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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/08/2025, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 14/7/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.
127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 6528 dell'anno 2024
TRA
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Parte_1
Filannino, giusta procura allegata al ricorso;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Fabiola Leone, giusta procura generale alle liti;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 14/7/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5/9/2024 la ricorrente agiva in giudizio per far accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento dell' del 20/10/2023 e del provvedimento del 10/5/2024 di CP_1 ripetizione della somma di € 13.608,78, corrisposta per il periodo dall'1/10/2021 al 30/11/2023, con conseguente condanna dell' all'annullamento del suddetto indebito. CP_1
A tal fine deduceva che era titolare di pensione di invalidità n. 07708415, cat. INCIV con decorrenza dall'1/6/2003; che a seguito di visita di revisione del 29/9/2021 era stata dichiarata invalida con totale e permanente inabilità lavorativa;
che in data 20/10/2023 era stata emessa una
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prima comunicazione di indebito, ribadita con una successiva comunicazione del 10/5/2024, con cui era stato preannunciato che dal mese di luglio 2024 sarebbe stata trattenuta sulla sua pensione la somma di € 136,44 per il recupero dell'indebito.
Argomentava la ricorrente che l'indebito era irripetibile e che si era consolidato in lei, prima della notifica del provvedimento di riliquidazione del 20/10/2023, il convincimento della spettanza delle somme riscosse avendo ricevuto tali somme in buona fede;
che non era mai intervenuto un provvedimento di revoca della prestazione.
Costituitosi in giudizio, l' eccepiva l'infondatezza del ricorso in fatto e in diritto CP_1 evidenziando: che all'esito della visita del 21/9/2021 la ricorrente era stata solo riconosciuta invalida nella misura del 100%, senza riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
che il verbale sanitario era stato regolarmente notificato;
che dunque, essendo venuto meno il requisito sanitario previsto per beneficiare della prestazione assistenziale (indennità di accompagnamento),
l'operato dell'Istituto previdenziale era legittimo;
che in definitiva il ricorso doveva essere rigettato.
In corso di causa veniva richiesto un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. per ottenere la sospensione delle trattenute operate dall' e l'istanza veniva rigettata per assenza di periculum CP_1 in mora; il provvedimento cautelare del 23/12/2024 non risulta essere stato reclamato al Collegio.
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La domanda è infondata e deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
L'indebito oggetto del giudizio attiene alla richiesta di restituzione della somma di € 13.608,78, corrisposta alla ricorrente dall' resistente per il periodo dall'1/10/2021 al Controparte_2
30/11/2023 sulla pensione cat. INVCIV n. 07708415.
Ebbene, la materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite – in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge – è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite [si vedano al riguardo le argomentazioni esposte dalla Corte di Appello di Bari in precedenti conformi (Corte di
Appello di Bari – Sezione Lavoro – Sentenza n.715/2022 pubbl. il 08/04/2022 – RG n. 2188/2019
– est. Dott.ssa Isabella Calia), che, essendo pienamente condivise vengono di seguito riportate in termini sostanzialmente integrali].
Trattasi della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L. n. 173 del
1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5 e con specifico riferimento all'indebito assistenziale determinato dalla carenza di requisiti sanitari, a seconda dell'epoca della erogazione, del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n.
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425; della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3; L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37 ed infine D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003, n.
326.
Dispone, in particolare, l'art. 5, comma 5, D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698 che “Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data della accertata insussistenza dei requisiti prescritti”.
Di analogo tenore appare l'art. 37, comma 8, l. n. 448 del 1998 secondo cui "In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica".
In precedenza, già l'art.
3-ter del D.L. n. 323/96 aveva previsto che, in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la Direzione generale di cui al comma 1 provvedesse, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica.
Nella normativa appositamente dettata in materia, come innanzi richiamata, va ricercata la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate agli invalidi civili, non potendo trovare applicazione in via analogica – ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere – le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali.
Sul punto si è espressa la Corte costituzionale, giudicando manifestamente infondate le questioni di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 38, comma 1, Cost., dell'art. 1, commi 260, L. 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 52, comma 2, L. 9 marzo 1989, n. 88, nelle parti in cui, pongono limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale.
Ha precisato il giudice delle leggi che, a seguito delle modifiche del quadro normativo introdotte dal D.L. n. 323 del 1996, art. 4 e dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, comma 8, si è realizzato un avvicinamento della disciplina, sia transitoria che a regime, della indebita percezione delle prestazioni assistenziali a quella dell'indebito previdenziale, per effetto del quale avvicinamento la normativa censurata può dirsi del tutto rispettosa degli invocati parametri in quanto, attesa la peculiarità dell'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario richiesto per ottenere le prestazioni assistenziali, non è necessario che la disciplina che ne regolamenta le conseguenze sia assolutamente identica a quella relativa all'indebita percezione delle prestazioni
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previdenziali, e considerato che gli assistiti risultano tutelati in modo idoneo e quindi nel rispetto dell'art. 38, comma 1, Cost. (Corte Costituzionale ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000).
