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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 07/10/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
338/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe MARRA Presidente dott. MA D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott. LI DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto
DA
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
(AO, Fraz. Moline n. 52, ai fini del presente procedimento difeso e rappresentato dall'avvocato Alessio
MI (C.F.: pec ) e dall'avvocata Valeria Fadda C.F._2 Email_1
(C.F.: , pec ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._3 Email_2
loro studio sito in Aosta (AO), alla Via Festaz n. 66
RICORRENTE con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Parte ricorrente ha allegato in fatto e documentato quanto segue.
1. L'istante è nato con caratteri sessuali tipici del genere maschile in data
15/06/1999 e presenta una disforia di genere M to F (Male to Female).
2. Ad oggi risulta, quindi, registrato all'anagrafe come (doc. 1). Parte_1
3. L'esponente non ha coniuge né prole (cit. doc. 1).
4. Parte ricorrente, a partire dall'infanzia ha iniziato ad avvertire di possedere un'identità di genere femminile contrapposta al sesso biologico (maschile) assegnato al momento della nascita.
pagina 1 di 6 5. Come emerge dalla relazione clinica psicologica conclusiva del Centro interdipartimentale disforia di genere della struttura ospedaliera Molinette di Torino (doc.
2), parte attrice, fin dalla tenera età, ha avuto la sensazione che ci fosse qualcosa di diverso in lei rispetto ai suoi compagni e amici: infatti non riusciva ad avere un sentimento di appartenenza al gruppo dei bambini né a quello delle bambine (doc. 2).
6. Tali condizioni riferibili ad una incongruenza di genere si sono rafforzate nel tempo durante l'adolescenza, momento nel quale ha tentato di conformarsi ai canoni imposti dalla società, comportandosi come un ragazzo, circostanza che ha creato disagio e sofferenza in capo all'esponente.
7. Nel predetto periodo, difatti, ha vissuto negativamente lo sviluppo dei caratteri sessuali secondari: cercava di indossare indumenti scuri unisex e fantasticava di svilupparsi in senso femminile.
8. Successivamente, si è accentuata la certezza del non riconoscersi nel proprio corpo, che si discostava dall'identità percepita: verso i 16 anni difatti è arrivata la certezza di essere una ragazza trans, informandosi anche sul web.
9. Durante il suddetto periodo è persistito in capo all'esponente molto disagio e difficoltà ad accettare il proprio corpo, poiché provava molta incongruenza per le forme maschili e l'assenza di quelle femminili.
10. Nel corso del 2021 parte attrice ha fatto coming out con le persone a lei care (la famiglia e taluni amici) ed ha consolidato la tendenza ad indossare abiti strettamente femminili e a portare i capelli lunghi.
11. Ha così avuto modo di riflettere ancora di più sulla questione inerente alla propria identità ed ha maturato la scelta di intraprendere un percorso di affermazione di genere.
12. Nel 2022 l'esponente decide, dunque, di rivolgersi ad un polo specializzato, il Centro interdipartimentale disforia di genere della struttura ospedaliera Molinette di
Torino (IG), in modo da poter proseguire il percorso sotto l'egida di un ente strutturato che fornisce assistenza psico-sanitaria alle persone transgender (cit. doc. 2).
13. Nell'estate del medesimo anno parte attrice viene presa in carico dal summenzionato centro dove inizia un percorso di valutazione psicodiagnostica durante il quale effettua colloqui psicologici amnestetici con la Dott.ssa e visite Persona_1
endocrinologiche con la Dott.ssa (cit. doc. 2). Persona_2
14. Da Marzo 2024 l'istante proseguiva il percorso con l'assunzione di terapia pagina 2 di 6 ormonale femminilizzante (cit. docc. 2-3).
15. Si sottolinea come l'inizio del trattamento ormonale abbia rappresentato per LI una tappa fondamentale nel proprio cammino per affermare la propria identità, con un notevole miglioramento della sua immagine corporea (cit. docc. 2-3).
