Decreto cautelare 10 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 24 ottobre 2024
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 10/03/2025, n. 1942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1942 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01942/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04853/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4853 del 2024, proposto da
ES UG PU EZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Amarilda Lici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica; l’U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del Prefetto in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del decreto di rigetto della domanda di emersione ex art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli – Prefettura di Napoli, codice pratica P-NA/L/N/2020/117609, notificato al ricorrente a mezzo pec in data 20.06.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’ U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2025 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugna il decreto in epigrafe specificato con cui è stata respinta la domanda di emersione da lavoro irregolare presentata nel suo interesse ai sensi dell’art. 103 del d.l. 34 del 2020.
Il diniego è stato disposto in ragione della inidoneità dei requisiti in capo al datore di lavoro, in particolare per la mancanza del requisito reddituale.
Rappresenta il ricorrente che l’istanza di emersione era presentata in data 7 agosto 2020 e, tuttavia, il datore di lavoro decedeva in 18 luglio 2023.
In data 6.05.2024 era comunicato all’istante il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 con cui veniva rappresentata come causa ostativa all’accoglimento della istanza la carenza in capo al datore di lavoro del requisito reddituale.
Veniva dunque adottato il provvedimento di rigetto impugnato con il ricorso in esame.
2. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 103 comma 1 del d.l. 34 del 2020 e dell’art. 11-bis del d.lgs. n. 109 del 2012. Secondo la prospettiva del ricorrente, la carenza di requisiti in capo al datore di lavoro non potrebbe ridondare in danno del lavoratore a cui, secondo la normativa del 2012, dovrebbe essere rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
3. Si è costituita l’amministrazione intimata chiedendo che il ricorso sia respinto.
La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza dell’8 gennaio 2025.
4. Il ricorso è fondato.
La peculiarità del caso di specie è rappresentata dalla circostanza che l’istruttoria del procedimento è stata avviata quando il datore di lavoro era già deceduto.
Risulta infatti che il decesso del datore di lavoro è avvenuta in data 18 luglio 2023 e che successivamente a tale evento, in data 6 maggio 2024, è stata inviata la comunicazione ex art. 10 bis con esplicita indicazione della insufficienza del reddito ai fini della assunzione del lavoratore.
Orbene, trattasi di un requisito che poteva ben essere integrato ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno del 27.05.2020.
4.1 Il provvedimento di diniego impugnato, come detto, si fonda sul rilievo che il datore di lavoro non raggiungeva il reddito minimo previsto dall'art. 9 del Decreto del Ministero dell'Interno del 27.05.2020 e non aveva provveduto ad integrare la documentazione necessaria a supportare la domanda di emersione.
Nel caso di specie, tuttavia, il decesso del datore di lavoro rileva come fatto oggettivo che ha reso impossibile l’integrazione della istanza e, conseguentemente, il completo esame degli elementi istruttori ai fini del buon esito del procedimento.
4.2 Va anche rilevato che in giudizio il ricorrente ha versato documentazione fiscale relativa agli altri componenti del nucleo familiare del datore di lavoro idonea ad integrare la soglia reddituale richiesta ai fini della emersione.
In sintesi, ricorre nel caso in esame una fattispecie in cui l’esito negativo del procedimento è dipeso da una causa di forza maggiore (il decesso del datore di lavoro) rilevante in sede istruttoria e che determina un pregiudizio nella sfera giuridica del ricorrente il quale solo in giudizio ha potuto dimostrare, sia pure con prospettazione prognostica, che sussistevano i presupposti per l’accoglimento della istanza.
Orbene, alla luce delle peculiari connotazioni della vicenda deve ritenersi che l’amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di rilasciare a favore del cittadino straniero un titolo di soggiorno per attesa occupazione, anche in conformità di quanto previsto dalla circolare del Ministero dell’Interno 17 novembre 2020 n. 4623.
4.3 La detta circolare prevede che, nei casi in cui il rapporto di lavoro non si sia instaurato, nelle more della convocazione presso lo Sportello Unico, e all’atto della convocazione la costituzione del rapporto di lavoro non risulti possibile, lo Sportello svolga una valutazione caso per caso circa l’opportunità di concedere allo straniero il permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Orbene, benché nella citata circolare si faccia riferimento ai casi di forza maggiore per i quali sia stata esperita positivamente l’istruttoria, deve ritenersi che una analoga valutazione debba essere svolta anche in casi, della specie di quello in esame, in cui l’istruttoria è rimasta incompiuta per una causa di forza maggiore relativa alla persona del datore di lavoro il cui decesso non ha consentito che venisse perfezionata la istruttoria documentale richiesta con il preavviso di diniego.
5. Per quanto sin qui detto, il ricorso va accolto con annullamento del diniego impugnato.
La peculiarità della vicenda consente di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il decreto di rigetto della domanda di emersione ex art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli – Prefettura di Napoli, codice pratica P-NA/L/N/2020/117609.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Angela Fontana, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Fontana | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO