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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 31/03/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est. dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3239/2023 R.G. promossa da
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12.11.1964 ed ivi residente a[...], con il patrocinio dell'avv. MICHELE
VERGARA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
21.03.1964 e residente a [...];
RESISTENTE - contumace
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Data della decisione: 28/03/2025
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 25/03/2025 parte ricorrente ha insistito per la riserva immediata al collegio in merito alla emissione della sentenza sullo status in merito alla domanda di divorzio.
MOTIVAZIONE
Il Collegio, a seguito della camera di consiglio del 28/03/2025, premesso che:
- e contraevano Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario in NO in data 4/11/1995;
- dall'unione coniugale nascevano i figli (22.02.1998) e (13.02.2001); Per_1 Per_2
- i coniugi si separavano con sentenza n. 2923/2018 emessa dal Tribunale Ordinario di Monza il
4/12/2018;
- con ricorso depositato in data 5/10/2023, la ricorrente chiedeva che il Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente, nonché determinasse l'assegno mensile a carico del padre a titolo di mantenimento della figlia nella misura di Per_2
€ 500, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie alla stessa riferibili e con percezione integrale degli assegni familiari/assegno unico da parte della madre;
- il marito rimaneva contumace, nonostante la regolare notifica ex art. 140 c.p.c. con avviso di ricevimento ricevuto personalmente dal destinatario in data 21.12.2023;
- in esito all'udienza di comparizione delle parti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c. del 4/07/2024, il
Giudice dichiarava la contumacia del resistente, poneva a carico del padre il contributo mensile per il mantenimento della figlia di € 300, oltre al 50% delle spese straordinarie, revocava l'assegno di mantenimento per il figlio , economicamente autonomo, disponendo Per_1
l'acquisizione della documentazione economica delle parti ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c.;
- alla successiva udienza del 25/03/2025 il Giudice confermava le statuizioni vigenti e tratteneva la causa in decisione in punto status, vista la richiesta di emissione di sentenza parziale formulata dal ricorrente.
Considerato che:
- sussistono le condizioni di legge per procedere alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, dovendosi ritenere provato che e Parte_1
ivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi CP_1 Controparte_1
al Presidente del Tribunale di Como a seguito di ricorso per la separazione giudiziale, separazione che prosegue tuttora: non si sono più rappacificati e non hanno ripreso neppure in via temporanea a convivere. La separazione personale dei coniugi è stata, peraltro, pronunciata con sentenza n.
2923/2018 emessa dal Tribunale Ordinario di Monza il 4/12/2018 e pertanto è trascorso il
2 prescritto termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto;
- quanto alle ulteriori questioni, la causa deve proseguire come da separata ordinanza del giudice relatore;
- la regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva;
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
nata a [...] il [...], e nato
[...] Controparte_1
a SE (MB) il 21/03/1964, in NO in data 4/11/1995, trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di NO, anno 1995, Numero 82, Parte II, Serie A;
2) MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di NO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3) PROVVEDE come da separata ordinanza ai fini della prosecuzione del giudizio;
4) RISERVA alla sentenza definitiva ogni statuizione sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione I civile del TRIBUNALE ORDINARIO di Como il 28/03/2025.
Il Giudice relatore estensore Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est. dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3239/2023 R.G. promossa da
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12.11.1964 ed ivi residente a[...], con il patrocinio dell'avv. MICHELE
VERGARA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
21.03.1964 e residente a [...];
RESISTENTE - contumace
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Data della decisione: 28/03/2025
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 25/03/2025 parte ricorrente ha insistito per la riserva immediata al collegio in merito alla emissione della sentenza sullo status in merito alla domanda di divorzio.
MOTIVAZIONE
Il Collegio, a seguito della camera di consiglio del 28/03/2025, premesso che:
- e contraevano Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario in NO in data 4/11/1995;
- dall'unione coniugale nascevano i figli (22.02.1998) e (13.02.2001); Per_1 Per_2
- i coniugi si separavano con sentenza n. 2923/2018 emessa dal Tribunale Ordinario di Monza il
4/12/2018;
- con ricorso depositato in data 5/10/2023, la ricorrente chiedeva che il Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente, nonché determinasse l'assegno mensile a carico del padre a titolo di mantenimento della figlia nella misura di Per_2
€ 500, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie alla stessa riferibili e con percezione integrale degli assegni familiari/assegno unico da parte della madre;
- il marito rimaneva contumace, nonostante la regolare notifica ex art. 140 c.p.c. con avviso di ricevimento ricevuto personalmente dal destinatario in data 21.12.2023;
- in esito all'udienza di comparizione delle parti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c. del 4/07/2024, il
Giudice dichiarava la contumacia del resistente, poneva a carico del padre il contributo mensile per il mantenimento della figlia di € 300, oltre al 50% delle spese straordinarie, revocava l'assegno di mantenimento per il figlio , economicamente autonomo, disponendo Per_1
l'acquisizione della documentazione economica delle parti ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c.;
- alla successiva udienza del 25/03/2025 il Giudice confermava le statuizioni vigenti e tratteneva la causa in decisione in punto status, vista la richiesta di emissione di sentenza parziale formulata dal ricorrente.
Considerato che:
- sussistono le condizioni di legge per procedere alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, dovendosi ritenere provato che e Parte_1
ivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi CP_1 Controparte_1
al Presidente del Tribunale di Como a seguito di ricorso per la separazione giudiziale, separazione che prosegue tuttora: non si sono più rappacificati e non hanno ripreso neppure in via temporanea a convivere. La separazione personale dei coniugi è stata, peraltro, pronunciata con sentenza n.
2923/2018 emessa dal Tribunale Ordinario di Monza il 4/12/2018 e pertanto è trascorso il
2 prescritto termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto;
- quanto alle ulteriori questioni, la causa deve proseguire come da separata ordinanza del giudice relatore;
- la regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva;
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
nata a [...] il [...], e nato
[...] Controparte_1
a SE (MB) il 21/03/1964, in NO in data 4/11/1995, trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di NO, anno 1995, Numero 82, Parte II, Serie A;
2) MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di NO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3) PROVVEDE come da separata ordinanza ai fini della prosecuzione del giudizio;
4) RISERVA alla sentenza definitiva ogni statuizione sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione I civile del TRIBUNALE ORDINARIO di Como il 28/03/2025.
Il Giudice relatore estensore Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
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