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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 2415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2415 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 20.03.2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 16149/2024 R.G.
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Casaburo, presso Parte_1 C.F._1 il cui studio elettivamente domicilia;
Opponente
E
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi, CP_1
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55.
Opposto
Oggetto: opposizione ad ATP
Conclusioni: conformi a quelle svolte nei rispettivi atti difensivi
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.07.2024, l'opponente in epigrafe indicato, premesso l'infruttuoso espletamento dell'iter amministrativo, intrapreso al fine di ottenere la pensione di inabilità civile, deduceva di aver proposto accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento del requisito sanitario inerente alla suddetta prestazione. Facendo seguito al dissenso manifestato, contestava le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, che ha negato l'esistenza di patologie idonee al riconoscimento della provvidenza richiesta. In particolare, contestava la relazione di consulenza sulla base di documentazione medica, che giustificava una rivalutazione delle determinazioni cui era pervenuto il CTU.
Concludeva, chiedendo, previo rinnovo delle indagini medico-legali, l'accoglimento della domanda, con condanna al pagamento della prestazione, oltre accessori di legge e spese vinte.
CP_ L' costituitosi, premessa la genericità delle contestazioni avverso la CTU, chiedeva il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 20.03.2025 – sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – acquisita la documentazione prodotta, lette le note di trattazione depositate, la causa è stata decisa.
***
L'opposizione è infondata per le motivazioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Facendo seguito al dissenso tempestivamente manifestato, con il presente ricorso in opposizione, la parte ricorrente contesta le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria lamentando la carente e comunque errata motivazione medico-legale dell'elaborato peritale.
Tuttavia, è opinione del giudicante che sia le conclusioni del C.T.U. contenute nella relazione peritale espletata nella pregressa fase sia i chiarimenti successivamente depositati siano coerenti con il quadro clinico esaustivamente rappresentato e meritino piena condivisione.
L'ausiliare nominato, dott.ssa valutata nella sua interezza la documentazione sanitaria Persona_1 acquisita, effettuato l'esame clinico del periziando, ha affermato che lo stesso risulta affetto da “
Diabete mellito scompensato Cardiopatia ischemica in operato di by – pass Poliartrosi
Ipoacusia dx”. In particolare, ha rilevato che “Il ricorrente è affetto da diabete mellito tipo II in trattamento insulinico in associazione con ipoglicemizzanti orali. Dalla documentazione agli atti si evince cattivo controllo glicemico (emoglobina glicata costantemente al di sopra dei valori normali)
(cfr doc. 17, 23, 35, 46, 48). Non sono documentate complicanze, quali retinopatia e neuropatia diabetica (cfr doc. 10, 26, 36,51) Diabete mellito in cattivo controllo metabolico Codice 9310 Inv.
55% Nel 2014 l'istante è stato operato di by – pass aortocoronarico. Gli esami di controllo non documentano ischemia residua (cfr doc. 32, 33, 42); la funzionalità ventricolare è conservata (cfr doc. 14, 18, 24, 29). All'esame clinico appare in sufficienze equilibrio emodinamico. Cardiopatia ischemica in operato di by – pass Codice 6446 Inv. 50% Il sig. è affetto da poliartrosi e, in Pt_1
seguito a remoto trauma, lamenta lombalgia cronica, spesso associata a sciatalgia. (cfr doc. 12, 40).
Riferisce scarsa autonomia deambulatoria per comparsa di dolore lombare e pratica cicli di fisiochinesiterapia riabilitativa. All'esame clinico si osserva limitazione funzionale del rachide lombare in attuale assenza di segni di sofferenza radicolare e si rilevano segni di gonartrosi.
Poliartrosi Per analogia Codice 7010 Inv. 20% L'istante è ipoacusico a dx. Dall'esame audiometrico agli atti si evince ipoacusia dx. Ipoacusia Codice 4005 Inv. 12%”.
Ha concluso, quindi, che: “Applicando il metodo di calcolo riduzionistico per le patologie coesistenti, così come dettato dal DM del 05.02.1992, il sig. può essere riconosciuto invalido con Parte_1 riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dell'86 % (ottantasei %) con decorrenza dalla data di inoltro della domanda amministrativa”.
A fronte dei rilievi espressi dal CTU, parte ricorrente, in questo giudizio, ha contestato l'errata stima delle patologie da cui è affetta, in particolare di quella psichica, nonché l'omessa valutazione della patologia broncopolmonare e di quella oculistica.
Sul punto, appaiono invece esaustive ed esaurienti le considerazioni esposte dall'ausiliario.
Quanto alla condizione respiratoria del ricorrente, la dott.ssa ha esaminato la fitta Per_1
documentazione prodotta nella fase sommaria, dalla quale non emerge la broncopatia cronica ostruttiva dedotta in ricorso. Né tale patologia risulta dalla documentazione medica depositata nel presente giudizio, non rinvenendosi tra gli allegati il certificato del medico curante che l'avrebbe diagnosticata.
