Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/03/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA Cron. ___________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Addì F.A. _________________ ___________ Carmela Fachile, nella causa iscritta al n.8252/2024 R.G.L. promossa ___
D A
[...]
in
[...] forma esecutiva Parte_1 C.F._1
, nato a [...] [...], C.F. , residente a [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosaria Pollarà e Agostino Sansone, per ______________ ________
mandato in atti ______________
________
Ricorrente
per
C O N T R O ______________
_____
CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il ______________ ________ Grande 21, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana 59, rappresentato e difeso dall'avv.
______________
________ Delia Cernigliaro, per mandato in atti.
Il Cancelliere
Resistente
All'esito dell'udienza del 16.1.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- Dichiara l'illegittimità dei provvedimenti di accertamento indebito (protocollo n. 010150013885, n.
010150013987, n. 010150014766, n. 010150014767, n. 010150015371) comunicati dall' in CP_1
data 22/12/2023, dichiarando, altresì, che nulla è dovuto a tale titolo da parte ricorrente;
accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.5.2024, conveniva in giudizio l' e Parte_1 CP_1
premettendo di avere lavorato alle dipendenze della dal 02/02/2020 al 01/02/2022 e CP_2
di avere percepito l'assegno ordinario FIS da emergenza COVID 19 ex D.L. n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020, nel periodo dal 12/03/2020 al 07/03/2021, chiedeva di sentire dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di accertamento di indebito( protocollo n. 010150013885, n.
010150013987, n. 010150014766,n. 010150014767, n. 010150015371), comunicati in data
22/12/2023, con i quali l' le contestava dei pagamenti non dovuti per i seguenti motivi: ““è CP_3
stato corrisposto assegno ordinario del fondo di integrazione salariale FIS – decreti emergenza
COVID 19 finanziamento a carico del Fondo – risultato non spettante”
A sostegno dell'opposizione deduceva preliminarmente l'illegittimità delle motivazioni di rigetto dei ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti impugnati, nel merito eccepiva la carenza di legittimazione passiva del ricorrente trattandosi, nel caso di specie, di beneficio previsto a tutela del datore di lavoro e pertanto, unico soggetto passivamente legittimato, come affermato dalle stesse circolari . CP_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' deducendo l'infondatezza del ricorso, CP_1
chiedendone il rigetto. Precisava che “con accertamenti ispettivi condotti a carico della parte
datoriale è emerso che durante il periodo di fruizione dell'assegno Covid 19 a carico del CP_2
Fondo per l'Integrazione Salariale, l'odierna ricorrente – unitamente agli altri lavoratori - avesse
continuato a lavorare. Ne è derivato l'accertamento dell'indebita fruizione delle somme erogate a
titolo di indennità per la sospensione dell'attività lavorativa.”
Con le note autorizzate del 16.12.2024, parte ricorrente contestava le difese dell' , insisteva nei CP_3
motivi del ricorso, eccepiva che in ogni caso nel periodo in oggetto il rapporto di lavoro non era proseguito regolarmente e normalmente, ma risultava, dalla busta paga allegate agli atti, parzialmente sospeso in relazione alle ore di FIS corrisposte. La causa, all'esito dell'udienza del 16.1.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., è
stata decisa.
La domanda è fondata.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla ricorrente.
Ora giova ricordare che con l'art. 68 del decreto-legge n. 34/2020 è stato modificato l'articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020 e con l'articolo 1 del decreto-legge n. 52/2020 è stato esteso il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario richiedibile dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale, che hanno dovuto interrompere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ai sensi del novellato articolo
19, comma 1, i datori di lavoro che nell'anno 2020 avevano sospeso o ridotto l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, potevano presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, per una durata di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio
2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che avevano interamente fruito il periodo precedentemente concesso di 9 settimane.
Con la circolare n. 78 del 27 giugno 2020 l' ha fornito le istruzioni operative inerenti al CP_1
pagamento dell'anticipazione delle domande di integrazione salariale ordinaria (CIGO), di integrazione salariale in deroga (CIGD), limitatamente a quelle presentate direttamente all' , e CP_1
di assegno ordinario (ASO), per le quali il datore di lavoro aveva richiesto il pagamento diretto
e, al paragrafo 6 della stessa, sono state illustrate le prime indicazioni in ordine all'eventuale recupero in capo al datore di lavoro delle somme indebitamente anticipate, disponendo che in tal caso : ” Si
procederà, di contro, al recupero, nei confronti del datore di lavoro, così come previsto dal comma
4 del citato articolo 22-quater, degli eventuali importi che risultassero non dovuti, per una delle
seguenti ragioni...”
In merito, il Messaggio 29 agosto 2022, n. 3179 ha disposto che “Inoltre, nei casi di erogazioni
dell'anticipo del 40% effettuate, in fase di prima applicazione, a prescindere dall'avvenuta autorizzazione della domanda di integrazione salariale, si procederà al recupero nei confronti del
datore di lavoro anche di tutti i pagamenti effettuati con riferimento a domande che siano state
annullate o destinatarie di un provvedimento di reiezione.
3. Modalità di restituzione dell'indebito Nel caso in cui, all'esito delle verifiche effettuate
dall'Istituto sugli anticipi del 40% erogati, emergesse che le somme erogate ai lavoratori a tale titolo
sono state indebitamente pagate, l' procede alla notifica di apposita comunicazione di debito CP_3
nei confronti dei datori di lavoro”
Ciò posto nel caso in esame, dalla documentazione versate in atti, risulta che ha Parte_1
effettivamente percepito direttamente dall' dal 12/03/2020 al 07/03/2021 l'assegno ordinario CP_1
FIS da emergenza COVID 19 ex D.L. n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020, risulta altresì che i pagamenti contestati dall' riguardano il periodo da ottobre 2020 al marzo 2021. CP_3
Ora, contrariamente a quanto sostenuto dall' resistente, le indicazioni dettate dalle superiori CP_3
circolari trovano applicazione nell'odierna fattispecie atteso che la contestazione dell'indebito ha riguardato il periodo decorrente dal ottobre 2020 al marzo 2021 e quindi esattamente la fase di prima applicazione del sostegno, conclusasi ad aprile 2021, nella quale i pagamenti sono stati effettuati sulla base di un procedimento di pre-istruttoria automatizzata che ha consentito all'Istituto
previdenziale di erogare l'anticipo del 40% e ha riguardato anche l'assegno ordinario (ASO), per le quali il datore di lavoro aveva richiesto il pagamento diretto.
Ne consegue che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del ricorrente va ritenuta fondata atteso che l' avrebbe dovuto avviare il procedimento di recupero delle somme indebitamente CP_3
e direttamente erogate al ricorrente nei confronti del datore di lavoro, come disposto dalle circolari sopra richiamate. CP_1
Alla luce delle superiori considerazioni, assorbita ogni altra questione, il ricorso va accolto,
dichiarando l'illegittimità dei provvedimenti di accertamento di indebito , protocollo n. CP_1
010150013885, n. 010150013987, n. 010150014766, n. 010150014767 e n. 010150015371,
comunicati in data 22/12/2023 e che nulla è dovuto dal ricorrente a tale titolo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo, 9.3.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile