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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/07/2025, n. 2561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2561 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Cristina Fasano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 19820/2020 R.G., promossa da:
e rappresentati e difesi dall' avv. Daniela Parte_1 Parte_2
Martino come da mandato alle liti allegato alla comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore,
-attori e convenuti in riconvenzionale-
Nonché
rappresentato e difeso dall' avv. Sandro D'Alena come da mandato alle liti CP_1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore,
-attore e convenuto in riconvenzionale-
Contro rappresentata e difesa dall' avv.to Giuseppe Rossano Campanella come da CP_2 mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
-convenuta e attrice in riconvenzionale-
///
OGGETTO: occupazione senza titolo di immobile. CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 3.04.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con atto di citazione ritualmente notificato , e Parte_1 CP_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari per ivi
[...] Controparte_3 sentire dichiarare l'annullamento del contratto di comodato di fondo rustico stipulato in data
23.09.2013 tra , quale amministratore di sostegno di , e Parte_2 CP_4 con conseguente condanna di quest' ultima al rilascio del bene ovvero, in CP_2 subordine, dichiarare la cessazione degli effetti del contratto di comodato a fronte della richiesta di restituzione del cespite formulata dagli odierni attori e , condannare, in ogni caso, la convenuta al risarcimento dei danni da occupazione sine titulo da liquidarsi in separata sede.
1.1. Hanno esposto, in particolare, gli attori che:
, nuora e cognata degli attori, deteneva in comodato il fondo rustico in agro di Controparte_2
NO , c.da Pannicelli, distinto in catasto al fg. 42 ptc 21 ;
-tale detenzione derivava dal contratto di comodato a tempo indeterminato stipulato in data
23.09.13 con , quale amministratore di sostegno del padre Pt_2 Parte_2 CP_4
[...]
- dopo la morte di , occorsa in Turi il 28.11.24, il detto rapporto contrattuale si CP_4 CP_ era trasferito in capo alla moglie e ai figli , e Parte_1 Parte_2 Per_1
(quest'ultimo marito della ); CP_2
-a seguito del subentro, essi, a mezzo di racc. a/r del 19.06.15, avevano comunicato alla la loro volontà di fare cessare il rapporto contrattuale invitando la comodataria a CP_2 rilasciare il fondo entro il 30.09.15;
-anche a seguito del sollecito del 10.03.16 la convenuta era rimasta inerte;
-il contratto de quo era annullabile ai sensi dell'art. 412 cc poiché stipulato dall'amministratore senza la necessaria autorizzazione del giudice tutelare;
-ad ogni buon conto essi avevano diritto alla restituzione del bene a fronte della richiesta da loro inoltrata alla comodataria (cd. recesso ad nutum);
-il rifiuto di restituzione del cespite determinava un'occupazione senza titolo.
1.2. Ciò premesso gli attori hanno adito l'autorità giudiziaria formulando le conclusioni di cui sopra.
2. Si è costituita in giudizio la eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della CP_2 domanda attrice poiché non preceduta dalla mediazione, nel merito ne ha chiesto il rigetto per infondatezza.
pag. 2/9 Ha, comunque, formulato domanda riconvenzionale volta a condannare gli attori al pagamento in suo favore della somma di € 30.420,40 a titolo di rimborso delle spese straordinarie ovvero, in subordine, a titolo di addizioni e migliorie ex art. 1150 cc ovvero, in via ulteriormente subordinata, a titolo di indennità per arricchimento senza causa con diritto di ritenzione del fondo sino al rimborso delle citate spese.
Da ultimo ha chiesto dichiararsi che ella non era nel possesso né deteneva la parte di fondo rimasta incolta.
3. Alla prima udienza è stato concesso il termine per l'introduzione della procedura di mediazione.
4. All'udienza del 12.10.17, rimasto senza esito il tentativo di definizione in via stragiudiziale della lite, sono stati concessi i termini ex art. 183 co 6 cpc.
5. Con ordinanza del 4.06.18, rigettate le richieste istruttorie di parte convenuta e ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
6. Dopo alcuni rinvii disposti per la pendenza di trattative volte al componimento della vicenda in via stragiudiziale , all'udienza del 3.04.25 , precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
///
7. In via del tutto preliminare occorre soffermarsi sulla questione della cessazione della materia del contendere invocata dalla convenuta in sede di precisazione delle conclusioni nonché nella nota depositata successivamente alla riserva in decisione della causa.
