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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 2307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2307 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. ER CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale dell'1/7/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 331/2023 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Scarlato)
PARTE APPELLANTE
E
CP_1
(avv.ti Malandrino, Bruschi e Aiello)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8938 del 28/10/2022
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento della domanda proposta da nei CP_1 Pt_ confronti dell , volta alla declaratoria di illegittimità della ripetizione di indebito azionata dall con le Pt_1 comunicazioni in data 10/12/2018 e 11/12/2018, si condannava il ricorrente alla restituzione soltanto dell'importo netto pari a € 3.494,92 oltre interessi al saggio legale dal 22/1/2019, si dichiaravano non dovuti Pt_ dal lavoratore gli altri importi richiesti dall per i titoli dedotti in giudizio, e si condannava il resistente alla restituzione delle somme trattenute per i suddetti titoli se superiori all'importo di cui sopra. Pt_ L interponeva gravame, cui resisteva il . CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
In punto di fatto - per quel che qui rileva - è incontestato tra le parti: a) che il è stato licenziato il CP_1
3/11/2014 ex legge n. 223/1991 dal datore di lavoro (Alitalia Compagnia Italiana - Cai Spa); b) che tale licenziamento è stato annullato dal Tribunale di Civitavecchia con la sentenza n. 374/2018 - emessa in sede di opposizione del c.d. rito Fornero, riformando in parte la pronuncia emessa nella fase sommaria - confermata, a sua volta, dalla Corte d'Appello di Roma con la sentenza n. 2521/2019, rigettando il reclamo del datore di lavoro;
c) che, in esecuzione di tali statuizioni, lo stesso lavoratore è stato effettivamente reintegrato ed ha percepito l'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto
(pari a € 3.356,96, così come rideterminata in sede di gravame). Pt_ A fronte della richiesta, da parte dell' , di restituzione delle somme medio tempore corrisposte a seguito del licenziamento, a titolo di indennità di mobilità ed integrazione Fondo Trasporto Aereo (FSTA), il lavoratore si è opposto giudizialmente, e il Tribunale capitolino, accogliendo parzialmente la domanda attorea, ha affermato che la ripetizione delle somme erogate dall fossero irripetibili in relazione alle Pt_1 mensilità per le quali l'originario ricorrente non aveva ricevuto alcun risarcimento. Pt_ Orbene, con il presente appello, l sostiene che anche quest'ultima limitazione non sia corretta, invocando la ripetibilità in toto: l chiede, dunque, il rigetto integrale dell'opposizione del , Pt_1 CP_1 sostenendo che, per effetto dell'annullamento del licenziamento, sarebbe venuta meno la causa delle prestazioni previdenziali a sostegno del reddito erogate al lavoratore, non residuando nemmeno alcuno spazio per operare una sorta di compensazione fra i pagamenti effettuati dall'Istituto a titolo di indennità di mobilità et similia e quanto percepito dal lavoratore a titolo di ristoro per l'illegittimo licenziamento.
Dal canto suo, il ribadisce che, nella specie, la sentenza di annullamento del licenziamento era CP_1 Pt_ intervenuta a distanza di oltre 12 mesi dal recesso datoriale, sicché l non avrebbe diritto di ripetere alcuna delle prestazioni erogate, non essendosi verificata una situazione de facto tale da escludere la sussistenza della situazione di disoccupazione protetta dalla legge. Pt_ La tesi dell merita accoglimento (come, peraltro, già deciso da questa Corte, con la sentenza n.
4384 del 15/11/2022, estensore lo scrivente, in una fattispecie in toto sovrapponibile alla presente).
Invero, per effetto delle sentenze che hanno annullato il licenziamento intimato al , risultano CP_1 venuti meno i presupposti dell'erogazione sia dell'indennità di mobilità erogata (v. art. 7 della legge n.
223/1991 e art. 2, comma 46, lett. d, della legge n. 92/2012), sia dell'indennità integrativa prevista a carico Pt_ del Fondo Trasporto Aereo istituito presso l (Fondo tenuto, fra l'altro, ad erogare trattamenti integrativi a quelli ordinari volti a garantire ai lavoratori del settore una prestazione pari all'80% della retribuzione riferita agli ultimi 12 mesi di lavoro, v. art. 1-ter del decreto-legge n. 249/2004, convertito in legge n. 291/2004). L'annullamento del licenziamento di cui sopra, con sentenza reintegratoria ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300/1970 (e successive modifiche ed integrazioni), opera ex tunc e comporta, quindi, la continuità giuridica del rapporto di lavoro, determinando, appunto in ragione di ciò, il venir meno del presupposto delle prestazioni erogate dopo il licenziamento da parte dall'Ente previdenziale, ovvero lo stato di mobilità o di disoccupazione nel caso delle prestazioni di cui qui si tratta (v. Cass. n. 16350/2017; Cass. n. 154/2012;
Cass. n. 26988/2009). Pt_ In altri termini, tali prestazioni vanno considerate erogate sine titulo, con conseguente diritto dell alla loro integrale ripetizione, anche quando - come nel caso di specie - l'indennità risarcitoria riconosciuta al lavoratore non copra l'intero periodo intercorrente fra il recesso datoriale e la sentenza che annulla il licenziamento con la condanna alla reintegrazione.
Trova, pertanto, applicazione il principio per cui, una volta che il licenziamento sia stato annullato, le indennità previdenziali, ivi compresa quella di mobilità e l'integrazione FSTA, non essendo acquisite in via definitiva dal lavoratore, sono ripetibili dagli Istituti previdenziali, stante che, in tal caso, ne vengono meno i presupposti, rappresentati dalla disoccupazione involontaria e dal collocamento in mobilità conseguenti al medesimo licenziamento (v., tra le altre, Cass. n. 8150/2018; Cass. n. 3597/2011).
In quest'ordine di concetti, non risulta corretta, sotto un duplice profilo, la decisione del primo giudice, laddove, in ragione della c.d. tutela attenuata prevista dal novellato art. 18, comma 4, a favore del CP_2 Pt_ lavoratore illegittimamente licenziato, ha ritenuto - in buona sostanza - che anche all dovesse riconoscersi una sorta di forma attenuata di diritto alla restituzione di quanto corrisposto allo stesso lavoratore (v., altresì, App. Milano n. 109/2022; App. Torino n. 463/2021; contra, la prevalente giurisprudenza del Tribunale di Roma).
In primo luogo, si ribadisce che, a seguito della sentenza che annulla il licenziamento, il rapporto di lavoro si ricostituisce ex tunc e viene, quindi, giuridicamente meno lo stato di disoccupazione, che costituisce, infatti, il presupposto normativo dell'erogazione delle indennità a sostegno del reddito e la cui assenza comporta l'insussistenza ab origine del diritto alla prestazione previdenziale.
In secondo luogo, la gravata decisione finisce per operare una sorta di compensazione fra l'indennità risarcitoria dovuta dal datore di lavoro ex art. 18 citato, in conseguenza del licenziamento dichiarato illegittimo, e le prestazioni che il lavoratore ha percepito dall' successivamente allo stesso Controparte_3 licenziamento, compensazione, tuttavia, non consentita trattandosi di poste che si sottraggono alla regola della compensatio lucri cum damno, poiché il diritto all'indennità di mobilità, come di quella connessa allo stato di disoccupazione, sorge al verificarsi di determinati fatti stabiliti dalla legge e non è causalmente ricollegabile al licenziamento illegittimamente subìto dal lavoratore (oltre a Cass. S.U. n. 12194/2002, v., in particolare, quanto all'indennità di mobilità e di disoccupazione, Cass. n. 3597/2011; Cass. n. 18687/2006;
Cass. n. 6265/2000; Cass. n. 6357/1999). Pt_ E' pur vero che, nel caso di specie, l'integrale ripetizione, da parte dell , di quanto versato al finisce per determinare un effetto gravemente iniquo, essendo il lavoratore, di fatto, privo di CP_1 occupazione per un periodo di oltre 12 mesi, ma - a ben vedere - tale effetto non discende dalla ripetibilità Pt_ delle somme percepite dall' , bensì dalla previsione del novellato art. 18, comma 4, laddove ora prevede la condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria non superiore, in ogni caso, a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Del resto, l'indennità di mobilità è una misura di sostegno al reddito, erogata sul presupposto della disoccupazione e finalizzata al reinserimento del lavoratore, la cui erogazione comporta, altresì, il diritto al riconoscimento della contribuzione figurativa.
