serbata da integrava il caso fortuito richiamato dall'art. 2051 c.c. idoneo ad elidere la Pt_1 responsabilità del custode;
(viii) che non doveva ritenersi fondata la rappresentazione di cui alla relazione peritale a firma del geom. posto che la pavimentazione in realtà versava in ottime CP_3 condizioni e l'acqua piovana aveva bagnato solo una minima parte del pavimento del porticato;
(ix) che la quantificazione dei danni chiesti dall'attrice andava respinta perché non provata e, in ogni caso, eccessiva;
(x) che a tal riguardo nessun valore probatorio poteva assumere la relazione medico legale depositata dall'attrice perché di parte: le richieste risarcitorie risultavano poi prive di collegamento causale con l'evento lesivo ed ingiustificate, specie con riferimento al rimborso preteso delle spese mediche future;
(xi) che, ad ogni modo, in forza di polizza globale fabbricati n. 2013/80/2155810 a copertura anche del rischio “responsabilità civile verso terzi” stipulata con Controparte_5 chiedeva di essere tenuto indenne e manlevato da ogni eventuale conseguenza
[...] pregiudizievole e da ogni somma che lo stesso fosse condannato a corrispondere a parte attrice per i fatti di causa.
Con decreto del 10/2/2021 in accoglimento della istanza di chiamata in causa di terzo, la prima udienza veniva differita ex art. 269 c.p.c. dal Tribunale al 13/7/2021.
Con comparsa di risposta depositata in data 21/6/2021 si costituiva in giudizio Controparte_5
(d'ora innanzi, per brevità, anche solo “ ”) chiedendo parimenti di respingere
[...] CP_5 la domanda risarcitoria svolta da parte attrice nei confronti del convenuto Controparte_1 assicurato. In via subordinata, in caso fosse ritenuta sussistente la responsabilità del convenuto, la terza pagina 4 di 16 chiamata chiedeva di contenere la condanna in manleva nei limiti dell'indennizzo dovuto in forza del contratto di assicurazione concluso e del danno effettivamente provato, previa riduzione del risarcimento per concorso colposo di ex art.1227 c.c., come determinato in corso di causa. Pt_1
Con vittoria di spese e competenze di causa.
In fatto ed in diritto, la terza chiamata aderiva alla ricostruzione ed alle deduzioni già svolte dal assicurato e così esponeva: (i) che l'attrice non aveva provato di esser scivolata Controparte_1
a causa dell'acqua piovana sul pavimento del portico;
(ii) che anche se fosse stata presente acqua sotto il porticato, il sinistro avrebbe potuto evitarsi se la danneggiata avesse proceduto con maggior attenzione e lentezza nell'incedere; (iii) che in loco era presente segnalazione di pericolo della pavimentazione;
(iv) che l'intrinseca pericolosità del pavimento non era comunque stata provata;
(v) che doveva ritenersi integrato nel caso concreto il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c., costituito da fatto e colpa esclusivi dell'attrice; (vi) che la quantificazione del danno preteso era eccessiva e non provata, non potendosi ritenere sufficiente la perizia di parte prodotta;
(vii) che con specifico riferimento al chiesto ristoro del danno patrimoniale, nessuna prova era stata offerta del danno alla capacità lavorativa specifica, del danno da ritardato conseguimento del diploma e del danno da incapacità lavorativa temporanea, ovverossia del nesso causale tra il danno evento e detti pregiudizi, nessuna prova era stata offerta dell'impiego pregresso, delle perdite di occasioni di lavoro ed emolumenti pregressi, della contrazione reddituale.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale ed interpello assunti alle udienze del 25 ottobre
2022 e del 31 gennaio 2023. Altresì è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio affidata all'ing.
in relazione all'accertamento disposto circa la consistenza del pavimento del portico Testimone_1 condominiale ove è avvenuto il sinistro. La relazione definitiva veniva depositata in data 15/11/2023, successivamente integrata in data 5/3/2024 ed in data 15/4/2024. Veniva disposta anche consulenza tecnica d'ufficio medica affidata al dott. , che depositava la relazione definitiva in data Persona_3
18/11/2024, integrata in data 13/2/2025.
La causa veniva successivamente trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni indicata in epigrafe, sostituita dal deposito di note scritte.
Allo spirare dei ridotti termini assegnati ai sensi dell'art. 190 c.p.c. il Tribunale pronunciava sentenza.
* * *
La domanda di risarcimento del danno di parte attrice è fondata in parte, per le ragioni di seguito enunciate.
Anzitutto, va confermato l'inquadramento della fattispecie ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero responsabilità oggettiva per cose in custodia del convenuto, poiché proprietario Controparte_1
pagina 5 di 16 del portico condominiale, da reputarsi sussistente alla prova offerta dalla danneggiata attrice della cosa insidiosa e nel nesso causale tra la stessa ed il danno, salvo il caso fortuito (cfr. Cass. Civ.
Sez. Un., Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”).
Tuttavia, qualora la cosa sia inerte o di non intrinseca pericolosità e il danno derivi dalla sua interazione con un comportamento umano, il danneggiato deve provare che la situazione di pericolosità dello stato dei luoghi è obiettiva e tale da rendere comunque inevitabile, o quantomeno probabile, il verificarsi dell'evento (cfr. ex multis, “Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21212 del 20/10/2015: “In tema di responsabilità per danni da cose in custodia, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rigettato la domanda risarcitoria per danni da caduta da un motociclo, che il conducente pretendeva di porre in rapporto di causalità con l'assenza di illuminazione in un tratto della galleria percorsa, sebbene la possibilità di una temporanea avaria dell'illuminazione risultasse segnalata su apposito cartello collocato all'ingresso della galleria)”; cfr. Tribunale Pordenone Sent.,
18/02/2021: “In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, è onere del danneggiato provare il fatto dannoso e il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la cosa in custodia sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio secondo l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato”).
Applicando tali principi alla fattispecie concreta, va rilevato che parte attrice ha adempiuto all'onere della prova su di sé incombente relativamente alla esistenza di una insidia o pericolosità intrinseca dei luoghi di causa ed altresì relativamente al nesso causale tra detta insidia ed il danno evento (sinistro).
In effetti, sebbene il convenuto e la terza chiamata svolgano sul punto puntuale contestazione, è stato dimostrato in corso di causa che nonostante l'inerzia della res (pavimento del porticato condominiale) pagina 6 di 16 presso cui è accaduto l'evento di danno, nelle specifiche circostanze di tempo e spazio in oggetto, ovverossia una mattinata invernale (il 6/11/2016) caratterizzata da pioggia (circostanza confermata dai testimoni escussi: cfr. verbale del 25/10/2022 e del 31/1/2023, testimoni , Testimone_2 Tes_3
e ), i luoghi di causa hanno costituito obiettiva insidia poiché
[...] Testimone_4 Testimone_5
a causa della specifica composizione del materiale del pavimento (visibile anche nelle fotografie dimesse, cfr. doc. 1 attrice) lo stesso è divenuto inaspettatamente ed eccessivamente scivoloso, oltre la soglia di ciò che era obiettivamente ragionevole supporre e così tale da rendere affatto improbabile, anzi molto probabile, che il sinistro si verificasse.
Sul punto, in effetti, è stata depositata la relazione dell'ing. espletata in corso di causa, Testimone_1 la quale ha chiarito che la “pavimentazione del porticato si presenta con soluzione uniforme per tutto lo sviluppo dei fronti nord, est e sud. Il piano di calpestio risulta essere realizzato con piastrelle ceramiche, del tipo “gres ceramico”, aventi formato di 100x200mm, spessore pari a 10mm e postate su massetto cementizio. La geometria di posa realizza riquadri alternati aventi dimensioni di lato pari
a 200mm (fig.2). La superficie appare regolare tra le fughe di posa, senza presentare eccessivi disallineamenti tra i componenti contigui” (cfr. relazione . p. 10). Tes_1
Sicché l'ausiliario, condotti gli accertamenti del caso, nonostante abbia prima chiarito che il pavimento
è sito ad una quota di 10 cm d'altezza dal suolo e che è stata accertata la presenza di una leggera pendenza verso l'esterno di per sé sufficiente ad allontanare l'acqua verso la strada, circostanza comunque priva di rilevanza per la presente decisione, posto che non è incompatibile con la presenza di acqua sotto il portico, ha comunque ragionevolmente concluso che la pavimentazione, per effetto dell'acqua piovana, era divenuta eccessivamente scivolosa, con ciò integrando a tutto gli effetti i presupposti per ritenere sussistente l'insidia.
Partendo dai risultati del test scientifico eseguito B.C.R.A. (British Ceramic Research Association Ltd), utilizzato perché punto di riferimento della normativa di settore (legge n. 13/1989 e DM n. 236/1989),
l'ing. ha evidenziato che la pavimentazione in questione assume connotati di scivolosità ben Tes_1 diversi in relazione alle condizioni metereologiche, al punto che l'attrito sarebbe comunque per il pedone sufficiente e garantito in caso di pavimento asciutto (assenza di acqua) mentre insufficiente e rientrante nella categoria della “eccessiva scivolosità”, ma non di “scivolosità pericolosa” (secondo i parametri della scala scientifica utilizzata), in caso di pavimento bagnato (e dunque in presenza di acqua). Le categorie previste dal test utilizzato vengono individuate nel numero di quattro, in funzione del coefficiente specifico di attrito dinamico misurato in concreto, ed in una scala che va da maggiore a minore scivolosità sono le categorie enunciate sono le seguenti: “scivolosità pericolosa”, “scivolosità eccessiva”, “attrito soddisfacente” e “attrito eccellente” (cfr. relazione ing. , p. 12). In Tes_1
pagina 7 di 16 conclusione, in caso di pavimento asciutto, il materiale gres ceramico in oggetto garantisce un attrito soddisfacente (coefficiente di 0,48) mentre in caso di pavimento bagnato il materiale gres ceramico genera scivolosità eccessiva (coefficiente di 0,35).
