CA
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 24/02/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 583/2020
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 583/2020 in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione
R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 10 luglio 2020 e posta
in decisione all'udienza collegiale del 23 ottobre 2024
OGGETTO: d a
[...] in proprio, nonché quale già socio e liquidatore Controparte_1
Codice P.IVA_1 della UNIQUA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE cancellata dal registro delle imprese, con il patrocinio dell'avv. Adamo Giovanni elettivamente domiciliato presso l'avv. Abeni Andrea
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
c o n t r o con il patrocinio dell'avv. Bonoldi Matteo Controparte_2
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
In punto giudizio di rinvio: sentenza del Tribunale di Mantova n. 49/2011;
1 sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 1622/2017; ordinanza della
Corte Suprema di Cassazione n. 8464/2020.
CONCLUSIONI
Dell'attrice in riassunzione
“Voglia … ogni contraria istanza disattesa, in riforma della Sentenza di appello n. 1622/2017 resa dalla Corte di Appello di Brescia, sezione III civile,
in data 30 novembre 2017 e della Sentenza di primo grado n. 49/2011 resa dal Tribunale di Mantova, sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere, in data 16 marzo 2011, fatti salvi gli accertamenti tutti già svolti nei precedenti gradi di giudizio in ordine – tra l'altro – alle responsabilità tutte e agli illeciti tutti, anche contrattuali, ascrivibili a per tutti i titoli Controparte_2
evidenziati e, comunque già coperti da giudicato, e ferma, comunque ed in ogni caso, la non accettazione del contraddittorio su eventuali domande nuove di controparte,
In via preliminare
-ammettere, ex art. 345, co. 3, c.p.c. i documenti prodotti sub nn. 4, 5, 7, 8, 9
(limitatamente ai documenti non ammessi nel capo 1) c) della Sentenza n.
1472/2021 dell'11 novembre 2021, pubblicata in data 17/11/2021) 11, 13 e
14 di cui al fascicolo di secondo grado n. R.G. 960/2011 in quanto idonei a determinare un positivo accertamento dei fatti di causa;
In via principale, e fatti salvi i precedenti accertamenti in punto di responsabilità,
- condannare la alla refusione in favore di Controparte_3 [...]
[...
[...] , a titolo di risarcimento dei danni tutti generati Controparte_4
dall'illecito contegno meglio descritto negli atti del presente giudizio ed oggetto degli accertamenti già̀ compiuti con la Sentenza n. 49/2011 del
Tribunale di Mantova, Sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere, e confermato nel merito dalla Ecc.ma Corte d'Appello con la Sentenza n.
1622/2017, della somma complessiva di € 973.058,93, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, risultante, comunque, di giustizia a seguito dell'istruttoria e/o anche, occorrendo, in applicazione dei criteri equitativi di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.
Il tutto con vittoria delle spese e compensi professionali, così come indicati nella nota spese già versata in atti in data 26 maggio 2023 (all. 1), ovvero nella diversa misura ritenuta maggiormente opportuna dalla Ecc.ma Corte
adita, dei seguenti giudizi: n. R.G. 7250/2006, Tribunale di Mantova, Sezione
distaccata di Castiglione delle Stiviere;
n. R.G. 960/2011, Corte d'Appello di
Brescia; n. R.G. 17071/2018 Corte Suprema di Cassazione, nonché́ del presente giudizio di rinvio, maggiorati del rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge, e degli oneri accessori di legge.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre 15% per spese generali, oltre IVA e CNPA, come per Legge Con ogni riserva, anche istruttoria, consentita dal rito”
.Della convenuta in riassunzione
“Voglia … ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa e respinta:
3 NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: rigettare tutte le domande proposte dall'attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte di Controparte_2
(C.F.: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
Sig. ad Uniqua Srl in liquidazione, al contempo, a conferma Parte_1
sul punto della pronuncia di primo grado, condannare la stessa Uniqua Srl in liquidazione al pagamento in favore di in persona del Controparte_2
suo legale rappresentante pro tempore Sig. , della somma di € Parte_1
22.305,29, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo.
NEL MERITO IN VIA INCIDENTALE: -in accoglimento del primo motivo di appello incidentale, in parziale riforma dell'impugnata, accertare e dichiarare che nel computo degli interessi moratori derivanti dal credito qui in oggetto, la ritardata escutibilità delle fideiussioni di cui in narrativa è
dipesa dall'illegittimo provvedimento d'urgenza azionato da parte attrice in corso di giudizio di primo grado e, pertanto, condannare parte attrice al pagamento degli interessi moratori inerenti l'importo poi effettivamente escusso (€ 30.824,47) dalla data del deposito del provvedimento d'urgenza e sino alla relativa pronuncia giudiziale sopra citata;
- sempre in accoglimento del primo motivo d'appello incidentale: ad integrazione dell'impugnata sentenza voglia … confermare la condanna di parte appellante al pagamento delle spese legali inerenti al provvedimento d'urgenza dalla stessa azionato durante il giudizio di primo grado,
quantificandone e liquidandone l'importo, stante l'omissione sul punto della
4 pronuncia impugnata;
-in accoglimento del secondo motivo d'appello, in parziale riforma dell'impugnata sentenza: accertare e dichiarare l'insussistenza degli inadempimenti imputati a in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore Sig. , e/o comunque la scarsa Parte_1
importanza ex art. 1455 c.c. di quelli eventualmente ritenuti sussistenti e,
conseguentemente, dichiarare risolto il contratto di affiliazione commerciale per fatto e colpa dell'appellante, con conseguente rigetto di ogni richiesta risarcitoria da parte di quest'ultima;
-IN VIA ISTRUTTORIA: respingersi tutte le istanze istruttorie richieste dall'appellante e, con specifico riguardo ai nuovi documenti prodotti per la prima volta in sede di gravame, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'irrilevanza e/o la non indispensabilità degli stessi.
- IN VIA SUBORDINATA: -Nel merito: in accoglimento del quarto motivo di appello incidentale: a parziale riforma dell'impugnata sentenza, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di confermare in tutto o in parte la sentenza di primo grado in punto di imputabilità alla convenuta degli inadempimenti contrattuali contestati, voglia … accertare e dichiarare come non provata alcuna voce di danno di parte attrice e/o comunque, in ulteriore subordine, ridurre i danni liquidati in primo grado nella minor somma ritenuta di giustizia.
In via istruttoria: nella denegata e non creduta ipotesi in cui fossero dichiarate ammissibili e rilevanti le istanze istruttorie e le produzioni documentali
5 svolte dalla convenuta, concedersi termine a parte convenuta per dedurre a prova contraria su tutte le prove e/o documenti ammessi nel presente giudizio di appello.
Il tutto con vittoria delle spese e compensi professionali dei seguenti giudizi:
n. R.G. 7250/2006 Tribunale di Mantova, sezione distaccata di Castiglione
delle Stiviere, del giudizio cautelare svolto in corso di causa, già posto a carico dell'appellante ma mai in effetti liquidato dal Tribunale;
n. R.G.
960/2011 Corte d'Appello di Brescia;
n. R.G. 17071/2018 Corte Suprema di
Cassazione nonché del presente giudizio di rinvio, maggiorati del rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge e degli oneri accessori.
L'avv. dichiara fin d'ora di non accettare il contraddittorio Controparte_5
su eventuali domande nuove che eventualmente controparte dovesse formulare”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Mantova, sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere,
con sentenza del 16 marzo 2011 accoglieva le domande principali avanzate dalla Uniqua S.r.l., dichiarava risolti i contratti di affiliazione commerciale intercorsi tra le parti, condannando al pagamento del Controparte_2
minor importo di euro 25.271,00. Accoglieva la domanda riconvenzionale avanzata da quest'ultima condannando Uniqua s.r.l. al pagamento della merce consegnata in conto vendita pari ad euro 22.305,00 e compensava le spese di lite tra Uniqua s.r.l. e condannando la prima al Controparte_2
pagamento delle spese di lite sostenute da . Persona_1
6 2. Proposto appello da parte della Uniqua S.r.l., la Corte d'Appello di Brescia,
con sentenza del 30 novembre 2017, confermava l'esclusione di responsabilità in capo a;
Persona_1
quanto ai criteri di determinazione del danno, riteneva inammissibile la produzione documentale tardiva effettuata dall'appellante, non sussistendo,
contestualmente, il requisito dell'indispensabilità della prova e quello dell'impossibilità di depositare la documentazione in primo grado trattandosi,
al contrario, di documenti che erano già in possesso di Uniqua s.r.l.; rigettava l'appello principale e quello incidentale compensando le spese tra appellante principale ed appellante incidentale e condannando la Uniqua S.r.l. al pagamento delle spese del grado in favore di . Persona_1
3. Ha proposto ricorso per cassazione Uniqua s.r.l. in liquidazione.
La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata in relazione al primo motivo accolto (con cui la Uniqua S.r.l. ha lamentato “la nullità della
sentenza ai sensi dell'articolo 360, n. 4 c.p.c. o la violazione, ai sensi
dell'articolo 360, n. 3 c.p.c., dell'articolo 345 c.p.c. nel testo applicabile alla
vicenda processuale, con riferimento alla quantificazione del danno
imputabile a e a oltre al vizio di Persona_1 Controparte_2
motivazione riguardo alla produzione documentale depositata in sede di
gravame e l'omessa motivazione da parte della Corte d'Appello riguardo al
requisito dell'indispensabilità della produzione”), ha dichiarato assorbiti gli altri due motivi ed ha rinviato la causa alla presente Corte, in diversa composizione, demandando ad essa di valutare in concreto il profilo
7 dell'indispensabilità della prova, sulla base dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità maturato nel periodo di vigenza dell'articolo 345
ultimo comma c.p.c., nonché di provvedere anche per le spese del giudizio di legittimità.