Ad ogni modo, dai referti delle visite cardiologiche effettuate dall'istante presso la “Clinic Center spa” (cfr. certificati del 17.01.2023, 6.04.2023, 11.07.2023 e 11.10.2023 nel fascicolo di ATP) emerge che il ricorrente risulta “asintomatico per angor e/o dispnea […] Al torace MV diffusamente aspro e ridotto, in assenza di rumori umidi e/o broncostenosi”. Anche l'esame obiettivo effettuato dal perito non ha consentito di rilevare patologie significative a carico dell'apparato respiratorio, posto che nella relazione peritale si legge: “Torace tronco-conico, cicatrice mediosternale, suono chiaro polmonare su tutto l'ambito con basi normoespansibili. Respiro aspro diffuso in assenza di rumori aggiunti. Sat O2 98%”. Del pari, quanto alla patologia oculistica, l'ausiliare nominato, esaminata la documentazione in atti, ha ritenuto non sussistenti affezioni che determinino una condizione invalidante del periziato, posto che il difetto visivo accertato appare efficacemente corretto dalle lenti.
Infine, quanto alla patologia psichica, il CTU ha relazionato che il soggetto è “Vigile, orientato nel tempo e nello spazio, sufficientemente curato nell'aspetto, si mostra disponibile al colloquio. Non deficit di attenzione e di memoria. Tono dell'umore tendenzialmente depresso. Riferisce insonnia”.
Per tutto quanto sopra premesso, si ritiene che le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale siano corrette e condivisibili. Invero, a fronte dei rilievi espressi dal CTU, parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto argomenti idonei a confutare, sulla base della documentazione medica prodotta nella pendenza della fase per ATPO, le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, fondate sull'esame di tutte le patologie dedotte, valutate dal consulente in modo analitico, logico e adeguatamente motivato, e all'esito dell'esame obiettivo della paziente;
ma si è limitata ad esprimere una diversa, personale valutazione, sul presupposto di una maggiore gravità delle patologie non supportata dalla documentazione medica agli atti.
Nell'esposizione del ricorso l'istante non ha dimostrato che l'ausiliare sia incorso in un vizio di indagine, limitandosi a dedurre genericamente e del tutto apoditticamente una diversa incidenza delle patologie riscontrate sul grado di invalidità dello stesso.
Reputato pertanto esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente, sussistendo l'ipotesi del cd. mero dissenso diagnostico.
Invero, nel caso di specie, deve ritenersi che le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione.
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Per tutti questi motivi l'opposizione deve essere quindi rigettata.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c. Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP,
e già liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
- rigetta l'opposizione;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Napoli, 28.03.2025
Il Giudice dott.ssa Laura Liguori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 20.03.2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 16149/2024 R.G.
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Casaburo, presso Parte_1 C.F._1 il cui studio elettivamente domicilia;
Opponente
E
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi, CP_1
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55.
Opposto
Oggetto: opposizione ad ATP
Conclusioni: conformi a quelle svolte nei rispettivi atti difensivi
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.07.2024, l'opponente in epigrafe indicato, premesso l'infruttuoso espletamento dell'iter amministrativo, intrapreso al fine di ottenere la pensione di inabilità civile, deduceva di aver proposto accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento del requisito sanitario inerente alla suddetta prestazione. Facendo seguito al dissenso manifestato, contestava le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, che ha negato l'esistenza di patologie idonee al riconoscimento della provvidenza richiesta. In particolare, contestava la relazione di consulenza sulla base di documentazione medica, che giustificava una rivalutazione delle determinazioni cui era pervenuto il CTU.
Concludeva, chiedendo, previo rinnovo delle indagini medico-legali, l'accoglimento della domanda, con condanna al pagamento della prestazione, oltre accessori di legge e spese vinte.
CP_ L' costituitosi, premessa la genericità delle contestazioni avverso la CTU, chiedeva il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 20.03.2025 – sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – acquisita la documentazione prodotta, lette le note di trattazione depositate, la causa è stata decisa.
***
L'opposizione è infondata per le motivazioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Facendo seguito al dissenso tempestivamente manifestato, con il presente ricorso in opposizione, la parte ricorrente contesta le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria lamentando la carente e comunque errata motivazione medico-legale dell'elaborato peritale.
Tuttavia, è opinione del giudicante che sia le conclusioni del C.T.U. contenute nella relazione peritale espletata nella pregressa fase sia i chiarimenti successivamente depositati siano coerenti con il quadro clinico esaustivamente rappresentato e meritino piena condivisione.
L'ausiliare nominato, dott.ssa valutata nella sua interezza la documentazione sanitaria Persona_1 acquisita, effettuato l'esame clinico del periziando, ha affermato che lo stesso risulta affetto da “
Diabete mellito scompensato Cardiopatia ischemica in operato di by – pass Poliartrosi
Ipoacusia dx”. In particolare, ha rilevato che “Il ricorrente è affetto da diabete mellito tipo II in trattamento insulinico in associazione con ipoglicemizzanti orali. Dalla documentazione agli atti si evince cattivo controllo glicemico (emoglobina glicata costantemente al di sopra dei valori normali)
(cfr doc. 17, 23, 35, 46, 48). Non sono documentate complicanze, quali retinopatia e neuropatia diabetica (cfr doc. 10, 26, 36,51) Diabete mellito in cattivo controllo metabolico Codice 9310 Inv.
