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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 55/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MIETTO MASSIMO, Presidente
DI MARIO ALBERTO, Relatore
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 955/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO AUTOTUT n. 2024S643286 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- DINIEGO AUTOTUT n. 2024S643286 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- DINIEGO AUTOTUT n. 2024S643286 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha presentato ricorso contro il diniego dell'istanza di autotutela obbligatoria presentata per mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti ed errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria.
Nel luglio 2021 veniva presentata, da parte della signora Ricorrente_1, la dichiarazione integrativa del modello UnicoPF2019 sull'anno di imposta 2018; da tale dichiarazione integrativa emergevano maggiori debiti IRPEF per €. 5.030,00, Addizionale Regionale per e 82,00 e Addizionale Comunale per e 46,00. In data 21/07/2021 veniva presentato l'F24 per il pagamento dei maggiori debiti sopra evidenziati indicando erroneamente, come riferisce parte avversa, l'anno di riferimento 2019 anziché quello corretto, vale a dire l'anno 2018. In data 30/11/2023 l'Agenzia delle Entrate notificava a Ricorrente_1 l'Avviso Bonario n. 0237418319051 recante cod. atto 66110671915, nel quale si contestava il mancato pagamento dei maggiori debiti emergenti dalla Dichiarazione Integrativa presentata;
successivamente in data 05/08/2024 veniva notificata a Ricorrente_1
la Cartella 019 2024 00123034 73 000.
In data 01/10/2024 quindi la parte presentava presso l'Ufficio Territoriale di Bergamo 1 istanza di autotutela obbligatoria ai sensi della Legge n. 111/2023 - art. 10-quater D.Lgs. n. 212/2000, cui seguiva, nei termini, diniego espresso da parte dell'Ufficio.
Contro il suddetto diniego la ricorrente contesta che la Cartella 019 2024 00123034 73 000 e l'Avviso ad essa prodromico n. 0237418319051 hanno richiesto il versamento delle stesse somme già pagate attraverso il menzionato modello F24, con la conseguenza che adempiere a tali intimazioni di pagamento vorrebbe dire duplicare ingiustamente l'imposta da versare per un medesimo reddito, oltre che pagare sanzioni e interessi non dovuti.
L'ufficio ha chiesto la reiezione del ricorso.
All'udienza del 21/01/2026 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Dall'esame degli atti risulta che entrambe le parti riconoscono che esiste un errore palese facilmente riconoscibile del contribuente e riconosciuto dall'ufficio.
La contribuente, ligia al dovere, ha pagato la cartella e si è accorta solo successivamente dell'errore fatto a suo danno nel pagare l'imposta su annualità errata.
L'ufficio ha opposto nel diniego che la difficoltà di associare i versamenti alla Dichiarazione corretta è legata al fatto che le Dichiarazioni successive a quella contestata risultano già liquidate dal sistema centralizzato.
Tale ragione non è però sufficiente ad impedire alla contribuente di esercitare il suo diritto alla rettifica della dichiarazione e a non pagare sanzioni ed interessi per imposte già pagate.
In definitiva quindi il ricorso va accolto.
L'esistenza di un errore di entrambe le parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Bergamo, li 21 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
ER Di IO SI TT
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MIETTO MASSIMO, Presidente
DI MARIO ALBERTO, Relatore
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 955/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO AUTOTUT n. 2024S643286 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- DINIEGO AUTOTUT n. 2024S643286 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- DINIEGO AUTOTUT n. 2024S643286 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha presentato ricorso contro il diniego dell'istanza di autotutela obbligatoria presentata per mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti ed errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria.
Nel luglio 2021 veniva presentata, da parte della signora Ricorrente_1, la dichiarazione integrativa del modello UnicoPF2019 sull'anno di imposta 2018; da tale dichiarazione integrativa emergevano maggiori debiti IRPEF per €. 5.030,00, Addizionale Regionale per e 82,00 e Addizionale Comunale per e 46,00. In data 21/07/2021 veniva presentato l'F24 per il pagamento dei maggiori debiti sopra evidenziati indicando erroneamente, come riferisce parte avversa, l'anno di riferimento 2019 anziché quello corretto, vale a dire l'anno 2018. In data 30/11/2023 l'Agenzia delle Entrate notificava a Ricorrente_1 l'Avviso Bonario n. 0237418319051 recante cod. atto 66110671915, nel quale si contestava il mancato pagamento dei maggiori debiti emergenti dalla Dichiarazione Integrativa presentata;
successivamente in data 05/08/2024 veniva notificata a Ricorrente_1
la Cartella 019 2024 00123034 73 000.
In data 01/10/2024 quindi la parte presentava presso l'Ufficio Territoriale di Bergamo 1 istanza di autotutela obbligatoria ai sensi della Legge n. 111/2023 - art. 10-quater D.Lgs. n. 212/2000, cui seguiva, nei termini, diniego espresso da parte dell'Ufficio.
Contro il suddetto diniego la ricorrente contesta che la Cartella 019 2024 00123034 73 000 e l'Avviso ad essa prodromico n. 0237418319051 hanno richiesto il versamento delle stesse somme già pagate attraverso il menzionato modello F24, con la conseguenza che adempiere a tali intimazioni di pagamento vorrebbe dire duplicare ingiustamente l'imposta da versare per un medesimo reddito, oltre che pagare sanzioni e interessi non dovuti.
L'ufficio ha chiesto la reiezione del ricorso.
All'udienza del 21/01/2026 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Dall'esame degli atti risulta che entrambe le parti riconoscono che esiste un errore palese facilmente riconoscibile del contribuente e riconosciuto dall'ufficio.
La contribuente, ligia al dovere, ha pagato la cartella e si è accorta solo successivamente dell'errore fatto a suo danno nel pagare l'imposta su annualità errata.
L'ufficio ha opposto nel diniego che la difficoltà di associare i versamenti alla Dichiarazione corretta è legata al fatto che le Dichiarazioni successive a quella contestata risultano già liquidate dal sistema centralizzato.
Tale ragione non è però sufficiente ad impedire alla contribuente di esercitare il suo diritto alla rettifica della dichiarazione e a non pagare sanzioni ed interessi per imposte già pagate.
In definitiva quindi il ricorso va accolto.
L'esistenza di un errore di entrambe le parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Bergamo, li 21 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
ER Di IO SI TT