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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/10/2025, n. 2167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2167 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica nella persona del
Giudice Unico G.O.T. dott. sa Eliana Tazzoli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine 3724 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 , vertente tra:
rappresentata e difesa dall'avv. Cosimo Antonicelli e presso il Parte_1
suo studio elettivamente domiciliata
OPPONENTE
, rappresentato e difeso dall'AVV. Maria Giovanna Galatone Parte_2
OPPOSTO
*****
OGGETTO DEL GIUDIZIO: OPPOSIZIONE A PRECETTO All'udienza del 2 Ottobre 2025, in esito alle deduzione delle parti questo Magistrato
invitava le parti alla precisazione delle conclusioni, che entrambe le parti rassegnavano a seguito di discussione orale , indi la causa veniva introdotta per la decisione con riserva di deposito.
MOTIVAZIONI
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla L. 18.6.2009 n. 69.
Con atto di opposizione a precetto notificato a mezzo pec il 21.9.2024, la sig.ra Pt_1
conveniva in giudizio il sig. , per sentire dichiarare nullo e/ o
[...] Parte_2
annullabile il precetto opposto, invia gradata per ottenere la dichiarazione di improcedibilità e/o inammissibilità della minacciata azione esecutiva, in subordine in caso di mancato accoglimento della domanda principale e gradata, dichiarare non dovute le spese di precetto, ovvero, ridurle in conformità al disposto di cui al DM
55/2014, dichiarare non dovute le spese di registrazione della sentenza, con condanna alle spese.
Con comparsa di costituzione del 22.12.2024, si costituiva il il quale Pt_2
nell'impugnare tutte le eccezioni formulate da parte opponente chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in diritto e nel merito.
Nel ricorso in opposizione, l'opponente in via preliminare eccepisce la nullità del precetto per totale inosservanza delle prescrizioni in ordine alla notifica ex art 479 cpc.
“Con la sentenza n. 21838/2025, pubblicata il 29 luglio 2025, la Corte di Cassazione si è
pronunciata sulle conseguenze derivanti dalla notifica del precetto senza la previa notifica del titolo esecutivo posto alla base dell'intimazione. Gli nel decidere, Parte_3
hanno osservato che:
1. i vizi meramente formali del precetto (es. difformità dal modello legale) sono sanabili nel caso in cui l'atto ha comunque raggiunto i suoi scopi: avvisare il debitore della pretesa, consentirgli di identificare il credito, la sua fondatezza e predisporsi all'adempimento;
2. i vizi procedurali (es. mancato compimento di un atto che deve precedere il precetto) sono irrilevanti solo se non hanno concretamente pregiudicato la posizione della controparte;
3. Il pregiudizio al diritto di difesa non deve essere sempre allegato e provato. Esso si presume esistente (in re ipsa) in tutti i casi in cui l'errore procedurale abbia privato la parte di una facoltà, di una scelta o di un termine a difesa.
n virtù dei suddetti principi, l'omessa notifica del titolo esecutivo prima del precetto
(art. 479 c.p.c.), hanno evidenziato i giudici di legittimità, configura non un vizio formale dell'atto, ma un vizio procedurale che arreca un vulnus autoevidente al diritto di difesa del debitore.
Lo scopo della notifica del titolo esecutivo al debitore, infatti, è quello di consentire a quest'ultimo di verificare l'esistenza e la correttezza del titolo stesso, al fine di apprestarsi ad ottemperare all'intimazione o, in alternativa, a contestarla.
Dall'omessa notifica del titolo ne deriva che il precetto diventa littera sine spiritu: una mera declamazione del creditore.
Come affermato dal granitico orientamento della stessa giurisprudenza di legittimità, la nullità derivante dall'omessa notifica del titolo esecutivo non è sanabile per il raggiungimento dello scopo attraverso la proposizione dell'opposizione, in quanto la sanatoria può rimediare a un'attività svolta in modo nullo, ma non può supplire al mancato svolgimento di un'attività dovuta per legge.
Il fatto che il debitore proponga opposizione al precetto dimostra solo la conoscenza dell'intimazione, ma non sana la mancata conoscenza del titolo, che è il fondamento stesso della pretesa esecutiva”.
Nel caso di specie, dagli atti di causa si evince che la notifica della sentenza della Corte
D'appello emessa in data 22 luglio 2025 , non è stata notificata all'opponente, ma bensì soltanto al difensore con il pedissequo precetto, in data 01 Agosto 2025,; Conseguenza di ragione, è l'accoglimento dell'opposizione , in quanto la mancata notifica della sentenza , l'immediata notifica del precetto non hanno dato la possibilità all'opponente di effettuare tutte le attività insite all'esercizio del proprio diritto a difesa prescritto dalla norma .
Le questioni preliminari, si ritengono assorbenti le questioni di merito
I compensi di causa seguono il principio di soccombenza .
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto in composizione monocratica nella persona del giudice unico
G.O.T. dott. ssa Eliana Tazzoli definitivamente decidendo la domanda proposta da
[...]
, così provvede: Parte_4
- accoglie l'opposizione e di conseguenza dichiara nullo il precetto;
- condanna al pagamento delle competenze legali nei confronti Parte_2
dell'opponente con applicazione del DM 55/2014 in ragione dell'attività espletata e del valore della causa alla somma di €.
1.250 di cui €. 168 per esborsi il residuo per compensi oltre rsg iva e cap come per legge se dovuti.da distrarsi in favore del difensore costituito
Avv. Cosimo Antonicelli dichiaratosi distrattario.
Così deciso in Taranto oggi 15 Ottobre 2025
Il Giudice Unico
(G.O.T. dott.ssa Eliana Tazzoli)