TRIB
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 03/10/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C. nella causa n. 7441/2022 R.G., iscritta a ruolo in data 06/12/2022 da
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in ZERO BRANCO, piazza G. FALCONE E P. BORSELLINO 1, presso gli Avv.ti
NA PA e IT GO, che lo rappresentano e difendono per procura allegata alla citazione
ATTORE
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), CP_2 C.F._3
(C.F. , Controparte_3 C.F._4
(C.F. ), Controparte_4 C.F._5
(C.F. ), Controparte_5 C.F._6
C.F. ), Controparte_6 C.F._7
nonché i loro eredi e/o aventi causa
CONVENUTI CONTUMACI
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni dell'attore:
Voglia Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, nel merito
- accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione da parte del sig. degli Parte_1
immobili siti in Maserada sul Piave (TV) e catastalmente censiti al medesimo Comune al foglio 22:
MN. 25 terreno di mq. 125
MN. 363(ex 24/f) di mq. 16 ente urbano
MN. 362 (ex mn. 308) area urbana fabbricati corrispondente ai terreni mappale 362 (ex 24/e ente urbano di mq. 80;
MN. 463 (ex MN. 305) area urbana corrispondente ai terreni al mn. 463(ex mn. 25/b) ente urbano di mq. 37). mn. 361 sub 1 (ex 361 ex mn. 24 sub 2) corrispondente al C. Terreni mappale 361 ente urbano di mq.
48. in virtù del suo possesso e di quello del dante causa Persona_1
- ordinare conseguentemente alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
Con rifusione di spese di lite.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
agisce in giudizio chiedendo l'accertamento dell'avvenuto Parte_1
acquisto per usucapione dei seguenti mappali, tutti siti in Maserada sul Piave:
MN. 25 di mq. 125 – terreno
MN. 363 (ex 24/f) di mq. 16 – ente urbano
MN. 362 (ex mn. 308) di mq. 80 – area urbana fabbricati corrispondente ai terreni mappale
362 (ex 24/e ente urbano);
MN. 463 (ex MN. 305) di mq. 37 – area urbana corrispondente ai terreni al mn. 463 (ex mn. 25/b) ente urbano). mn. 361 sub 1 (ex 361 ex mn. 24 sub 2) di mq. 48, corrispondente al Catasto Terreni mappale 361 ente urbano.
Afferma l'attore di aver acquistato i suindicati immobili per usucapione, in virtù del possesso esercitato personalmente a partire dalla data dell'atto di compravendita del 14.12.2006 e di quello in precedenza esercitato dal signor , alienante Persona_1
nel contratto medesimo.
L'attore deduce, infatti, che con l'atto stipulato nel 2006, aveva ceduto Parte_1
in suo favore la proprietà di alcuni immobili, e il possesso dei mappali oggetto di causa
(cfr. all. 1 att.).
L'attore ha depositato relazione ipocatastale ventennale (all. 15 att.) dalla quale risultano tutti i soggetti intestatari, o loro successori, dei mappali oggetto di causa.
Con ordinanza dell'8.9.2023, verificata la regolarità della notificazione è stata dichiarata la contumacia dei convenuti , , Controparte_1 Controparte_5
, Controparte_6 Controparte_4 CP_3
, mentre la contumacia di è stata dichiarata con
[...] CP_7
ordinanza del 12.9.2024, a seguito della verifica della regolare notificazione ai sensi dell'art. 150 c.p.c.
Con ordinanza del 16.12.2024, in esito al deposito delle memorie richieste ex art. 183 VI
c.p.c., è stata ammessa la prova testimoniale espletata all'udienza del 24.3.2025.
L'attore ha depositato in data 26.9.2025 note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e della discussione ex art. 281-sexies c.p.c. e, pertanto, la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3° c.p.c.
***
La domanda attorea merita accoglimento per le seguenti ragioni.
La prova del possesso uti dominus pubblico, pacifico, continuo e non interrotto, protratto per oltre vent'anni, è stata fornita per testi, essendo stati formulati capitoli di prova relativi a circostanze, allegate con adeguata specificità, idonee a giustificare l'acquisto per usucapione ventennale della proprietà delle particelle di cui si discute.
Sono stati sentiti quali testimoni i sigg. e . Tes_1 Controparte_8
Entrambi i testi, riconoscendo i luoghi di causa attraverso l'estratto di mappa, allegato sub doc. 14 del fascicolo di parte attrice, esibito in udienza, hanno confermato che l'attore si occupa dal 2006, e dapprima lo faceva insieme al , della manutenzione Parte_1
ordinaria e straordinaria dei terreni e degli immobili oggetto di causa. In particolare, il teste ha affermato di passare sul posto “…dal 1998 due tre volte al Tes_1
giorno per andare al lavoro…”, affermato di essere a conoscenza che l'attore abbia effettuato lavori di manutenzione della copertura del tetto.
Entrambi i testi hanno confermato che il ha provveduto alla Persona_1
coltivazione e alla manutenzione degli immobili in questione fin dagli anni '70.
