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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 04/04/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 573/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZEFFIN Parte_1 C.F._1
ALBERTO e dell'avv. NOLA MARTINA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensori, sito in VIA TRIESTE N. 23 - 35121 PADOVA;
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SICA SERGIO, elettivamente domiciliato presso CP_1 P.IVA_1 lo studio del difensore, sito in Rovigo, piazza Fratelli Cervi n. 5;
In punto a:
Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
“ 1) Condannarsi l' , per quanto esposto in narrativa, al pagamento in favore del ricorrente della CP_1 somma di euro 2.692,71=, a titolo di arretrati sulla prestazione cat. VOSPET n. 04101497, oltre interessi legali dalla liquidazione al saldo;
2) Spese e compensi giudiziali rifusi, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
***
Il procuratore di parte chiede e conclude: CP_1
“dichiararsi il difetto di giurisdizione di codesto On.le Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, trattandosi di competenza per materia della Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio.
In subordine, respingersi il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 20 agosto 2024 , come sopra rappresentato, Parte_1 conveniva in giudizio l' per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine CP_1 esponendo che l' convenuto, con nota dell'8.6.2018, gli aveva liquidato la prestazione CP_2 pensionistica cat. VOSPET n. 04101497 dall'1 ottobre 2016, riconoscendo gli arretrati per il periodo 1 ottobre 2016 – 31 luglio 2018 nell'importo netto complessivo di € 11.657,21 e che detti arretrati gli erano stati corrisposti nel settembre del 2020 nella minor somma di € 8.964,50, al netto delle somme trattenute dall' quale sostituto d'imposta (€ 2.692,71), come risultava dal prospetto Controparte_3
di pagamento. CP_1
Il ricorrente aveva chiesto dapprima con ricostituzione del 7.4.2022 e poi con diffida del difensore il pagamento della differenza tra quanto riconosciuto a titolo di arretrati al netto delle imposte e quanto effettivamente corrisposto all'attore nel settembre 2020, senza operare alcuna trattenuta valendo nel caso di specie il principio di competenza per anno e non quello di cassa, e che solo nel dicembre 2023 la sede aveva riscontrato i solleciti dando atto che la somma di € 11.657,21 riconosciuta nel 2018 CP_1
al ricorrente a titolo di arretrati per il periodo 1.10.2016 – 31.7.2018 erano stati considerati non al netto ma al lordo delle imposte, operandosi una trattenuta IRPEF di € 2.692,71.
Il ricorrente riteneva non condivisibile la posizione dell' , invocando le SS.UU. della Suprema CP_1
Corte (nn. 12796 e 12797 del 2005) che avevano affermato il principio generale secondo il quale “in ogni caso in cui l'erogazione dei benefici previdenziali o assistenziali sia rapportata ad un limite di reddito, per la determinazione di tale limite debbono essere considerati anche gli arretrati non nel loro ammontare complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza”.
Dunque gli arretrati di prestazioni previdenziali pagati dall' in ritardo ed in un'unica Controparte_3
soluzione rilevavano ai fini reddituali per le quote maturate in ciascun anno di competenza e non nel loro importo complessivo nell'anno di effettiva riscossione (c.d. principio di cassa), sicché gli arretrati riconosciuti al nel 2018 dovevano essere distribuiti ai fini reddituali per anno di competenza e Pt_1 dunque € 1.631,15 nel 2016, € 6.524,57 nel 2017, € 3.551,94 nel 2018 e considerando che per ogni singolo anno il reddito pensionistico del ricorrente non superava la soglia di € 7.500,00=, limite di esenzione fiscale stabilito dall'art. 11, comma 2, TUIR, su dette somme non potevano essere effettuate trattenute a titolo di IRPEF da parte dell' . CP_1
Evidenziava il ricorrente che lo stesso , nel 2018, all'atto di liquidazione della prestazione CP_1 pensionistica, aveva fatto corretta applicazione del “principio di competenza” riconoscendo al ricorrente, per il periodo 1 ottobre 2016 – 31 luglio 2018, gli arretrati nella misura netta di euro
11.657,21= senza applicare alcuna imposta, mutando orientamento solo all'atto della liquidazione.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' , come sopra rappresentato, che preliminarmente eccepiva il CP_1
pagina 2 di 4 difetto di giurisdizione, essendo la controversia tra sostituito e sostituto d'imposta relativa alla legittimità della ritenuta d'acconto (nel caso di specie, a titolo d'imposta) operata dal secondo era devoluta alla competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie e nel merito resisteva al ricorso, evidenziando il proprio ruolo di sostituto, tenuto a rispettare un obbligo di legge, e la causa veniva discussa all'odierna udienza mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., per essere decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da , osservandosi come nel caso di specie non CP_1
sono in discussione la sussistenza o il contenuto dell'obbligo di effettuare la ritenuta, questione attinente il rapporto tributario tra sostituto e l'Erario, ma il rapporto tra sostituto e sostituito ed in particolare la legittimità dell'esercizio del diritto di rivalsa esercitato nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, dunque di competenza del giudice ordinario.
