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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/11/2025, n. 5268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5268 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 12406/2023 R.G. promossa da:
c.f. ), con gli avv.ti CARDILLO ORESTE e Parte_1 P.IVA_1
RD NE opponente contro
(c.f. ), con l'avv. MARCELLO MARCO Controparte_1 P.IVA_2
opposta
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'opponente:
a) in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva nonché la nullità per indeterminatezza del decreto ingiuntivo opposto;
b) nel merito, accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza della domanda creditoria nei riguardi della per avere quest'ultima già pagato ogni somma dovuta e per Parte_1
inesistenza del credito e, quindi, annullare e/o revocare il D.I. n. 1256/2023 – RG. 8505/2023 reso dal
Tribunale di Venezia in data 21.06.23 e notificato il 6.07.23, per le motivazioni di cui all'atto di opposizione;
pagina 1 di 5 c) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio in favore dei difensori antistatari.
Conclusioni dell'opposta:
- accertare che la (CF./P.Iva ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentate pro tempore con sede in 30173 VENEZIA (VE) VIA ORLANDA 1 della somma di
€ 13.007,10, e per l'effetto condannare la (CF./P.Iva Parte_1
) in persona del legale rappresentate, al pagamento in favore della P.IVA_1 CP_1
in persona del Legale Rappresentante pro tempore dell'importo di € 13.007,10 oltre interessi
[...]
moratori ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 09/10/2002 n. 231 di attuazione della Direttiva 2000/35/CEE, maturati e maturandi sulla sorte insoluta a decorrere dalla scadenza delle fatture fino all'effettivo soddisfo, per le causali di cui in narrativa.
Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto in data 21.6.2023 l'intestato Tribunale ingiungeva a il Parte_1
pagamento, in favore di della somma di € 13.007,10, oltre interessi e spese Controparte_1
monitorie, per il mancato saldo delle fatture n. 1264 del 28.02.2023 e n. 869 del 31.08.2021.
Con atto di citazione notificato il 5.9.2023 proponeva tempestiva Parte_1
opposizione avverso il provvedimento monitorio deducendo, a motivi, il difetto di legittimazione attiva della a richiedere il pagamento delle suddette fatture risultando le stesse emesse Controparte_1
dalla VO s.r.l., unica società quest'ultima con la quale aveva avuto Parte_1
rapporto di fornitura e manutenzione di software gestionali per lo svolgimento di attività alberghiera;
la nullità del ricorso monitorio per difetto del titolo negoziale del credito vantato e della prova dell'effettiva esecuzione delle prestazioni per le quali veniva richiesto il pagamento;
l'infondatezza nel merito della pretesa, atteso l'avvenuto integrale pagamento della fattura n. 1264 del 19.5.2020
(erroneamente indicata nel ricorso monitorio con data 28.02.2023) e la mancata prova dell'effettiva esecuzione delle prestazioni di cui alla fattura n. 869 del 18.05.21 (erroneamente indicata nel ricorso pagina 2 di 5 monitorio con data 31.08.2021) emessa comunque in data successiva alla intervenuta risoluzione del rapporto contrattuale con VO s.r.l. avvenuta il 28.10.20.
L'opposta si costituiva tardivamente in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio.
La convenuta-opposta, in particolare, deduceva che a seguito di fusione per Controparte_1
incorporazione, era subentrata in tutti i rapporti contrattuali facenti capo alla VO Srl e che la disdetta di data 28.10.2020 risultava inviata tardivamente, con conseguente debenza delle prestazioni indicate nella fattura n. 869/21.
Negata la provvisoria esecutività al provvedimento monitorio, la causa, istruita documentalmente, è stata discussa all'udienza del 6.11.2025, ex art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni ivi precisate dalle parti.
L'opposizione è fondata e va accolta.
L'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'opposta giacché le fatture allegate con il monitorio risultano emesse dalla società VO.
ha allegato la fusione per incorporazione con la VO e, per l'effetto, il subentro in tutti i CP_1
rapporti creditori facenti capo a quest'ultima.
Tuttavia, si osserva, l'atto di fusione (all. 2 opposta) idoneo a comprovare la successione nel credito
(nulla evincendosi sul punto dalla visura camerale prodotta con il monitorio) è stato prodotto con la comparsa tardivamente depositata, anche oltre il termine decadenziale per le produzioni documentali, donde l'inutilizzabilità ai fini della decisione.
Il rilievo preliminare può assumere carattere assorbente.
Anche nel merito, comunque, la pretesa creditoria non può dirsi adeguatamente provata, avuto riguardo alla distribuzione dell'onere a carico del preteso creditore.
Come noto, “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'oggetto del processo non è costituito dal controllo sulla regolarità formale e sulla legittimità del procedimento monitorio, ma dalla verifica
pagina 3 di 5 sostanziale della sussistenza del credito azionato. Ne consegue che grava sul creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto a fondamento della pretesa e di allegare
l'inadempimento del debitore, mentre su quest' ultimo incombe l'onere di dimostrare l'avvenuta estinzione dell'obbligazione, totale o parziale, attraverso l'adempimento o altri fatti estintivi, secondo la regola generale dettata dall' art. 2697 c.c.” (Tribunale Vicenza sez. I, 01/07/2025, n.1015).
Quanto alla fattura n. 1264 del 19.5.2020, parte opponente allega e documenta l'avvenuto integrale pagamento per complessivi € 12.031,10 a mezzo tre bonifici rispettivamente del 16.09.20 per €
6.015,55, del 1.06.21 per € 601,56 e del 16.12.21 per € 5.413,99 (all.ti 3-4-5 opponente).
Parte opposta nulla ha contestato sul punto.
Quanto alla fattura n. 869 del 18.05.21, parte opponente contesta specificamente l'effettiva esecuzione delle prestazioni sottese e, in ogni caso, deduce che le stesse si riferirebbero ad un periodo successivo alla disdetta dal rapporto comunicata da . Parte_1
Parte opposta, da un lato nulla ha dedotto e/o provato in ordine all'effettiva esecuzione delle prestazioni indicate in fattura, dall'altro si è limitata ad eccepire che la disdetta inviata dalla società opponente in data 28.10.2020 non rispetterebbe il termine di preavviso senza, tuttavia, nulla dimostrare circa il titolo contrattuale posto a fondamento delle prestazioni e le relative condizioni.
Anche per tale fattura, dunque, nulla è dovuto.
L'opposizione va, per l'effetto, integralmente accolta con revoca del provvedimento monitorio.
Le spese del procedimento di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/14, con distrazione in favore dei procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
pagina 4 di 5 - in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto ed accerta che l'opponente nulla deve all'opposta per i titoli di cui al monitorio
- condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, che si liquidano in €
4.200,00 per compensi, € 145,50 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari
Venezia, 6 novembre 2025
Il Giudice dott. Paolo Filippone
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario UPP D.ssa Giulia Librandi
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