Sulla base delle dichiarazioni testimoniali, in conclusione, può ritenersi provato che il signor , prima, e il signor , a partire dal 2006 in poi Persona_1 Parte_1
hanno esercitato sugli immobili, per oltre vent'anni, in modo incontestato, un potere di signoria corrispondente a quello del proprietario e, in mancanza di eccezioni da parte dei convenuti, rimasti contumaci, deve inoltre presumersi che tale possesso sia stato, oltre che pubblico e continuo (come già risultante dalle testimonianze), anche pacifico e non interrotto.
Risultano, pertanto, integrati i requisiti di cui all'art. 1158 c.c. e anche quelli previsti dall'art. 1146 co. 2 c.c.
Come è noto, infatti, “in tema di accessione nel possesso ex art. 1146, comma 2, c.c., affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori ed il successore a titolo particolare possa unire al proprio quello del dante causa, è necessario che il trasferimento sia giustificato da un titolo astrattamente idoneo al passaggio della proprietà od altro diritto reale sul bene…” (da ult. Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 8579 del 27/03/2023): l'atto di compravendita datato, Rep. 165510, Racc,
22543, Notaio dott. dall' all. 1 fasc. att.) è certamente atto idoneo Persona_2 Per_3
ai sensi dell'art. 1146 co. 2 c.c.
Pertanto, risultano integrati i presupposti di cui all'art. 1158 c.c., per effetto anche del possesso ex art. 1146 co. 2 c.c., la domanda attorea va accolta.
Nulla per le spese, stante la contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
• accerta e dichiara che è pieno ed esclusivo proprietario Parte_1
per intervenuta usucapione dei seguenti beni immobili:
− MN. 25 terreno di mq. 125; − MN. 363(ex 24/f) di mq. 16 ente urbano;
− MN. 362 (ex mn. 308) area urbana fabbricati corrispondente ai terreni mappale 362
(ex 24/e ente urbano di mq. 80;
− MN. 463 (ex MN. 305) area urbana corrispondente ai terreni al mn. 463(ex mn.
25/b) ente urbano di mq. 37);
− MN. 361 sub 1 (ex 361 ex mn. 24 sub 2) corrispondente al C. Terreni mappale 361 ente urbano di mq. 48.
• per l'effetto, ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Treviso la trascrizione della presente sentenza, e le necessarie e conseguenti volturazioni catastali, con esonero da ogni responsabilità;
• nulla per le spese, considerato che i convenuti, non costituendosi, non hanno contrastato l'accoglimento della domanda attorea.
Treviso, 03/10/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Laura Ceccon
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C. nella causa n. 7441/2022 R.G., iscritta a ruolo in data 06/12/2022 da
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in ZERO BRANCO, piazza G. FALCONE E P. BORSELLINO 1, presso gli Avv.ti
NA PA e IT GO, che lo rappresentano e difendono per procura allegata alla citazione
ATTORE
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), CP_2 C.F._3
(C.F. , Controparte_3 C.F._4
(C.F. ), Controparte_4 C.F._5
(C.F. ), Controparte_5 C.F._6
C.F. ), Controparte_6 C.F._7
nonché i loro eredi e/o aventi causa
CONVENUTI CONTUMACI
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni dell'attore:
Voglia Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, nel merito
- accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione da parte del sig. degli Parte_1
immobili siti in Maserada sul Piave (TV) e catastalmente censiti al medesimo Comune al foglio 22:
MN. 25 terreno di mq. 125
MN. 363(ex 24/f) di mq. 16 ente urbano
MN. 362 (ex mn. 308) area urbana fabbricati corrispondente ai terreni mappale 362 (ex 24/e ente urbano di mq. 80;
MN. 463 (ex MN. 305) area urbana corrispondente ai terreni al mn. 463(ex mn. 25/b) ente urbano di mq. 37). mn. 361 sub 1 (ex 361 ex mn. 24 sub 2) corrispondente al C. Terreni mappale 361 ente urbano di mq.
48. in virtù del suo possesso e di quello del dante causa Persona_1
- ordinare conseguentemente alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
Con rifusione di spese di lite.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
agisce in giudizio chiedendo l'accertamento dell'avvenuto Parte_1
acquisto per usucapione dei seguenti mappali, tutti siti in Maserada sul Piave:
MN. 25 di mq. 125 – terreno
MN. 363 (ex 24/f) di mq. 16 – ente urbano
MN. 362 (ex mn. 308) di mq. 80 – area urbana fabbricati corrispondente ai terreni mappale
362 (ex 24/e ente urbano);
MN. 463 (ex MN. 305) di mq. 37 – area urbana corrispondente ai terreni al mn. 463 (ex mn. 25/b) ente urbano). mn. 361 sub 1 (ex 361 ex mn. 24 sub 2) di mq. 48, corrispondente al Catasto Terreni mappale 361 ente urbano.
Afferma l'attore di aver acquistato i suindicati immobili per usucapione, in virtù del possesso esercitato personalmente a partire dalla data dell'atto di compravendita del 14.12.2006 e di quello in precedenza esercitato dal signor , alienante Persona_1
nel contratto medesimo.