La giurisprudenza della Consulta, pur affermando che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha, tuttavia, ritenuto che operi anche in materia di indebito assistenziale un principio di settore per cui la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile (Corte Costituzionale ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000).
La Corte Costituzionale ha evidenziato che "[...] il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del
1993)".
Su questa premessa, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “[...] l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38, comma 1, Cost., quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare auto applicativo il principio di settore richiamato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale” (Cass. n. 12406/2003).
La Suprema Corte ha, dunque, chiarito che l'indebito assistenziale non è materia soggetta integralmente al principio generale dell'art. 2033 c.c., individuando per contro in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate una articolata disciplina, che muta a seconda che la ragione che ha dato luogo alla prestazione non dovuta afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli soci economici, ovvero a questioni di altra natura.
In termini generali, la Corte ha precisato che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (Cass n. 16080/2020; Cass. 26036/2019; Cass. n.
11921/2015; Cass n. 1446/2008).
Nell'ambito della previdenza e dell'assistenza obbligatoria si è, pertanto, affermato un “principio unico di settore” in forza del quale la generale regola civilistica in materia di indebito (art. 2033
c.c.) cede il passo alla regola propria di tale ambito, che esclude la richiesta di restituzione delle somme erogate quando “l'errore” non è riconducibile al beneficiario.
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In tal senso, da ultimo, Cassazione 30.06.2020, n. 13223: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile”.
Ne consegue che l'indebito assistenziale abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo.
Restano, per contro, disciplinate dall'art. 2033 c.c. unicamente le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, ovvero allorquando difetti qualsiasi rapporto assistenziale, mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. n. 1446/2008; Cass. 23 agosto 2003, n. 12406).
In altri termini, le normative speciali che, in relazione alle prestazioni previdenziali e assistenziali, limitano l'operatività delle norme del codice civile sulla ripetizione dell'indebito, prevedendo l'irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, escludono l'applicabilità di detta disposizione di favore nel solo caso di dolo del beneficiario.
Tornando al caso in esame, non può affermarsi che la ricorrente, che abbia ricevuto il verbale sanitario, si trovi in una situazione di buona fede circa la prosecuzione dell'erogazione della prestazione (indennità di accompagnamento).
Non può essere tutelata la posizione di chi, ricevuto il verbale di revisione e dunque avvisato del venir meno del requisito sanitario per usufruire di una certa prestazione, abbia continuato a percepire tale prestazione incompatibile con lo stato sanitario accertato.
L'operato dell' , che ha comunicato tempestivamente al ricorrente l'esito della visita di CP_1 revisione, è stato corretto ed è sufficiente ad escludere la buona fede del ricorrente.
Trova pertanto applicazione la regola, desumibile dalle norme e dalle pronunce sopra indicate, secondo cui, ricorrendo nella specie una delle ipotesi che a priori escluda il legittimo affidamento del ricorrente (a cui era stato comunicato in data 20/10/2021 l'esito della visita medica di revisione), i ratei della prestazione assistenziale indebitamente erogati dall' a titolo di CP_1 indennità di accompagnamento sono ripetibili e devono essere restituiti dal ricorrente per l'intero periodo richiesto nella comunicazione datata 20/10/2023.
Per quanto riguarda il potere di compensazione dell' si richiama l'orientamento della Corte CP_1
CP_ di Cassazione secondo cui “In tema di indebito, l' salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti previdenziali anche in via di compensazione, mediante trattenute che non superino, in applicazione dell'art. 69, comma 1, l.
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n. 153 del 1969, la misura di un quinto del trattamento in godimento e fatto comunque salvo il trattamento di pensione minimo, non applicandosi i diversi limiti di pignorabilità di cui all'art.
545 c.p.c. - come novellato dall'art. 13, comma 1, lett. l), del d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015 ed ulteriormente modificato ex art. 21-bis del d.l. n. 115 del 2022, conv. con l. n. 142 del 2022 - che rilevano nelle sole ipotesi in cui la pensione venga aggredita da CP_ soggetti diversi dall previdenziale, o quando l' agisce per crediti diversi dall'indebita CP_1 percezione di prestazioni a suo carico o da omissioni contributive” (cfr., in termini, Cass. n.
26580/2024).
In definitiva, poiché il recupero dell'indebito è legittimo e poiché tale recupero può avvenire anche mediante l'esercizio del potere di compensazione dell' , la domanda deve essere CP_1 integralmente rigettata.
Nulla può essere liquidato a titolo di spese processuali a carico della ricorrente soccombente, essendo presente in atti la dichiarazione di esenzione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
5/9/2024 da nei confronti dell' , rigettata ogni diversa istanza, così provvede: Parte_1 CP_1
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese dell' . CP_1
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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