Ebbene, perché possa ricorrere l'istituto de quo (peraltro di creazione dottrinale e/o giurisprudenziale), occorre che sia venuto meno, per situazioni sopraggiunte, ogni motivo di contrasto tra le parti per cui la pronuncia giudiziale non riveste più alcuna utilità.
7.1.Ciò detto, nel caso di specie , come evincibile dai verbali di udienza del giudizio di divisione n. RG 2746/2016 , l'abbandono della presente causa era subordinato all'adempimento delle condizioni concordate tra le parti del citato giudizio (peraltro solo in parte coincidenti con quelle del giudizio in esame) .
Di conseguenza l'accordo ivi raggiunto era privo di effetti immediati sul presente giudizio.
pag. 3/9 Orbene, essendo pacifico che le condizioni non si sono avverate (non constando in atti il contrario) , permane in capo alle parti l'interesse alla sentenza.
8. Analogamente non possono trovare accoglimento le richieste formulate dalla convenuta di sospensione (per difetto di pregiudizialità logico-giuridica tra i due giudizi ) e di riunione
(trovandosi essi , peraltro di vetusta iscrizione a ruolo entrambi, in differenti fasi processuali e non essendovi connessione soggettiva se non parzialmente).
9. Passando, quindi, ad esaminare il merito della controversia, occorre soffermarsi innanzitutto sulle domande proposte dagli attori.
9.1. Essi, quali eredi di , deceduto in data 28.11.14, hanno dedotto che in data CP_4
23.09.13 , quale amministratore di sostegno del di lui padre Parte_2 CP_4
aveva stipulato con , coniuge del germano un contratto di
[...] CP_2 Per_1 comodato a tempo indeterminato avente ad oggetto il fondo rustico in agro di NO , c.da
Pannicelli, distinto in catasto al fg. 42 ptc 21.
Hanno evidenziato che, dopo la morte di , a seguito del loro subentro nel CP_4 rapporto contrattuale , a mezzo di racc. a/r del 19.06.15, avevano comunicato alla la CP_2 loro volontà di fare cessare il rapporto ed invitato la comodataria a rilasciare il fondo entro il
30.09.15.
A fronte dell'inerzia della convenuta hanno, tuttavia, dovuto adire l'autorità giudiziaria rilevando, in via principale, l'invalidità del contratto stipulato da quale Parte_2 amministratore di sostegno del comodante e, in via subordinata, la sua estinzione e cessazione a fronte della richiesta di restituzione da essi avanzata.
9.2. Ha sostenuto, di contro, la convenuta che, in realtà, il contratto sarebbe stato stipulato in data antecedente (anche se non ne precisa la data) tra il de cuius e la e CP_4 CP_2 che fu proprio il comodante ad autorizzarla a sostenere le spese straordinarie per la trasformazione del fondo da terreno incolto a vigneto irriguo di uva da tavola.
Ha evidenziato, altresì, che non era stato apposto alcun termine sicchè la durata doveva farsi discendere dall'uso a cui era destinata la cosa e che, al momento della sottoposizione del Pt_2 all'amministrazione di sostegno, si ritenne opportuno formalizzare il contratto già in essere, ivi compresa l'autorizzazione ad apportare opere di straordinaria manutenzione e/o migliorie
(anche se di fatto si trattava di una ratifica).
pag. 4/9 9.3. Così riassunte le rispettive prospettazioni , ritiene il giudicante che la domanda proposta in via principale sia fondata ed idonea a definire l'intera vicenda proprio per il suo carattere assorbente.
Ed invero è pacifico che in data 7.12.2011 venne sottoposto ad amministrazione CP_4 di sostegno con nomina del figlio quale amministratore. Parte_2
Nel decreto di nomina , in linea con il sistema normativo delineato dagli artt. 374 cc ss. , sono stati delimitati i compiti e poteri dell'amministratore prevedendosi che questi potesse compiere gli atti di conservazione del patrimonio nei limiti dell'ordinaria amministrazione ovvero del compimento di atti accrescitivi, previa, ove necessaria, autorizzazione giudiziaria ex art. 374 cc.
Ebbene, posto che il convenuto su tale aspetto non ha argomentato alcunchè facendovi sostanzialmente acquiescienza ed invocando la preesistenza di un regolare contratto stipulato tra e ad ogni buon conto è proprio dalla lettura del citato CP_4 CP_2 articolo che si evince la necessità dell'autorizzazione del giudice tutelare per la stipula del contratto di comodato .