L'ing. in relazione all'accertamento richiesto circa quali le condizioni di scivolosità del Tes_1 pavimento in rapporto alla sua pericolosità ha dunque così ragionevolmente concluso: “Premesso tutto quanto sopra esposto se ne deduce che la pavimentazione in oggetto risulta oggettivamente eccessivamente scivolosa per il transito pedonale nel caso la sua superficie risulti bagnata, quindi complessivamente pericolosa. La pericolosità non è però da intendersi come rigida classificazione secondo la citata metodologia di determinazione del coefficiente di attrito dinamico, ma è riferita, in termini molto più generali e comprensivi di tutte le proprie connotazioni, come caratteristica propria del corpo d'opera in oggetto. È quindi riferita alla condizione di aumentata probabilità di scivolamento in relazione alle normali condizioni di attenzione che un utente ordinario potrebbe mettere in atto durante il transito pedonale, seppur in evidenti e riconoscibili condizioni di bagnamento superficiale. In altre parole, il grado di pericolo atteso (pur inconsciamente) dall'utente medio durante il transito pedonale in condizioni bagnate è certamente inferiore al grado di pericolo effettivamente sussistente, per la pavimentazione in oggetto, in dette condizioni bagnate” (cfr. relazione ing. , p. 14). Tes_1
Il Tribunale aderisce alle argomentazioni, ben motivate, ed alle conclusioni così raggiunte dall'ausiliario. In effetti, v'è da chiarire che a prescindere dalla classificazione e dai parametri utilizzati durante le indagini peritali, dall'intero quadro probatorio complessivo si desume comunque con chiarezza che, nonostante l'inerzia della res su cui è avvenuto lo scivolamento dell'attrice, il pavimento era da considerarsi, poiché bagnato, obiettivamente pericoloso, con un grado di pericolosità che, al netto di quanto si dirà nel prosieguo, non era evidentemente percepibile e scorgibile da parte del pedone per tramite dei propri sensi, con ciò configurando il caso dell'insidia rilevante ai sensi della responsabilità oggettiva del custode ex art. 2051 c.c. (cfr. altresì relazione integrativa del 5/3/2024 ing.
). Tes_1
Alcune considerazioni sono d'obbligo.
I risultati dell'accertamento tecnico sono stati contestati da convenuto e terza chiamata, da un lato, poiché essi hanno sostenuto che per la prova tecnica eseguita il pavimento è stato bagnato in via diretta
(tramite getto d'acqua) mentre nel caso di specie il pavimento se mai avrebbe subito un bagnamento per via indiretta, trattandosi di portico coperto, ciò che avrebbe invalidato l'esito dell'accertamento; dall'altro lato, poiché hanno sostenuto che la prova scientifica è esitata nella dimostrazione di un grado di scivolosità eccessiva, ma non pericolosa, con ciò dovendosi escludere per ciò solo qualsivoglia pagina 8 di 16 pericolosità assoluta dei luoghi di causa.
Le contestazioni vanno respinte.
Anzitutto, correttamente l'ausiliario ha evidenziato che la modalità del bagnamento diretto è unicamente quella prevista dal citato metodo scientifico, sicché per correttamente applicarlo,
l'esecuzione del test non avrebbe potuto che seguire le prescrizioni ivi indicate;
peraltro, l'ausiliario ha correttamente osservato che il metodo in questione non contempla ipotesi correttive poiché è evidente che riprodurre la esatta medesima quantità d'acqua presente al tempo del sinistro sul pavimento non sarebbe stato possibile, trattandosi di accertamento e ricerca della prova postuma ai fatti di causa, caratteristica intrinseca di tutti gli accertamenti peritali giudiziali, che cercano di ricreare l'esatta situazione dello status quo ante in modo fedele, ma per quanto ragionevolmente possibile, proprio grazie all'ausilio delle tecniche scientifiche che risultano applicabili in concreto, come in effetti è avvenuto nella specie.
In relazione alla seconda contestazione, invece, basti rilevare che la classificazione prevista dal metodo scientifico citato ed in particolare la categoria dello scivolamento pericoloso non implica di per sé che la pericolosità del pavimento sussista unicamente laddove la prova scientifica esiti in “scivolosità pericolosa”: si intende dire, che ciò che per il metodo B.C.R.A. è pericoloso potrebbe non esserlo nella fattispecie concreta in relazione all'art. 2051 c.c., così come ciò che per il metodo B.C.R.A. non è pericoloso potrebbe invece esserlo ai sensi dell'art. 2051 c.c., atteso che la pericolosità e l'insidia della res vanno apprezzate in sede giudiziale dal complesso di tutte le circostanze di fatto che hanno caratterizzato il sinistro.
Con riferimento al caso in esame, va allora pienamente condivisa la conclusione dell'ing. , che Tes_1 si è espresso, all'esito degli accertamenti, nel senso della presenza di obiettiva pericolosità del pavimento proprio in relazione al fatto che è stata rilevata tanta differenza tra la situazione di scivolosità del pavimento asciutto da quella del pavimento bagnato, al punto che, comprensibilmente, il pedone non poteva ragionevolmente aspettarsi un così differente grado di attrito da una situazione all'altra (cfr. relazione integrativa del 5/3/2024 ing. ). Tes_1
Ma vi è di più.
Tra le altre circostanze da tenere in considerazione vi è anche il fatto che l'acqua presente sul pavimento, essendo trasparente, non era facilmente scorgibile ad occhio nudo, soprattutto tenuto conto del colore chiaro della pavimentazione, con ciò andando ad incrementare il grado di giustificato non atteso pericolo nell'incedere in capo alla danneggiata.
Per tutte queste ragioni, l'insidia va ritenuta sussistente e provata.
Altresì provata è la dinamica del sinistro e la presenza di acqua sul pavimento. pagina 9 di 16 La testimone oculare ha dichiarato in giudizio di aver visto scivolare sul Testimone_3 Pt_1 pavimento a distanza di 5/6 metri dell'uscita del bar, all'altezza dell'ingresso di un negozio di arredo bagni (cfr. verbale d'udienza del 25/10/2022). Tale testimonianza risulta attendibile e credibile, coerente con i fatti di causa e comunque non messa in discussione da altri elementi di prova di segno contrario, sicché certamente assai rilevante per la decisione.
I testimoni e , altresì attendibili e credibili per via della genuinità Testimone_2 Testimone_4 delle dichiarazioni rese e per via del fatto che trovano reciproco riscontro, anche con le pacifiche condizioni metereologiche della giornata in questione, hanno poi confermato che il pavimento sotto il portico era bagnato (cfr. verbale d'udienza del 25/10/2022).
Sicché, pur non avendo i testimoni confermato la presenza di acqua sul pavimento proprio in corrispondenza del punto antistante il negozio d'arredo sotto il portico ove è scivolata, va Pt_1 comunque ritenuto provato per presunzioni che anche il tratto di pavimento in questione fosse bagnato,
e ciò a fronte del fatto che è pacifico tra le parti che nella giornata del 6/11/2016 sia caduta della pioggia sul luogo del sinistro;
si intende dire che dunque va presunto ex art. 2729 c.c. che per effetto del camminamento dei pedoni sotto il portico in occasione della pioggia invernale il pavimento fosse certamente bagnato per effetto dell'acqua trasportata con le calzature anche nel punto calpestato da davanti al negozio di arredo ove è scivolata. Pt_1
Data la presenza di acqua trasportata dai pedoni e data la dinamica dello scivolamento di cui la teste
è stata testimone oculare non può che dunque ritenersi provato, oltre alla dinamica del Testimone_3 sinistro, anche il nesso di causa con l'insidia pericolosa.
La contestata presenza di segnalazione di pericolo sotto il portico va infine esclusa poiché la circostanza non è risultata provata.
La fotografia del segnale di pericolo scivolamento prodotta dal convenuto (cfr. doc. 9 convenuto) raffigura un cartello all'interno di un esercizio commerciale e non all'esterno sul portico;
ad ogni modo, il testimone , amministratore di condominio al tempo dei fatti di causa, ha Controparte_4 dichiarato che, in buona sostanza, il segnale di pericolo sotto il portico veniva apposto solo in caso di programmate pulizie dell'impresa a ciò adibita (cfr. verbale d'udienza del 25/10/2022). Le dichiarazioni delle testimoni escusse e vanno a conferma del fatto Testimone_2 Testimone_3 che non vi era alcuna segnalazione di pericolo del tipo raffigurato in foto dal convenuto collocata e visibile sotto il porticato condominiale (cfr. doc. 9 convenuto), con la conseguenza che le dichiarazioni invece contrarie della testimone vanno definitivamente disattese poiché sono le uniche Testimone_5 che non trovano obiettivo riscontro in altro elemento probatorio di causa, andando poi espressamente a confliggere con il complessivo quadro probatorio testimoniale emerso dall'escussione testi (cfr. verbale pagina 10 di 16 d'udienza del 31/1/2023). Per questa ragione, la circostanza va ritenuta indimostrata.
In conclusione, atteso il grado di scivolosità del pavimento in gres ceramico del sottoportico in corrispondenza della pioggia caduta il 6/11/2016, l'evento di danno oggetto di causa va ritenuto evento tutt'altro che straordinario ed imprevedibile nelle circostanze del caso concreto, ciò che dunque rende il caso fortuito eccepito da convenuto e terza chiamata del tutto insussistente.
La responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. allora sussiste. Controparte_1
Vanno però aggiunte le seguenti ulteriori considerazioni.