4. Riassunto il giudizio dalla Uniqua S.r.l. in liquidazione, con sentenza non definitiva n. 1472/2021 pubblicata in data 17 novembre 2021 questa Corte,
non definitivamente pronunciando in sede di rinvio, a seguito di ordinanza della Corte Suprema di cassazione n. 8464/2020 depositata il 05 maggio
2020, sulla premessa che << L'ambito di questo giudizio è quello delle voci di danno oggetto della domanda risarcitoria da parte della Uniqua S.r.l. in liquidazione e della prova che di esse la società vuole fornire attraverso i documenti prodotti nel giudizio di appello di cui va valutata la indispensabilità ai sensi del terzo comma dell'art. 345 cod.proc.civ. nel testo vigente ratione temporis; in correlazione con l'esito del giudizio di indispensabilità di tale prova andrà valutato se risulta provata la esistenza di una maggiore pregiudizio rispetto a quello quantificato dal Tribunale di
Mantova>> nonché sulla base delle considerazioni svolte nella parte motiva della sentenza medesima, ha così disposto:
<<
1. dichiara ammissibili in quanto indispensabili ex art. 345 cod.proc.civ.
nel testo vigente ratione temporis i seguenti documenti prodotti in grado d'appello dalla Uniqua S.r.l. in liquidazione:
a) doc. 3 “relazione sulla gestione punti vendita Upper's”, con allegati bilanci;
8 b) doc. 6 “fascicolo e spese pilotage: fatture e relative contabili”;
c) doc. 9 limitatamente a: fattura 9 marzo 2006 del Notaio per € Per_2
780,53; estratto conto del 30 giugno 2006 relativo al contrato di CP_6
conto corrente 000010534779; fattura n. 1/2008 del 03 gennaio 2008 della
Co.GEn.Ser; “riepilogo bonifici” del 23 gennaio 2008;
d) doc. 10 “fascicolo per le altre spese necessarie per l'allestimento del punto
vendita non ricomprese nelle precedenti”;
e) doc. 12 “fascicolo spese di gestione dei centri commerciali dopo la
risoluzione del contratto”;
2. dichiara inammissibili ex art. 345 cod.proc.civ. nel testo vigente ratione
temporis i seguenti documenti prodotti in grado d'appello dalla Uniqua S.r.l.
in liquidazione: n. 4 “fascicolo leasing Locat n. LI894323”; n. 5 “fascicolo
leasing BPU n. LI03022695”; n. 7 “fascicolo contenente le richieste di
pagamento della rilasciate a Uniqua S.r.l. in favore di , CP_6 CP_2
n. 8 “fascicolo contenente documenti per la riconsegna della merce a
[...]
, n. 9 “fascicolo per le spese di start-up” fatta eccezione per i CP_2
documenti di cui al capo 1) c) che precede;
n. 11 “fascicolo spese canoni di
locazione”; n. 13 “fascicolo bilanci Loraimini S.r.l. anni 2005,2006,2007,
2008 e 2009”; n. 14 “Cyao Card”;
3. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
4. spese alla sentenza definitiva>>.
Con separata ordinanza in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo ed è
9 stato assegnato alla convenuta in riassunzione un Controparte_2
termine per eventuali deduzioni istruttorie in relazione ai documenti dichiarati indispensabili.
4.1. E' stata, poi, disposta consulenza tecnica d'ufficio <
la esistenza e la entità dei danni esposti dalla Uniqua S.r.l. in liquidazione
(ulteriori a quelli già accertati dal Tribunale di Mantova) in nesso di causa con l'inadempimento già accertato con sentenza passata in giudicato della sulla base dei documenti prodotti in primo grado e dei Controparte_2
documenti prodotti in appello di cui con la sentenza non definitiva.
4.2. Essendo emerso, in sede di espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, che la Uniqua S.r.l. in liquidazione è stata cancellata dal registro delle imprese in data 30 luglio 2021, il consulente d'ufficio ha chiesto la proroga dei termini concessi per il deposito della relazione;
con nota depositata in data 29 luglio 2022 il difensore della Uniqua S.r.l. in liquidazione ha chiesto la interruzione del processo;
nel contraddittorio tra le parti alla udienza del 28 settembre 2022, tenuta con modalità telematica, è
stata dichiarata la interruzione del processo.
4.3. Con “comparsa di riassunzione” depositata in data 14 ottobre 2022
“in proprio nonché quale già socio e liquidatore di Soc. Controparte_1
Uniqua ha chiesto di “fissare l'udienza per la prosecuzione del giudizio
avente n. R.G. 583/2020 concedendo termine per la notifica della presente
comparsa e del pedissequo decreto di fissazione udienza alla
convenuta/appellata, al fine di sentire accogliere le conclusioni così come
10 già̀ formulate nell'atto di citazione in appello per rinvio e nelle successive
note di trattazione scritta da aversi per integralmente richiamate nel
presente atto”.
4.4. Costituitasi la anche nel giudizio così proseguito, Controparte_2
è stata depositata la relazione da parte del consulente d'ufficio il quale ha esaminato le voci inerenti perdite patrimoniali subite dalla Uniqua riferibili al danno emergente ed al lucro cessante ed ha provveduto alle relative quantificazioni.
4.5. Precisate le conclusioni ad opera dei procuratori delle parti, assegnati nuovamente i termini ex art. 190 cod.proc.civ., la causa è stata posta in decisione;
con ordinanza depositata in data 20 luglio 2023, << Rilevato che il consulente d'ufficio, nella propria relazione, quantifica le perdite di esercizio sopportate da Uniqua nel mese di dicembre 2005 e nel 2006 in €
137.592,00; evidenzia che la “perdita gestionale in un predefinito periodo di esercizio dell'attività economica” sia qualificabile come “diminuzione patrimoniale” del soggetto che la subisce, quindi, “rientra nelle componenti del c.d. danno emergente”; riferisce che l'importo in questione “andrebbe idealmente scomposto in tre componenti”: “quella per così dire riconducibile al rischio d'impresa, non eliminabile posto che il volume dei ricavi di un negozio al dettaglio dipende anche e comunque da fattori legati alla capacità
di saper gestire il negozio (basti pensare a fenomeni di scarsa attenzione al cliente, o maleducazione degli operatori, o a fattori esogeni di contesto macroeconomico e/o di abitudini di consumo); ii) quella riconducibile alla
11 condizione di start-up del negozio, tipica di tutte le nuove iniziative imprenditoriali e fra l'altro confermata anche nei Business Plan nel caso di specie;
iii) quella invece attribuibile all'inadempimento di CP_2
traducibile - in termini concreti - con il venir meno di tutte quelle azioni di supporto che avrebbero potuto garantire un aumento dei ricavi di vendita e dunque un risultato economico soddisfacente (più o meno vicino ai Business
Plan, ma questo è un altro tema, su cui si tornerà nei paragrafi successivi).
Ciò posto, e tornando ai fattori dell'esistenza della voce di danno e del nesso di causa sopra richiamati, lo scrivente ritiene non sia individuabile, nel concreto, alcun criterio oggettivo e razionale che possa condurre a quantificare la quota parte delle perdite gestionali sopportate da Uniqua da collegarsi, in nesso di causa, direttamente - e nel complesso -
all'inadempimento accertato di declinato nei vari profili ben CP_2
articolati e spiegati in atti. Per la motivazione qui sopra esposta, dunque, lo scrivente, in risposta al quesito, ritiene che la diminuzione patrimoniale connessa alla manifestazione di perdite nel periodo di esercizio dell'attività
dei negozi, seppur qualificabile quale potenziale componente del danno emergente, non risulta oggettivamente quantificabile avendo riguardo al nesso di causa con l'inadempimento di essendo tali perdite in CP_2
tutto, in parte rilevante o in parte meramente residuale ascrivibili anche alle modalità con le quali i negozi sono stati gestiti, al contesto di riferimento,
anche macroeconomico, nonché ai fattori che tipicamente caratterizzano i primi periodi di avvio di una qualsivoglia iniziativa imprenditoriale;
ritenuto che
è necessario che il consulente d'ufficio: accerti e specifichi la natura delle
12 perdite registrate nel periodo di gestione quantificate complessivamente nella misura di € 137.592,00; specifichi quale esito era ragionevole attendersi dallo svolgimento dell'attività di gestione ove vi fosse stato l'esatto adempimento delle obbligazioni a carico della e su quali voci in perdita CP_2
l'inadempimento ha inciso, indicando quali perdite è presumibile che, in caso di esatto adempimento, non si sarebbero verificate ovvero si sarebbero verificate ma non nell'accertata misura;
rilevato che il consulente d'ufficio,
in merito al lucro cessante, ha ritenuto esistente un danno da lucro cessante quale mancato guadagno in nesso di causa con l'inadempimento della
[...]