Infatti, se per le locazioni ultranovennali occorre l'autorizzazione (art. 374 cc n. 8), a fortiori essa occorre per un atto a titolo gratuito e , nel caso di specie, senza predeterminazione di durata quale il comodato.
Ne deriva l'annullamento del contratto stipulato tra e Parte_2 CP_2 in assenza di autorizzazione giudiziaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 374-377 cc.
10.Priva di fondamento è la tesi sostenuta dalla convenuta circa la preesistenza di un contratto stipulato tra il de cuius e la , risalente addirittura al 2003, del quale quello del 2013 non CP_2 sarebbe altro che una mera formalizzazione.
Ed invero nessuna prova documentale è stata fornita al riguardo dalla convenuta né è possibile ovviare a tale difetto mediante la prova testimoniale chiesta dalla stessa, inammissibile proprio per il divieto di cui agli artt. 2721 ss.
In particolare l'art. 2722 cc vieta la prova per testi avente ad oggetto patti contrari o aggiunti al contenuto di un documento successivo per cui, in buona sostanza, non è possibile, a fronte di un documento che consacra l'inizio del rapporto contrattuale ad una determinata data , dimostrare che il rapporto fosse nato in [...] anteriore.
pag. 5/9 Di conseguenza, la tesi che la fosse stata investita del possesso del bene anteriormente CP_2 alla data del 23.09.13 (verosimilmente nel mese di gennaio 2003 e direttamente da CP_5
non ancora sottoposto ad amministrazione di sostegno), è rimasta priva di idoneo
[...] supporto documentale.
Ad ogni buon conto, parte attrice ha depositato con la seconda memoria istruttoria diverse buste paga riguardanti il lavoro svolto come bracciante agricola da in favore CP_2 dell'azienda agricola del suocero negli anni 2011,2012 e 2013 (fino al mese di settembre , allorquando venne stipulato il contratto di comodato).
Tali documenti, non disconosciuti dalla controparte, mal si conciliano, ed anzi smentiscono,
l'affermazione che, anteriormente al 23.09.13, la fosse nella disponibilità del bene CP_2 quale comodataria.
Logica conseguenza dell'annullamento del contratto ex art. 377 cc è, pertanto, l'obbligo di restituzione del bene a cui la convenuta è indefettibilmente tenuta.
11. La domanda degli attori è, comunque, fondata anche con riferimento alla domanda subordinata.
11.1. Invero , anche volendo ritenere il contratto del 23.09.13 valido e, quindi, non attribuendo alcun effetto al difetto dell'autorizzazione ex art. 374 cc , a fronte della richiesta di restituzione del cespite avanzata dalla parte comodante (basta anche la richiesta di uno degli aventi diritto), il rapporto contrattuale è venuto meno.
Difatti la fattispecie concreta va ricondotta al comodato precario, soggetto alla disciplina dell'art. 1810 cc
Giova ricordare che, nel comodato cd. precario, ossia senza predeterminazione di termine poiché non pattuito né evincibile dall'uso a cui la cosa era destinata, la restituzione va effettuata non appena il comodante lo richieda (cd. recesso ad nutum).
Il contratto di comodato precario comporta, infatti, che, laddove il comodante eserciti il diritto potestativo alla restituzione, il contratto deve considerarsi immediatamente cessato.
Sciolto il vincolo contrattuale per iniziativa unilaterale del comodante, se il comodatario rifiuti la restituzione, assume la posizione di detentore sine titulo e, quindi, abusivo del bene altrui .
pag. 6/9 Da ciò consegue la condanna del comodatario all'immediato rilascio dell'immobile in favore del comodante.
Al riguardo la assume che, in virtù del disposto dell'art. 1809 cc 1 co cc (secondo cui CP_2 ove non sia pattuito un termine il comodatatio deve restituire il bene solo dopo che se ne sia servito in conformità al contratto), la durata del contratto andava correlata all'intera durata di produttività del vigneto e, quindi, a 25 anni.
Anche tale tesi della convenuta non è, tuttavia, meritevole di accoglimento .
Invero non risulta in alcun modo dimostrata l'affermazione che il contratto avrebbe avuto durata naturale di almeno 25 anni, tale essendo il ciclo produttivo di un vigneto, né la richiesta di ctu
(ritenuta giustamente esplorativa) atteneva a tale aspetto.
Pertanto , la fattispecie è sussumibile sotto il disposto dell'art. 1810 cc anziché dell'art. 1809 cc.
