Sentenza 15 giugno 1999
Massime • 2
Il diritto di mantenere i rami di un albero protesi verso il fondo del vicino (art. 896 cod. civ.) può legittimamente costituire oggetto di servitù (potendo quest'ultima avere ad oggetto non soltanto una maggior utilità, ma anche semplicemente una maggior comodità o mera amenità del fondo dominante) a condizione che questa nasca per titolo ovvero per destinazione del padre di famiglia (e non anche per usucapione, potendo il proprietario del fondo confinante costringere in qualunque tempo il vicino a tagliarli). Ne consegue che, al fine di ritenere legittimo il protendimento dei rami, il proprietario del fondo è tenuto a provare non già l'esistenza di una servitù di tenere l'albero a distanza inferiore a quella legale, bensì la costituzione (per titolo o per "destinatio patris familiae") della specifica servitù di protendimento dei rami nel fondo vicino.
Ai sensi dell'art. 895, comma primo cod. civ., nella ipotesi in cui, per morte recisione o abbattimento, un albero non facente parte di un filare sia stato eliminato, si estingue, in deroga ai principi in tema di estinzione delle servitù, anche la servitù che consentiva il mantenimento dell'albero a distanza inferiore a quella legale, non avendo il titolare del fondo dominante alcun diritto di sostituire l'albero eliminato se non osservando le distanze legali.
Commentario • 1
- 1. La competenza civile del giudice di pacehttps://www.studiocataldi.it/
Una monografia di Raffaele Vairo Scarica questa monografia in PDF Sommario: 1. Premessa - 2. Concetto di giurisdizione - 3. La giurisdizione ordinaria - 4. La competenza - 5. La competenza del giudice di pace - 6. Competenza per valore - 6.1. Determinazione del valore - 7. Competenza per materia - 7.1. Apposizione di termine.- 7.2. Distanze delle piante - 7.3. Misura e modalità di uso dei servizi condominiali - 7.4. Immissioni - 8. Competenza per territorio - 8.1.Foro generale delle persone fisiche 8.2. Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute - 8.3. Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione - 8.4. Foro del luogo dove …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/06/1999, n. 5928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5928 |
| Data del deposito : | 15 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Rel. Consigliere -
Dott. Matteo IACUBINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AC US, elettivamente domiciliato in ROMA VIA APPIA NUOVA 96, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROLFO, che lo difende unitamente all'avvocato RENZO FRANCIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TI AN MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLE CAVE 17, presso lo studio BONIFAZI Cammerota, difesa dall'avvocato PAOLO BORSOTTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n.214/96 del Tribunale di MASSA, depositata il 29/4/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7/1/99 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per l'accoglimento del 1 motivo, rigetto del 2 e del 3.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
US RA, con atto di citazione notificato il 3 novembre 1988, convenne AN RI TI innanzi al Pretore di Massa, presso la Sezione Distaccata di Carrara, per sentirla condannare ad abbattere un albero posto a distanza illegale dal proprio fondo ed al taglio dei rami di altro albero che, invadendo la proprietà di esso attore, toglievano luce ed aria alla propria abitazione. Il convenuto resistè alla domanda, chiedendone il rigetto. Nel corso di un'ispezione dei luoghi il procuratore dell'attore diede atto dell'abbattimento di uno dei due alberi, ma il procuratore della convenuta osservò che l'abbattimento non aveva alcun legame con la causa.
L'adito pretore rigettò la domanda e la sua decisione ha trovato conferma nella sentenza resa in data 29 aprile 1996 dal Tribunale di Massa Carrara, adito in appello dal soccombente RA. Ha ritenuto il giudice d'appello che il diritto della TI a tenere le piante a distanza non consentita dalla legge derivava dalla costruzione, a carico del fondo del RA, di una servitù per destinazione del padre di famiglia, perché, al tempo della divisione dell'originario unico fondo, gli alberi si trovavano nella posizione in cui erano al tempo della domanda ed alcuna disposizione relativamente ad essi era stata dettata con l'atto di divisione.
