CASS
Sentenza 3 gennaio 2024
Sentenza 3 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/01/2024, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AR CO, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 13/06/2023 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al capo 1, rigetto nel resto;
uditi i difensori, avv. CO Gambardella e avv. Sergio Rotundo, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 235 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 29/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato la ordinanza cautelare emessa in data 1 giugno 2023 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale a CO AR è stata applicata la misura della custodia in carcere in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa con riferimento alla gestione delle attività estorsive per conto della cosca di riferimento, nella partecipazione alla spartizione di tali proventi illeciti, in parte destinati al mantenimento degli associati in stato di detenzione, nel mantenimento di rapporti con la locale di Mileto, anche nel settore del narcotraffico e nei contatti con esponenti vicini al boss LU CU (capo 1) e concorso in estorsione aggravata dall'art. 416-bis.1 cod. pen. ai danni di PP GA (capo 7). 2. Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di CO AR deducendo: 2.1. Con il primo motivo manifesta illogicità e mancanza assoluta di motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al delitto di cui al capo 7. Si censura la mancanza di una valutazione critica e argomentata delle fonti indiziarie singolarmente assunte e complessivamente considerate, in quanto le due decisioni di merito si sono limitate alla mera elencazione degli elementi di fatto costituiti da prove indirette costituite dalle intercettazioni prive di dati certi - segnatamente della riconducibilità del nominato "CO" al ricorrente - tra l'altro resistite dalla dichiarazione liberatoria della persona offesa - apoditticamente sminuita dalla ordinanza impugnata - e dalle spiegazioni fornite dall'indagato nel corso del suo interrogatorio, che quella dichiarazione confermano, dandosi ingiustificata prevalenza alle predette fonti indirette in base ad un errata prospettiva giuridica della loro valenza indiziante. 2.2. Con il secondo motivo manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria per il delitto di cui al capo 1. A fronte della eccezione difensiva avente ad oggetto la mancanza di motivazione in relazione alla credibilità e attendibilità di ogni singolo collaboratore - pretermessa da entrambi i giudici di merito l'ordinanza impugnata ha replicato in modo del tutto apodittico evocando una pretesa eccezione difensiva di inutilizzabilità di cui ha affermato la inammissibilità per la mancata prova di resistenza da parte della difesa. Delle tre dichiarazioni di collaboratori di giustizia poste a carico del ricorrente solo quella di EN costituisce una chiamata in reità, diversamente dovendo dirsi 2 in relazione a quella del LL - che si limita ad accusare il ricorrente di un concorso in una estorsione, inincidente sui tema da provare - e del Moscato, la cui valenza accusatoria rispetto allo stesso tema non è dato conoscere. In particolare, quanto alle dichiarazioni dell'EN essa si connota come una dichiarazione de relato, riferendo la circostanza della affiliazione del ricorrente come di una circostanza appresa aliunde che non può condurre ad un valido esito probatorio senza la presenza di altri elementi estrinseci che riguardino la condotta ipotizzata a carico dello stesso ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo è infondato oltre che genericamente proposto per ragioni in fatto. Il motivo di ricorso si fonda sul presupposto errato della natura "indiretta" delle conversazioni captate e della necessità di riscontri ad esse. Invece, è orientamento ampiamente condiviso che gli indizi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche intercettate, a cui non abbia partecipato l'imputato, possono costituire fonte diretta di prova, senza necessità di reperire riscontri esterni, a condizione che siano gravi, precisi e concordanti, precisandosi che le intercettazioni vanno valutate verificando che: a) il contenuto della conversazione sia chiaro;
b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all'imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito dell'associazione di cui fanno parte, non vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati;
d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019 Ud., dep.2020, Acampa, Rv. 278611 - 02); ancora, il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno dell'imputato che non vi ha preso parte, indicato come autore di un reato, non è equiparabile alla chiamata in correità e, pertanto, se anch'esso deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.(Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015 Cc., dep. 2016, Annbroggío, Rv. 265747) Le captazioni considerate a base della accusa - il cui contenuto è solo genericamente contestato dalla difesa - sono state, pertanto, ineccepibilmente ritenute inequivoca diretta espressione del preciso coinvolgimento del ricorrente nella vicenda estorsiva: il ricorrente, univocamente individuato attraverso la sua indicazione come "dottore" o "dentista" "figlio di PP" (PP AR), è indicato v nei colloqui inter alios intervenuti tra i sodali quale partecipe alla trattativa per la definizione del pizzo preteso dai membri dell'associazione mafiosa, segnatamente da parte di EL GA esponente di spicco della 'ndrina di Paravati, nei confronti di PP GA, concordandone la cifra ed essendo indicato come destinatario di quota parte del complessivo importo. Quanto alla versione difensiva volta ad avallare un interessamento lecito da parte del ricorrente, incensurabile è la puntuale ampia valutazione da parte del Tribunale in ordine alla incongruenza delle dichiarazioni della parte offesa (in rapporti familiari con il ricorrente) e delle conformi dichiarazioni dell'indagato, rispetto al contenuto delle captazioni e alla caratura criminale del richiedente GA, che il ricorso si krnita a censurare genericamente. Come pure nessuna censura è mossa dalla difesa alla ritenuta valenza indiziante della stessa volontà del ricorrente della successiva devoluzione della quota estorsiva a lui destinata al TT, sodale allo stato detenuto e componente della `ndrina di San Giovanni di Mileto: annota, infatti, il Tribunale che la circostanza - fungi dal disvelare una estraneità dell'indagato, assume "il chiaro contenuto del riconoscimento e dell'osservanza di gerarchie criminose esistenti su un determinato territorio, in base a logiche associative, in quanto l'estorsione ai danni del GA si era consumata anche per non avere lo stesso, contiguo alla locale di San Gregorio di Ippona, rispettato la competenza territoriale ( "il premesso") della 'ndrina di Mileto". 3. Il secondo motivo è infondato oltre che genericamente proposto per ragioni in fatto. Il ricorrente non si confronta con la valutazione indiziaria condotta dal provvedimento impugnato, a partire dal valore sintomatico del coinvolgimento del ricorrente nella precedente vicenda estorsiva nonché dalle propalazioni non illogicamente considerate, tra le quali il ricorrente neanche considera quelle di KS MA, ex compagna di LV TT che si occupava delle pulizie nello studio dentistico del ricorrente in Vibo, riguardanti il coinvolgimento del ricorrente nel finanziamento del TT in relazione all'acquisto di stupefacente. Dichiarazioni convergenti con quelle del Moscato che individua il ricorrente ("il dottore") rivelando che i AR investivano grando somme nel traffico di droga;
l'EN che indicava lo stesso ricorrente quale operativo nella locale di San gregorio d'Ippona, stringendo alleanze con le famiglie di 'ndrangheta di Mileto;
il LL, infine, che nel ricostruire l'attività della struttura ‘ndranghetistica guidata da RI HA riferiva del coinvolgimento con lui del ricorrente in una vicenda estorsiva di chiara natura 'ndranghetistica. Non rileva rispetto alla congruente valutazione delle fonti considerate l'inciso sulla c.d. prova di resistenza, effettivamente non conferente censurato dal ricorrente che, peraltro, non indica l'incidenza di tale inconferente riferimento sulla complessiva motivazione. Generica è la censura sulla attendibilità dei propalanti in quanto della relativa deduzione non vi è traccia nella ordinanza impugnata né alcuna allegazione a riguardo fornisce la difesa. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 29/11/2023.
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al capo 1, rigetto nel resto;
uditi i difensori, avv. CO Gambardella e avv. Sergio Rotundo, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 235 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 29/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato la ordinanza cautelare emessa in data 1 giugno 2023 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale a CO AR è stata applicata la misura della custodia in carcere in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa con riferimento alla gestione delle attività estorsive per conto della cosca di riferimento, nella partecipazione alla spartizione di tali proventi illeciti, in parte destinati al mantenimento degli associati in stato di detenzione, nel mantenimento di rapporti con la locale di Mileto, anche nel settore del narcotraffico e nei contatti con esponenti vicini al boss LU CU (capo 1) e concorso in estorsione aggravata dall'art. 416-bis.1 cod. pen. ai danni di PP GA (capo 7). 2. Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di CO AR deducendo: 2.1. Con il primo motivo manifesta illogicità e mancanza assoluta di motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al delitto di cui al capo 7. Si censura la mancanza di una valutazione critica e argomentata delle fonti indiziarie singolarmente assunte e complessivamente considerate, in quanto le due decisioni di merito si sono limitate alla mera elencazione degli elementi di fatto costituiti da prove indirette costituite dalle intercettazioni prive di dati certi - segnatamente della riconducibilità del nominato "CO" al ricorrente - tra l'altro resistite dalla dichiarazione liberatoria della persona offesa - apoditticamente sminuita dalla ordinanza impugnata - e dalle spiegazioni fornite dall'indagato nel corso del suo interrogatorio, che quella dichiarazione confermano, dandosi ingiustificata prevalenza alle predette fonti indirette in base ad un errata prospettiva giuridica della loro valenza indiziante. 