che ha determinato la interruzione dell'attività di gestione dei punti CP_2
vendita; esclusa la possibilità di fare riferimento a dati di bilancio di altro operatore in quanto criterio discrezionale e semplicistico, ritenuto che non si possa fare riferimento ad un “ricavo medio di settore” anche tenuto conto che il dato rilevante è quello della redditività e non quello dei ricavi, ha ritenuto che l'unica ipotesi condivisibile sia il riferimento ai dati contenuti nei conti economici previsionali di cui ai docc. 17 e 17 bis, c.d. business plan, che riguardano tre periodi, ragionevolmente identificabili con gli anni 2006, 2007
e 2008; afferma che, essendosi i contratti risolti per inadempimento di
[...]
può ravvisarsi un'ipotesi di danno da lucro cessante in termini di CP_2
“profitto che il punto vendita avrebbe ottenuto se non si fosse verificato l'evento che ha condotto all'interruzione dell'attività” quale voce di “danno futuro”, per la quale si devono svolgere due operazioni, ossia la somma dei risultati economici, al netto delle imposte, attesi per il periodo di durata contrattuale e l'attualizzazione dei risultati di tale somma, sulla base di un
13 tasso di sconto espressivo della natura e del rischio propri del business che si sarebbe esercitato nel punto vendita in caso di mancato inadempimento;
evidenzia che i business plan dei due negozi indicano “un risultato operativo,
ovvero un risultato economico ante oneri finanziari … e ante imposte sul reddito” e che non vi sono informazioni per poter prevedere i risultati operativi per gli anni 2009 e 2010 e per i primi due mesi del 2011 per il punto vendita di Bologna;
ha quindi calcolato il lucro cessante unicamente per il biennio 2007/2008, considerato quale “scenario prudenziale” sulla base delle stime analiticamente indicate nella relazione in € 77.412,00; rilevato che al consulente d'ufficio va chiesto di effettuare il calcolo del lucro cessante in relazione alla intera durata del contratto (cinque anni), effettuando per il periodo residuo a quello stimato un calcolo previsionale>>, la causa è stata rimessa sul ruolo con riconvocazione del consulente tecnico d'ufficio.
Ricostituito il contraddittorio tecnico il consulente d'ufficio ha depositato in data 29 febbraio 2024 la propria relazione integrativa.
4.6. Alla udienza del 05 giugno 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e la causa, assegnati i termini ex art. 190 cod.proc.civ., è stata posta in decisione.
Nella memoria di replica depositata dalla difesa della convenuta in riassunzione è stata posta questione su quanto di seguito riportato testualmente:
“IN VIA PRELIMINARE Sulle conclusioni di parte appellante e sulla
legittimazione del Sig. Nel corso del giudizio l'Ecc.ma Controparte_1
14 Corte, preso atto della cancellazione della Uniqua s.r.l. in Liquidazione dal
registro delle imprese in data 30 luglio 2021, con provvedimento in data
28.9.2022, dichiarava l'interruzione del processo. Con comparsa di
riassunzione in data 14.10.2022 il sig. in proprio, nonché Controparte_1
quale già socio e liquidatore della società Uniqua s.r.l. in liquidazione,
chiedeva la prosecuzione del giudizio (si veda il ricorso in riassunzione del
14/10/2022). Successivamente parte attrice con nota scritta datata e
depositata il 03/06/2024 così precisava le conclusioni nel merito in via
principale: “In via principale, e fatti salvi i precedenti accertamenti in punto
di responsabilità, condannare la alla refusione Controparte_3
in favore di Uniqua S.r.l. in a titolo di risarcimento dei danni tutti generati
dall'illecito contegno meglio descritto negli atti del presente giudizio ed
oggetto degli accertamenti già̀ compiuti con la Sentenza n. 49/2011 del
Tribunale di Mantova, Sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere, e
confermato nel merito dalla Ecc.ma Corte d'Appello con la Sentenza n.
1622/2017, della somma complessiva di € 973.058,93, ovvero di quella
diversa somma, maggiore o minore, risultante, comunque, di giustizia a
seguito dell'istruttoria e/o anche, occorrendo, in applicazione dei criteri
equitativi di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.. Il tutto con vittoria delle spese e
compensi professionali, così come indicati nella nota spese già versata in atti
in data 26 maggio 2023, ovvero nella diversa misura ritenuta maggiormente
opportuna dalla Ecc.ma Corte adita, dei seguenti giudizi: nR.G. 7250/2006,
Tribunale di Mantova, Sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere;
n.
R.G. 960/2011, Corte d'Appello di Brescia;
n. R.G. 17071/2018 Corte
15 Suprema di Cassazione, nonché́ del presente giudizio di rinvio, maggiorati
del rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge, e degli
oneri accessori di legge. Con vittoria di spese e compensi del presente
giudizio, oltre 15% per spese generali, oltre IVA e CNPA, come per Legge”.
Ciò premesso, devesi rilevare che, come a bene ha ritenuto il Tribunale
Torino Sez.III nell'Ordinanza del 31/08/2012 -”a seguito delle tre pronunce
delle Sezioni Unite della Cassazione in data 22 febbraio 2012,
rispettivamente, n. 4060, n. 4061 e n. 4062, la cancellazione dal Registro
delle Imprese produce l'estinzione della società di persone anche in presenza
di crediti non soddisfatti e di rapporti non ancora definiti. Tra i rapporti non
ancora definiti rientrano le c.d. sopravvenienze attive e passive ma, mentre
per queste ultime il legislatore è intervenuto con una specifica previsione
prevedendo, dopo la cancellazione, la responsabilità dei soci e/o dei
liquidatori nei confronti dei creditori rimasti insoddisfatti (sia pure entro
certi limiti), per le sopravvenienze attive non si è provveduto a dettare alcuna
specifica disciplina. Considerato, tuttavia, che anche in presenza di
sopravvenienze attive non può ritenersi possibile una sopravvivenza della
società né una sua reviviscenza, deve concludersi che in tale ipotesi si
verifichi un fenomeno di successione delle sopravvenienze nei confronti dei
soci, divenendo le stesse oggetto di una comunione potenziale e particolare
che non ha titolo nella legge (ex art. 1100 c.c.), ma trova origine
nell'estinzione della sovrastruttura cui era imputato il bene residuo. Ne
discende la necessaria attribuzione di quei beni residui ai soci, non essendovi
altri possibili destinatari, con il conseguente instaurarsi del regime di
16 comunione sui beni stessi. Dunque, una volta stabilito che la società
cancellata è definitivamente estinta e che non può più avere alcuna capacità
giuridica e processuale per agire per il recupero dei crediti, spetterà soltanto
agli ex soci la legittimazione ad agire in giudizio ed a ottenere pro quota,
secondo le norme sulla comunione, il soddisfacimento dei crediti di cui era
titolare la società estinta.” Da tale decisione (che trova riscontro e
fondamento in tre ordinanze delle sezioni unite della Suprema Corte) ne
consegue che le domande del Sig. così come precisate Controparte_1
all'udienza del 03/06/2024 dovranno essere rigettate in quanto anche
inammissibili, perché il soggetto beneficiario della decisione è estinto e
quindi ha perso in modo irreversibile la soggettività giuridica. Come è noto,
la sentenza che venisse emanata nei confronti di un soggetto estinto sarebbe
giuridicamente inesistente e privo di ogni effetto giuridico. In subordine,
nella denegata ipotesi che Codesta Ill.ma Corte adita ritenesse di poter
sostituire la società Uniqua in liquidazione srl, quale soggetto destinatario
della decisione, con il Sig. in quanto già socio della società Parte_2
cancellata, dovrà però tenere in considerazione che lo stesso ne era socio
solo per il 20% (vedasi visura CCIAA depositata con l'istanza di interruzione
da parte dell'Avv. Adamo e che per comodità ancora si deposita unitamente
al presente atto).
Cioè, per quanto precisato più sopra, nella denegata ipotesi di accoglimento
della domanda attorea, il quantum da attribuire al socio Controparte_1
dovrà essere limitato al 20% di quanto eventualmente Codesta Corte
17 liquiderà in totale. Per il residuo 80% si ritiene che la Corte adita debba
rilevare la carenza di legittimazione del Sig. possibile in Controparte_1
ogni stato e grado del giudizio, per le ragioni credito di cui è titolare la sig.ra
già proprietaria del 80% della quota sociale, la quale Parte_3
evidentemente ha ritenuto di non partecipare al giudizio per la propria quota
sociale”.
4.7. Con ordinanza depositata in data 25 ottobre 2024 la causa è stata rimessa sul ruolo essendo stata trattenuta in decisione con la partecipazione nel collegio di un componente che aveva fatto parte del collegio giudicante che ha emesso la sentenza cassata.