55% Nel 2014 l'istante è stato operato di by – pass aortocoronarico. Gli esami di controllo non documentano ischemia residua (cfr doc. 32, 33, 42); la funzionalità ventricolare è conservata (cfr doc. 14, 18, 24, 29). All'esame clinico appare in sufficienze equilibrio emodinamico. Cardiopatia ischemica in operato di by – pass Codice 6446 Inv. 50% Il sig. è affetto da poliartrosi e, in Pt_1
seguito a remoto trauma, lamenta lombalgia cronica, spesso associata a sciatalgia. (cfr doc. 12, 40).
Riferisce scarsa autonomia deambulatoria per comparsa di dolore lombare e pratica cicli di fisiochinesiterapia riabilitativa. All'esame clinico si osserva limitazione funzionale del rachide lombare in attuale assenza di segni di sofferenza radicolare e si rilevano segni di gonartrosi.
Poliartrosi Per analogia Codice 7010 Inv. 20% L'istante è ipoacusico a dx. Dall'esame audiometrico agli atti si evince ipoacusia dx. Ipoacusia Codice 4005 Inv. 12%”.
Ha concluso, quindi, che: “Applicando il metodo di calcolo riduzionistico per le patologie coesistenti, così come dettato dal DM del 05.02.1992, il sig. può essere riconosciuto invalido con Parte_1 riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dell'86 % (ottantasei %) con decorrenza dalla data di inoltro della domanda amministrativa”.
A fronte dei rilievi espressi dal CTU, parte ricorrente, in questo giudizio, ha contestato l'errata stima delle patologie da cui è affetta, in particolare di quella psichica, nonché l'omessa valutazione della patologia broncopolmonare e di quella oculistica.
Sul punto, appaiono invece esaustive ed esaurienti le considerazioni esposte dall'ausiliario.
Quanto alla condizione respiratoria del ricorrente, la dott.ssa ha esaminato la fitta Per_1
documentazione prodotta nella fase sommaria, dalla quale non emerge la broncopatia cronica ostruttiva dedotta in ricorso. Né tale patologia risulta dalla documentazione medica depositata nel presente giudizio, non rinvenendosi tra gli allegati il certificato del medico curante che l'avrebbe diagnosticata.
Ad ogni modo, dai referti delle visite cardiologiche effettuate dall'istante presso la “Clinic Center spa” (cfr. certificati del 17.01.2023, 6.04.2023, 11.07.2023 e 11.10.2023 nel fascicolo di ATP) emerge che il ricorrente risulta “asintomatico per angor e/o dispnea […] Al torace MV diffusamente aspro e ridotto, in assenza di rumori umidi e/o broncostenosi”. Anche l'esame obiettivo effettuato dal perito non ha consentito di rilevare patologie significative a carico dell'apparato respiratorio, posto che nella relazione peritale si legge: “Torace tronco-conico, cicatrice mediosternale, suono chiaro polmonare su tutto l'ambito con basi normoespansibili. Respiro aspro diffuso in assenza di rumori aggiunti. Sat O2 98%”. Del pari, quanto alla patologia oculistica, l'ausiliare nominato, esaminata la documentazione in atti, ha ritenuto non sussistenti affezioni che determinino una condizione invalidante del periziato, posto che il difetto visivo accertato appare efficacemente corretto dalle lenti.
Infine, quanto alla patologia psichica, il CTU ha relazionato che il soggetto è “Vigile, orientato nel tempo e nello spazio, sufficientemente curato nell'aspetto, si mostra disponibile al colloquio. Non deficit di attenzione e di memoria. Tono dell'umore tendenzialmente depresso. Riferisce insonnia”.
Per tutto quanto sopra premesso, si ritiene che le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale siano corrette e condivisibili. Invero, a fronte dei rilievi espressi dal CTU, parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto argomenti idonei a confutare, sulla base della documentazione medica prodotta nella pendenza della fase per ATPO, le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, fondate sull'esame di tutte le patologie dedotte, valutate dal consulente in modo analitico, logico e adeguatamente motivato, e all'esito dell'esame obiettivo della paziente;
ma si è limitata ad esprimere una diversa, personale valutazione, sul presupposto di una maggiore gravità delle patologie non supportata dalla documentazione medica agli atti.
Nell'esposizione del ricorso l'istante non ha dimostrato che l'ausiliare sia incorso in un vizio di indagine, limitandosi a dedurre genericamente e del tutto apoditticamente una diversa incidenza delle patologie riscontrate sul grado di invalidità dello stesso.
Reputato pertanto esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente, sussistendo l'ipotesi del cd. mero dissenso diagnostico.
Invero, nel caso di specie, deve ritenersi che le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione.
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Per tutti questi motivi l'opposizione deve essere quindi rigettata.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c. Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP,
e già liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
- rigetta l'opposizione;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Napoli, 28.03.2025
Il Giudice dott.ssa Laura Liguori