16. Il percorso con il IG si è concluso all'inizio di quest'anno (cit. doc 2);
17. Oggi parte attrice mostra una disforia di genere e vive la propria identità di genere al femminile nel privato e nelle relazioni familiari e sociali: utilizza il nome LI anche nei rapporti con persone terze, ad esempio sul luogo di lavoro, esternalizzando, dunque, la propria condizione.
18. Dalla lettura della medesima relazione conclusiva del IG emerge chiaramente come l'esponente stia assumendo regolarmente la terapia ormonale prescrittale e abbia ottenuto risultati proficui dal proprio percorso terapeutico (cit docc. 2-
3).
19. Dunque, si evince chiaramente come parte attrice sia pronta a ultimare il suo percorso, mediante la rettifica dei degli atti dello Stato civile e l'autorizzazione
(implicita) a procedere con gli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri
Sessuali.
Esposte le ragioni di diritto della domanda, parte ricorrente ha così concluso nell'atto introduttivo:
Voglia codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis
Nel merito a. ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di Pollein (AO), ove l'atto di nascita è stato registrato (atto n. 8 parte 2 serie B - ANNO 1999), di effettuare la rettificazione della attribuzione di sesso di nato ad [...] il [...], da Parte_1
maschile a femminile, nonché del nome proprio da a LI;
Pt_1
b. ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di ES (AO), ove parte ricorrente risiede, relativamente alla nascita e alla residenza, di procedere alle necessarie correzioni, iscrizioni e/o annotazioni su tutti gli atti dello Stato civile di (C.F. Parte_1
), nato ad [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
(AO), Fraz. Moline n. 52, con riferimento al nome da a LI e con Pt_1
riferimento al sesso da maschile a femminile, nonché ad ogni altro adempimento susseguente ai sensi della Legge n. 164/1982 e del vigente ordinamento dello Stato civile:
c. mandare la Cancelleria di comunicare copia della sentenza, una volta passata in pagina 3 di 6 giudicato, ai competenti Ufficiali di Stato Civile dei Comuni di Pollein e di
ES, affinché provvedano alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge.
Con vittoria di spese diritti ed onorari.
All'udienza di comparizione delle parti del 9.9.2025, la causa è stata rimessa in decisione senza necessità di istruttoria, essendo esaustiva e completa la documentazione prodotta.
La domanda risulta fondata e merita pertanto accoglimento.
Si rileva, in diritto, che l'art. 1, legge n. 164/1982, stabilisce che La rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali.
L'art. 31, comma 4, decreto legislativo n. 150/2011, stabilisce che quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.
La Corte costituzionale (sentenze n. 221/2015 e n.180/2017) e la Corte di cassazione (sentenza n.
15138/2015), alla luce del dato testuale di cui all'art. 31, comma 4, D. Lgs. cit., hanno chiarito che per la rettificazione di attribuzione di sesso non è presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici primari. E' viceversa sufficiente il rigoroso accertamento, da parte del giudice di merito, del disturbo di identità di genere e del serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
Inoltre, la Corte costituzionale (sentenza n. 221/2015) ha chiarito che il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio laddove la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico comporta che il trattamento chirurgico non costituisce prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma solo un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. Ancora, la Corte costituzionale (sentenza n. 180/2017) ha sottolineato la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato. Pertanto, va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione.
pagina 4 di 6 Sotto altro profilo, la Corte di cassazione, Sez. I civ., ordinanza del 17.02.2020, n. 3877, ha affermato che … il riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione del sesso, rende consequenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tener conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato. Ciò secondo il principio affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 120/2001) per cui il nome, inteso come il primo ed immediato segno distintivo, costituisce uno dei diritti inviolabili della persona protetti e tutelati ex art. 2, Cost.
Dall'audizione della parte e dalla documentazione allegata risultano in effetti comprovate la disforia di genere della persona, la irreversibile immedesimazione nel genere percepito e la trasformazione corporea avvenuta.
La documentazione psico-diagnostica e medica prodotta attesta il percorso di affermazione di genere, la volontà irreversibile di rettificare il proprio sesso anagrafico, la immedesimazione definitiva e irreversibile nel genere vissuto e percepito come il proprio ed anche la volontà di sottoporsi ad intervento chirurgico di riassegnazione del sesso.