4.7. Alla udienza del 20 novembre 2024 che si è tenuta dinanzi al Collegio
nella composizione di cui in epigrafe, il Presidente ha evidenziato alle parti l'intervenuta proposizione della questione posta nella memoria di replica della convenuta in riassunzione e, rilevato che la causa era già stata assegnata a sentenza con concessione di termini di legge per conclusionali e repliche,
ha chiesto alle parti se intendessero ugualmente chiedere la concessione dei termini ex art 190 cod. proc.civ. ovvero di rinunciare ad essi.
I procuratori delle parti, riportandosi ai fogli di precisazione delle conclusioni già depositati telematicamente, contenenti le conclusioni trascritte in epigrafe, hanno dichiarato entrambe di rinunciare ai termini ex art 190 cod.
proc.civ. perché già precedentemente concessi.
La causa è stata quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
18 1. Appare necessario, in via preliminare, esaminare le questioni poste dall'appellata nella memoria di replica depositata dalla difesa della convenuta in riassunzione in data 24 settembre 202.
Il tema è quello delle conclusioni formulate da dopo che lo Controparte_1
stesso, a seguito della cancellazione dell'attrice in riassunzione al registro delle imprese ai sensi dell'art. 2495 cod.civ., della conseguente interruzione del processo, ha proseguito ex art. 302 cod.proc.civ. il processo in proprio e quale ex socio e liquidatore della società estinta.
2. Le note pronunce delle Sezioni Unite, nelle sentenze nn. 6070/13, 6071/13
e 6072/13, hanno espresso il principio di diritto per cui, a seguito dell'estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono - il che sacrificherebbe ingiustamente i diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci, i quali, quanto ai debiti sociali, ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate,
mentre, quanto alle sopravvenienze attive, si determina un acquisto in comunione tra i soci dei diritti e beni non compresi nel bilancio finale di liquidazione, escluse le mere pretese e le ragioni creditorie incerte;
in particolare, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto
19 bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale),
il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.
3. Più di recente la Suprema Corte ha precisato che <
cancellazione della società dal registro delle imprese (tanto più se si tratta di cancellazione d'ufficio ex art. 2490,ultimo comma c.c.) non può ritenersi automaticamente rinunciato il credito controverso (nella specie derivante dall'azione promossa ex art. 2476 c.c.), atteso che la regola è la successione in favore dei soci dei residui attivi, salvo la remissione del debito ai sensi dell'art. 1236 c.c., che deve essere allegata e provata con rigore da chi intenda farla valere, dimostrando tutti i presupposti della fattispecie, ossia la inequivoca volontà remissoria e la destinazione della dichiarazione ad uno specifico creditore>> (Cass. 30075/2020); in particolare, è stato precisato che
<
anni consecutivi, da cui consegua la cancellazione d'ufficio della società dal registro delle imprese, non costituisce presunzione grave, precisa e concordante di rinuncia al credito di cui la società è titolare e non è
qualificabile come negozio di remissione del debito>> ( Cass. 13534/2021).
4. Quanto, poi, al regime di titolarità, quando l'ex socio agisce per un credito della società estinta <
instaurerà tra i soci medesimi un regime di contitolarità o comunione indivisa, onde anche la relativa gestione ne seguirà il regime proprio, con esclusione del litisconsorzio>> (Cass. 17492/2018).
20 5. A seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 2490 cod.civ. ultimo comma, rilevata dal consulente d'ufficio e poi dichiarata nel processo dal difensore della società, ha Controparte_1
proseguito il giudizio ex art. 392 cod.proc.civ. e, in esito alla istruttoria compiuta, ha precisato le conclusioni trascritte in epigrafe chiedendo la condanna della convenuta in riassunzione “alla Controparte_2
refusione in favore di Uniqua S.r.l. in liquidazione, a titolo di risarcimento
dei danni tutti generati dall'illecito contegno meglio descritto negli atti del
presente giudizio ed oggetto degli accertamenti già̀ compiuti con la Sentenza
n. 49/2011 del Tribunale di Mantova, Sezione distaccata di Castiglione delle
Stiviere, e confermato nel merito dalla Ecc.ma Corte d'Appello con la
Sentenza n. 1622/2017, della somma complessiva di € 973.058,93, ovvero di
quella diversa somma, maggiore o minore, risultante, comunque, di giustizia
a seguito dell'istruttoria e/o anche, occorrendo, in applicazione dei criteri
equitativi di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.”.
6. La questione nei termini in cui è stata posta dalla difesa della convenuta in riassunzione nella memoria di replica, già riportata in modo testuale nello svolgimento del processo, è quella della legittimazione di e Controparte_1
dell'ammissibilità della domanda di condanna formulata in favore della società estinta.
Questione in relazione alla quale l'attore in riassunzione non ha replicato,
benché sia stato sollecitato il contraddittorio sul punto alla udienza del 20
novembre 2024 dinanzi al Collegio nella nuova composizione.
Non può che prendersi atto, quindi, della formulazione testuale della predetta
21 domanda, inammissibile in quanto formulata in favore di soggetto (la società)
ormai giuridicamente inesistente, e prima ancora, del difetto di legittimazione di Controparte_1
6. Infatti, del tutto carente di legittimazione è nella sua Controparte_1
qualità di ex liquidatore della società: l'estinzione della società cancellata, ha privato della legittimazione ad causam, ai fini della prosecuzione del giudizio, sia la società di capitali sia l' ex rappresentante e liquidatore giacché
la cancellazione della società ha come effetto il venir meno del potere di rappresentanza degli organi della liquidazione (Cass. 27847/2022, 11100/
2017, 12040/2015).
7. In base alle citate pronunce delle sezioni Unte, nel presupposto che la estinzione della società determini un meccanismo di tipo successorio, il
<> è legittimato alla prosecuzione del processo, in qualità di successore diretto nei rapporti obbligatori della società
estinta dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese.
Tuttavia, <
società cancellata dal registro delle imprese ha l'onere di allegare espressamente e, poi, di dimostrare la propria qualità di avente causa della società, come assegnatario del credito in base al bilancio finale di liquidazione oppure come successore nella titolarità di un credito non inserito nel bilancio e non oggetto di tacita rinuncia, senza che assuma alcun rilievo la dichiarata qualità di ex-socio o di liquidatore, non necessariamente implicante la successione nella posizione giuridica>> (Cass. 8521/2021;
17192/2024).
22 La qualità di ex socio non comporta necessariamente la successione nella posizione giuridica.
ha dedotto di agire anche “in proprio nonché quale già Controparte_1
socio” ma non ha allegato la sua qualità di successore, qualità che neanche può ritenersi implicitamente allegata avendo egli formulato le proprie conclusioni, come esposto, con la esclusiva richiesta di condanna della controparte in favore della società estinta e non già in proprio favore.
Né, in qualche modo, il riferimento o l'esplicitazione della sua qualità di successore della società estinta è ricavabile dagli scritti conclusivi nei quali si fa riferimento alla “QUANTIFICAZIONE DEI DANNI DA RISARCIRSI IN
FAVORE DEL SIG. N.Q. DI LIQUIDATORE DI Controparte_1
UNIQUA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” e, quindi, ancora una volta, ad una pretesa fatta falere esclusivamente in nome e per conto della società e ad una veste, quella di liquidatore, venuta meno con la sua cancellazione.
8. Quanto alle domande formulate dalla convenuta in riassunzione e riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, esse sono inammissibili:
sul rigetto della domanda di risoluzione del contratto per fatto e colpa della sulla imputabilità alla della Controparte_2 Controparte_2
risoluzione del contratto, sulle ulteriori pretese economiche (spese legali inerenti il provvedimento d'urgenza, interessi moratori) si è già formato il giudicato (interno) per effetto del rigetto dell'appello incidentale da parte della Corte d'appello con la sentenza n. 1622/2017 e della mancata proposizione da parte di tale società di ricorso per cassazione.
23 In ogni caso le domande svolte nei confronti della società estinta in quanto cancellata dal registro delle imprese sono divenute comunque inammissibili.
9. Quanto alle spese, l'esito del giudizio fa ritenere sussistente la reciproca soccombenza tenuto conto, per un verso, che la sentenza di primo grado ha accertato reciproci crediti sui quali si è formato il giudicato e, per altro verso della inammissibilità nel presente giudizio di rinvio delle domande formulate dalle parti, per le ragioni già esposte.
In applicazione del medesimo criterio le spese relative alla espletata consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia definitivamente pronunciando in sede di rinvio, così provvede
1.dichiara il difetto di legittimazione di quale liquidatore Controparte_1
della Uniqua S.r.l. in liquidazione a proseguire ex art. 302 cod.proc.civ. il giudizio interrotto a seguito della cancellazione dal registro delle imprese;
2. dichiara inammissibile la domanda di condanna della Controparte_2
al risarcimento dei danni per cui è processo in favore della Uniqua S.r.l.