Sussiste nel caso di specie il concorso di colpa dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c. come eccepito dal convenuto e dalla terza chiamata compagnia assicuratrice, da determinarsi nella misura del
50%, alla luce di quanto in appresso.
In sede di interpello, ha reso dichiarazioni confessorie poiché a sé sfavorevoli ammettendo di Pt_1 aver percorso, prima di essere scivolata sotto il portico, lo stesso tratto di strada antecedentemente alla consumazione presso il bar Cà Bianca, pochi istanti prima, nonché ammettendo di aver notato che il pavimento era scivoloso (cfr. verbale d'udienza del 31/1/2023).
Siffatta circostanza assume certamente rilevanza ai fini di accertare il concorso di colpa della danneggiata in relazione al fatto pregiudizievole che ella imputa a titolo risarcitorio al CP_1 in qualità di custode, poiché avendo la danneggiata stessa, a pochi minuti di distanza dal
[...] sinistro, percorso lo stesso tratto di strada in cui già rilevava la presenza di pavimento scivoloso a causa di acqua piovana, va allora ritenuto che ella avesse già avuto modo di confrontarsi con l'insidia costituita dal camminamento scivoloso sotto il portico di causa, anche se non necessariamente nello stesso punto in cui poi è avvenuta la caduta, con la conseguenza che avesse allora già elementi acquisiti a livello sensoriale sufficienti per assumere una condotta prudente e cauta adeguata rispetto alla situazione dei luoghi idonea a scongiurare o comunque a prevenire o limitare il danno, senza tuttavia porla concretamente in essere. Altresì, va osservato, la danneggiata avrebbe persino potuto decidere, al fine di scongiurare in via assoluta ogni possibile evento di caduta, di cambiare il proprio percorso e camminare così all'esterno del portico, senza il minimo sforzo.
Va allora quantificato il diritto al risarcimento del danno patito da . Pt_1
Il danno non patrimoniale di tipo biologico è stato accertato dal consulente tecnico d'ufficio dott.
, che ha rassegnato all'esito dell'indagine svolta conclusioni ben motivate e sorrette da Persona_3 ragionamento scientifico privo di vizi logici.
Il dott. ha accertato che le lesioni fisiche patite dall'attrice danneggiata a seguito dell'occorso Per_3 sono sintetizzabili in “trauma all'arto inferiore sinistro produttivo di frattura pluriframmentaria spiroide pagina 11 di 16 scomposta del perone al terzo distale, rottura del legamento deltoideo, frattura del terzo malleolo e lussazione tibio-peroneo-astragalica” a seguito del quale la paziente veniva “sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi delle fratture e sutura del legamento deltoideo” e poi a “a terapie fisiche riabilitative con scarso risultato” sicché per il persistere della sintomatologia dolorosa in giugno
2023 veniva sottoposta ad “intervento di artrodesi della sottoastragalica sinistra con innesto di osso autologo”. Ha poi aggiunto che tale “ulteriore intervento ha migliorato la sintomatologia dolorosa ma ha determinato una anchilosi della sottoastragalica e una grave rigidità della tibiotarsica e pertanto la perizianda si è sottoposta in data 19.07.24 (successivamente alla visita di cui alla presente relazione) ad un intervento di protesizzazione della caviglia” (cfr. relazione dott. p. 31). Per_3
Il danno biologico temporaneo assoluto è stato stimato di cinque giorni, mentre quello parziale al 75%,
50% e 25% di novanta giorni ciascuno.
Il danno da inabilità lavorativa totale al lavoro rispetto all'attività di casalinga non va invece riconosciuto poiché la dedizione dell'attrice ad attività domestica di tal fatta non è stata affatto provata in giudizio;
sul punto non sono state chieste prove testimoniali, né è stata comunque data prova documentale della circostanza per altra via.
I postumi permanenti delle lesioni risultano stabilizzati e caratterizzati “da una disfunzionalità con rigidità articolare dolorosa della caviglia e da disestetismo cicatriziale” e così stimati, al momento della redazione della perizia, nella percentuale comunque non inferiore al 15%, peraltro coincidente con quella di lesione allegata in citazione dall'attrice, e ciò benché l'ausiliario abbia fatto salvo, in futuro, un possibile aggravamento della salute da valutarsi in relazione agli eventuali esiti dell'intervento di protesizzazione eseguiti (cfr. relazione dott. p. 32). Per_3
L'ausiliario ha altresì accertato l'esistenza dell'incidenza delle lesioni sulle mansioni lavorative dell'attrice, adibita ad assistenza al pubblico quale operatrice sociosanitaria, circostanza questa non contestata dalle restanti parti processuali e comunque riscontrata in sede di anamnesi dall'ausiliario e documentalmente (cfr. docc. 16 e 17 attrice), sicché va allora riconosciuta la sussistenza di un danno da capacità lavorativa generica, da liquidarsi per il tramite del meccanismo della personalizzazione fino al
20% del danno biologico permanente accertato (cfr. Cass. civ., Sez. III, 28/11/2022, n. 34927: “Il riconoscimento e la liquidazione dei pregiudizi riconducibili al danno morale sono autonomi rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale. Il danno alla capacità lavorativa generica rientra nell'alveo di quello biologico, poiché tale pregiudizio non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia in una menomazione all'efficienza psicofisica, e va perciò valutato unitariamente in termini di cenestesi lavorativa, attraverso un appesantimento del danno biologico, in via di personalizzazione”). pagina 12 di 16 Il grado di sofferenza è stato medio-alto per i primi cinque giorni e medio in fase di stabilizzazione dei postumi.
Vanno tuttavia escluse le pretese svolte a titolo di ristoro del danno patrimoniale alla capacità lavorativa specifica e del lamentato danno da ritardato conseguimento del diploma da operatrice sociosanitaria e dunque da ritardato ingresso nel mondo del lavoro.
Si tratta, a ben vedere, di circostanze rispetto alle quali la prova da parte dell'attrice danneggiata non è stata offerta: il doc. 16 prodotto dall'attrice comprova unicamente l'entità delle buste paga del periodo che va dal febbraio al settembre 2019, ovverossia riguardano integralmente un periodo tutto successivo all'incidente (del 6/11/2016), ciò che evidentemente non consente di apprezzare una eventuale diminuzione di reddito tra il periodo antecedente e quello successivo allo stesso. Il doc. 17 prodotto dall'attrice, si risolve poi nella sostanza in una dichiarazione di , sicché nessuna rilevanza Pt_1 probatoria va attribuita alla stessa, attesa la puntuale contestazione di convenuto e terza chiamata.
Infine, nessuna prova è intervenuta in relazione alla allegata circostanza in base alla quale l'incidente avrebbe ritardato il conseguimento del diploma da operatrice sociosanitaria di . Pt_1
Le spese mediche sono state ritenute congrue fino ad euro 3.000,00, alla luce delle giustificazioni e documenti prodotti dalla parte, cui dovranno aggiungersi le spese per le valutazioni del dott. Per_2
(cfr. docc. 13 e 14 attrice: euro 854,00) e del dott. in qualità di c.t.p. (cfr. doc. 38 attrice: euro Per_4
1.220,00), come osservato dall'ausiliario.
A detta somma, contrariamente a quanto determinato dal dott. va comunque aggiunta e Per_3 riconosciuta come risarcibile a titolo di danno patrimoniale, la documentata spesa legata alle sedute di masso kinesiterapia, tenuto conto che non pare ragionevole escluderne la debenza sulla sola base del fatto che la parte avrebbe potuto esigere la stessa prestazione dalla sanità pubblica e perché trattavasi di prestazioni non urgenti, poiché non è stata messa in dubbio la pertinenza e necessità della spesa per una compiuta guarigione, né è stato chiarito se effettivamente la parte avrebbe potuto giovare in tempi plausibili di eguale possibilità presso una struttura pubblica, sicché va aggiunto a titolo di ristoro di danno patrimoniale l'importo di euro 1.235,00 (cfr. doc. 33 attrice: spese sostenute per masso kinesiterapia nel 2024 e 2025).
Le altre spese di cui al doc. 33 attrice, diverse da quelle di masso kinesiterapia, vanno invece escluse poiché risalgono a tempo antecedente al deposito della relazione peritale del 18/11/2024, contrariamente a quanto allegato dalla parte stessa.
La richiesta di rimborso di spese mediche future non è poi risultata documentata e dunque generica, sulla scorta di quanto allegato dall'attrice in citazione e dunque va esclusa: l'allegazione riguardava la necessità di effettuare cicli di fisioterapia continui per il lungo periodo di trent'anni al costo di euro pagina 13 di 16 500,00, ciò che tuttavia non è stato dimostrato. Nemmeno è emersa l'esigenza di dover sostenere spese mediche future in sede peritale.
Il calcolo del risarcimento del danno non patrimoniale dovuto è dunque il seguente, tenuto conto dell'età della danneggiata (nata il [...]) al momento del sinistro (età di anni 47 al 6/11/2016), in applicazione delle Tabelle di Milano edizione 2024, per una lesione permanente del 15%: danno biologico permanente al 15% (incluso il danno morale, voci A e B): euro 48.592,00; danno alla capacità lavorativa generica (personalizzazione del 20% sul danno biologico di euro
37.093,00, voce A): euro 7.418,00; danno biologico temporaneo: euro 16.100,00.
In totale, il danno non patrimoniale ammonta dunque ad euro 72.110,00, già considerata la sofferenza patita quale conseguenza delle lesioni come accertata dall'ausiliario, in assenza di prova di un patimento di qualsivoglia entità superiore e più grave a titolo di danno morale.
Tale importo va prima devalutato al tempo del sinistro del 6/11/2016 (si ottiene euro 59.398,68), poi va rivalutato con interessi anno per anno come da calcolo indicato dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. Sez. Un. n. 1712/1995) fino alla data della sentenza. Si ottiene la somma di euro 80.293,29.
Quanto al danno patrimoniale da spese mediche, il dott. ne ha accertato la congruità nei limiti Per_3 di euro 3.000,00, cui vanno aggiunte, come detto, le spese per le sedute di masso kinesiterapia per euro
1.235,00 (che l'ausiliario aveva invece irragionevolmente espressamente escluso), per un totale di euro
4.235,00, oltre alla spesa sostenuta per la perizia di parte di euro 854,00 (dott. . Si ottiene Per_2
l'importo di euro 5.089,00, che va poi rivalutato anno per anno come già indicato fino alla data della sentenza dal tempo intermedio degli esborsi effettuati, tra il 2018 ed il 2025, come da documenti nn. 15
e 33 attrice (circa il 31/12/2022). Si ottiene la somma di euro 5.699,18. Tenuto conto che la spesa per il c.t.p. dott. verrà regolamentata di seguito trattandosi di spesa processuale che segue il principio Per_4 della soccombenza.
In virtù del concorso di colpa dell'attrice pari al 50% sia il risarcimento del danno non patrimoniale sia il risarcimento del danno patrimoniale vanno dimezzati: si ottengono le somme di euro 40.146,64 e di euro 2.849,59, in totale euro 42.996,23.
In conclusione, vanta un diritto al risarcimento del danno pari Parte_1 complessivamente ad euro 42.996,23 nei confronti del convenuto ai sensi Controparte_1 dell'art. 2051 c.c..
Di conseguenza, va accolta la domanda di manleva spiegata da quest'ultimo nei confronti della compagnia assicuratrice terza chiamata, in forza della polizza globale fabbricati per la CP_5 responsabilità civile per danni verso terzi stipulata tra le parti (cfr. doc. 7 convenuto), dovendosi dare pagina 14 di 16 applicazione all'art. 10.1.A contenuto nelle condizioni generali di polizza (cfr. doc. 8 convenuto) di cui la terza chiamata in effetti non contesta l'operatività nel caso di specie. Va altresì applicata la franchigia ivi prevista di euro 200,00 (cfr. doc. 7 convenuto).
Va infine precisato che la domanda di manleva riguarda ogni somma che il Controparte_1 convenuto è tenuto a rifondere all'attrice danneggiata per i fatti di causa, incluse le spese di lite, tra cui vanno incluse le spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio espletate in quanto spese processuali
(art. 1917 co. 3 c.c.). Nessuna contestazione sul punto è svolta dalla terza chiamata, rientrando peraltro la rifusione delle stesse all'interno del rischio assicurato (art. 16.1 delle condizioni generali di polizza: cfr. doc. 8 convenuto).
Da ultimo, la regolamentazione delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte convenuta in favore di parte attrice, sulla scorta dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, valore della causa pari alla domanda accolta, importi medi per tutte le fasi del giudizio non sussistendo in concreto ragioni per discostarsene. Nei rapporti tra la terza chiamata ed il convenuto, le spese di lite vanno compensate, in considerazione delle difese assunte nel predetto rapporto processuale tra le parti, di carattere contenuto a fronte della mancata contestazione dell'operatività della polizza al sinistro in questione. Spese delle c.t.u. svolte (ing. e dott. a carico definitivo del convenuto, oltre Tes_1 Per_3 alle spese di c.t.p. attoree documentate (euro 1.220,00 dott. ). Per_4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa che reca numero 6080/2020, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCERTA e DICHIARA la responsabilità del ai sensi dell'art. Controparte_1
2051 c.c. per il sinistro occorso in data 6/11/2016 ai danni dell'attrice . Parte_1
2. ACCERTA e DICHIARA il concorso colposo di ai sensi dell'art. 1227 co. Parte_1
1 c.c. nella misura pari al 50%.
3. CONDANNA al pagamento di euro 42.996,23 in favore di Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno. Oltre interessi al tasso legale dalla data della Parte_1 sentenza al saldo.
4. ACCOGLIE la domanda di manleva di svolta in favore di Controparte_1 [...]
e, per l'effetto, Controparte_5
5. DICHIARA TENUTA e CONDANNA a rifondere a Controparte_2 [...] quanto quest'ultimo dovesse pagare in relazione alla somma di cui al capo n. 3 Controparte_1 della sentenza, al netto della franchigia di euro 200,00. pagina 15 di 16 6. CONDANNA il al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali ed Parte_1 euro 857,60 per anticipazioni;
infine, Iva e Cassa come per legge.
7. DICHIARA TENUTA e CONDANNA a rifondere a Controparte_2 [...] quanto quest'ultimo dovesse pagare in relazione alla somma di cui al capo n. 6 Controparte_1 della sentenza, ai sensi dell'art. 1917 co. 3 c.c..
8. DICHIARA la compensazione delle spese di lite tra e Controparte_1 [...]
. Controparte_5
9. PONE definitivamente a carico di le spese di c.t.u. (ing. e Controparte_1 Tes_1 dott. e di c.t.p. di parte attrice (dott. ). Per_3 Per_4
10. DICHIARA TENUTA e CONDANNA a rifondere a Controparte_2 [...] quanto quest'ultimo dovesse pagare in relazione alla somma di cui al capo n. 9 Controparte_1 della sentenza, ai sensi dell'art. 1917 co. 3 c.c..
11. SI IC.
Vicenza, 4 dicembre 2025
Il Giudice
CA SS
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. CA SS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6080/2020 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti MARIO Parte_1 C.F._1
RT e BE AN, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
BE AN
ATTORE contro
(c.f. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 degli avv.ti UMBERTO BR e RICCARDO BR, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori UMBERTO BR e RICCARDO BR
CONVENUTO
(c.f. , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv.to BE BOCCUNI, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore BE
BOCCUNI
ER HI
Oggetto: responsabilità da cosa in custodia - artt. 2051 c.c..
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per la udienza del 30 luglio 2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
La causa è stata assegnata a questo giudice con provvedimento del Presidente del Tribunale prot. n.
pagina 1 di 16 8478/2021 del 12/11/2021.
Ciò precisato, va evidenziato quanto segue in punto di fatto.
Con atto di citazione del 13/10/2020ritualmente notificato, , conveniva in Parte_1 giudizio il (d'ora innanzi, per brevità, anche solo Controparte_1
) al fine di sentir accertare la sua esclusiva responsabilità ai sensi dell'art. Controparte_1
2051 c.c. nella causazione del sinistro occorso ai suoi danni in data 6/11/2016 allorché ella scivolava sul pavimento del porticato condominiale;
chiedeva, dunque, la condanna del al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, dalla stessa patiti, quantificati nella misura complessiva di euro 116.827,36. Con vittoria di compensi e spese del giudizio.
In fatto e in diritto, l'attrice esponeva: (i) che in data 6/11/2016, ad ore 10.15 circa, dopo aver preso un caffè presso il bar “Cà Dolce” sito al piano terra del di Tezze sul Brenta (VI), Controparte_1 via Nazionale n. 105/3, nel percorrere il porticato per raggiungere la propria automobile, parcheggiata sul lato nord dell'edificio, giunta all'altezza dell'esercizio commerciale Sanitaria Lamari s.r.l., a causa del pavimento bagnato per la pioggia scivolava sul piede d'appoggio, cadendo con tutto il proprio peso sopra la caviglia del piede sinistro;
(ii) che al piano terra del vi erano diversi Controparte_1 esercizi commerciali tutti affacciati su un portico condominiale piastrellato, ma tale pavimentazione si presentava vecchia e logora e, dunque, particolarmente sdrucciolevole nelle giornate di pioggia;
(iii) che erano assenti misure di prevenzione od indicatori che avvertissero gli avventori dei locali siti sotto il portico del pericolo di scivolamento;
(iv) che veniva prontamente soccorsa dalla figlia che Parte_2 era ad aspettarla in auto mentre l'attrice si recava al bar a fare la consumazione;
(v) che testimoni oculari del sinistro erano stati i proprietari del bar Cà Dolce ed una signora, che dunque allertava i soccorsi;
(vi) che veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bassano del Grappa
(VI) ove le veniva diagnosticata una “frattura scomposta spiroide di perone distale con interessamento a più rime del malleolo e lussazione mediale tibio-perone astralgica”; (vii) che in data 15/11/2016
l'attrice veniva sottoposta, presso il medesimo nosocomio, ad un intervento chirurgico ortopedico di
“osteosintesi con placca INtrauma dedicata e relative viti +vite transidesmosica e sutura del legamento deltoideo” e veniva dimessa il giorno successivo;
(viii) che seguivano ulteriori controlli ortopedici e fisiatrici, nonché terapie di rieducazione funzionale;
(ix) che ai fini dell'an debeatur, parte attrice si rivolgeva al geom. affinché accertasse le condizioni e la manutenzione della Controparte_3 pavimentazione del portico: il perito di parte effettuava, dunque, un sopralluogo in data 8/11/2019 in occasione di condizioni meteorologiche simili a quelle in cui era avvenuto l'incidente e concludeva per l'alta pericolosità della pavimentazione del porticato nelle giornate di pioggia, in quanto priva di caratteristiche antisdrucciolo o antiscivolamento;
(x) che riteneva quindi sussistente la responsabilità pagina 2 di 16 del in quanto proprietario del porticato ove avveniva il sinistro, ai sensi degli Controparte_1 artt. 1117 e 2051 c.c., per tutti i danni patiti;
(xi) che per l'effetto inoltrava per il tramite del proprio difensore all'amministratore condominiale (prima nella persona di e poi nella persona Controparte_4 di ), nonché a quale compagnia assicurativa del Persona_1 Controparte_2
formale richiesta di risarcimento dei danni;
(xii) che i danni e le lesioni patite Controparte_1 venivano allegati sulla scorta della perizia del dott. ; (xiii) che, in effetti, al momento Persona_2 dell'infortunio l'attrice svolgeva l'attività di casalinga e, al contempo, seguiva un corso per diventare operatrice sanitaria, tuttavia le lesioni fisiche subite non le avevano permesso di conseguire, nei tempi prestabiliti, il diploma di studio con la conseguente posticipazione del relativo ingresso nel mondo del lavoro;
(xiv) che, ad ogni modo, anche dopo aver ottenuto l'incarico a tempo determinato come operatrice sociosanitaria, a causa dei forti dolori alla caviglia, era stata costretta dapprima a ridurre le ore di lavoro e poi a cessare la propria attività lavorativa, senza riuscire a portare a termine il contratto di lavoro;
(xv) che il perito aveva accertato che le mansioni cui avrebbe potuto dedicarsi l'attrice erano unicamente quelle prive di grave impegno fisico;
(xvi) che l'attrice lamentava l'esistenza di un danno non patrimoniale di tipo biologico, quantificato secondo le Tabelle Milano, consistente in: invalidità temporanea assoluta per giorni 3, temporanea al 75% per giorni 62, temporanea al 50% per giorni 60 e temporanea al 25% per ulteriori 60 giorni. Il danno biologico permanente veniva stimato nella misura del 15%, con personalizzazione al 25%; (xvii) che conclusivamente il danno non patrimoniale ammontava in complessivi euro 60.807,25; (xviii) che, quanto al danno patrimoniale, deduceva di aver subito un danno permanente alla capacità lavorativa specifica che avrebbe dovuto comportare un appesantimento del punto percentuale di danno biologico permanente pari ad un 30% del punto base, nonché un danno temporaneo alla capacità lavorativa specifica, cui andava aggiunto il ristoro del danno legato al ritardato ingresso nel mondo del lavoro quale operatrice sociosanitaria;
(xix) che dovevano esserle riconosciute anche, a titolo di rimborso, sia le spese mediche e terapeutiche sostenute sia quelle future e prevedibili per i cicli di terapia riabilitativa, stimate in circa 500,00 euro per 30 anni;
(xx) che conclusivamente il danno patrimoniale ammontava in complessivi euro 56.020,11; (xxi) che, tutto ciò considerato, la pretesa risarcitoria complessiva ammontava ad euro 116.827,36.