11.2. Ed allora, alla luce delle suesposte considerazioni, l'obbligo di restituzione del bene deriva anche dalla fondatezza della domanda subordinata proposta dagli attori.
12. Passando ad esaminare la domanda riconvenzionale, si osserva quanto segue.
La convenuta ha chiesto la condanna degli attori al pagamento in suo favore della somma di €
30.420,40 a titolo di rimborso delle spese straordinarie ovvero, in subordine, a titolo di addizioni e migliorie ex art. 1150 cc ovvero, in via ulteriormente subordinata, a titolo di indennità per arricchimento senza causa con diritto di ritenzione del fondo sino al rimborso delle citate spese.
Ha evidenziato che, a partire dal 2003, in virtù del contratto di comodato stipulato con CP_4
e dell'autorizzazione dallo stesso ricevuta ad effettuare opere straordinarie e migliorie,
[...] ella avrebbe sostenuto diverse spese di cui chiede , appunto , il rimborso.
12. 1. Ebbene, la richiesta non può trovare accoglimento per diverse ragioni.
In primo luogo non può essere invocato l'art. 1808 cc poiché non vi è prova che tra le parti sia stato stipulato un contratto anteriormente al 2013.
Peraltro, l'art. 1808 cc dispone “Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa. Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti”.
pag. 7/9 Da tale disposizione si evince il principio per cui le spese sostenute per godere della cosa ricevuta in comodato non possono gravare sul comodante a meno che non si tratti di spese straordinarie per la sua conservazione, necessarie ed urgenti.
In buona sostanza il comodatario che, al fine di utilizzare il bene deve affrontare spese di manutenzione, può liberamente scegliere se provvedervi o meno ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può conseguentemente pretenderne il rimborso dal comodante.
Nel caso di specie non vi è nemmeno prova , da parte della convenuta, che ella abbia dovuto affrontare, durante il primo rapporto contrattuale, spese straordinarie per la conservazione della cosa, né il carattere indifferibile delle stesse.
Sul punto si deve sottolineare come , in sede di seconda memoria istruttoria, gli attori hanno depositato la comparsa di costituzione di nel giudizio di divisione ove Controparte_6 questi, fornendo al giudice un importante argomento di prova, afferma che il fondo de quo venne concesso in comodato alla moglie in virtù della circostanza , nota a tutti i coeredi, che le spese per le opere di trasformazione a vigneto erano state sostenute in via esclusiva da lui per un totale di € 35.000,00 (nessun accenno a spese sostenute dal coniuge, in relazione alla quale, tuttavia, erano stati indicati altri crediti vantati verso l'eredità) .
La ha, poi, invocato l'art. 1150 cc chiedendo l'indennità per le migliorie eseguite. CP_2
Tale richiesta non può, tuttavia, essere accolta per le stesse ragioni suesposte.
Invero non vi è alcuna prova che esse sono state sostenute né che ella, anteriormente al 2013 , ed addirittura nel 2003 e 2004, fosse possessore del fondo.
Da ultimo la convenuta ha invocato l'art. 2041 cc chiedendo un indennizzo per le migliorie apportate al fondo.
Neppure detta norma può essere invocata per tutte le ragioni suesposte nonché, in particolare, anche per il carattere del tutto residuale che essa riveste nell'ordinamento.
13. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate ex dm 55/14 e succ. modd. secondo i valori delle cause da € 5200,01 ad € 26.000,00 nei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, con riduzione del 50% per quella di trattazione ed istruttoria data l'attività svolta.
pag. 8/9 14. Parte convenuta va , infine, condannata al pagamento dell'importo di € 1500,00 ai sensi dell'art. 96 cpc 3. co.cpc. in favore della controparte.
PQM
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 CP_1 Parte_2
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...]
1) accoglie la domanda proposta dall'attrice e, per l'effetto, annulla ex artt. 374-
377 cc il contratto di comodato stipulato tra e Parte_2 CP_2 in data 23.09.2013 ordinando alla convenuta l'immediato rilascio del
[...] fondo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta;
3) liquida le spese di lite in € 237,00 per esborsi ed € 4237,00 oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute, che pone a carico della convenuta;
4) condanna la convenuta al pagamento dell'importo di € 1500,00 ai sensi dell'art. 96 cpc 3. co.cpc. in favore della controparte.
Manda alla cancelleria per i propri adempimenti.