Quanto al merito della domanda, deve rammentarsi che l'art. 17, comma 1 lett. b), del DPR 917 del
1986 (TUIR) prevede che “l'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi….b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'articolo 47 e al comma 2 dell'articolo 46”.; da tale disposizione l' resistente deduce che gli arretrati di pensione CP_2
debbano essere sottoposti obbligatoriamente al regime della tassazione separata e dunque tassati secondo il principio di cassa, ma invero è proprio l'art. 17 a prevedere un'eccezione alla regola nel caso che il ritardato pagamento si verifichi per “cause non dipendenti dalla volontà delle parti” con la conseguenza che laddove la prestazione pensionistica venga pagata in ritardo per cause indipendenti dalla volontà della parte non può trovare applicazione la norma in questione.
Peraltro, occorre riflettere sul fatto che l'attore ha richiesto all' gli arretrati pensionistici con CP_1
domanda del 12.7.2016, mentre la liquidazione è avvenuta nel giugno 2018 (doc. 2 all. ricorso) e il pagamento in concreto è avvenuto nel settembre del 2020; se gli arretrati pensionistici fossero stati liquidati nei termini regolamentari previsti dall' (55 giorni) e poi pagati anno per anno, non vi CP_2 sarebbe stata alcuna imposizione fiscale sugli stessi, rientrando pacificamente il ricorrente all'interno della soglia di esenzione (no tax area) di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 917 del 1986.
La stessa giurisprudenza di legittimità citata da parte resistente ( sentenza n. 10887 del 2019), evidenzia che la ratio dell'art. 17 citato è quello di evitare che la percezione di redditi che comunque competano al pensionato, ma che sono corrisposti in un momento successivo alla maturazione del credito, arrechi un pregiudizio al contribuente il quale, dato il sistema della progressività delle aliquote, si troverebbe costretto a sopportare ingiustamente l'applicazione di un'aliquota (se del caso più) elevata, con pagina 3 di 4 conseguente lesione del principio di capacità contributiva;
detto principio è conforma a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 104 del 1985, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 12 e 13 del D.P.R. n. 597 del 1973, in riferimento all'art. 3 e 53 della Cost.,
“nella parte in cui non prevede l'esclusione della tassazione anche separata dei redditi costituiti da emolumenti arretrati per lavoro dipendente (a cui equipararsi arretrati pensionistici), quando tali redditi, sommati agli altri percepiti nei singoli anni cui si riferiscono, non superano il minimo imponibile”, precisando l'ingiustificatezza della eventuale maggiore onerosità del tributo dovuto su redditi percepiti in ritardo.
Il ricorso va dunque accolto, con condanna dell' a liquidare a favore del ricorrente € 2.692,71 di CP_1
arretrati pensionistici, oltre interessi legali dalla data della liquidazione al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi medi previsti dalla tabella 4 all. al DM 55/2014, come aggiornata dal DM 147/2022, per cause di valore compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00 nel quale ricade il valore di causa, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, compensi che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 573/2024 RG CL promossa da Parte_1
contro ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede: CP_1
1) Accoglie il ricorso, condannando l' a corrispondere al ricorrente la somma di € 2.692,71 a CP_1
titolo di arretrati pensionistici, oltre interessi legali dalla data della liquidazione al saldo effettivo;
2) Condanna l' a rifondere al ricorrente – e per lui ai procuratori costituiti, che si sono CP_1
dichiarati antistatari – le spese di lite, che liquida in € 1.769,00 per compenso di avvocato, oltre
IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per € 43,00.