Con comparsa di risposta depositata in data 9/2/2021, si costituiva in giudizio il Controparte_1 chiedendo, in via preliminare, di chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice
[...]
e, nel merito, di rigettare le domande attoree ovvero, in via gradata, di accertare Controparte_5 il concorso di responsabilità ex art. 1227 c.c. dell'attrice, con conseguente diminuzione del risarcimento del danno dovuto, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Oltre alla vittoria di spese e compensi di lite. pagina 3 di 16 In fatto ed in diritto, il esponeva: (i) che la ricostruzione in punto di fatto Controparte_1 dell'attrice era destituita di fondamento;
(ii) che non veniva indicato in atti l'esatto punto del porticato in cui si sarebbe verificato il sinistro, riteneva indimostrata la presenza di acqua su di esso ed indimostrato pure il fatto che l'incidente si sarebbe verificato a causa di scivolamento incolpevole lungo il pavimento bagnato;
(iii) che il sinistro si era verificato in piena mattinata in condizioni di perfetta visibilità e, per stessa ammissione di , nella consapevolezza delle avverse condizioni Pt_1 meteorologiche, nonché della presenza di acqua piovana sul pavimento;
(iv) che l'attrice, avendo altresì già percorso il medesimo tratto di strada all'andata verso il locale in cui aveva consumato un caffè, avrebbe disatteso le regole di normale prudenza e esperienza che le imponevano una certa cautela nell'affrontare, al suo ritorno verso l'auto parcheggiata, la superficie bagnata del porticato;
(v) che al momento dei fatti erano presenti dei cartelli gialli di pericolo per pavimentazione bagnata, come di consueto impiegati in occasione delle pulizie degli spazi comuni condominiali;
(vi) che comunque non rientrava tra i doveri del custode la segnalazione di pericoli connessi all'uso Controparte_1 improprio e imprudente della cosa stessa;
(vii) che, pertanto, nel caso di specie, la condotta incauta serbata da integrava il caso fortuito richiamato dall'art. 2051 c.c. idoneo ad elidere la Pt_1 responsabilità del custode;
(viii) che non doveva ritenersi fondata la rappresentazione di cui alla relazione peritale a firma del geom. posto che la pavimentazione in realtà versava in ottime CP_3 condizioni e l'acqua piovana aveva bagnato solo una minima parte del pavimento del porticato;
(ix) che la quantificazione dei danni chiesti dall'attrice andava respinta perché non provata e, in ogni caso, eccessiva;
(x) che a tal riguardo nessun valore probatorio poteva assumere la relazione medico legale depositata dall'attrice perché di parte: le richieste risarcitorie risultavano poi prive di collegamento causale con l'evento lesivo ed ingiustificate, specie con riferimento al rimborso preteso delle spese mediche future;
(xi) che, ad ogni modo, in forza di polizza globale fabbricati n. 2013/80/2155810 a copertura anche del rischio “responsabilità civile verso terzi” stipulata con Controparte_5 chiedeva di essere tenuto indenne e manlevato da ogni eventuale conseguenza
[...] pregiudizievole e da ogni somma che lo stesso fosse condannato a corrispondere a parte attrice per i fatti di causa.
Con decreto del 10/2/2021 in accoglimento della istanza di chiamata in causa di terzo, la prima udienza veniva differita ex art. 269 c.p.c. dal Tribunale al 13/7/2021.
Con comparsa di risposta depositata in data 21/6/2021 si costituiva in giudizio Controparte_5
(d'ora innanzi, per brevità, anche solo “ ”) chiedendo parimenti di respingere
[...] CP_5 la domanda risarcitoria svolta da parte attrice nei confronti del convenuto Controparte_1 assicurato. In via subordinata, in caso fosse ritenuta sussistente la responsabilità del convenuto, la terza pagina 4 di 16 chiamata chiedeva di contenere la condanna in manleva nei limiti dell'indennizzo dovuto in forza del contratto di assicurazione concluso e del danno effettivamente provato, previa riduzione del risarcimento per concorso colposo di ex art.1227 c.c., come determinato in corso di causa. Pt_1
Con vittoria di spese e competenze di causa.
In fatto ed in diritto, la terza chiamata aderiva alla ricostruzione ed alle deduzioni già svolte dal assicurato e così esponeva: (i) che l'attrice non aveva provato di esser scivolata Controparte_1
a causa dell'acqua piovana sul pavimento del portico;
(ii) che anche se fosse stata presente acqua sotto il porticato, il sinistro avrebbe potuto evitarsi se la danneggiata avesse proceduto con maggior attenzione e lentezza nell'incedere; (iii) che in loco era presente segnalazione di pericolo della pavimentazione;
(iv) che l'intrinseca pericolosità del pavimento non era comunque stata provata;
(v) che doveva ritenersi integrato nel caso concreto il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c., costituito da fatto e colpa esclusivi dell'attrice; (vi) che la quantificazione del danno preteso era eccessiva e non provata, non potendosi ritenere sufficiente la perizia di parte prodotta;
(vii) che con specifico riferimento al chiesto ristoro del danno patrimoniale, nessuna prova era stata offerta del danno alla capacità lavorativa specifica, del danno da ritardato conseguimento del diploma e del danno da incapacità lavorativa temporanea, ovverossia del nesso causale tra il danno evento e detti pregiudizi, nessuna prova era stata offerta dell'impiego pregresso, delle perdite di occasioni di lavoro ed emolumenti pregressi, della contrazione reddituale.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale ed interpello assunti alle udienze del 25 ottobre
2022 e del 31 gennaio 2023. Altresì è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio affidata all'ing.
in relazione all'accertamento disposto circa la consistenza del pavimento del portico Testimone_1 condominiale ove è avvenuto il sinistro. La relazione definitiva veniva depositata in data 15/11/2023, successivamente integrata in data 5/3/2024 ed in data 15/4/2024. Veniva disposta anche consulenza tecnica d'ufficio medica affidata al dott. , che depositava la relazione definitiva in data Persona_3
18/11/2024, integrata in data 13/2/2025.
La causa veniva successivamente trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni indicata in epigrafe, sostituita dal deposito di note scritte.
Allo spirare dei ridotti termini assegnati ai sensi dell'art. 190 c.p.c. il Tribunale pronunciava sentenza.
* * *
La domanda di risarcimento del danno di parte attrice è fondata in parte, per le ragioni di seguito enunciate.
Anzitutto, va confermato l'inquadramento della fattispecie ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero responsabilità oggettiva per cose in custodia del convenuto, poiché proprietario Controparte_1
pagina 5 di 16 del portico condominiale, da reputarsi sussistente alla prova offerta dalla danneggiata attrice della cosa insidiosa e nel nesso causale tra la stessa ed il danno, salvo il caso fortuito (cfr. Cass. Civ.
Sez. Un., Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”).
Tuttavia, qualora la cosa sia inerte o di non intrinseca pericolosità e il danno derivi dalla sua interazione con un comportamento umano, il danneggiato deve provare che la situazione di pericolosità dello stato dei luoghi è obiettiva e tale da rendere comunque inevitabile, o quantomeno probabile, il verificarsi dell'evento (cfr. ex multis, “Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21212 del 20/10/2015: “In tema di responsabilità per danni da cose in custodia, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rigettato la domanda risarcitoria per danni da caduta da un motociclo, che il conducente pretendeva di porre in rapporto di causalità con l'assenza di illuminazione in un tratto della galleria percorsa, sebbene la possibilità di una temporanea avaria dell'illuminazione risultasse segnalata su apposito cartello collocato all'ingresso della galleria)”; cfr. Tribunale Pordenone Sent.,
18/02/2021: “In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, è onere del danneggiato provare il fatto dannoso e il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la cosa in custodia sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio secondo l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato”).