Così deciso in Bari il 1.07.2025
Il giudice
Cristina Fasano
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Cristina Fasano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 19820/2020 R.G., promossa da:
e rappresentati e difesi dall' avv. Daniela Parte_1 Parte_2
Martino come da mandato alle liti allegato alla comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore,
-attori e convenuti in riconvenzionale-
Nonché
rappresentato e difeso dall' avv. Sandro D'Alena come da mandato alle liti CP_1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore,
-attore e convenuto in riconvenzionale-
Contro rappresentata e difesa dall' avv.to Giuseppe Rossano Campanella come da CP_2 mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
-convenuta e attrice in riconvenzionale-
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OGGETTO: occupazione senza titolo di immobile. CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 3.04.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con atto di citazione ritualmente notificato , e Parte_1 CP_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari per ivi
[...] Controparte_3 sentire dichiarare l'annullamento del contratto di comodato di fondo rustico stipulato in data
23.09.2013 tra , quale amministratore di sostegno di , e Parte_2 CP_4 con conseguente condanna di quest' ultima al rilascio del bene ovvero, in CP_2 subordine, dichiarare la cessazione degli effetti del contratto di comodato a fronte della richiesta di restituzione del cespite formulata dagli odierni attori e , condannare, in ogni caso, la convenuta al risarcimento dei danni da occupazione sine titulo da liquidarsi in separata sede.
1.1. Hanno esposto, in particolare, gli attori che:
, nuora e cognata degli attori, deteneva in comodato il fondo rustico in agro di Controparte_2
NO , c.da Pannicelli, distinto in catasto al fg. 42 ptc 21 ;
-tale detenzione derivava dal contratto di comodato a tempo indeterminato stipulato in data
23.09.13 con , quale amministratore di sostegno del padre Pt_2 Parte_2 CP_4
[...]
- dopo la morte di , occorsa in Turi il 28.11.24, il detto rapporto contrattuale si CP_4 CP_ era trasferito in capo alla moglie e ai figli , e Parte_1 Parte_2 Per_1
(quest'ultimo marito della ); CP_2
-a seguito del subentro, essi, a mezzo di racc. a/r del 19.06.15, avevano comunicato alla la loro volontà di fare cessare il rapporto contrattuale invitando la comodataria a CP_2 rilasciare il fondo entro il 30.09.15;
-anche a seguito del sollecito del 10.03.16 la convenuta era rimasta inerte;
-il contratto de quo era annullabile ai sensi dell'art. 412 cc poiché stipulato dall'amministratore senza la necessaria autorizzazione del giudice tutelare;
-ad ogni buon conto essi avevano diritto alla restituzione del bene a fronte della richiesta da loro inoltrata alla comodataria (cd. recesso ad nutum);
-il rifiuto di restituzione del cespite determinava un'occupazione senza titolo.
1.2. Ciò premesso gli attori hanno adito l'autorità giudiziaria formulando le conclusioni di cui sopra.
2. Si è costituita in giudizio la eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della CP_2 domanda attrice poiché non preceduta dalla mediazione, nel merito ne ha chiesto il rigetto per infondatezza.
pag. 2/9 Ha, comunque, formulato domanda riconvenzionale volta a condannare gli attori al pagamento in suo favore della somma di € 30.420,40 a titolo di rimborso delle spese straordinarie ovvero, in subordine, a titolo di addizioni e migliorie ex art. 1150 cc ovvero, in via ulteriormente subordinata, a titolo di indennità per arricchimento senza causa con diritto di ritenzione del fondo sino al rimborso delle citate spese.
Da ultimo ha chiesto dichiararsi che ella non era nel possesso né deteneva la parte di fondo rimasta incolta.
3. Alla prima udienza è stato concesso il termine per l'introduzione della procedura di mediazione.
4. All'udienza del 12.10.17, rimasto senza esito il tentativo di definizione in via stragiudiziale della lite, sono stati concessi i termini ex art. 183 co 6 cpc.
5. Con ordinanza del 4.06.18, rigettate le richieste istruttorie di parte convenuta e ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
6. Dopo alcuni rinvii disposti per la pendenza di trattative volte al componimento della vicenda in via stragiudiziale , all'udienza del 3.04.25 , precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
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7. In via del tutto preliminare occorre soffermarsi sulla questione della cessazione della materia del contendere invocata dalla convenuta in sede di precisazione delle conclusioni nonché nella nota depositata successivamente alla riserva in decisione della causa.
Ebbene, perché possa ricorrere l'istituto de quo (peraltro di creazione dottrinale e/o giurisprudenziale), occorre che sia venuto meno, per situazioni sopraggiunte, ogni motivo di contrasto tra le parti per cui la pronuncia giudiziale non riveste più alcuna utilità.
7.1.Ciò detto, nel caso di specie , come evincibile dai verbali di udienza del giudizio di divisione n. RG 2746/2016 , l'abbandono della presente causa era subordinato all'adempimento delle condizioni concordate tra le parti del citato giudizio (peraltro solo in parte coincidenti con quelle del giudizio in esame) .
Di conseguenza l'accordo ivi raggiunto era privo di effetti immediati sul presente giudizio.
pag. 3/9 Orbene, essendo pacifico che le condizioni non si sono avverate (non constando in atti il contrario) , permane in capo alle parti l'interesse alla sentenza.
8. Analogamente non possono trovare accoglimento le richieste formulate dalla convenuta di sospensione (per difetto di pregiudizialità logico-giuridica tra i due giudizi ) e di riunione
(trovandosi essi , peraltro di vetusta iscrizione a ruolo entrambi, in differenti fasi processuali e non essendovi connessione soggettiva se non parzialmente).
9. Passando, quindi, ad esaminare il merito della controversia, occorre soffermarsi innanzitutto sulle domande proposte dagli attori.
9.1. Essi, quali eredi di , deceduto in data 28.11.14, hanno dedotto che in data CP_4
23.09.13 , quale amministratore di sostegno del di lui padre Parte_2 CP_4
aveva stipulato con , coniuge del germano un contratto di
[...] CP_2 Per_1 comodato a tempo indeterminato avente ad oggetto il fondo rustico in agro di NO , c.da
Pannicelli, distinto in catasto al fg. 42 ptc 21.
Hanno evidenziato che, dopo la morte di , a seguito del loro subentro nel CP_4 rapporto contrattuale , a mezzo di racc. a/r del 19.06.15, avevano comunicato alla la CP_2 loro volontà di fare cessare il rapporto ed invitato la comodataria a rilasciare il fondo entro il
30.09.15.
A fronte dell'inerzia della convenuta hanno, tuttavia, dovuto adire l'autorità giudiziaria rilevando, in via principale, l'invalidità del contratto stipulato da quale Parte_2 amministratore di sostegno del comodante e, in via subordinata, la sua estinzione e cessazione a fronte della richiesta di restituzione da essi avanzata.
9.2. Ha sostenuto, di contro, la convenuta che, in realtà, il contratto sarebbe stato stipulato in data antecedente (anche se non ne precisa la data) tra il de cuius e la e CP_4 CP_2 che fu proprio il comodante ad autorizzarla a sostenere le spese straordinarie per la trasformazione del fondo da terreno incolto a vigneto irriguo di uva da tavola.
Ha evidenziato, altresì, che non era stato apposto alcun termine sicchè la durata doveva farsi discendere dall'uso a cui era destinata la cosa e che, al momento della sottoposizione del Pt_2 all'amministrazione di sostegno, si ritenne opportuno formalizzare il contratto già in essere, ivi compresa l'autorizzazione ad apportare opere di straordinaria manutenzione e/o migliorie
(anche se di fatto si trattava di una ratifica).
pag. 4/9 9.3. Così riassunte le rispettive prospettazioni , ritiene il giudicante che la domanda proposta in via principale sia fondata ed idonea a definire l'intera vicenda proprio per il suo carattere assorbente.
Ed invero è pacifico che in data 7.12.2011 venne sottoposto ad amministrazione CP_4 di sostegno con nomina del figlio quale amministratore. Parte_2
Nel decreto di nomina , in linea con il sistema normativo delineato dagli artt. 374 cc ss. , sono stati delimitati i compiti e poteri dell'amministratore prevedendosi che questi potesse compiere gli atti di conservazione del patrimonio nei limiti dell'ordinaria amministrazione ovvero del compimento di atti accrescitivi, previa, ove necessaria, autorizzazione giudiziaria ex art. 374 cc.
Ebbene, posto che il convenuto su tale aspetto non ha argomentato alcunchè facendovi sostanzialmente acquiescienza ed invocando la preesistenza di un regolare contratto stipulato tra e ad ogni buon conto è proprio dalla lettura del citato CP_4 CP_2 articolo che si evince la necessità dell'autorizzazione del giudice tutelare per la stipula del contratto di comodato .