Il Tribunale ha, inoltre, escluso che, come sosteneva l'appellante, l'abbattimento di uno dei due alberi potesse significare rinuncia, implicita, da parte del titolare del fondo dominante, alla servitù, sia perché una rinuncia tacita sarebbe stata inconcepibile, sia, comunque, perché ad un diritto reale può rinunciarsi solo mediante atto scritto.
Quanto alla domanda relativa all'altro albero, il giudice d'appello ha rilevato che a torto l'appellante si doleva del fatto che il primo giudice non avesse riscontrato i danni che gli erano derivati dalla necessità di eliminare foglie e rami secchi caduti dalla pianta, poiché, al riguardo, alcuna domanda risultava proposta e, comunque, il Pretore aveva escluso l'esistenza di danni. Avverso tale decisione il RA propone ricorso per cassazione fondato su tre motivi, cui la TI resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente censura l'impugnata sentenza per omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, adducendo che, pur avendo, egli, proposto domanda di condanna della TI al taglio dei rami che da uno dei due alberi piantati nel fondo della convenuta si protendevano nel suo fondo, e pur avendo in appello specificato che tale domanda si intendeva proposta ai sensi dell'art. 896 cod. civ., ne' il Pretore ne' il Tribunale l'avevano esaminata.
La censura è fondata.
Risulta dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado che, mentre con riferimento ad uno dei due alberi, fu proposta domanda per il rispetto della distanza prescritta dall'art. 892 cod. civ., con riferimento all'altro albero fu proposta domanda volta alla condanna della convenuta al taglio dei rami che, invadendo la proprietà dell'attore, toglievano luce ed aria all'abitazione dello stesso.
Tale domanda non risulta esaminata ne' dal primo giudice ne' da quello d'appello. Quest'ultimo, come risulta dall'impugnata sentenza, evidentemente fuorviato dal fatto che il RA aveva evidenziato che l'invasione dei rami cagionava, oltre all'impedimento al passaggio della luce e dell'aria nella sua abitazione, anche il pregiudizio di dover raccogliere il fogliame deciduo con le relative spese, si è, invece, occupato di una domanda di risarcimento danni, che in base alla stessa impugnata sentenza non risulta proposta, omettendo, invece, di esaminare la domanda, proposta, di condanna al taglio dei rami protesi nel fondo del RA.
Nè, contrariamente a quanto sostiene la controricorrente, l'omessa pronuncia potrebbe trovare giustificazione in una pretesa novità della domanda, poiché in grado d'appello il RA ha solo avuto cura di precisare, peraltro correttamente, che la domanda volta al taglio dei rami protesi era posta ai sensi dell'art. 896, co. 1 , cod. civ., il che era superfluo, dal momento che detta domanda in nessun'altra norma poteva trovare fondamento. L'accoglimento del primo motivo assorbe l'esame del terzo motivo, col quale il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 896 e 1062 cod. civ., rilevando che, oltre ad omettere di motivare sulla domanda di condanna al taglio dei rami protesi nel suo fondo, il giudice d'appello ha violato l'art. 896 cod. civ., che correttamente interpretato, avrebbe consentito l'accoglimento della domanda, nonostante la ritenuta esistenza della servitù. È, invero, evidente che, esaminando la domanda di condanna al taglio dei rami protesi, il giudice del rinvio dovrà fare applicazione dell'art. 896 cod. civ., tenendo, però, presente che, al fine di ritenere eventualmente giustificato il protendimento dei rami nel fondo vicino, è necessario provare, non già la costituzione della servitù di tenere l'albero a distanza inferiore a quella legale, bensì la costituzione per titolo o per destinazione del padre di famiglia della specifica servitù di protendimento dei rami nel fondo vicino (cfr. Cass., 1 ottobre 1958, n. 3062). Col secondo mezzo il ricorrente denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, violazione o falsa applicazione di norme di diritto, osservando, con riferimento all'abbattimento di uno dei due alberi - quello posto a distanza inferiore alla distanza di legge - che erroneamente il Tribunale ha ritenuto necessaria la forma scritta ad substantiam perché la TI potesse validamente rinunciare alla relativa servitù, perché, a prescindere dal "preciso ed inequivocabile dettato dall'art. 895 c.c.", se da alcun atto risultava costituita la servitù, questa non poteva considerarsi sorta, sicché la domanda di abbattimento doveva considerarsi fondata. Se, invece, com'è più plausibile, non può ritenersi applicabile l'art. 1350 cod. civ., essendo sufficiente lo stato di fatto obbiettivo esistente all'atto della divisione, allora non era necessaria la forma scritta neppure per operare la rinuncia alla servitù, che doveva ritenersi implicita nel taglio dell'albero eseguito dalla TI.