Non appare corretto, quindi, sostenere - come opina il Tribunale - che, nel caso in cui il periodo di disoccupazione si sia protratto oltre il limite dei 12 mesi, posto dall'art. 18, comma 4, della legge n. 300/1970
- come nella fattispecie in esame - si debba correlare tale situazione di disoccupazione di fatto alla misura dell'indennità risarcitoria dovuta nell'ipotesi di tutela reale c.d. attenuata, per cui dovrebbe essere assicurata al lavoratore una prestazione volta al soddisfacimento dei bisogni essenziali di vita, con il risultato di ritenere Pt_ indebita, e quindi da restituire all , la sola indennità di mobilità e integrativa FSTA per il periodo di 12 mesi in cui è stata percepita l'indennità risarcitoria di cui alla citata norma.
Si sottolinea che, operando la reintegrazione con effetto ex tunc, una volta dichiarato dal giudice l'annullamento del licenziamento con applicazione della tutela reale, sia pure nella forma c.d. attenuata, difetti, in capo all'odierno appellato, il requisito della disoccupazione che, ai sensi dell'art. 7 della legge n.
223/1991, rappresenta il presupposto imprescindibile per il diritto alla prestazione di sostegno de qua, sia principale che integrativa (come, peraltro, emerge dalla copertura assicurativa e previdenziale dal giorno del recesso a quello di effettiva reintegrazione garantita al lavoratore dallo stesso art. 18).
D'altronde, la scelta legislativa di limitare l'indennità risarcitoria al periodo di 12 mesi non può incidere sulla sussistenza o meno dello stato di disoccupazione, in presenza della ricostituzione di diritto del rapporto di lavoro sin dal momento della sua cessazione.
Da ultimo, va segnalato che la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 109 del 3/3/2022 - citata nel summenzionato precedente di questo giudice distrettuale, le cui argomentazioni sono state qui in parte richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - ha trovato conferma in sede di legittimità, a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 384 del 5/1/2024.
In quel caso, la Corte territoriale meneghina aveva ritenuto che, ricostituito il rapporto lavorativo ex tunc, erano venuti meno i presupposti delle due indennità, restando del tutto irrilevante la limitazione della misura dell'indennità risarcitoria - proprio per la sua natura puramente risarcitoria e la sua estraneità alla fattispecie previdenziale - e la sua corresponsione per un periodo inferiore rispetto a quello delle indennità di mobilità, tanto più che ricostituito il rapporto de iure, sussisteva la piena copertura previdenziale contributiva.
Nel ricorso per cassazione - deducendo la violazione degli artt. 7 della legge n. 223/1991, 52 della legge n. 88/1989, come interpretato dall'art. 13 della legge n. 412/1991, 18, comma 4, della legge n.
300/1970, come modificato dall'art. 1, comma 42, della legge n. 92/2012 - il lavoratore aveva evidenziato che si era trovato in stato di disoccupazione involontaria per periodo solo in parte coperto dall'indennità ex art. 18, comma 4, e che la ricostituzione de iure del rapporto non aveva eliminato la situazione di fatto di bisogno alla base della disciplina della irripetibilità delle somme.
Rigettando tale ricorso, il Supremo Collegio, premettendo che oggetto del giudizio è la ripetizione dell'indennità di mobilità, ha affermato che tale prestazione è ripetibile in quanto, con la reintegrazione, è venuto meno il presupposto in relazione al quale era stata avviata la mobilità.
In tale contesto, è irrilevante che lo stato di disoccupazione involontaria di fatto sia stato solo coperto in parte dall'indennità risarcitoria, posto che, a seguito della reintegrazione, sono pienamente dovuti i contributi previdenziali per il periodo ricostituito di lavoro. Quanto poi all'eliminazione solo parziale dello stato di bisogno sul piano fattuale, si è statuito che l'indennità di mobilità, in quanto indebita, è ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c., senza che rilevi quale ostacolo alla ripetizione lo stato di bisogno dell'interessato.
La pronuncia impugnata era, quindi, rispettosa di quanto affermato già dalla Cassazione (v. ord. n.