Si rileva, infine, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 143 del 23.7.2024, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Nel caso di specie, posto che le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute nella persona di parte ricorrente sono di per sé sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non è necessaria l'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico, al quale la parte potrà liberamente accedere.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, trattandosi di pronuncia necessaria su diritti della persona il cui riconoscimento non può prescindere dal pronunciamento del Tribunale ed in assenza di controparte in opposizione alla domanda formulata
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così provvede:
a. ordina all'Ufficiale di Stato Civile di Pollein (AO), ove l'atto di nascita è stato registrato (atto n. 8 parte 2 serie B - ANNO 1999), di effettuare la rettificazione della attribuzione di sesso di Pt_1
pagina 5 di 6 nato ad [...] il [...], da maschile a femminile, nonché del nome proprio da a Pt_1 Pt_1
LI;
b. ordina all'Ufficiale di Stato Civile di ES (AO), ove parte ricorrente risiede, relativamente alla nascita e alla residenza, di procedere alle necessarie correzioni, iscrizioni e/o annotazioni su tutti gli atti dello Stato civile di (C.F. ), nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], Fraz. Moline n. 52, con riferimento al nome da a LI e con Pt_1
riferimento al sesso da maschile a femminile, nonché ad ogni altro adempimento susseguente ai sensi della Legge n. 164/1982 e del vigente ordinamento dello Stato civile;
c. mandare la Cancelleria di comunicare copia della sentenza, una volta passata in giudicato, ai competenti Ufficiali di Stato Civile dei Comuni di Pollein e di ES, affinché provvedano alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge
DICHIARA in virtù della sentenza n. 143/2024 della Corte costituzionale, la non necessarietà dell'autorizzazione giudiziale per la sottoposizione agli interventi chirurgici di conferma di genere, alla luce della definitività e irreversibilità del percorso di transizione finora svolto, e che parte ricorrente potrà liberamente accedere agli interventi chirurgici di conferma di genere.
Dichiara irripetibili le spese.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Aosta, 24.9.2025
Il Giudice rel. est.
Dott. MA D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Marra
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe MARRA Presidente dott. MA D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott. LI DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto
DA
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
(AO, Fraz. Moline n. 52, ai fini del presente procedimento difeso e rappresentato dall'avvocato Alessio
MI (C.F.: pec ) e dall'avvocata Valeria Fadda C.F._2 Email_1
(C.F.: , pec ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._3 Email_2
loro studio sito in Aosta (AO), alla Via Festaz n. 66
RICORRENTE con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Parte ricorrente ha allegato in fatto e documentato quanto segue.
1. L'istante è nato con caratteri sessuali tipici del genere maschile in data
15/06/1999 e presenta una disforia di genere M to F (Male to Female).
2. Ad oggi risulta, quindi, registrato all'anagrafe come (doc. 1). Parte_1
3. L'esponente non ha coniuge né prole (cit. doc. 1).
4. Parte ricorrente, a partire dall'infanzia ha iniziato ad avvertire di possedere un'identità di genere femminile contrapposta al sesso biologico (maschile) assegnato al momento della nascita.
pagina 1 di 6 5. Come emerge dalla relazione clinica psicologica conclusiva del Centro interdipartimentale disforia di genere della struttura ospedaliera Molinette di Torino (doc.
2), parte attrice, fin dalla tenera età, ha avuto la sensazione che ci fosse qualcosa di diverso in lei rispetto ai suoi compagni e amici: infatti non riusciva ad avere un sentimento di appartenenza al gruppo dei bambini né a quello delle bambine (doc. 2).
6. Tali condizioni riferibili ad una incongruenza di genere si sono rafforzate nel tempo durante l'adolescenza, momento nel quale ha tentato di conformarsi ai canoni imposti dalla società, comportandosi come un ragazzo, circostanza che ha creato disagio e sofferenza in capo all'esponente.
7. Nel predetto periodo, difatti, ha vissuto negativamente lo sviluppo dei caratteri sessuali secondari: cercava di indossare indumenti scuri unisex e fantasticava di svilupparsi in senso femminile.