Applicando tali principi alla fattispecie concreta, va rilevato che parte attrice ha adempiuto all'onere della prova su di sé incombente relativamente alla esistenza di una insidia o pericolosità intrinseca dei luoghi di causa ed altresì relativamente al nesso causale tra detta insidia ed il danno evento (sinistro).
In effetti, sebbene il convenuto e la terza chiamata svolgano sul punto puntuale contestazione, è stato dimostrato in corso di causa che nonostante l'inerzia della res (pavimento del porticato condominiale) pagina 6 di 16 presso cui è accaduto l'evento di danno, nelle specifiche circostanze di tempo e spazio in oggetto, ovverossia una mattinata invernale (il 6/11/2016) caratterizzata da pioggia (circostanza confermata dai testimoni escussi: cfr. verbale del 25/10/2022 e del 31/1/2023, testimoni , Testimone_2 Tes_3
e ), i luoghi di causa hanno costituito obiettiva insidia poiché
[...] Testimone_4 Testimone_5
a causa della specifica composizione del materiale del pavimento (visibile anche nelle fotografie dimesse, cfr. doc. 1 attrice) lo stesso è divenuto inaspettatamente ed eccessivamente scivoloso, oltre la soglia di ciò che era obiettivamente ragionevole supporre e così tale da rendere affatto improbabile, anzi molto probabile, che il sinistro si verificasse.
Sul punto, in effetti, è stata depositata la relazione dell'ing. espletata in corso di causa, Testimone_1 la quale ha chiarito che la “pavimentazione del porticato si presenta con soluzione uniforme per tutto lo sviluppo dei fronti nord, est e sud. Il piano di calpestio risulta essere realizzato con piastrelle ceramiche, del tipo “gres ceramico”, aventi formato di 100x200mm, spessore pari a 10mm e postate su massetto cementizio. La geometria di posa realizza riquadri alternati aventi dimensioni di lato pari
a 200mm (fig.2). La superficie appare regolare tra le fughe di posa, senza presentare eccessivi disallineamenti tra i componenti contigui” (cfr. relazione . p. 10). Tes_1
Sicché l'ausiliario, condotti gli accertamenti del caso, nonostante abbia prima chiarito che il pavimento
è sito ad una quota di 10 cm d'altezza dal suolo e che è stata accertata la presenza di una leggera pendenza verso l'esterno di per sé sufficiente ad allontanare l'acqua verso la strada, circostanza comunque priva di rilevanza per la presente decisione, posto che non è incompatibile con la presenza di acqua sotto il portico, ha comunque ragionevolmente concluso che la pavimentazione, per effetto dell'acqua piovana, era divenuta eccessivamente scivolosa, con ciò integrando a tutto gli effetti i presupposti per ritenere sussistente l'insidia.
Partendo dai risultati del test scientifico eseguito B.C.R.A. (British Ceramic Research Association Ltd), utilizzato perché punto di riferimento della normativa di settore (legge n. 13/1989 e DM n. 236/1989),
l'ing. ha evidenziato che la pavimentazione in questione assume connotati di scivolosità ben Tes_1 diversi in relazione alle condizioni metereologiche, al punto che l'attrito sarebbe comunque per il pedone sufficiente e garantito in caso di pavimento asciutto (assenza di acqua) mentre insufficiente e rientrante nella categoria della “eccessiva scivolosità”, ma non di “scivolosità pericolosa” (secondo i parametri della scala scientifica utilizzata), in caso di pavimento bagnato (e dunque in presenza di acqua). Le categorie previste dal test utilizzato vengono individuate nel numero di quattro, in funzione del coefficiente specifico di attrito dinamico misurato in concreto, ed in una scala che va da maggiore a minore scivolosità sono le categorie enunciate sono le seguenti: “scivolosità pericolosa”, “scivolosità eccessiva”, “attrito soddisfacente” e “attrito eccellente” (cfr. relazione ing. , p. 12). In Tes_1
pagina 7 di 16 conclusione, in caso di pavimento asciutto, il materiale gres ceramico in oggetto garantisce un attrito soddisfacente (coefficiente di 0,48) mentre in caso di pavimento bagnato il materiale gres ceramico genera scivolosità eccessiva (coefficiente di 0,35).
L'ing. in relazione all'accertamento richiesto circa quali le condizioni di scivolosità del Tes_1 pavimento in rapporto alla sua pericolosità ha dunque così ragionevolmente concluso: “Premesso tutto quanto sopra esposto se ne deduce che la pavimentazione in oggetto risulta oggettivamente eccessivamente scivolosa per il transito pedonale nel caso la sua superficie risulti bagnata, quindi complessivamente pericolosa. La pericolosità non è però da intendersi come rigida classificazione secondo la citata metodologia di determinazione del coefficiente di attrito dinamico, ma è riferita, in termini molto più generali e comprensivi di tutte le proprie connotazioni, come caratteristica propria del corpo d'opera in oggetto. È quindi riferita alla condizione di aumentata probabilità di scivolamento in relazione alle normali condizioni di attenzione che un utente ordinario potrebbe mettere in atto durante il transito pedonale, seppur in evidenti e riconoscibili condizioni di bagnamento superficiale. In altre parole, il grado di pericolo atteso (pur inconsciamente) dall'utente medio durante il transito pedonale in condizioni bagnate è certamente inferiore al grado di pericolo effettivamente sussistente, per la pavimentazione in oggetto, in dette condizioni bagnate” (cfr. relazione ing. , p. 14). Tes_1
Il Tribunale aderisce alle argomentazioni, ben motivate, ed alle conclusioni così raggiunte dall'ausiliario. In effetti, v'è da chiarire che a prescindere dalla classificazione e dai parametri utilizzati durante le indagini peritali, dall'intero quadro probatorio complessivo si desume comunque con chiarezza che, nonostante l'inerzia della res su cui è avvenuto lo scivolamento dell'attrice, il pavimento era da considerarsi, poiché bagnato, obiettivamente pericoloso, con un grado di pericolosità che, al netto di quanto si dirà nel prosieguo, non era evidentemente percepibile e scorgibile da parte del pedone per tramite dei propri sensi, con ciò configurando il caso dell'insidia rilevante ai sensi della responsabilità oggettiva del custode ex art. 2051 c.c. (cfr. altresì relazione integrativa del 5/3/2024 ing.
). Tes_1
Alcune considerazioni sono d'obbligo.
I risultati dell'accertamento tecnico sono stati contestati da convenuto e terza chiamata, da un lato, poiché essi hanno sostenuto che per la prova tecnica eseguita il pavimento è stato bagnato in via diretta
(tramite getto d'acqua) mentre nel caso di specie il pavimento se mai avrebbe subito un bagnamento per via indiretta, trattandosi di portico coperto, ciò che avrebbe invalidato l'esito dell'accertamento; dall'altro lato, poiché hanno sostenuto che la prova scientifica è esitata nella dimostrazione di un grado di scivolosità eccessiva, ma non pericolosa, con ciò dovendosi escludere per ciò solo qualsivoglia pagina 8 di 16 pericolosità assoluta dei luoghi di causa.
Le contestazioni vanno respinte.
Anzitutto, correttamente l'ausiliario ha evidenziato che la modalità del bagnamento diretto è unicamente quella prevista dal citato metodo scientifico, sicché per correttamente applicarlo,
l'esecuzione del test non avrebbe potuto che seguire le prescrizioni ivi indicate;
peraltro, l'ausiliario ha correttamente osservato che il metodo in questione non contempla ipotesi correttive poiché è evidente che riprodurre la esatta medesima quantità d'acqua presente al tempo del sinistro sul pavimento non sarebbe stato possibile, trattandosi di accertamento e ricerca della prova postuma ai fatti di causa, caratteristica intrinseca di tutti gli accertamenti peritali giudiziali, che cercano di ricreare l'esatta situazione dello status quo ante in modo fedele, ma per quanto ragionevolmente possibile, proprio grazie all'ausilio delle tecniche scientifiche che risultano applicabili in concreto, come in effetti è avvenuto nella specie.
In relazione alla seconda contestazione, invece, basti rilevare che la classificazione prevista dal metodo scientifico citato ed in particolare la categoria dello scivolamento pericoloso non implica di per sé che la pericolosità del pavimento sussista unicamente laddove la prova scientifica esiti in “scivolosità pericolosa”: si intende dire, che ciò che per il metodo B.C.R.A. è pericoloso potrebbe non esserlo nella fattispecie concreta in relazione all'art. 2051 c.c., così come ciò che per il metodo B.C.R.A. non è pericoloso potrebbe invece esserlo ai sensi dell'art. 2051 c.c., atteso che la pericolosità e l'insidia della res vanno apprezzate in sede giudiziale dal complesso di tutte le circostanze di fatto che hanno caratterizzato il sinistro.
Con riferimento al caso in esame, va allora pienamente condivisa la conclusione dell'ing. , che Tes_1 si è espresso, all'esito degli accertamenti, nel senso della presenza di obiettiva pericolosità del pavimento proprio in relazione al fatto che è stata rilevata tanta differenza tra la situazione di scivolosità del pavimento asciutto da quella del pavimento bagnato, al punto che, comprensibilmente, il pedone non poteva ragionevolmente aspettarsi un così differente grado di attrito da una situazione all'altra (cfr. relazione integrativa del 5/3/2024 ing. ). Tes_1
Ma vi è di più.