[...]
in liquidazione proposta da in proprio e quale già socio della Parte_4
Uniqua S.r.l. in liquidazione cancellata dal registro delle imprese;
3.dichiara inammissibili in quanto coperte dal giudicato (interno) e svolte nei confronti di società estinta le domande proposte dalla Controparte_2
24 4.dichiara compensate tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio;
5.pone le spese relative alla espletata consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
25
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 583/2020
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 583/2020 in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione
R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 10 luglio 2020 e posta
in decisione all'udienza collegiale del 23 ottobre 2024
OGGETTO: d a
[...] in proprio, nonché quale già socio e liquidatore Controparte_1
Codice P.IVA_1 della UNIQUA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE cancellata dal registro delle imprese, con il patrocinio dell'avv. Adamo Giovanni elettivamente domiciliato presso l'avv. Abeni Andrea
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
c o n t r o con il patrocinio dell'avv. Bonoldi Matteo Controparte_2
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
In punto giudizio di rinvio: sentenza del Tribunale di Mantova n. 49/2011;
1 sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 1622/2017; ordinanza della
Corte Suprema di Cassazione n. 8464/2020.
CONCLUSIONI
Dell'attrice in riassunzione
“Voglia … ogni contraria istanza disattesa, in riforma della Sentenza di appello n. 1622/2017 resa dalla Corte di Appello di Brescia, sezione III civile,
in data 30 novembre 2017 e della Sentenza di primo grado n. 49/2011 resa dal Tribunale di Mantova, sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere, in data 16 marzo 2011, fatti salvi gli accertamenti tutti già svolti nei precedenti gradi di giudizio in ordine – tra l'altro – alle responsabilità tutte e agli illeciti tutti, anche contrattuali, ascrivibili a per tutti i titoli Controparte_2
evidenziati e, comunque già coperti da giudicato, e ferma, comunque ed in ogni caso, la non accettazione del contraddittorio su eventuali domande nuove di controparte,
In via preliminare
-ammettere, ex art. 345, co. 3, c.p.c. i documenti prodotti sub nn. 4, 5, 7, 8, 9
(limitatamente ai documenti non ammessi nel capo 1) c) della Sentenza n.
1472/2021 dell'11 novembre 2021, pubblicata in data 17/11/2021) 11, 13 e
14 di cui al fascicolo di secondo grado n. R.G. 960/2011 in quanto idonei a determinare un positivo accertamento dei fatti di causa;
In via principale, e fatti salvi i precedenti accertamenti in punto di responsabilità,
- condannare la alla refusione in favore di Controparte_3 [...]
[...
[...] , a titolo di risarcimento dei danni tutti generati Controparte_4
dall'illecito contegno meglio descritto negli atti del presente giudizio ed oggetto degli accertamenti già̀ compiuti con la Sentenza n. 49/2011 del
Tribunale di Mantova, Sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere, e confermato nel merito dalla Ecc.ma Corte d'Appello con la Sentenza n.
1622/2017, della somma complessiva di € 973.058,93, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, risultante, comunque, di giustizia a seguito dell'istruttoria e/o anche, occorrendo, in applicazione dei criteri equitativi di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.
Il tutto con vittoria delle spese e compensi professionali, così come indicati nella nota spese già versata in atti in data 26 maggio 2023 (all. 1), ovvero nella diversa misura ritenuta maggiormente opportuna dalla Ecc.ma Corte
adita, dei seguenti giudizi: n. R.G. 7250/2006, Tribunale di Mantova, Sezione
distaccata di Castiglione delle Stiviere;
n. R.G. 960/2011, Corte d'Appello di
Brescia; n. R.G. 17071/2018 Corte Suprema di Cassazione, nonché́ del presente giudizio di rinvio, maggiorati del rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge, e degli oneri accessori di legge.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre 15% per spese generali, oltre IVA e CNPA, come per Legge Con ogni riserva, anche istruttoria, consentita dal rito”
.Della convenuta in riassunzione
“Voglia … ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa e respinta:
3 NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: rigettare tutte le domande proposte dall'attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte di Controparte_2
(C.F.: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
Sig. ad Uniqua Srl in liquidazione, al contempo, a conferma Parte_1
sul punto della pronuncia di primo grado, condannare la stessa Uniqua Srl in liquidazione al pagamento in favore di in persona del Controparte_2
suo legale rappresentante pro tempore Sig. , della somma di € Parte_1
22.305,29, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo.
NEL MERITO IN VIA INCIDENTALE: -in accoglimento del primo motivo di appello incidentale, in parziale riforma dell'impugnata, accertare e dichiarare che nel computo degli interessi moratori derivanti dal credito qui in oggetto, la ritardata escutibilità delle fideiussioni di cui in narrativa è
dipesa dall'illegittimo provvedimento d'urgenza azionato da parte attrice in corso di giudizio di primo grado e, pertanto, condannare parte attrice al pagamento degli interessi moratori inerenti l'importo poi effettivamente escusso (€ 30.824,47) dalla data del deposito del provvedimento d'urgenza e sino alla relativa pronuncia giudiziale sopra citata;
- sempre in accoglimento del primo motivo d'appello incidentale: ad integrazione dell'impugnata sentenza voglia … confermare la condanna di parte appellante al pagamento delle spese legali inerenti al provvedimento d'urgenza dalla stessa azionato durante il giudizio di primo grado,
quantificandone e liquidandone l'importo, stante l'omissione sul punto della
4 pronuncia impugnata;
-in accoglimento del secondo motivo d'appello, in parziale riforma dell'impugnata sentenza: accertare e dichiarare l'insussistenza degli inadempimenti imputati a in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore Sig. , e/o comunque la scarsa Parte_1
importanza ex art. 1455 c.c. di quelli eventualmente ritenuti sussistenti e,
conseguentemente, dichiarare risolto il contratto di affiliazione commerciale per fatto e colpa dell'appellante, con conseguente rigetto di ogni richiesta risarcitoria da parte di quest'ultima;
-IN VIA ISTRUTTORIA: respingersi tutte le istanze istruttorie richieste dall'appellante e, con specifico riguardo ai nuovi documenti prodotti per la prima volta in sede di gravame, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'irrilevanza e/o la non indispensabilità degli stessi.
- IN VIA SUBORDINATA: -Nel merito: in accoglimento del quarto motivo di appello incidentale: a parziale riforma dell'impugnata sentenza, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di confermare in tutto o in parte la sentenza di primo grado in punto di imputabilità alla convenuta degli inadempimenti contrattuali contestati, voglia … accertare e dichiarare come non provata alcuna voce di danno di parte attrice e/o comunque, in ulteriore subordine, ridurre i danni liquidati in primo grado nella minor somma ritenuta di giustizia.
In via istruttoria: nella denegata e non creduta ipotesi in cui fossero dichiarate ammissibili e rilevanti le istanze istruttorie e le produzioni documentali
5 svolte dalla convenuta, concedersi termine a parte convenuta per dedurre a prova contraria su tutte le prove e/o documenti ammessi nel presente giudizio di appello.
Il tutto con vittoria delle spese e compensi professionali dei seguenti giudizi:
n. R.G. 7250/2006 Tribunale di Mantova, sezione distaccata di Castiglione
delle Stiviere, del giudizio cautelare svolto in corso di causa, già posto a carico dell'appellante ma mai in effetti liquidato dal Tribunale;
n. R.G.
960/2011 Corte d'Appello di Brescia;
n. R.G. 17071/2018 Corte Suprema di
Cassazione nonché del presente giudizio di rinvio, maggiorati del rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge e degli oneri accessori.
L'avv. dichiara fin d'ora di non accettare il contraddittorio Controparte_5
su eventuali domande nuove che eventualmente controparte dovesse formulare”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Mantova, sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere,
con sentenza del 16 marzo 2011 accoglieva le domande principali avanzate dalla Uniqua S.r.l., dichiarava risolti i contratti di affiliazione commerciale intercorsi tra le parti, condannando al pagamento del Controparte_2
minor importo di euro 25.271,00. Accoglieva la domanda riconvenzionale avanzata da quest'ultima condannando Uniqua s.r.l. al pagamento della merce consegnata in conto vendita pari ad euro 22.305,00 e compensava le spese di lite tra Uniqua s.r.l. e condannando la prima al Controparte_2
pagamento delle spese di lite sostenute da . Persona_1
6 2. Proposto appello da parte della Uniqua S.r.l., la Corte d'Appello di Brescia,
con sentenza del 30 novembre 2017, confermava l'esclusione di responsabilità in capo a;
Persona_1
quanto ai criteri di determinazione del danno, riteneva inammissibile la produzione documentale tardiva effettuata dall'appellante, non sussistendo,
contestualmente, il requisito dell'indispensabilità della prova e quello dell'impossibilità di depositare la documentazione in primo grado trattandosi,
al contrario, di documenti che erano già in possesso di Uniqua s.r.l.; rigettava l'appello principale e quello incidentale compensando le spese tra appellante principale ed appellante incidentale e condannando la Uniqua S.r.l. al pagamento delle spese del grado in favore di . Persona_1
3. Ha proposto ricorso per cassazione Uniqua s.r.l. in liquidazione.
La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata in relazione al primo motivo accolto (con cui la Uniqua S.r.l. ha lamentato “la nullità della
sentenza ai sensi dell'articolo 360, n. 4 c.p.c. o la violazione, ai sensi
dell'articolo 360, n. 3 c.p.c., dell'articolo 345 c.p.c. nel testo applicabile alla
vicenda processuale, con riferimento alla quantificazione del danno
imputabile a e a oltre al vizio di Persona_1 Controparte_2
motivazione riguardo alla produzione documentale depositata in sede di
gravame e l'omessa motivazione da parte della Corte d'Appello riguardo al
requisito dell'indispensabilità della produzione”), ha dichiarato assorbiti gli altri due motivi ed ha rinviato la causa alla presente Corte, in diversa composizione, demandando ad essa di valutare in concreto il profilo
7 dell'indispensabilità della prova, sulla base dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità maturato nel periodo di vigenza dell'articolo 345
ultimo comma c.p.c., nonché di provvedere anche per le spese del giudizio di legittimità.
