Articolo 895 del Codice civile
Articolo 894Articolo 896
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19 aprile 1942
Art. 895.

(Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale).

Se si e' acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non puo' sostituirlo, se non osservando la distanza legale.

La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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