Tra le altre circostanze da tenere in considerazione vi è anche il fatto che l'acqua presente sul pavimento, essendo trasparente, non era facilmente scorgibile ad occhio nudo, soprattutto tenuto conto del colore chiaro della pavimentazione, con ciò andando ad incrementare il grado di giustificato non atteso pericolo nell'incedere in capo alla danneggiata.
Per tutte queste ragioni, l'insidia va ritenuta sussistente e provata.
Altresì provata è la dinamica del sinistro e la presenza di acqua sul pavimento. pagina 9 di 16 La testimone oculare ha dichiarato in giudizio di aver visto scivolare sul Testimone_3 Pt_1 pavimento a distanza di 5/6 metri dell'uscita del bar, all'altezza dell'ingresso di un negozio di arredo bagni (cfr. verbale d'udienza del 25/10/2022). Tale testimonianza risulta attendibile e credibile, coerente con i fatti di causa e comunque non messa in discussione da altri elementi di prova di segno contrario, sicché certamente assai rilevante per la decisione.
I testimoni e , altresì attendibili e credibili per via della genuinità Testimone_2 Testimone_4 delle dichiarazioni rese e per via del fatto che trovano reciproco riscontro, anche con le pacifiche condizioni metereologiche della giornata in questione, hanno poi confermato che il pavimento sotto il portico era bagnato (cfr. verbale d'udienza del 25/10/2022).
Sicché, pur non avendo i testimoni confermato la presenza di acqua sul pavimento proprio in corrispondenza del punto antistante il negozio d'arredo sotto il portico ove è scivolata, va Pt_1 comunque ritenuto provato per presunzioni che anche il tratto di pavimento in questione fosse bagnato,
e ciò a fronte del fatto che è pacifico tra le parti che nella giornata del 6/11/2016 sia caduta della pioggia sul luogo del sinistro;
si intende dire che dunque va presunto ex art. 2729 c.c. che per effetto del camminamento dei pedoni sotto il portico in occasione della pioggia invernale il pavimento fosse certamente bagnato per effetto dell'acqua trasportata con le calzature anche nel punto calpestato da davanti al negozio di arredo ove è scivolata. Pt_1
Data la presenza di acqua trasportata dai pedoni e data la dinamica dello scivolamento di cui la teste
è stata testimone oculare non può che dunque ritenersi provato, oltre alla dinamica del Testimone_3 sinistro, anche il nesso di causa con l'insidia pericolosa.
La contestata presenza di segnalazione di pericolo sotto il portico va infine esclusa poiché la circostanza non è risultata provata.
La fotografia del segnale di pericolo scivolamento prodotta dal convenuto (cfr. doc. 9 convenuto) raffigura un cartello all'interno di un esercizio commerciale e non all'esterno sul portico;
ad ogni modo, il testimone , amministratore di condominio al tempo dei fatti di causa, ha Controparte_4 dichiarato che, in buona sostanza, il segnale di pericolo sotto il portico veniva apposto solo in caso di programmate pulizie dell'impresa a ciò adibita (cfr. verbale d'udienza del 25/10/2022). Le dichiarazioni delle testimoni escusse e vanno a conferma del fatto Testimone_2 Testimone_3 che non vi era alcuna segnalazione di pericolo del tipo raffigurato in foto dal convenuto collocata e visibile sotto il porticato condominiale (cfr. doc. 9 convenuto), con la conseguenza che le dichiarazioni invece contrarie della testimone vanno definitivamente disattese poiché sono le uniche Testimone_5 che non trovano obiettivo riscontro in altro elemento probatorio di causa, andando poi espressamente a confliggere con il complessivo quadro probatorio testimoniale emerso dall'escussione testi (cfr. verbale pagina 10 di 16 d'udienza del 31/1/2023). Per questa ragione, la circostanza va ritenuta indimostrata.
In conclusione, atteso il grado di scivolosità del pavimento in gres ceramico del sottoportico in corrispondenza della pioggia caduta il 6/11/2016, l'evento di danno oggetto di causa va ritenuto evento tutt'altro che straordinario ed imprevedibile nelle circostanze del caso concreto, ciò che dunque rende il caso fortuito eccepito da convenuto e terza chiamata del tutto insussistente.
La responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. allora sussiste. Controparte_1
Vanno però aggiunte le seguenti ulteriori considerazioni.
Sussiste nel caso di specie il concorso di colpa dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c. come eccepito dal convenuto e dalla terza chiamata compagnia assicuratrice, da determinarsi nella misura del
50%, alla luce di quanto in appresso.
In sede di interpello, ha reso dichiarazioni confessorie poiché a sé sfavorevoli ammettendo di Pt_1 aver percorso, prima di essere scivolata sotto il portico, lo stesso tratto di strada antecedentemente alla consumazione presso il bar Cà Bianca, pochi istanti prima, nonché ammettendo di aver notato che il pavimento era scivoloso (cfr. verbale d'udienza del 31/1/2023).
Siffatta circostanza assume certamente rilevanza ai fini di accertare il concorso di colpa della danneggiata in relazione al fatto pregiudizievole che ella imputa a titolo risarcitorio al CP_1 in qualità di custode, poiché avendo la danneggiata stessa, a pochi minuti di distanza dal
[...] sinistro, percorso lo stesso tratto di strada in cui già rilevava la presenza di pavimento scivoloso a causa di acqua piovana, va allora ritenuto che ella avesse già avuto modo di confrontarsi con l'insidia costituita dal camminamento scivoloso sotto il portico di causa, anche se non necessariamente nello stesso punto in cui poi è avvenuta la caduta, con la conseguenza che avesse allora già elementi acquisiti a livello sensoriale sufficienti per assumere una condotta prudente e cauta adeguata rispetto alla situazione dei luoghi idonea a scongiurare o comunque a prevenire o limitare il danno, senza tuttavia porla concretamente in essere. Altresì, va osservato, la danneggiata avrebbe persino potuto decidere, al fine di scongiurare in via assoluta ogni possibile evento di caduta, di cambiare il proprio percorso e camminare così all'esterno del portico, senza il minimo sforzo.
Va allora quantificato il diritto al risarcimento del danno patito da . Pt_1
Il danno non patrimoniale di tipo biologico è stato accertato dal consulente tecnico d'ufficio dott.
, che ha rassegnato all'esito dell'indagine svolta conclusioni ben motivate e sorrette da Persona_3 ragionamento scientifico privo di vizi logici.
Il dott. ha accertato che le lesioni fisiche patite dall'attrice danneggiata a seguito dell'occorso Per_3 sono sintetizzabili in “trauma all'arto inferiore sinistro produttivo di frattura pluriframmentaria spiroide pagina 11 di 16 scomposta del perone al terzo distale, rottura del legamento deltoideo, frattura del terzo malleolo e lussazione tibio-peroneo-astragalica” a seguito del quale la paziente veniva “sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi delle fratture e sutura del legamento deltoideo” e poi a “a terapie fisiche riabilitative con scarso risultato” sicché per il persistere della sintomatologia dolorosa in giugno
2023 veniva sottoposta ad “intervento di artrodesi della sottoastragalica sinistra con innesto di osso autologo”. Ha poi aggiunto che tale “ulteriore intervento ha migliorato la sintomatologia dolorosa ma ha determinato una anchilosi della sottoastragalica e una grave rigidità della tibiotarsica e pertanto la perizianda si è sottoposta in data 19.07.24 (successivamente alla visita di cui alla presente relazione) ad un intervento di protesizzazione della caviglia” (cfr. relazione dott. p. 31). Per_3
Il danno biologico temporaneo assoluto è stato stimato di cinque giorni, mentre quello parziale al 75%,
50% e 25% di novanta giorni ciascuno.
Il danno da inabilità lavorativa totale al lavoro rispetto all'attività di casalinga non va invece riconosciuto poiché la dedizione dell'attrice ad attività domestica di tal fatta non è stata affatto provata in giudizio;
sul punto non sono state chieste prove testimoniali, né è stata comunque data prova documentale della circostanza per altra via.
I postumi permanenti delle lesioni risultano stabilizzati e caratterizzati “da una disfunzionalità con rigidità articolare dolorosa della caviglia e da disestetismo cicatriziale” e così stimati, al momento della redazione della perizia, nella percentuale comunque non inferiore al 15%, peraltro coincidente con quella di lesione allegata in citazione dall'attrice, e ciò benché l'ausiliario abbia fatto salvo, in futuro, un possibile aggravamento della salute da valutarsi in relazione agli eventuali esiti dell'intervento di protesizzazione eseguiti (cfr. relazione dott. p. 32). Per_3
L'ausiliario ha altresì accertato l'esistenza dell'incidenza delle lesioni sulle mansioni lavorative dell'attrice, adibita ad assistenza al pubblico quale operatrice sociosanitaria, circostanza questa non contestata dalle restanti parti processuali e comunque riscontrata in sede di anamnesi dall'ausiliario e documentalmente (cfr. docc. 16 e 17 attrice), sicché va allora riconosciuta la sussistenza di un danno da capacità lavorativa generica, da liquidarsi per il tramite del meccanismo della personalizzazione fino al
20% del danno biologico permanente accertato (cfr. Cass. civ., Sez. III, 28/11/2022, n. 34927: “Il riconoscimento e la liquidazione dei pregiudizi riconducibili al danno morale sono autonomi rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale. Il danno alla capacità lavorativa generica rientra nell'alveo di quello biologico, poiché tale pregiudizio non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia in una menomazione all'efficienza psicofisica, e va perciò valutato unitariamente in termini di cenestesi lavorativa, attraverso un appesantimento del danno biologico, in via di personalizzazione”). pagina 12 di 16 Il grado di sofferenza è stato medio-alto per i primi cinque giorni e medio in fase di stabilizzazione dei postumi.