2.2. Con il secondo motivo manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria per il delitto di cui al capo 1. A fronte della eccezione difensiva avente ad oggetto la mancanza di motivazione in relazione alla credibilità e attendibilità di ogni singolo collaboratore - pretermessa da entrambi i giudici di merito l'ordinanza impugnata ha replicato in modo del tutto apodittico evocando una pretesa eccezione difensiva di inutilizzabilità di cui ha affermato la inammissibilità per la mancata prova di resistenza da parte della difesa. Delle tre dichiarazioni di collaboratori di giustizia poste a carico del ricorrente solo quella di EN costituisce una chiamata in reità, diversamente dovendo dirsi 2 in relazione a quella del LL - che si limita ad accusare il ricorrente di un concorso in una estorsione, inincidente sui tema da provare - e del Moscato, la cui valenza accusatoria rispetto allo stesso tema non è dato conoscere. In particolare, quanto alle dichiarazioni dell'EN essa si connota come una dichiarazione de relato, riferendo la circostanza della affiliazione del ricorrente come di una circostanza appresa aliunde che non può condurre ad un valido esito probatorio senza la presenza di altri elementi estrinseci che riguardino la condotta ipotizzata a carico dello stesso ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo è infondato oltre che genericamente proposto per ragioni in fatto. Il motivo di ricorso si fonda sul presupposto errato della natura "indiretta" delle conversazioni captate e della necessità di riscontri ad esse. Invece, è orientamento ampiamente condiviso che gli indizi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche intercettate, a cui non abbia partecipato l'imputato, possono costituire fonte diretta di prova, senza necessità di reperire riscontri esterni, a condizione che siano gravi, precisi e concordanti, precisandosi che le intercettazioni vanno valutate verificando che: a) il contenuto della conversazione sia chiaro;
b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all'imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito dell'associazione di cui fanno parte, non vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati;
d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019 Ud., dep.2020, Acampa, Rv. 278611 - 02); ancora, il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno dell'imputato che non vi ha preso parte, indicato come autore di un reato, non è equiparabile alla chiamata in correità e, pertanto, se anch'esso deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.(Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015 Cc., dep. 2016, Annbroggío, Rv. 265747) Le captazioni considerate a base della accusa - il cui contenuto è solo genericamente contestato dalla difesa - sono state, pertanto, ineccepibilmente ritenute inequivoca diretta espressione del preciso coinvolgimento del ricorrente nella vicenda estorsiva: il ricorrente, univocamente individuato attraverso la sua indicazione come "dottore" o "dentista" "figlio di PP" (PP AR), è indicato v nei colloqui inter alios intervenuti tra i sodali quale partecipe alla trattativa per la definizione del pizzo preteso dai membri dell'associazione mafiosa, segnatamente da parte di EL GA esponente di spicco della 'ndrina di Paravati, nei confronti di PP GA, concordandone la cifra ed essendo indicato come destinatario di quota parte del complessivo importo. Quanto alla versione difensiva volta ad avallare un interessamento lecito da parte del ricorrente, incensurabile è la puntuale ampia valutazione da parte del Tribunale in ordine alla incongruenza delle dichiarazioni della parte offesa (in rapporti familiari con il ricorrente) e delle conformi dichiarazioni dell'indagato, rispetto al contenuto delle captazioni e alla caratura criminale del richiedente GA, che il ricorso si krnita a censurare genericamente. Come pure nessuna censura è mossa dalla difesa alla ritenuta valenza indiziante della stessa volontà del ricorrente della successiva devoluzione della quota estorsiva a lui destinata al TT, sodale allo stato detenuto e componente della `ndrina di San Giovanni di Mileto: annota, infatti, il Tribunale che la circostanza - fungi dal disvelare una estraneità dell'indagato, assume "il chiaro contenuto del riconoscimento e dell'osservanza di gerarchie criminose esistenti su un determinato territorio, in base a logiche associative, in quanto l'estorsione ai danni del GA si era consumata anche per non avere lo stesso, contiguo alla locale di San Gregorio di Ippona, rispettato la competenza territoriale ( "il premesso") della 'ndrina di Mileto". 3. Il secondo motivo è infondato oltre che genericamente proposto per ragioni in fatto. Il ricorrente non si confronta con la valutazione indiziaria condotta dal provvedimento impugnato, a partire dal valore sintomatico del coinvolgimento del ricorrente nella precedente vicenda estorsiva nonché dalle propalazioni non illogicamente considerate, tra le quali il ricorrente neanche considera quelle di KS MA, ex compagna di LV TT che si occupava delle pulizie nello studio dentistico del ricorrente in Vibo, riguardanti il coinvolgimento del ricorrente nel finanziamento del TT in relazione all'acquisto di stupefacente. Dichiarazioni convergenti con quelle del Moscato che individua il ricorrente ("il dottore") rivelando che i AR investivano grando somme nel traffico di droga;
l'EN che indicava lo stesso ricorrente quale operativo nella locale di San gregorio d'Ippona, stringendo alleanze con le famiglie di 'ndrangheta di Mileto;
il LL, infine, che nel ricostruire l'attività della struttura ‘ndranghetistica guidata da RI HA riferiva del coinvolgimento con lui del ricorrente in una vicenda estorsiva di chiara natura 'ndranghetistica. Non rileva rispetto alla congruente valutazione delle fonti considerate l'inciso sulla c.d. prova di resistenza, effettivamente non conferente censurato dal ricorrente che, peraltro, non indica l'incidenza di tale inconferente riferimento sulla complessiva motivazione. Generica è la censura sulla attendibilità dei propalanti in quanto della relativa deduzione non vi è traccia nella ordinanza impugnata né alcuna allegazione a riguardo fornisce la difesa. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 29/11/2023.