Infatti, se per le locazioni ultranovennali occorre l'autorizzazione (art. 374 cc n. 8), a fortiori essa occorre per un atto a titolo gratuito e , nel caso di specie, senza predeterminazione di durata quale il comodato.
Ne deriva l'annullamento del contratto stipulato tra e Parte_2 CP_2 in assenza di autorizzazione giudiziaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 374-377 cc.
10.Priva di fondamento è la tesi sostenuta dalla convenuta circa la preesistenza di un contratto stipulato tra il de cuius e la , risalente addirittura al 2003, del quale quello del 2013 non CP_2 sarebbe altro che una mera formalizzazione.
Ed invero nessuna prova documentale è stata fornita al riguardo dalla convenuta né è possibile ovviare a tale difetto mediante la prova testimoniale chiesta dalla stessa, inammissibile proprio per il divieto di cui agli artt. 2721 ss.
In particolare l'art. 2722 cc vieta la prova per testi avente ad oggetto patti contrari o aggiunti al contenuto di un documento successivo per cui, in buona sostanza, non è possibile, a fronte di un documento che consacra l'inizio del rapporto contrattuale ad una determinata data , dimostrare che il rapporto fosse nato in [...] anteriore.
pag. 5/9 Di conseguenza, la tesi che la fosse stata investita del possesso del bene anteriormente CP_2 alla data del 23.09.13 (verosimilmente nel mese di gennaio 2003 e direttamente da CP_5
non ancora sottoposto ad amministrazione di sostegno), è rimasta priva di idoneo
[...] supporto documentale.
Ad ogni buon conto, parte attrice ha depositato con la seconda memoria istruttoria diverse buste paga riguardanti il lavoro svolto come bracciante agricola da in favore CP_2 dell'azienda agricola del suocero negli anni 2011,2012 e 2013 (fino al mese di settembre , allorquando venne stipulato il contratto di comodato).
Tali documenti, non disconosciuti dalla controparte, mal si conciliano, ed anzi smentiscono,
l'affermazione che, anteriormente al 23.09.13, la fosse nella disponibilità del bene CP_2 quale comodataria.
Logica conseguenza dell'annullamento del contratto ex art. 377 cc è, pertanto, l'obbligo di restituzione del bene a cui la convenuta è indefettibilmente tenuta.
11. La domanda degli attori è, comunque, fondata anche con riferimento alla domanda subordinata.
11.1. Invero , anche volendo ritenere il contratto del 23.09.13 valido e, quindi, non attribuendo alcun effetto al difetto dell'autorizzazione ex art. 374 cc , a fronte della richiesta di restituzione del cespite avanzata dalla parte comodante (basta anche la richiesta di uno degli aventi diritto), il rapporto contrattuale è venuto meno.
Difatti la fattispecie concreta va ricondotta al comodato precario, soggetto alla disciplina dell'art. 1810 cc
Giova ricordare che, nel comodato cd. precario, ossia senza predeterminazione di termine poiché non pattuito né evincibile dall'uso a cui la cosa era destinata, la restituzione va effettuata non appena il comodante lo richieda (cd. recesso ad nutum).
Il contratto di comodato precario comporta, infatti, che, laddove il comodante eserciti il diritto potestativo alla restituzione, il contratto deve considerarsi immediatamente cessato.
Sciolto il vincolo contrattuale per iniziativa unilaterale del comodante, se il comodatario rifiuti la restituzione, assume la posizione di detentore sine titulo e, quindi, abusivo del bene altrui .
pag. 6/9 Da ciò consegue la condanna del comodatario all'immediato rilascio dell'immobile in favore del comodante.
Al riguardo la assume che, in virtù del disposto dell'art. 1809 cc 1 co cc (secondo cui CP_2 ove non sia pattuito un termine il comodatatio deve restituire il bene solo dopo che se ne sia servito in conformità al contratto), la durata del contratto andava correlata all'intera durata di produttività del vigneto e, quindi, a 25 anni.
Anche tale tesi della convenuta non è, tuttavia, meritevole di accoglimento .
Invero non risulta in alcun modo dimostrata l'affermazione che il contratto avrebbe avuto durata naturale di almeno 25 anni, tale essendo il ciclo produttivo di un vigneto, né la richiesta di ctu
(ritenuta giustamente esplorativa) atteneva a tale aspetto.
Pertanto , la fattispecie è sussumibile sotto il disposto dell'art. 1810 cc anziché dell'art. 1809 cc.