Vanno tuttavia escluse le pretese svolte a titolo di ristoro del danno patrimoniale alla capacità lavorativa specifica e del lamentato danno da ritardato conseguimento del diploma da operatrice sociosanitaria e dunque da ritardato ingresso nel mondo del lavoro.
Si tratta, a ben vedere, di circostanze rispetto alle quali la prova da parte dell'attrice danneggiata non è stata offerta: il doc. 16 prodotto dall'attrice comprova unicamente l'entità delle buste paga del periodo che va dal febbraio al settembre 2019, ovverossia riguardano integralmente un periodo tutto successivo all'incidente (del 6/11/2016), ciò che evidentemente non consente di apprezzare una eventuale diminuzione di reddito tra il periodo antecedente e quello successivo allo stesso. Il doc. 17 prodotto dall'attrice, si risolve poi nella sostanza in una dichiarazione di , sicché nessuna rilevanza Pt_1 probatoria va attribuita alla stessa, attesa la puntuale contestazione di convenuto e terza chiamata.
Infine, nessuna prova è intervenuta in relazione alla allegata circostanza in base alla quale l'incidente avrebbe ritardato il conseguimento del diploma da operatrice sociosanitaria di . Pt_1
Le spese mediche sono state ritenute congrue fino ad euro 3.000,00, alla luce delle giustificazioni e documenti prodotti dalla parte, cui dovranno aggiungersi le spese per le valutazioni del dott. Per_2
(cfr. docc. 13 e 14 attrice: euro 854,00) e del dott. in qualità di c.t.p. (cfr. doc. 38 attrice: euro Per_4
1.220,00), come osservato dall'ausiliario.
A detta somma, contrariamente a quanto determinato dal dott. va comunque aggiunta e Per_3 riconosciuta come risarcibile a titolo di danno patrimoniale, la documentata spesa legata alle sedute di masso kinesiterapia, tenuto conto che non pare ragionevole escluderne la debenza sulla sola base del fatto che la parte avrebbe potuto esigere la stessa prestazione dalla sanità pubblica e perché trattavasi di prestazioni non urgenti, poiché non è stata messa in dubbio la pertinenza e necessità della spesa per una compiuta guarigione, né è stato chiarito se effettivamente la parte avrebbe potuto giovare in tempi plausibili di eguale possibilità presso una struttura pubblica, sicché va aggiunto a titolo di ristoro di danno patrimoniale l'importo di euro 1.235,00 (cfr. doc. 33 attrice: spese sostenute per masso kinesiterapia nel 2024 e 2025).
Le altre spese di cui al doc. 33 attrice, diverse da quelle di masso kinesiterapia, vanno invece escluse poiché risalgono a tempo antecedente al deposito della relazione peritale del 18/11/2024, contrariamente a quanto allegato dalla parte stessa.
La richiesta di rimborso di spese mediche future non è poi risultata documentata e dunque generica, sulla scorta di quanto allegato dall'attrice in citazione e dunque va esclusa: l'allegazione riguardava la necessità di effettuare cicli di fisioterapia continui per il lungo periodo di trent'anni al costo di euro pagina 13 di 16 500,00, ciò che tuttavia non è stato dimostrato. Nemmeno è emersa l'esigenza di dover sostenere spese mediche future in sede peritale.
Il calcolo del risarcimento del danno non patrimoniale dovuto è dunque il seguente, tenuto conto dell'età della danneggiata (nata il [...]) al momento del sinistro (età di anni 47 al 6/11/2016), in applicazione delle Tabelle di Milano edizione 2024, per una lesione permanente del 15%: danno biologico permanente al 15% (incluso il danno morale, voci A e B): euro 48.592,00; danno alla capacità lavorativa generica (personalizzazione del 20% sul danno biologico di euro
37.093,00, voce A): euro 7.418,00; danno biologico temporaneo: euro 16.100,00.
In totale, il danno non patrimoniale ammonta dunque ad euro 72.110,00, già considerata la sofferenza patita quale conseguenza delle lesioni come accertata dall'ausiliario, in assenza di prova di un patimento di qualsivoglia entità superiore e più grave a titolo di danno morale.
Tale importo va prima devalutato al tempo del sinistro del 6/11/2016 (si ottiene euro 59.398,68), poi va rivalutato con interessi anno per anno come da calcolo indicato dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. Sez. Un. n. 1712/1995) fino alla data della sentenza. Si ottiene la somma di euro 80.293,29.
Quanto al danno patrimoniale da spese mediche, il dott. ne ha accertato la congruità nei limiti Per_3 di euro 3.000,00, cui vanno aggiunte, come detto, le spese per le sedute di masso kinesiterapia per euro
1.235,00 (che l'ausiliario aveva invece irragionevolmente espressamente escluso), per un totale di euro
4.235,00, oltre alla spesa sostenuta per la perizia di parte di euro 854,00 (dott. . Si ottiene Per_2
l'importo di euro 5.089,00, che va poi rivalutato anno per anno come già indicato fino alla data della sentenza dal tempo intermedio degli esborsi effettuati, tra il 2018 ed il 2025, come da documenti nn. 15
e 33 attrice (circa il 31/12/2022). Si ottiene la somma di euro 5.699,18. Tenuto conto che la spesa per il c.t.p. dott. verrà regolamentata di seguito trattandosi di spesa processuale che segue il principio Per_4 della soccombenza.
In virtù del concorso di colpa dell'attrice pari al 50% sia il risarcimento del danno non patrimoniale sia il risarcimento del danno patrimoniale vanno dimezzati: si ottengono le somme di euro 40.146,64 e di euro 2.849,59, in totale euro 42.996,23.
In conclusione, vanta un diritto al risarcimento del danno pari Parte_1 complessivamente ad euro 42.996,23 nei confronti del convenuto ai sensi Controparte_1 dell'art. 2051 c.c..
Di conseguenza, va accolta la domanda di manleva spiegata da quest'ultimo nei confronti della compagnia assicuratrice terza chiamata, in forza della polizza globale fabbricati per la CP_5 responsabilità civile per danni verso terzi stipulata tra le parti (cfr. doc. 7 convenuto), dovendosi dare pagina 14 di 16 applicazione all'art. 10.1.A contenuto nelle condizioni generali di polizza (cfr. doc. 8 convenuto) di cui la terza chiamata in effetti non contesta l'operatività nel caso di specie. Va altresì applicata la franchigia ivi prevista di euro 200,00 (cfr. doc. 7 convenuto).
Va infine precisato che la domanda di manleva riguarda ogni somma che il Controparte_1 convenuto è tenuto a rifondere all'attrice danneggiata per i fatti di causa, incluse le spese di lite, tra cui vanno incluse le spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio espletate in quanto spese processuali
(art. 1917 co. 3 c.c.). Nessuna contestazione sul punto è svolta dalla terza chiamata, rientrando peraltro la rifusione delle stesse all'interno del rischio assicurato (art. 16.1 delle condizioni generali di polizza: cfr. doc. 8 convenuto).
Da ultimo, la regolamentazione delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte convenuta in favore di parte attrice, sulla scorta dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, valore della causa pari alla domanda accolta, importi medi per tutte le fasi del giudizio non sussistendo in concreto ragioni per discostarsene. Nei rapporti tra la terza chiamata ed il convenuto, le spese di lite vanno compensate, in considerazione delle difese assunte nel predetto rapporto processuale tra le parti, di carattere contenuto a fronte della mancata contestazione dell'operatività della polizza al sinistro in questione. Spese delle c.t.u. svolte (ing. e dott. a carico definitivo del convenuto, oltre Tes_1 Per_3 alle spese di c.t.p. attoree documentate (euro 1.220,00 dott. ). Per_4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa che reca numero 6080/2020, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCERTA e DICHIARA la responsabilità del ai sensi dell'art. Controparte_1
2051 c.c. per il sinistro occorso in data 6/11/2016 ai danni dell'attrice . Parte_1
2. ACCERTA e DICHIARA il concorso colposo di ai sensi dell'art. 1227 co. Parte_1
1 c.c. nella misura pari al 50%.
3. CONDANNA al pagamento di euro 42.996,23 in favore di Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno. Oltre interessi al tasso legale dalla data della Parte_1 sentenza al saldo.
4. ACCOGLIE la domanda di manleva di svolta in favore di Controparte_1 [...]
e, per l'effetto, Controparte_5
5. DICHIARA TENUTA e CONDANNA a rifondere a Controparte_2 [...] quanto quest'ultimo dovesse pagare in relazione alla somma di cui al capo n. 3 Controparte_1 della sentenza, al netto della franchigia di euro 200,00. pagina 15 di 16 6. CONDANNA il al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali ed Parte_1 euro 857,60 per anticipazioni;
infine, Iva e Cassa come per legge.
7. DICHIARA TENUTA e CONDANNA a rifondere a Controparte_2 [...] quanto quest'ultimo dovesse pagare in relazione alla somma di cui al capo n. 6 Controparte_1 della sentenza, ai sensi dell'art. 1917 co. 3 c.c..
8. DICHIARA la compensazione delle spese di lite tra e Controparte_1 [...]
. Controparte_5
9. PONE definitivamente a carico di le spese di c.t.u. (ing. e Controparte_1 Tes_1 dott. e di c.t.p. di parte attrice (dott. ). Per_3 Per_4
10. DICHIARA TENUTA e CONDANNA a rifondere a Controparte_2 [...] quanto quest'ultimo dovesse pagare in relazione alla somma di cui al capo n. 9 Controparte_1 della sentenza, ai sensi dell'art. 1917 co. 3 c.c..
11. SI IC.
Vicenza, 4 dicembre 2025
Il Giudice
CA SS
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