4. Riassunto il giudizio dalla Uniqua S.r.l. in liquidazione, con sentenza non definitiva n. 1472/2021 pubblicata in data 17 novembre 2021 questa Corte,
non definitivamente pronunciando in sede di rinvio, a seguito di ordinanza della Corte Suprema di cassazione n. 8464/2020 depositata il 05 maggio
2020, sulla premessa che << L'ambito di questo giudizio è quello delle voci di danno oggetto della domanda risarcitoria da parte della Uniqua S.r.l. in liquidazione e della prova che di esse la società vuole fornire attraverso i documenti prodotti nel giudizio di appello di cui va valutata la indispensabilità ai sensi del terzo comma dell'art. 345 cod.proc.civ. nel testo vigente ratione temporis; in correlazione con l'esito del giudizio di indispensabilità di tale prova andrà valutato se risulta provata la esistenza di una maggiore pregiudizio rispetto a quello quantificato dal Tribunale di
Mantova>> nonché sulla base delle considerazioni svolte nella parte motiva della sentenza medesima, ha così disposto:
<<
1. dichiara ammissibili in quanto indispensabili ex art. 345 cod.proc.civ.
nel testo vigente ratione temporis i seguenti documenti prodotti in grado d'appello dalla Uniqua S.r.l. in liquidazione:
a) doc. 3 “relazione sulla gestione punti vendita Upper's”, con allegati bilanci;
8 b) doc. 6 “fascicolo e spese pilotage: fatture e relative contabili”;
c) doc. 9 limitatamente a: fattura 9 marzo 2006 del Notaio per € Per_2
780,53; estratto conto del 30 giugno 2006 relativo al contrato di CP_6
conto corrente 000010534779; fattura n. 1/2008 del 03 gennaio 2008 della
Co.GEn.Ser; “riepilogo bonifici” del 23 gennaio 2008;
d) doc. 10 “fascicolo per le altre spese necessarie per l'allestimento del punto
vendita non ricomprese nelle precedenti”;
e) doc. 12 “fascicolo spese di gestione dei centri commerciali dopo la
risoluzione del contratto”;
2. dichiara inammissibili ex art. 345 cod.proc.civ. nel testo vigente ratione
temporis i seguenti documenti prodotti in grado d'appello dalla Uniqua S.r.l.
in liquidazione: n. 4 “fascicolo leasing Locat n. LI894323”; n. 5 “fascicolo
leasing BPU n. LI03022695”; n. 7 “fascicolo contenente le richieste di
pagamento della rilasciate a Uniqua S.r.l. in favore di , CP_6 CP_2
n. 8 “fascicolo contenente documenti per la riconsegna della merce a
[...]
, n. 9 “fascicolo per le spese di start-up” fatta eccezione per i CP_2
documenti di cui al capo 1) c) che precede;
n. 11 “fascicolo spese canoni di
locazione”; n. 13 “fascicolo bilanci Loraimini S.r.l. anni 2005,2006,2007,
2008 e 2009”; n. 14 “Cyao Card”;
3. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
4. spese alla sentenza definitiva>>.
Con separata ordinanza in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo ed è
9 stato assegnato alla convenuta in riassunzione un Controparte_2
termine per eventuali deduzioni istruttorie in relazione ai documenti dichiarati indispensabili.
4.1. E' stata, poi, disposta consulenza tecnica d'ufficio <
la esistenza e la entità dei danni esposti dalla Uniqua S.r.l. in liquidazione
(ulteriori a quelli già accertati dal Tribunale di Mantova) in nesso di causa con l'inadempimento già accertato con sentenza passata in giudicato della sulla base dei documenti prodotti in primo grado e dei Controparte_2
documenti prodotti in appello di cui con la sentenza non definitiva.
4.2. Essendo emerso, in sede di espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, che la Uniqua S.r.l. in liquidazione è stata cancellata dal registro delle imprese in data 30 luglio 2021, il consulente d'ufficio ha chiesto la proroga dei termini concessi per il deposito della relazione;
con nota depositata in data 29 luglio 2022 il difensore della Uniqua S.r.l. in liquidazione ha chiesto la interruzione del processo;
nel contraddittorio tra le parti alla udienza del 28 settembre 2022, tenuta con modalità telematica, è
stata dichiarata la interruzione del processo.
4.3. Con “comparsa di riassunzione” depositata in data 14 ottobre 2022
“in proprio nonché quale già socio e liquidatore di Soc. Controparte_1
Uniqua ha chiesto di “fissare l'udienza per la prosecuzione del giudizio
avente n. R.G. 583/2020 concedendo termine per la notifica della presente
comparsa e del pedissequo decreto di fissazione udienza alla
convenuta/appellata, al fine di sentire accogliere le conclusioni così come
10 già̀ formulate nell'atto di citazione in appello per rinvio e nelle successive
note di trattazione scritta da aversi per integralmente richiamate nel
presente atto”.
4.4. Costituitasi la anche nel giudizio così proseguito, Controparte_2
è stata depositata la relazione da parte del consulente d'ufficio il quale ha esaminato le voci inerenti perdite patrimoniali subite dalla Uniqua riferibili al danno emergente ed al lucro cessante ed ha provveduto alle relative quantificazioni.
4.5. Precisate le conclusioni ad opera dei procuratori delle parti, assegnati nuovamente i termini ex art. 190 cod.proc.civ., la causa è stata posta in decisione;
con ordinanza depositata in data 20 luglio 2023, << Rilevato che il consulente d'ufficio, nella propria relazione, quantifica le perdite di esercizio sopportate da Uniqua nel mese di dicembre 2005 e nel 2006 in €
137.592,00; evidenzia che la “perdita gestionale in un predefinito periodo di esercizio dell'attività economica” sia qualificabile come “diminuzione patrimoniale” del soggetto che la subisce, quindi, “rientra nelle componenti del c.d. danno emergente”; riferisce che l'importo in questione “andrebbe idealmente scomposto in tre componenti”: “quella per così dire riconducibile al rischio d'impresa, non eliminabile posto che il volume dei ricavi di un negozio al dettaglio dipende anche e comunque da fattori legati alla capacità
di saper gestire il negozio (basti pensare a fenomeni di scarsa attenzione al cliente, o maleducazione degli operatori, o a fattori esogeni di contesto macroeconomico e/o di abitudini di consumo); ii) quella riconducibile alla
11 condizione di start-up del negozio, tipica di tutte le nuove iniziative imprenditoriali e fra l'altro confermata anche nei Business Plan nel caso di specie;
iii) quella invece attribuibile all'inadempimento di CP_2
traducibile - in termini concreti - con il venir meno di tutte quelle azioni di supporto che avrebbero potuto garantire un aumento dei ricavi di vendita e dunque un risultato economico soddisfacente (più o meno vicino ai Business
Plan, ma questo è un altro tema, su cui si tornerà nei paragrafi successivi).
Ciò posto, e tornando ai fattori dell'esistenza della voce di danno e del nesso di causa sopra richiamati, lo scrivente ritiene non sia individuabile, nel concreto, alcun criterio oggettivo e razionale che possa condurre a quantificare la quota parte delle perdite gestionali sopportate da Uniqua da collegarsi, in nesso di causa, direttamente - e nel complesso -
all'inadempimento accertato di declinato nei vari profili ben CP_2
articolati e spiegati in atti. Per la motivazione qui sopra esposta, dunque, lo scrivente, in risposta al quesito, ritiene che la diminuzione patrimoniale connessa alla manifestazione di perdite nel periodo di esercizio dell'attività
dei negozi, seppur qualificabile quale potenziale componente del danno emergente, non risulta oggettivamente quantificabile avendo riguardo al nesso di causa con l'inadempimento di essendo tali perdite in CP_2
tutto, in parte rilevante o in parte meramente residuale ascrivibili anche alle modalità con le quali i negozi sono stati gestiti, al contesto di riferimento,
anche macroeconomico, nonché ai fattori che tipicamente caratterizzano i primi periodi di avvio di una qualsivoglia iniziativa imprenditoriale;
ritenuto che
è necessario che il consulente d'ufficio: accerti e specifichi la natura delle
12 perdite registrate nel periodo di gestione quantificate complessivamente nella misura di € 137.592,00; specifichi quale esito era ragionevole attendersi dallo svolgimento dell'attività di gestione ove vi fosse stato l'esatto adempimento delle obbligazioni a carico della e su quali voci in perdita CP_2
l'inadempimento ha inciso, indicando quali perdite è presumibile che, in caso di esatto adempimento, non si sarebbero verificate ovvero si sarebbero verificate ma non nell'accertata misura;
rilevato che il consulente d'ufficio,
in merito al lucro cessante, ha ritenuto esistente un danno da lucro cessante quale mancato guadagno in nesso di causa con l'inadempimento della
[...]