11.2. Ed allora, alla luce delle suesposte considerazioni, l'obbligo di restituzione del bene deriva anche dalla fondatezza della domanda subordinata proposta dagli attori.
12. Passando ad esaminare la domanda riconvenzionale, si osserva quanto segue.
La convenuta ha chiesto la condanna degli attori al pagamento in suo favore della somma di €
30.420,40 a titolo di rimborso delle spese straordinarie ovvero, in subordine, a titolo di addizioni e migliorie ex art. 1150 cc ovvero, in via ulteriormente subordinata, a titolo di indennità per arricchimento senza causa con diritto di ritenzione del fondo sino al rimborso delle citate spese.
Ha evidenziato che, a partire dal 2003, in virtù del contratto di comodato stipulato con CP_4
e dell'autorizzazione dallo stesso ricevuta ad effettuare opere straordinarie e migliorie,
[...] ella avrebbe sostenuto diverse spese di cui chiede , appunto , il rimborso.
12. 1. Ebbene, la richiesta non può trovare accoglimento per diverse ragioni.
In primo luogo non può essere invocato l'art. 1808 cc poiché non vi è prova che tra le parti sia stato stipulato un contratto anteriormente al 2013.
Peraltro, l'art. 1808 cc dispone “Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa. Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti”.
pag. 7/9 Da tale disposizione si evince il principio per cui le spese sostenute per godere della cosa ricevuta in comodato non possono gravare sul comodante a meno che non si tratti di spese straordinarie per la sua conservazione, necessarie ed urgenti.
In buona sostanza il comodatario che, al fine di utilizzare il bene deve affrontare spese di manutenzione, può liberamente scegliere se provvedervi o meno ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può conseguentemente pretenderne il rimborso dal comodante.
Nel caso di specie non vi è nemmeno prova , da parte della convenuta, che ella abbia dovuto affrontare, durante il primo rapporto contrattuale, spese straordinarie per la conservazione della cosa, né il carattere indifferibile delle stesse.
Sul punto si deve sottolineare come , in sede di seconda memoria istruttoria, gli attori hanno depositato la comparsa di costituzione di nel giudizio di divisione ove Controparte_6 questi, fornendo al giudice un importante argomento di prova, afferma che il fondo de quo venne concesso in comodato alla moglie in virtù della circostanza , nota a tutti i coeredi, che le spese per le opere di trasformazione a vigneto erano state sostenute in via esclusiva da lui per un totale di € 35.000,00 (nessun accenno a spese sostenute dal coniuge, in relazione alla quale, tuttavia, erano stati indicati altri crediti vantati verso l'eredità) .
La ha, poi, invocato l'art. 1150 cc chiedendo l'indennità per le migliorie eseguite. CP_2
Tale richiesta non può, tuttavia, essere accolta per le stesse ragioni suesposte.
Invero non vi è alcuna prova che esse sono state sostenute né che ella, anteriormente al 2013 , ed addirittura nel 2003 e 2004, fosse possessore del fondo.
Da ultimo la convenuta ha invocato l'art. 2041 cc chiedendo un indennizzo per le migliorie apportate al fondo.
Neppure detta norma può essere invocata per tutte le ragioni suesposte nonché, in particolare, anche per il carattere del tutto residuale che essa riveste nell'ordinamento.
13. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate ex dm 55/14 e succ. modd. secondo i valori delle cause da € 5200,01 ad € 26.000,00 nei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, con riduzione del 50% per quella di trattazione ed istruttoria data l'attività svolta.
pag. 8/9 14. Parte convenuta va , infine, condannata al pagamento dell'importo di € 1500,00 ai sensi dell'art. 96 cpc 3. co.cpc. in favore della controparte.
PQM
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 CP_1 Parte_2
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...]
1) accoglie la domanda proposta dall'attrice e, per l'effetto, annulla ex artt. 374-
377 cc il contratto di comodato stipulato tra e Parte_2 CP_2 in data 23.09.2013 ordinando alla convenuta l'immediato rilascio del
[...] fondo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta;
3) liquida le spese di lite in € 237,00 per esborsi ed € 4237,00 oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute, che pone a carico della convenuta;
4) condanna la convenuta al pagamento dell'importo di € 1500,00 ai sensi dell'art. 96 cpc 3. co.cpc. in favore della controparte.
Manda alla cancelleria per i propri adempimenti.
Così deciso in Bari il 1.07.2025
Il giudice
Cristina Fasano
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