Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/06/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3377 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3377/2024 R.G. posta in decisione con decreto reso in data 28.5.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in SIRACUSA, VIALE SANTA PANAGIA N. 136/A, presso lo studio dell'avv. MAUCERI MICHELE, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed Controparte_1 C.F._2
ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIALE
MONTEDORO N. 54, presso lo studio dell'avv. BENEDETTO MONICA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 5.12.2024);
***
All'udienza del 27.5.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, senza termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 8.10.2024, , premettendo di avere contratto Parte_1 pagina 1 di 5
separazione personale con addebito alla moglie. A fondamento della domanda di addebito deduceva che la moglie aveva intrapreso una relazione sentimentale con un altro uomo, in costanza di matrimonio e che si era mostrata disinteresse nei confronti della famiglia. Chiedeva, altresì, di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e , con Per_1 Per_2
collocamento presso il padre, cui assegnare la casa coniugale, e regolamentazione diritto di visita della madre come indicato nel piano genitoriale. Il ricorrente, inoltre, si dichiarava disponibile a pagare per intero e con rinuncia alla rivalsa, le rate mensili del mutuo gravante nella misura 50% a carico di entrambi i coniugi.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio aderendo alla domanda Controparte_1
di separazione personale dei coniugi, di affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, ma chiedendone il collocamento presso sé stessa, con assegnazione della casa coniugale in suo favore e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in comparsa, nonché di porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura mensile di euro 800,00 complessivi, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 1.4.2025, i difensori delle parti rappresentavano che le stesse avevano raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione, come di seguito indicate:
1) i coniugi vivranno separati, gli stessi potranno richiedere fin d'ora il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti da parte della competente autorità amministrativa e potranno fissare la loro residenza ovunque loro aggrada.
2) i figli minori e , nati rispettivamente a Siracusa il 20/09/2009 e Per_1 Per_2
1'8/10/2012, vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente con la madre nella casa ove la stessa andrà a vivere.
3) A titolo di concorso per il mantenimento dei figli minori e , il IG. Per_1 Per_2 Pt_1 verserà un assegno di € 200,00 per ciascuno di loro, sottoposto ad aumento ISTAT a partire dal secondo anno, oltre il 50% delle spese straordinarie nel rispetto del protocollo approvato presso il
Tribunale di Siracusa, e con rinuncia del al 50% dell'assegno unico, che verrà incassato per Pt_1
intero dalla IG.ra . CP_1
Le somme suindicate, per quanto a carico del verranno da questi versati, entro il 5 di ogni Pt_1
mese, sul conto corrente intestato alla IG.ra , i cui dati sono già in possesso del CP_1 Pt_1
predetto.
pagina 2 di 5 Attesa la loro autosufficienza, le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia contributo economico e di non avere nulla a pretendere reciprocamente per alcun titolo o causale anche se ancora non fatta valere.
4) con riferimento al diritto di frequentazione del IG. nei confronti dei figli, le parti Pt_1
convengono, che entrambi trascorreranno con il padre lunedì e mercoledì, di ogni settimana, dalle ore 18,00 fino al giorno successivo con impegno del IG. di riaccompagnarli a scuola, nonché Pt_1
i fine settimana, in maniera alternata, dal sabato alle 16,00 al riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina.
Le festività principali verranno trascorse come segue: i minori trascorreranno la Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale e di Santo Stefano con l'altro, nonché la Vigilia Di Capodanno con un genitore e giorno 1 gennaio con l'altro presso il quale trascorreranno anche il giorno dell'Epifania. Si rappresenta che la detta turnazione avrà inizio con la allocazione dei minori presso il padre il giorno della Vigilia. Stessa turnazione verrà applicata per le festività pasquali e per il 25 aprile e il 1° maggio. I minori trascorreranno la domenica di Pasqua con un genitore e il lunedì di
Pasquetta con l'altro; il 25 aprile con uno e il primo maggio con l'altro, sempre partendo dall'allocazione (nell'anno 2025) presso il padre il giorno di Pasqua ecc...
Le festività estive verranno suddivise come segue: i figli minori trascorreranno con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, nei mesi di Luglio ed Agosto, con preventiva comunicazione del periodo scelto da parte del alla IG.ra entro il 30 Giugno di ogni anno, ed altrettanto avverrà Pt_1 CP_1 per la IG.ra che lo comunicherà al in tali casi si sospende il diritto di visita dell'altro Pt_1
genitore. Resta inteso che nel detto periodo in cui i minori saranno con il genitore di riferimento, questo si impegna a favorire le comunicazioni quotidiane del figlio con l'altro genitore.