Così deciso in Rovigo, in data 4 aprile 2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 573/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZEFFIN Parte_1 C.F._1
ALBERTO e dell'avv. NOLA MARTINA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensori, sito in VIA TRIESTE N. 23 - 35121 PADOVA;
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SICA SERGIO, elettivamente domiciliato presso CP_1 P.IVA_1 lo studio del difensore, sito in Rovigo, piazza Fratelli Cervi n. 5;
In punto a:
Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
“ 1) Condannarsi l' , per quanto esposto in narrativa, al pagamento in favore del ricorrente della CP_1 somma di euro 2.692,71=, a titolo di arretrati sulla prestazione cat. VOSPET n. 04101497, oltre interessi legali dalla liquidazione al saldo;
2) Spese e compensi giudiziali rifusi, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
***
Il procuratore di parte chiede e conclude: CP_1
“dichiararsi il difetto di giurisdizione di codesto On.le Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, trattandosi di competenza per materia della Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio.
In subordine, respingersi il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 20 agosto 2024 , come sopra rappresentato, Parte_1 conveniva in giudizio l' per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine CP_1 esponendo che l' convenuto, con nota dell'8.6.2018, gli aveva liquidato la prestazione CP_2 pensionistica cat. VOSPET n. 04101497 dall'1 ottobre 2016, riconoscendo gli arretrati per il periodo 1 ottobre 2016 – 31 luglio 2018 nell'importo netto complessivo di € 11.657,21 e che detti arretrati gli erano stati corrisposti nel settembre del 2020 nella minor somma di € 8.964,50, al netto delle somme trattenute dall' quale sostituto d'imposta (€ 2.692,71), come risultava dal prospetto Controparte_3
di pagamento. CP_1
Il ricorrente aveva chiesto dapprima con ricostituzione del 7.4.2022 e poi con diffida del difensore il pagamento della differenza tra quanto riconosciuto a titolo di arretrati al netto delle imposte e quanto effettivamente corrisposto all'attore nel settembre 2020, senza operare alcuna trattenuta valendo nel caso di specie il principio di competenza per anno e non quello di cassa, e che solo nel dicembre 2023 la sede aveva riscontrato i solleciti dando atto che la somma di € 11.657,21 riconosciuta nel 2018 CP_1
al ricorrente a titolo di arretrati per il periodo 1.10.2016 – 31.7.2018 erano stati considerati non al netto ma al lordo delle imposte, operandosi una trattenuta IRPEF di € 2.692,71.
Il ricorrente riteneva non condivisibile la posizione dell' , invocando le SS.UU. della Suprema CP_1
Corte (nn. 12796 e 12797 del 2005) che avevano affermato il principio generale secondo il quale “in ogni caso in cui l'erogazione dei benefici previdenziali o assistenziali sia rapportata ad un limite di reddito, per la determinazione di tale limite debbono essere considerati anche gli arretrati non nel loro ammontare complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza”.
Dunque gli arretrati di prestazioni previdenziali pagati dall' in ritardo ed in un'unica Controparte_3
soluzione rilevavano ai fini reddituali per le quote maturate in ciascun anno di competenza e non nel loro importo complessivo nell'anno di effettiva riscossione (c.d. principio di cassa), sicché gli arretrati riconosciuti al nel 2018 dovevano essere distribuiti ai fini reddituali per anno di competenza e Pt_1 dunque € 1.631,15 nel 2016, € 6.524,57 nel 2017, € 3.551,94 nel 2018 e considerando che per ogni singolo anno il reddito pensionistico del ricorrente non superava la soglia di € 7.500,00=, limite di esenzione fiscale stabilito dall'art. 11, comma 2, TUIR, su dette somme non potevano essere effettuate trattenute a titolo di IRPEF da parte dell' . CP_1
Evidenziava il ricorrente che lo stesso , nel 2018, all'atto di liquidazione della prestazione CP_1 pensionistica, aveva fatto corretta applicazione del “principio di competenza” riconoscendo al ricorrente, per il periodo 1 ottobre 2016 – 31 luglio 2018, gli arretrati nella misura netta di euro
11.657,21= senza applicare alcuna imposta, mutando orientamento solo all'atto della liquidazione.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' , come sopra rappresentato, che preliminarmente eccepiva il CP_1
pagina 2 di 4 difetto di giurisdizione, essendo la controversia tra sostituito e sostituto d'imposta relativa alla legittimità della ritenuta d'acconto (nel caso di specie, a titolo d'imposta) operata dal secondo era devoluta alla competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie e nel merito resisteva al ricorso, evidenziando il proprio ruolo di sostituto, tenuto a rispettare un obbligo di legge, e la causa veniva discussa all'odierna udienza mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., per essere decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da , osservandosi come nel caso di specie non CP_1
sono in discussione la sussistenza o il contenuto dell'obbligo di effettuare la ritenuta, questione attinente il rapporto tributario tra sostituto e l'Erario, ma il rapporto tra sostituto e sostituito ed in particolare la legittimità dell'esercizio del diritto di rivalsa esercitato nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, dunque di competenza del giudice ordinario.