La censura è fondata per quanto di ragione e nei soli limiti imposti dalla norma dettata dall'art. 895 cod. civ., cui il ricorrente fa solo un cenno nel corso dell'esposizione della censura. Va, in primo luogo, osservato che, contrariamente a quanto sostiene la controricorrente, l'abbattimento dell'albero risulta accertato nel corso del giudizio di primo grado, com'è riferito nella parte espositiva dell'impugnata sentenza, poiché in sede di ispezione dei luoghi il procuratore dell'attore fece dare atto dell'avvenuto abbattimento dell'albero ed il procuratore della convenuta non contestò il dato di fatto, essendosi limitato a sostenere che l'eliminazione della pianta "non aveva alcun legame con la causa". Ciò posto, devesi osservare che il giudice d'appello, mentre correttamente ha ritenuto che la domanda di abbattimento dell'albero de quo fosse originariamente infondata in considerazione dell'accertata costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, verificatasi in sede di divisione dell'originario unico fondo, ha ignorato la disposizione dettata dall'art. 895, co. 1 , cod. civ. quando ha escluso che l'abbattimento dell'albero potesse avere alcuna influenza sul dedotto rapporto di servitù tra i due fondi, poiché, fuorviato dalla tesi sostenuta dalla convenuta, si è posto il problema dell'eventuale valenza di rinuncia alla servitù attribuibile all'abbattimento dell'albero e lo ha risolto negativamente, sul rilievo della mancanza della forma scritta. Al contrario, ai sensi dell'art. 895, co. 1 , cod. civ., quando per morte, recisione od abbattimento l'albero, che non faceva parte di un filare, sia eliminato, in deroga ai principi relativi ai modi di estinzione delle servitù si estingue la servitù che consentiva al vicino di tenere l'albero a distanza inferiore a quella legale, poiché egli non ha il diritto di sostituire l'albero eliminato, se non osservando la distanza legale.
Pertanto, indipendentemente dalla volontà del proprietario del fondo dominante, il fatto oggettivo dell'eliminazione dell'albero determina l'estinzione ipso iure della servitù.
Di ciò avrebbe dovuto tener conto il Tribunale nel valutare gli effetti sul piano giuridico dell'abbattimento dell'albero ad opera della TI, proprietaria del fondo dominante, sicché, invece di rigettare puramente e semplicemente la domanda, avrebbe dovuto, ad un tempo, dare atto in motivazione dell'esistenza all'atto della sua proposizione;
iudi avrebbe dovuto esaminare il fatto, sopravvenuto, dell'abbattimento dell'albero e, ponendolo in relazione al dettato dell'art. 895 cod. civ., porsi il problema dell'eventuale cessazione della materia del contendere.
Conclusivamente, in conseguenza dell'accoglimento del primo motivo del ricorso e, per quanto di ragione, del secondo motivo, l'impugnata sentenza va cassata, nei limiti dell'accoglimento, con rinvia, anche per il provvedimento sull'onere delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di La Spezia, che all'uopo si designa, il quale dovrà giudicare, esaminando la domanda di condanna al taglio dei rami protesi e, la domanda di abbattimento dell'albero posto a distanza illegale, sulla base dei i principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e, per quanto di ragione, il secondo motivo;
dichiara assorbito il terzo motivo;
cassa, nei limiti dell'accoglimento, l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di La Spezia.
Così deciso in Roma, addì 7 gennaio 1999, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile.