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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 12/07/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 621/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 713/2023 R.G., avente a oggetto “opposizione a intimazione di pagamento”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Grazia Fausciana;
Parte_1
- opponente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentate Controparte_1 pro tempore, con l'avv. Nicola Balistreri;
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, CP_2 con l'avv. Harald Bonura;
- opposti -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 25 maggio 2023, ha promosso Parte_1
opposizione avverso le cartelle di pagamento nn. 29220700004697634000 e
29220190002553910000 (aventi a oggetto contributi dovuti per gli anni 2014, 2015 e
2016), portate dall'intimazione di pagamento n. 2920239000474668000, notificata il 5 maggio 2023.
Segnatamente, ha dedotto l'inesistenza della precedente notifica della cartella n.
29220700004697634000, effettuata a mezzo PEC il 7 marzo 2017, in quanto inviata da un indirizzo non presente nei pubblici registri;
nonché l'illegittimità della precedente notifica, avvenuta il 16 luglio 2019, dell'altra cartella n. 29220190002553910000, in quanto non perfezionatasi ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Di conseguenza, ha eccepito la prescrizione dei crediti contributivi, stante l'intervenuta prescrizione quinquennale degli stessi, in assenza di precedenti atti interruttivi validi.
Si sono costituite l' e la deducendo la Controparte_1 CP_2 tardività dell'opposizione, l'infondatezza dei motivi di opposizione e il difetto di legittimazione passiva in relazione alle questioni mi merito sollevate da controparte.
L'udienza del 10 luglio 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Cartella n. 29220700004697634000.
Con riguardo all'assunta inesistenza della notifica della cartella n.
29220700004697634000, avvenuta a mezzo PEC il 7 marzo 2017, ritiene questo
Giudice di dover aderire al recente orientamento espresso dalla Suprema Corte a mente del quale “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Sez. 5 - , Sentenza n. 18684 del
03/07/2023 (Rv. 668249 - 01).
Nel caso di specie, infatti, pur non avendo parte convenuta opposta fornito prova che l'indirizzo PEC a mezzo del quale è stata eseguita la notifica dell'intimazione di pagamento di cui in premessa sia contenuto nei pubblici registri, come prescritto dall'art. 3 bis L.n. 53/94, parte opponente dal canto suo nulla ha allegato circa il pregiudizio concreto arrecato al proprio diritto di difesa derivato dall'invio della PEC da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, limitandosi a lamentare una inesistenza della notifica che, tuttavia, non trova riscontro. Il debitore, infatti, ha avuto piena cognizione dell'intimazione di pagamento e della riferibilità del messaggio di posta elettronica certificata all' , senza alcuna lesione CP_1 Controparte_3
concreta del proprio diritto di difesa.
2 Ciò acclarato, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione.
Invero, successivamente alla notifica della cartella, la ha CP_2
provato la notifica di un sollecito di pagamento, di cui al prot. n. 658480 del 22 giugno
2020, ricevuto in data 1 luglio 2020. Sicché non può dirsi spirato il termine di prescrizione quinquennale alla data della notifica dell'intimazione di pagamento oggi opposta.
3. Cartella n. 29220190002553910000.
Parimenti, l'eccezione di prescrizione dei crediti portati dalla cartella n.
29220190002553910000 è infondata, nonostante l'irregolarità della procedura di riscossione.
Invero, non risulta documentato il rispetto dell'intera procedura prevista per la validità della notifica ex art. 140 c.p.c., avvenuta il 29 luglio 2019.
Segnatamente, come emerge dalla relazione di notifica, la cartella non è stata consegnata al destinatario per sua assenza. Tuttavia, pur risultando curati il deposito della copia dell'atto nella casa comunale, nonché la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento prevista dall'ultima parte dell'art. 140 c.p.c., che non è stata ritirata ed è stata rispedita al mittente per compiuta giacenza, non c'è prova dell'effettivo tentativo di consegna della raccomandata stessa.
Riguardo a tale ultimo adempimento, è stato infatti chiarito come la prova del regolare perfezionamento del procedimento notificatorio presupponga che sia prodotto in giudizio “l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale. L'avviso, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario” (così Cass. Ordinanza n. 25351/2020). Nella specifica ipotesi in cui il destinatario della missiva sia assente anche al momento della consegna della raccomandata informativa, “in merito al perfezionamento per compiuta giacenza della notificazione dell'atto impositivo a mezzo del servizio postale, la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 2022, n. 8895) ha affermato che in tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall'avviso
3 di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza. In tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 cod. civ. (Cfr. anche Cass. ordinanza n.