8. Successivamente, si è accentuata la certezza del non riconoscersi nel proprio corpo, che si discostava dall'identità percepita: verso i 16 anni difatti è arrivata la certezza di essere una ragazza trans, informandosi anche sul web.
9. Durante il suddetto periodo è persistito in capo all'esponente molto disagio e difficoltà ad accettare il proprio corpo, poiché provava molta incongruenza per le forme maschili e l'assenza di quelle femminili.
10. Nel corso del 2021 parte attrice ha fatto coming out con le persone a lei care (la famiglia e taluni amici) ed ha consolidato la tendenza ad indossare abiti strettamente femminili e a portare i capelli lunghi.
11. Ha così avuto modo di riflettere ancora di più sulla questione inerente alla propria identità ed ha maturato la scelta di intraprendere un percorso di affermazione di genere.
12. Nel 2022 l'esponente decide, dunque, di rivolgersi ad un polo specializzato, il Centro interdipartimentale disforia di genere della struttura ospedaliera Molinette di
Torino (IG), in modo da poter proseguire il percorso sotto l'egida di un ente strutturato che fornisce assistenza psico-sanitaria alle persone transgender (cit. doc. 2).
13. Nell'estate del medesimo anno parte attrice viene presa in carico dal summenzionato centro dove inizia un percorso di valutazione psicodiagnostica durante il quale effettua colloqui psicologici amnestetici con la Dott.ssa e visite Persona_1
endocrinologiche con la Dott.ssa (cit. doc. 2). Persona_2
14. Da Marzo 2024 l'istante proseguiva il percorso con l'assunzione di terapia pagina 2 di 6 ormonale femminilizzante (cit. docc. 2-3).
15. Si sottolinea come l'inizio del trattamento ormonale abbia rappresentato per LI una tappa fondamentale nel proprio cammino per affermare la propria identità, con un notevole miglioramento della sua immagine corporea (cit. docc. 2-3).
16. Il percorso con il IG si è concluso all'inizio di quest'anno (cit. doc 2);
17. Oggi parte attrice mostra una disforia di genere e vive la propria identità di genere al femminile nel privato e nelle relazioni familiari e sociali: utilizza il nome LI anche nei rapporti con persone terze, ad esempio sul luogo di lavoro, esternalizzando, dunque, la propria condizione.
18. Dalla lettura della medesima relazione conclusiva del IG emerge chiaramente come l'esponente stia assumendo regolarmente la terapia ormonale prescrittale e abbia ottenuto risultati proficui dal proprio percorso terapeutico (cit docc. 2-
3).
19. Dunque, si evince chiaramente come parte attrice sia pronta a ultimare il suo percorso, mediante la rettifica dei degli atti dello Stato civile e l'autorizzazione
(implicita) a procedere con gli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri
Sessuali.
Esposte le ragioni di diritto della domanda, parte ricorrente ha così concluso nell'atto introduttivo:
Voglia codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis
Nel merito a. ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di Pollein (AO), ove l'atto di nascita è stato registrato (atto n. 8 parte 2 serie B - ANNO 1999), di effettuare la rettificazione della attribuzione di sesso di nato ad [...] il [...], da Parte_1
maschile a femminile, nonché del nome proprio da a LI;
Pt_1
b. ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di ES (AO), ove parte ricorrente risiede, relativamente alla nascita e alla residenza, di procedere alle necessarie correzioni, iscrizioni e/o annotazioni su tutti gli atti dello Stato civile di (C.F. Parte_1
), nato ad [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
(AO), Fraz. Moline n. 52, con riferimento al nome da a LI e con Pt_1
riferimento al sesso da maschile a femminile, nonché ad ogni altro adempimento susseguente ai sensi della Legge n. 164/1982 e del vigente ordinamento dello Stato civile:
c. mandare la Cancelleria di comunicare copia della sentenza, una volta passata in pagina 3 di 6 giudicato, ai competenti Ufficiali di Stato Civile dei Comuni di Pollein e di
ES, affinché provvedano alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge.
Con vittoria di spese diritti ed onorari.
All'udienza di comparizione delle parti del 9.9.2025, la causa è stata rimessa in decisione senza necessità di istruttoria, essendo esaustiva e completa la documentazione prodotta.
La domanda risulta fondata e merita pertanto accoglimento.
Si rileva, in diritto, che l'art. 1, legge n. 164/1982, stabilisce che La rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali.
L'art. 31, comma 4, decreto legislativo n. 150/2011, stabilisce che quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.
La Corte costituzionale (sentenze n. 221/2015 e n.180/2017) e la Corte di cassazione (sentenza n.
15138/2015), alla luce del dato testuale di cui all'art. 31, comma 4, D. Lgs. cit., hanno chiarito che per la rettificazione di attribuzione di sesso non è presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici primari. E' viceversa sufficiente il rigoroso accertamento, da parte del giudice di merito, del disturbo di identità di genere e del serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
Inoltre, la Corte costituzionale (sentenza n. 221/2015) ha chiarito che il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio laddove la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico comporta che il trattamento chirurgico non costituisce prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma solo un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. Ancora, la Corte costituzionale (sentenza n. 180/2017) ha sottolineato la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato. Pertanto, va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione.
pagina 4 di 6 Sotto altro profilo, la Corte di cassazione, Sez. I civ., ordinanza del 17.02.2020, n. 3877, ha affermato che … il riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione del sesso, rende consequenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tener conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato. Ciò secondo il principio affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 120/2001) per cui il nome, inteso come il primo ed immediato segno distintivo, costituisce uno dei diritti inviolabili della persona protetti e tutelati ex art. 2, Cost.
Dall'audizione della parte e dalla documentazione allegata risultano in effetti comprovate la disforia di genere della persona, la irreversibile immedesimazione nel genere percepito e la trasformazione corporea avvenuta.
La documentazione psico-diagnostica e medica prodotta attesta il percorso di affermazione di genere, la volontà irreversibile di rettificare il proprio sesso anagrafico, la immedesimazione definitiva e irreversibile nel genere vissuto e percepito come il proprio ed anche la volontà di sottoporsi ad intervento chirurgico di riassegnazione del sesso.
Si rileva, infine, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 143 del 23.7.2024, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Nel caso di specie, posto che le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute nella persona di parte ricorrente sono di per sé sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non è necessaria l'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico, al quale la parte potrà liberamente accedere.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, trattandosi di pronuncia necessaria su diritti della persona il cui riconoscimento non può prescindere dal pronunciamento del Tribunale ed in assenza di controparte in opposizione alla domanda formulata
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così provvede:
a. ordina all'Ufficiale di Stato Civile di Pollein (AO), ove l'atto di nascita è stato registrato (atto n. 8 parte 2 serie B - ANNO 1999), di effettuare la rettificazione della attribuzione di sesso di Pt_1
pagina 5 di 6 nato ad [...] il [...], da maschile a femminile, nonché del nome proprio da a Pt_1 Pt_1
LI;
b. ordina all'Ufficiale di Stato Civile di ES (AO), ove parte ricorrente risiede, relativamente alla nascita e alla residenza, di procedere alle necessarie correzioni, iscrizioni e/o annotazioni su tutti gli atti dello Stato civile di (C.F. ), nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], Fraz. Moline n. 52, con riferimento al nome da a LI e con Pt_1
riferimento al sesso da maschile a femminile, nonché ad ogni altro adempimento susseguente ai sensi della Legge n. 164/1982 e del vigente ordinamento dello Stato civile;
c. mandare la Cancelleria di comunicare copia della sentenza, una volta passata in giudicato, ai competenti Ufficiali di Stato Civile dei Comuni di Pollein e di ES, affinché provvedano alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge
DICHIARA in virtù della sentenza n. 143/2024 della Corte costituzionale, la non necessarietà dell'autorizzazione giudiziale per la sottoposizione agli interventi chirurgici di conferma di genere, alla luce della definitività e irreversibilità del percorso di transizione finora svolto, e che parte ricorrente potrà liberamente accedere agli interventi chirurgici di conferma di genere.
Dichiara irripetibili le spese.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Aosta, 24.9.2025
Il Giudice rel. est.
Dott. MA D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Marra
pagina 6 di 6