Quanto al merito della domanda, deve rammentarsi che l'art. 17, comma 1 lett. b), del DPR 917 del
1986 (TUIR) prevede che “l'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi….b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'articolo 47 e al comma 2 dell'articolo 46”.; da tale disposizione l' resistente deduce che gli arretrati di pensione CP_2
debbano essere sottoposti obbligatoriamente al regime della tassazione separata e dunque tassati secondo il principio di cassa, ma invero è proprio l'art. 17 a prevedere un'eccezione alla regola nel caso che il ritardato pagamento si verifichi per “cause non dipendenti dalla volontà delle parti” con la conseguenza che laddove la prestazione pensionistica venga pagata in ritardo per cause indipendenti dalla volontà della parte non può trovare applicazione la norma in questione.
Peraltro, occorre riflettere sul fatto che l'attore ha richiesto all' gli arretrati pensionistici con CP_1
domanda del 12.7.2016, mentre la liquidazione è avvenuta nel giugno 2018 (doc. 2 all. ricorso) e il pagamento in concreto è avvenuto nel settembre del 2020; se gli arretrati pensionistici fossero stati liquidati nei termini regolamentari previsti dall' (55 giorni) e poi pagati anno per anno, non vi CP_2 sarebbe stata alcuna imposizione fiscale sugli stessi, rientrando pacificamente il ricorrente all'interno della soglia di esenzione (no tax area) di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 917 del 1986.
La stessa giurisprudenza di legittimità citata da parte resistente ( sentenza n. 10887 del 2019), evidenzia che la ratio dell'art. 17 citato è quello di evitare che la percezione di redditi che comunque competano al pensionato, ma che sono corrisposti in un momento successivo alla maturazione del credito, arrechi un pregiudizio al contribuente il quale, dato il sistema della progressività delle aliquote, si troverebbe costretto a sopportare ingiustamente l'applicazione di un'aliquota (se del caso più) elevata, con pagina 3 di 4 conseguente lesione del principio di capacità contributiva;
detto principio è conforma a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 104 del 1985, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 12 e 13 del D.P.R. n. 597 del 1973, in riferimento all'art. 3 e 53 della Cost.,
“nella parte in cui non prevede l'esclusione della tassazione anche separata dei redditi costituiti da emolumenti arretrati per lavoro dipendente (a cui equipararsi arretrati pensionistici), quando tali redditi, sommati agli altri percepiti nei singoli anni cui si riferiscono, non superano il minimo imponibile”, precisando l'ingiustificatezza della eventuale maggiore onerosità del tributo dovuto su redditi percepiti in ritardo.
Il ricorso va dunque accolto, con condanna dell' a liquidare a favore del ricorrente € 2.692,71 di CP_1
arretrati pensionistici, oltre interessi legali dalla data della liquidazione al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi medi previsti dalla tabella 4 all. al DM 55/2014, come aggiornata dal DM 147/2022, per cause di valore compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00 nel quale ricade il valore di causa, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, compensi che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 573/2024 RG CL promossa da Parte_1
contro ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede: CP_1
1) Accoglie il ricorso, condannando l' a corrispondere al ricorrente la somma di € 2.692,71 a CP_1
titolo di arretrati pensionistici, oltre interessi legali dalla data della liquidazione al saldo effettivo;
2) Condanna l' a rifondere al ricorrente – e per lui ai procuratori costituiti, che si sono CP_1
dichiarati antistatari – le spese di lite, che liquida in € 1.769,00 per compenso di avvocato, oltre
IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per € 43,00.
Così deciso in Rovigo, in data 4 aprile 2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
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