Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 250 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1968 e 1969, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti rispettivamente iscritti nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 250 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1968 e 1969, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti rispettivamente iscritti nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.