24645 del 16/8/2023), la quale, nell'ipotesi di declaratoria di nullità dell'apposizione di un termine al rapporto di lavoro e conseguente ricostituzione ex tunc del rapporto subordinato a tempo indeterminato, ha chiarito che viene a cessare la condizione di disoccupazione, con la conseguenza che l'indennità di mobilità corrisposta nel periodo temporale coperto dalla sentenza - e dall'indennità risarcitoria ex art. 32 della legge n. 183/2010 - configura un indebito previdenziale, ripetibile ex art. 2033 c.c. (sia pure entro il limite temporale della prescrizione, profilo, quest'ultimo, non coinvolto però nell'odierno thema decidendum).
In proposito, si insegna che le due indennità - quella di cui all'art. 32 del c.d. collegato lavoro e quella di mobilità - si pongono su piani diversi, atteso che il diritto al beneficio previdenziale, lungi dal costituire una conseguenza della liberazione delle energie lavorative mediante l'illegittimo recesso dal rapporto di lavoro, scaturisce dalla scelta “a monte” del sistema di sicurezza sociale rivolta ad assicurare misure sostitutive del reddito in favore del lavoratore deprivato della retribuzione;
d'altronde, tale logica è alla base dell'orientamento che considera non deducibile, a titolo di aliunde perceptum, l'indennità di mobilità nel caso di inadempimento dell'obbligo di reintegra del lavoratore illegittimamente licenziato;
diversamente opinando, CP_ si generebbe l'effetto (perverso) di porre a carico dell' previdenziale le conseguenze economiche di una scelta legislativa destinata a limitare gli effetti economici della reintegra ad una sola quota parte delle retribuzioni non corrisposte nel periodo di sospensione - sia pure illegittima - della prestazione lavorativa.
Né può adombrarsi alcun vizio di legittimità costituzionale per contrarietà all'art. 38 Cost., poiché la lamentata perdita di provvidenza economica attiene non al rapporto previdenziale - insensibile, come detto, al quantum dell'indennità risarcitoria e dipendente solo dalla sussistenza o meno della disoccupazione, la quale nemmeno può sussistere solo in parte qua, ossia nei limiti in cui l'indennità risarcitoria sia risultata inferiore al montante delle retribuzioni perse - ma, semmai, attiene al rapporto di lavoro, proprio riguardo al fatto che la tutela compensativa non è stata voluta dal legislatore in forma piena ma solo attenuata. Pt_ In conclusione, tali prestazioni vanno considerate erogate sine titulo, con conseguente diritto dell alla loro integrale ripetizione, anche quando - come nel caso di specie - l'indennità risarcitoria riconosciuta al lavoratore non copra l'intero periodo intercorrente fra il recesso datoriale e la sentenza che annulla il licenziamento con la condanna alla reintegrazione.
Per quanto fin qui esposto, ritenendo integralmente (e non solo in parte) ripetibili le somme versate Pt_ dall , l'appello merita accoglimento, conseguendone la parziale riforma dell'impugnata sentenza ed il rigetto totale dell'opposizione originariamente proposta dal , con assorbimento della domanda CP_1 subordinata spiegata da quest'ultimo, volta all'accertamento della declaratoria di non debenza (e, quindi, dell'irripetibilità) delle somme richieste in restituzione dall'Istituto in relazione agli importi eccedenti quello dell'indennità risarcitoria per i 12 mensilità disposta a seguito del licenziamento illegittimo.
Il contrasto giurisprudenziale in ordine a fattispecie analoghe - anche di questo giudice distrettuale (v., in senso conforme, App. Roma n. 1515 del 2/5/2024 e n. 109 del 12/1/2024; contra App. Roma n. 3098 del
6/11/2023 e n. 3034 del 18/7/2022) - induce a ritenere la sussistenza giusti motivi per compensare le spese di lite, come, peraltro, disposto dal Tribunale nel giudizio di primo grado. Per esigenze correlate alla ragionevole durata del giudizio, non si ritiene opportuno rinviare la causa in attesa del pronunciamento delle Sezioni Unite, non indicandosi, nelle note di trattazione scritta del 30/6/2025 da parte del , l'udienza di discussione della questione (peraltro, non coincidente in toto con quella CP_1 oggetto di causa) davanti al supremo organo di nomofilachia.
P.Q.M.
Pt_ a - accoglie l'appello proposto dall e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la Pt_ domanda proposta da nei confronti dell' ; CP_1
b - compensa le spese del presente grado.
Roma, 1/7/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(ER EL)