L'attore deduce, infatti, che con l'atto stipulato nel 2006, aveva ceduto Parte_1
in suo favore la proprietà di alcuni immobili, e il possesso dei mappali oggetto di causa
(cfr. all. 1 att.).
L'attore ha depositato relazione ipocatastale ventennale (all. 15 att.) dalla quale risultano tutti i soggetti intestatari, o loro successori, dei mappali oggetto di causa.
Con ordinanza dell'8.9.2023, verificata la regolarità della notificazione è stata dichiarata la contumacia dei convenuti , , Controparte_1 Controparte_5
, Controparte_6 Controparte_4 CP_3
, mentre la contumacia di è stata dichiarata con
[...] CP_7
ordinanza del 12.9.2024, a seguito della verifica della regolare notificazione ai sensi dell'art. 150 c.p.c.
Con ordinanza del 16.12.2024, in esito al deposito delle memorie richieste ex art. 183 VI
c.p.c., è stata ammessa la prova testimoniale espletata all'udienza del 24.3.2025.
L'attore ha depositato in data 26.9.2025 note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e della discussione ex art. 281-sexies c.p.c. e, pertanto, la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3° c.p.c.
***
La domanda attorea merita accoglimento per le seguenti ragioni.
La prova del possesso uti dominus pubblico, pacifico, continuo e non interrotto, protratto per oltre vent'anni, è stata fornita per testi, essendo stati formulati capitoli di prova relativi a circostanze, allegate con adeguata specificità, idonee a giustificare l'acquisto per usucapione ventennale della proprietà delle particelle di cui si discute.
Sono stati sentiti quali testimoni i sigg. e . Tes_1 Controparte_8
Entrambi i testi, riconoscendo i luoghi di causa attraverso l'estratto di mappa, allegato sub doc. 14 del fascicolo di parte attrice, esibito in udienza, hanno confermato che l'attore si occupa dal 2006, e dapprima lo faceva insieme al , della manutenzione Parte_1
ordinaria e straordinaria dei terreni e degli immobili oggetto di causa. In particolare, il teste ha affermato di passare sul posto “…dal 1998 due tre volte al Tes_1
giorno per andare al lavoro…”, affermato di essere a conoscenza che l'attore abbia effettuato lavori di manutenzione della copertura del tetto.
Entrambi i testi hanno confermato che il ha provveduto alla Persona_1
coltivazione e alla manutenzione degli immobili in questione fin dagli anni '70.
Sulla base delle dichiarazioni testimoniali, in conclusione, può ritenersi provato che il signor , prima, e il signor , a partire dal 2006 in poi Persona_1 Parte_1
hanno esercitato sugli immobili, per oltre vent'anni, in modo incontestato, un potere di signoria corrispondente a quello del proprietario e, in mancanza di eccezioni da parte dei convenuti, rimasti contumaci, deve inoltre presumersi che tale possesso sia stato, oltre che pubblico e continuo (come già risultante dalle testimonianze), anche pacifico e non interrotto.
Risultano, pertanto, integrati i requisiti di cui all'art. 1158 c.c. e anche quelli previsti dall'art. 1146 co. 2 c.c.
Come è noto, infatti, “in tema di accessione nel possesso ex art. 1146, comma 2, c.c., affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori ed il successore a titolo particolare possa unire al proprio quello del dante causa, è necessario che il trasferimento sia giustificato da un titolo astrattamente idoneo al passaggio della proprietà od altro diritto reale sul bene…” (da ult. Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 8579 del 27/03/2023): l'atto di compravendita datato, Rep. 165510, Racc,
22543, Notaio dott. dall' all. 1 fasc. att.) è certamente atto idoneo Persona_2 Per_3
ai sensi dell'art. 1146 co. 2 c.c.
Pertanto, risultano integrati i presupposti di cui all'art. 1158 c.c., per effetto anche del possesso ex art. 1146 co. 2 c.c., la domanda attorea va accolta.
Nulla per le spese, stante la contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
• accerta e dichiara che è pieno ed esclusivo proprietario Parte_1
per intervenuta usucapione dei seguenti beni immobili:
− MN. 25 terreno di mq. 125; − MN. 363(ex 24/f) di mq. 16 ente urbano;
− MN. 362 (ex mn. 308) area urbana fabbricati corrispondente ai terreni mappale 362
(ex 24/e ente urbano di mq. 80;
− MN. 463 (ex MN. 305) area urbana corrispondente ai terreni al mn. 463(ex mn.
25/b) ente urbano di mq. 37);
− MN. 361 sub 1 (ex 361 ex mn. 24 sub 2) corrispondente al C. Terreni mappale 361 ente urbano di mq. 48.
• per l'effetto, ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Treviso la trascrizione della presente sentenza, e le necessarie e conseguenti volturazioni catastali, con esonero da ogni responsabilità;
• nulla per le spese, considerato che i convenuti, non costituendosi, non hanno contrastato l'accoglimento della domanda attorea.
Treviso, 03/10/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Laura Ceccon