che ha determinato la interruzione dell'attività di gestione dei punti CP_2
vendita; esclusa la possibilità di fare riferimento a dati di bilancio di altro operatore in quanto criterio discrezionale e semplicistico, ritenuto che non si possa fare riferimento ad un “ricavo medio di settore” anche tenuto conto che il dato rilevante è quello della redditività e non quello dei ricavi, ha ritenuto che l'unica ipotesi condivisibile sia il riferimento ai dati contenuti nei conti economici previsionali di cui ai docc. 17 e 17 bis, c.d. business plan, che riguardano tre periodi, ragionevolmente identificabili con gli anni 2006, 2007
e 2008; afferma che, essendosi i contratti risolti per inadempimento di
[...]
può ravvisarsi un'ipotesi di danno da lucro cessante in termini di CP_2
“profitto che il punto vendita avrebbe ottenuto se non si fosse verificato l'evento che ha condotto all'interruzione dell'attività” quale voce di “danno futuro”, per la quale si devono svolgere due operazioni, ossia la somma dei risultati economici, al netto delle imposte, attesi per il periodo di durata contrattuale e l'attualizzazione dei risultati di tale somma, sulla base di un
13 tasso di sconto espressivo della natura e del rischio propri del business che si sarebbe esercitato nel punto vendita in caso di mancato inadempimento;
evidenzia che i business plan dei due negozi indicano “un risultato operativo,
ovvero un risultato economico ante oneri finanziari … e ante imposte sul reddito” e che non vi sono informazioni per poter prevedere i risultati operativi per gli anni 2009 e 2010 e per i primi due mesi del 2011 per il punto vendita di Bologna;
ha quindi calcolato il lucro cessante unicamente per il biennio 2007/2008, considerato quale “scenario prudenziale” sulla base delle stime analiticamente indicate nella relazione in € 77.412,00; rilevato che al consulente d'ufficio va chiesto di effettuare il calcolo del lucro cessante in relazione alla intera durata del contratto (cinque anni), effettuando per il periodo residuo a quello stimato un calcolo previsionale>>, la causa è stata rimessa sul ruolo con riconvocazione del consulente tecnico d'ufficio.
Ricostituito il contraddittorio tecnico il consulente d'ufficio ha depositato in data 29 febbraio 2024 la propria relazione integrativa.
4.6. Alla udienza del 05 giugno 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e la causa, assegnati i termini ex art. 190 cod.proc.civ., è stata posta in decisione.
Nella memoria di replica depositata dalla difesa della convenuta in riassunzione è stata posta questione su quanto di seguito riportato testualmente:
“IN VIA PRELIMINARE Sulle conclusioni di parte appellante e sulla
legittimazione del Sig. Nel corso del giudizio l'Ecc.ma Controparte_1
14 Corte, preso atto della cancellazione della Uniqua s.r.l. in Liquidazione dal
registro delle imprese in data 30 luglio 2021, con provvedimento in data
28.9.2022, dichiarava l'interruzione del processo. Con comparsa di
riassunzione in data 14.10.2022 il sig. in proprio, nonché Controparte_1
quale già socio e liquidatore della società Uniqua s.r.l. in liquidazione,
chiedeva la prosecuzione del giudizio (si veda il ricorso in riassunzione del
14/10/2022). Successivamente parte attrice con nota scritta datata e
depositata il 03/06/2024 così precisava le conclusioni nel merito in via
principale: “In via principale, e fatti salvi i precedenti accertamenti in punto
di responsabilità, condannare la alla refusione Controparte_3
in favore di Uniqua S.r.l. in a titolo di risarcimento dei danni tutti generati
dall'illecito contegno meglio descritto negli atti del presente giudizio ed
oggetto degli accertamenti già̀ compiuti con la Sentenza n. 49/2011 del
Tribunale di Mantova, Sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere, e
confermato nel merito dalla Ecc.ma Corte d'Appello con la Sentenza n.
1622/2017, della somma complessiva di € 973.058,93, ovvero di quella
diversa somma, maggiore o minore, risultante, comunque, di giustizia a
seguito dell'istruttoria e/o anche, occorrendo, in applicazione dei criteri
equitativi di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.. Il tutto con vittoria delle spese e
compensi professionali, così come indicati nella nota spese già versata in atti
in data 26 maggio 2023, ovvero nella diversa misura ritenuta maggiormente
opportuna dalla Ecc.ma Corte adita, dei seguenti giudizi: nR.G. 7250/2006,
Tribunale di Mantova, Sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere;
n.
R.G. 960/2011, Corte d'Appello di Brescia;
n. R.G. 17071/2018 Corte
15 Suprema di Cassazione, nonché́ del presente giudizio di rinvio, maggiorati
del rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge, e degli
oneri accessori di legge. Con vittoria di spese e compensi del presente
giudizio, oltre 15% per spese generali, oltre IVA e CNPA, come per Legge”.
Ciò premesso, devesi rilevare che, come a bene ha ritenuto il Tribunale
Torino Sez.III nell'Ordinanza del 31/08/2012 -”a seguito delle tre pronunce
delle Sezioni Unite della Cassazione in data 22 febbraio 2012,
rispettivamente, n. 4060, n. 4061 e n. 4062, la cancellazione dal Registro
delle Imprese produce l'estinzione della società di persone anche in presenza
di crediti non soddisfatti e di rapporti non ancora definiti. Tra i rapporti non
ancora definiti rientrano le c.d. sopravvenienze attive e passive ma, mentre
per queste ultime il legislatore è intervenuto con una specifica previsione
prevedendo, dopo la cancellazione, la responsabilità dei soci e/o dei
liquidatori nei confronti dei creditori rimasti insoddisfatti (sia pure entro
certi limiti), per le sopravvenienze attive non si è provveduto a dettare alcuna
specifica disciplina. Considerato, tuttavia, che anche in presenza di
sopravvenienze attive non può ritenersi possibile una sopravvivenza della
società né una sua reviviscenza, deve concludersi che in tale ipotesi si
verifichi un fenomeno di successione delle sopravvenienze nei confronti dei
soci, divenendo le stesse oggetto di una comunione potenziale e particolare
che non ha titolo nella legge (ex art. 1100 c.c.), ma trova origine
nell'estinzione della sovrastruttura cui era imputato il bene residuo. Ne
discende la necessaria attribuzione di quei beni residui ai soci, non essendovi
altri possibili destinatari, con il conseguente instaurarsi del regime di
16 comunione sui beni stessi. Dunque, una volta stabilito che la società
cancellata è definitivamente estinta e che non può più avere alcuna capacità
giuridica e processuale per agire per il recupero dei crediti, spetterà soltanto
agli ex soci la legittimazione ad agire in giudizio ed a ottenere pro quota,
secondo le norme sulla comunione, il soddisfacimento dei crediti di cui era
titolare la società estinta.” Da tale decisione (che trova riscontro e
fondamento in tre ordinanze delle sezioni unite della Suprema Corte) ne
consegue che le domande del Sig. così come precisate Controparte_1
all'udienza del 03/06/2024 dovranno essere rigettate in quanto anche
inammissibili, perché il soggetto beneficiario della decisione è estinto e
quindi ha perso in modo irreversibile la soggettività giuridica. Come è noto,
la sentenza che venisse emanata nei confronti di un soggetto estinto sarebbe
giuridicamente inesistente e privo di ogni effetto giuridico. In subordine,
nella denegata ipotesi che Codesta Ill.ma Corte adita ritenesse di poter
sostituire la società Uniqua in liquidazione srl, quale soggetto destinatario
della decisione, con il Sig. in quanto già socio della società Parte_2
cancellata, dovrà però tenere in considerazione che lo stesso ne era socio
solo per il 20% (vedasi visura CCIAA depositata con l'istanza di interruzione
da parte dell'Avv. Adamo e che per comodità ancora si deposita unitamente
al presente atto).
Cioè, per quanto precisato più sopra, nella denegata ipotesi di accoglimento
della domanda attorea, il quantum da attribuire al socio Controparte_1
dovrà essere limitato al 20% di quanto eventualmente Codesta Corte
17 liquiderà in totale. Per il residuo 80% si ritiene che la Corte adita debba
rilevare la carenza di legittimazione del Sig. possibile in Controparte_1
ogni stato e grado del giudizio, per le ragioni credito di cui è titolare la sig.ra
già proprietaria del 80% della quota sociale, la quale Parte_3
evidentemente ha ritenuto di non partecipare al giudizio per la propria quota
sociale”.
4.7. Con ordinanza depositata in data 25 ottobre 2024 la causa è stata rimessa sul ruolo essendo stata trattenuta in decisione con la partecipazione nel collegio di un componente che aveva fatto parte del collegio giudicante che ha emesso la sentenza cassata.
4.7. Alla udienza del 20 novembre 2024 che si è tenuta dinanzi al Collegio
nella composizione di cui in epigrafe, il Presidente ha evidenziato alle parti l'intervenuta proposizione della questione posta nella memoria di replica della convenuta in riassunzione e, rilevato che la causa era già stata assegnata a sentenza con concessione di termini di legge per conclusionali e repliche,
ha chiesto alle parti se intendessero ugualmente chiedere la concessione dei termini ex art 190 cod. proc.civ. ovvero di rinunciare ad essi.
I procuratori delle parti, riportandosi ai fogli di precisazione delle conclusioni già depositati telematicamente, contenenti le conclusioni trascritte in epigrafe, hanno dichiarato entrambe di rinunciare ai termini ex art 190 cod.
proc.civ. perché già precedentemente concessi.
La causa è stata quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
18 1. Appare necessario, in via preliminare, esaminare le questioni poste dall'appellata nella memoria di replica depositata dalla difesa della convenuta in riassunzione in data 24 settembre 202.
Il tema è quello delle conclusioni formulate da dopo che lo Controparte_1
stesso, a seguito della cancellazione dell'attrice in riassunzione al registro delle imprese ai sensi dell'art. 2495 cod.civ., della conseguente interruzione del processo, ha proseguito ex art. 302 cod.proc.civ. il processo in proprio e quale ex socio e liquidatore della società estinta.
2. Le note pronunce delle Sezioni Unite, nelle sentenze nn. 6070/13, 6071/13
e 6072/13, hanno espresso il principio di diritto per cui, a seguito dell'estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono - il che sacrificherebbe ingiustamente i diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci, i quali, quanto ai debiti sociali, ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate,
mentre, quanto alle sopravvenienze attive, si determina un acquisto in comunione tra i soci dei diritti e beni non compresi nel bilancio finale di liquidazione, escluse le mere pretese e le ragioni creditorie incerte;
in particolare, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto
19 bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale),
il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.
3. Più di recente la Suprema Corte ha precisato che <
cancellazione della società dal registro delle imprese (tanto più se si tratta di cancellazione d'ufficio ex art. 2490,ultimo comma c.c.) non può ritenersi automaticamente rinunciato il credito controverso (nella specie derivante dall'azione promossa ex art. 2476 c.c.), atteso che la regola è la successione in favore dei soci dei residui attivi, salvo la remissione del debito ai sensi dell'art. 1236 c.c., che deve essere allegata e provata con rigore da chi intenda farla valere, dimostrando tutti i presupposti della fattispecie, ossia la inequivoca volontà remissoria e la destinazione della dichiarazione ad uno specifico creditore>> (Cass. 30075/2020); in particolare, è stato precisato che
<
anni consecutivi, da cui consegua la cancellazione d'ufficio della società dal registro delle imprese, non costituisce presunzione grave, precisa e concordante di rinuncia al credito di cui la società è titolare e non è
qualificabile come negozio di remissione del debito>> ( Cass. 13534/2021).
4. Quanto, poi, al regime di titolarità, quando l'ex socio agisce per un credito della società estinta <
instaurerà tra i soci medesimi un regime di contitolarità o comunione indivisa, onde anche la relativa gestione ne seguirà il regime proprio, con esclusione del litisconsorzio>> (Cass. 17492/2018).
20 5. A seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 2490 cod.civ. ultimo comma, rilevata dal consulente d'ufficio e poi dichiarata nel processo dal difensore della società, ha Controparte_1
proseguito il giudizio ex art. 392 cod.proc.civ. e, in esito alla istruttoria compiuta, ha precisato le conclusioni trascritte in epigrafe chiedendo la condanna della convenuta in riassunzione “alla Controparte_2
refusione in favore di Uniqua S.r.l. in liquidazione, a titolo di risarcimento
dei danni tutti generati dall'illecito contegno meglio descritto negli atti del
presente giudizio ed oggetto degli accertamenti già̀ compiuti con la Sentenza
n. 49/2011 del Tribunale di Mantova, Sezione distaccata di Castiglione delle
Stiviere, e confermato nel merito dalla Ecc.ma Corte d'Appello con la
Sentenza n. 1622/2017, della somma complessiva di € 973.058,93, ovvero di
quella diversa somma, maggiore o minore, risultante, comunque, di giustizia
a seguito dell'istruttoria e/o anche, occorrendo, in applicazione dei criteri
equitativi di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.”.
6. La questione nei termini in cui è stata posta dalla difesa della convenuta in riassunzione nella memoria di replica, già riportata in modo testuale nello svolgimento del processo, è quella della legittimazione di e Controparte_1
dell'ammissibilità della domanda di condanna formulata in favore della società estinta.
Questione in relazione alla quale l'attore in riassunzione non ha replicato,
benché sia stato sollecitato il contraddittorio sul punto alla udienza del 20
novembre 2024 dinanzi al Collegio nella nuova composizione.
Non può che prendersi atto, quindi, della formulazione testuale della predetta
21 domanda, inammissibile in quanto formulata in favore di soggetto (la società)
ormai giuridicamente inesistente, e prima ancora, del difetto di legittimazione di Controparte_1
6. Infatti, del tutto carente di legittimazione è nella sua Controparte_1
qualità di ex liquidatore della società: l'estinzione della società cancellata, ha privato della legittimazione ad causam, ai fini della prosecuzione del giudizio, sia la società di capitali sia l' ex rappresentante e liquidatore giacché
la cancellazione della società ha come effetto il venir meno del potere di rappresentanza degli organi della liquidazione (Cass. 27847/2022, 11100/
2017, 12040/2015).
7. In base alle citate pronunce delle sezioni Unte, nel presupposto che la estinzione della società determini un meccanismo di tipo successorio, il
<> è legittimato alla prosecuzione del processo, in qualità di successore diretto nei rapporti obbligatori della società
estinta dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese.
Tuttavia, <
società cancellata dal registro delle imprese ha l'onere di allegare espressamente e, poi, di dimostrare la propria qualità di avente causa della società, come assegnatario del credito in base al bilancio finale di liquidazione oppure come successore nella titolarità di un credito non inserito nel bilancio e non oggetto di tacita rinuncia, senza che assuma alcun rilievo la dichiarata qualità di ex-socio o di liquidatore, non necessariamente implicante la successione nella posizione giuridica>> (Cass. 8521/2021;
17192/2024).
22 La qualità di ex socio non comporta necessariamente la successione nella posizione giuridica.
ha dedotto di agire anche “in proprio nonché quale già Controparte_1
socio” ma non ha allegato la sua qualità di successore, qualità che neanche può ritenersi implicitamente allegata avendo egli formulato le proprie conclusioni, come esposto, con la esclusiva richiesta di condanna della controparte in favore della società estinta e non già in proprio favore.
Né, in qualche modo, il riferimento o l'esplicitazione della sua qualità di successore della società estinta è ricavabile dagli scritti conclusivi nei quali si fa riferimento alla “QUANTIFICAZIONE DEI DANNI DA RISARCIRSI IN
FAVORE DEL SIG. N.Q. DI LIQUIDATORE DI Controparte_1
UNIQUA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” e, quindi, ancora una volta, ad una pretesa fatta falere esclusivamente in nome e per conto della società e ad una veste, quella di liquidatore, venuta meno con la sua cancellazione.
8. Quanto alle domande formulate dalla convenuta in riassunzione e riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, esse sono inammissibili:
sul rigetto della domanda di risoluzione del contratto per fatto e colpa della sulla imputabilità alla della Controparte_2 Controparte_2
risoluzione del contratto, sulle ulteriori pretese economiche (spese legali inerenti il provvedimento d'urgenza, interessi moratori) si è già formato il giudicato (interno) per effetto del rigetto dell'appello incidentale da parte della Corte d'appello con la sentenza n. 1622/2017 e della mancata proposizione da parte di tale società di ricorso per cassazione.
23 In ogni caso le domande svolte nei confronti della società estinta in quanto cancellata dal registro delle imprese sono divenute comunque inammissibili.
9. Quanto alle spese, l'esito del giudizio fa ritenere sussistente la reciproca soccombenza tenuto conto, per un verso, che la sentenza di primo grado ha accertato reciproci crediti sui quali si è formato il giudicato e, per altro verso della inammissibilità nel presente giudizio di rinvio delle domande formulate dalle parti, per le ragioni già esposte.
In applicazione del medesimo criterio le spese relative alla espletata consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia definitivamente pronunciando in sede di rinvio, così provvede
1.dichiara il difetto di legittimazione di quale liquidatore Controparte_1
della Uniqua S.r.l. in liquidazione a proseguire ex art. 302 cod.proc.civ. il giudizio interrotto a seguito della cancellazione dal registro delle imprese;
2. dichiara inammissibile la domanda di condanna della Controparte_2
al risarcimento dei danni per cui è processo in favore della Uniqua S.r.l.
[...]
in liquidazione proposta da in proprio e quale già socio della Parte_4
Uniqua S.r.l. in liquidazione cancellata dal registro delle imprese;
3.dichiara inammissibili in quanto coperte dal giudicato (interno) e svolte nei confronti di società estinta le domande proposte dalla Controparte_2
24 4.dichiara compensate tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio;
5.pone le spese relative alla espletata consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
25