6853/2024; Cass. SS.UU. sentenza n. 10012/2021)” (Cass. n. 11595/2025).
Ciò premesso, quand'anche si ritenesse sufficientemente provata la spedizione della suddetta raccomandata informativa, difetta la prova sia del tentavo di consegna.
Inoltre, manca la sottoscrizione del messo notificatore.
Acclarata la nullità della notifica, tuttavia, occorre valutare se il termine di prescrizione sia stata comunque interrotto dall'ente impostore.
Ebbene, la ha provato di aver inviato la comunicazione prot. n. CP_2
252676 del 15 marzo 2022, ricevuta in data 30 marzo 2022, come incontestato dalle parti.
Ora, atteso che il dies a quo dei contributi corrisponde al termine per la presentazione delle dichiarazioni reddituali ex art. 18 d.lgs. 241/1997 (id est il 22 agosto
2016, per il 2015, come da DPCM del 15 giugno 2016; il 21 agosto 2017, per il 2016, come da DPCM del 3 agosto 2017), non posso dirsi prescritti i crediti contributi attinenti al 2015 e al 2016, portati dalla cartella opposta.
Infatti, l'art. 37, c. 2, d.l. 18/2020 ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (per un totale di 129 giorni), nonché all'art. 11, c. 9, d.l. 183/2020 ha sospeso i medesimi termini dal 31 dicembre
2020 al 30 giugno 2021 (per un totale di 182 giorni). Quindi per un periodo totale aggiuntivo di 311 giorni.
In considerazione di ciò, i credi contributivi per l'anno 2015, che sono iniziati a decorre il 22 agosto 2016, si sarebbero prescritti il 29 giugno 2022; mentre quelli
4 dell'anno 2016, che sono iniziati a decorrere il 21 agosto 2017, si sarebbero prescritti il
28 giugno 2023. Pertanto, essendo stata notificata la diffida il 15 marzo 2022, nessuna prescrizione è maturata.
4. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta integralmente l'opposizione; condanna parte ricorrente, al pagamento delle spese processuali, che si liquidano, in favore di ognuna delle due parti resistenti, in € 1.865,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge.
Gela, 12 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 713/2023 R.G., avente a oggetto “opposizione a intimazione di pagamento”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Grazia Fausciana;
Parte_1
- opponente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentate Controparte_1 pro tempore, con l'avv. Nicola Balistreri;
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, CP_2 con l'avv. Harald Bonura;
- opposti -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 25 maggio 2023, ha promosso Parte_1
opposizione avverso le cartelle di pagamento nn. 29220700004697634000 e
29220190002553910000 (aventi a oggetto contributi dovuti per gli anni 2014, 2015 e
2016), portate dall'intimazione di pagamento n. 2920239000474668000, notificata il 5 maggio 2023.
Segnatamente, ha dedotto l'inesistenza della precedente notifica della cartella n.
29220700004697634000, effettuata a mezzo PEC il 7 marzo 2017, in quanto inviata da un indirizzo non presente nei pubblici registri;
nonché l'illegittimità della precedente notifica, avvenuta il 16 luglio 2019, dell'altra cartella n. 29220190002553910000, in quanto non perfezionatasi ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Di conseguenza, ha eccepito la prescrizione dei crediti contributivi, stante l'intervenuta prescrizione quinquennale degli stessi, in assenza di precedenti atti interruttivi validi.
Si sono costituite l' e la deducendo la Controparte_1 CP_2 tardività dell'opposizione, l'infondatezza dei motivi di opposizione e il difetto di legittimazione passiva in relazione alle questioni mi merito sollevate da controparte.
L'udienza del 10 luglio 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Cartella n. 29220700004697634000.
Con riguardo all'assunta inesistenza della notifica della cartella n.
29220700004697634000, avvenuta a mezzo PEC il 7 marzo 2017, ritiene questo
Giudice di dover aderire al recente orientamento espresso dalla Suprema Corte a mente del quale “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Sez. 5 - , Sentenza n. 18684 del
03/07/2023 (Rv. 668249 - 01).