Il compleanno dei minori verrà festeggiato a pranzo con un genitore, fino alle ore 18,00, e dalle ore
18,00 alle 22,00 con l'altro genitore, ovviamente insieme all'altro fratello e per quest'anno, le parti convengono che per l'anno 2025 i minori festeggeranno con la madre il pranzo, sempre che la stessa non debba espletare la sua attività lavorativa nelle ore diurne. In tal caso, la IG.ra si CP_1 impegna a comunicare al IG. i suoi turni di lavoro tre giorni prima dell'evento in maniera Pt_1
da organizzarsi le parti, secondo le loro eIGenze, nel rispetto del lavoro reciproco.
In occasione del compleanno dei genitori, i figli, festeggeranno con il genitore dalle ore 18,00 alle ore 22,00.
5) La casa coniugale, sita in Siracusa Via Testaferrata 34, scala c, interno 6, composto di 4 vani ed accessori e con area condominiale, censito nel Catasto Fabbricati del comune di Siracusa, particella 1449, sub. 6, cat. A/3, classe 2, vani 5,5, viene attribuita in proprietà per intero al IG.
, mediante trasferimento in suo favore, da parte della IG.ra , che Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 5 si impegna a riproporre il trasferimento oggi già convenuto, in sede notarile, a cura e spese del IG.
Pt_1
La IG.ra e i IG. dichiarano che l'immobile è conforme nel suo stato di fatto a CP_1 Pt_1
quanto risultante dalla planimetria catastale depositata al N.C.E.U. di Siracusa, in data 29/01/1955, che si allega alla presente separazione per farne parte integrante.
Sono comprese nel trasferimento-assegnazione anche le comproprietà proporzionali di tutte le parti comuni a norma di legge.
L'immobile per la quota che oggi la IG.ra trasferisce, con obbligo di ribadire tale CP_1
trasferimento in sede notarile, è pervenuto alla medesima per atto in notar del 21/04/2015, Per_3
rep. 12028, raccolta 8925, reg. a Noto il 21/4/2015, al n. 3755/11°.
Viene altresì convenuto dalle parti l'accollo del mutuo contratto con Banca Agricola Popolare di
Ragusa, del 21/04/2015 a carico del IG. nella misura integrale, con obbligo del medesimo di Pt_1
tenere indenne la IG.ra da ogni responsabilità a riguardo, attraverso il tempestivo CP_1
pagamento di ogni rata mensile.
L'immobile è munito di attestazione di prestazione energetica a firma dell'Arch. , Controparte_2
del 2/04/2014, che verrà rinnovato in sede di trasferimento notarile a cure e spese del IG. Pt_1
Si allegano, atto di provenienza dell'immobile in notar del 21/4/2015, con annessi atto di Per_3
mutuo, planimetria catastale ed APE.
Le parti dichiarano che il trasferimento del 50% dell'immobile da parte della IG.ra al CP_1
rientra nella regolamentazione degli aspetti patrimoniali della separazione oggi convenuta e Pt_1
sottoscritta, e chiedono di usufruire delle relative agevolazioni fiscali dettate per tale tipo di operazione.
I coniugi dichiarano con il presente accordo di aver così definito tutti i loro rapporti e di non aver pertanto a pretendere null'altro reciprocamente.
All'udienza del 27.5.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, lette le note scritte con cui le parti chiarivano che la condizioni di cui al punto n. 5 dell'accordo di cui sopra è da intendersi come obbligo a trasferire l'immobile indicato successivamente alla pronuncia della separazione, poneva la causa in decisione.
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La domanda di addebito della separazione alla moglie deve ritenersi rinunciata in quanto non pagina 4 di 5 riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e avuto riguardo all'accordo complessivamente raggiunto dalle parti sulle condizioni della separazione.
Il Tribunale, valutata, altresì, la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
3377/ 2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza: omologa la separazione personale dei coniugi , Parte_1 Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Siracusa il 22.7.2011 (Atto n. 195, Parte
II, Serie A, Anno 2011), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, come precisate in sede di prima comparizione, che qui si intendono integralmente trascritte;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conIGlio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
3.06.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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