Nel caso di specie, infatti, pur non avendo parte convenuta opposta fornito prova che l'indirizzo PEC a mezzo del quale è stata eseguita la notifica dell'intimazione di pagamento di cui in premessa sia contenuto nei pubblici registri, come prescritto dall'art. 3 bis L.n. 53/94, parte opponente dal canto suo nulla ha allegato circa il pregiudizio concreto arrecato al proprio diritto di difesa derivato dall'invio della PEC da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, limitandosi a lamentare una inesistenza della notifica che, tuttavia, non trova riscontro. Il debitore, infatti, ha avuto piena cognizione dell'intimazione di pagamento e della riferibilità del messaggio di posta elettronica certificata all' , senza alcuna lesione CP_1 Controparte_3
concreta del proprio diritto di difesa.
2 Ciò acclarato, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione.
Invero, successivamente alla notifica della cartella, la ha CP_2
provato la notifica di un sollecito di pagamento, di cui al prot. n. 658480 del 22 giugno
2020, ricevuto in data 1 luglio 2020. Sicché non può dirsi spirato il termine di prescrizione quinquennale alla data della notifica dell'intimazione di pagamento oggi opposta.
3. Cartella n. 29220190002553910000.
Parimenti, l'eccezione di prescrizione dei crediti portati dalla cartella n.
29220190002553910000 è infondata, nonostante l'irregolarità della procedura di riscossione.
Invero, non risulta documentato il rispetto dell'intera procedura prevista per la validità della notifica ex art. 140 c.p.c., avvenuta il 29 luglio 2019.
Segnatamente, come emerge dalla relazione di notifica, la cartella non è stata consegnata al destinatario per sua assenza. Tuttavia, pur risultando curati il deposito della copia dell'atto nella casa comunale, nonché la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento prevista dall'ultima parte dell'art. 140 c.p.c., che non è stata ritirata ed è stata rispedita al mittente per compiuta giacenza, non c'è prova dell'effettivo tentativo di consegna della raccomandata stessa.
Riguardo a tale ultimo adempimento, è stato infatti chiarito come la prova del regolare perfezionamento del procedimento notificatorio presupponga che sia prodotto in giudizio “l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale. L'avviso, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario” (così Cass. Ordinanza n. 25351/2020). Nella specifica ipotesi in cui il destinatario della missiva sia assente anche al momento della consegna della raccomandata informativa, “in merito al perfezionamento per compiuta giacenza della notificazione dell'atto impositivo a mezzo del servizio postale, la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 2022, n. 8895) ha affermato che in tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall'avviso
3 di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza. In tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 cod. civ. (Cfr. anche Cass. ordinanza n.
6853/2024; Cass. SS.UU. sentenza n. 10012/2021)” (Cass. n. 11595/2025).
Ciò premesso, quand'anche si ritenesse sufficientemente provata la spedizione della suddetta raccomandata informativa, difetta la prova sia del tentavo di consegna.
Inoltre, manca la sottoscrizione del messo notificatore.
Acclarata la nullità della notifica, tuttavia, occorre valutare se il termine di prescrizione sia stata comunque interrotto dall'ente impostore.
Ebbene, la ha provato di aver inviato la comunicazione prot. n. CP_2
252676 del 15 marzo 2022, ricevuta in data 30 marzo 2022, come incontestato dalle parti.
Ora, atteso che il dies a quo dei contributi corrisponde al termine per la presentazione delle dichiarazioni reddituali ex art. 18 d.lgs. 241/1997 (id est il 22 agosto
2016, per il 2015, come da DPCM del 15 giugno 2016; il 21 agosto 2017, per il 2016, come da DPCM del 3 agosto 2017), non posso dirsi prescritti i crediti contributi attinenti al 2015 e al 2016, portati dalla cartella opposta.
Infatti, l'art. 37, c. 2, d.l. 18/2020 ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (per un totale di 129 giorni), nonché all'art. 11, c. 9, d.l. 183/2020 ha sospeso i medesimi termini dal 31 dicembre
2020 al 30 giugno 2021 (per un totale di 182 giorni). Quindi per un periodo totale aggiuntivo di 311 giorni.
In considerazione di ciò, i credi contributivi per l'anno 2015, che sono iniziati a decorre il 22 agosto 2016, si sarebbero prescritti il 29 giugno 2022; mentre quelli
4 dell'anno 2016, che sono iniziati a decorrere il 21 agosto 2017, si sarebbero prescritti il
28 giugno 2023. Pertanto, essendo stata notificata la diffida il 15 marzo 2022, nessuna prescrizione è maturata.
4. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta integralmente l'opposizione; condanna parte ricorrente, al pagamento delle spese processuali, che si liquidano, in favore di ognuna delle due parti resistenti, in € 1.865,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge.
Gela, 12 luglio 2025
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Vincenzo Accardo
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